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Document 52013XC1120(01)

Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell’applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

GU C 339 del 20.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/1


Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell’applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

2013/C 339/01

1.   PROROGA

A norma del punto 199 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1) (in seguito gli «orientamenti»), i medesimi si applicano fino al 31 dicembre 2013.

Lo strumento che dovrebbe sostituire i suddetti orientamenti, ovvero i nuovi orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020, dipenderà in ampia misura dalle future norme applicabili allo sviluppo rurale (2) e dal programma della Commissione relativo alla riforma degli aiuti di Stato (3).

Per non pregiudicare i risultati della revisione delle norme sullo sviluppo rurale e il dibattito trasversale sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, si ravvisa l’opportunità di estendere la validità degli orientamenti in vigore fino al 30 giugno 2014. Nei casi in cui gli orientamenti fanno riferimento ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (4), ai fini della valutazione degli aiuti di Stato nel quadro degli orientamenti continueranno ad applicarsi tali criteri durante il periodo di proroga dell’applicazione dei medesimi orientamenti, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

2.   ALLINEAMENTO DEL PUNTO 189 DEGLI ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DURATA DEI REGIMI DI AIUTO

È importante garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e una transizione agevole da un periodo di programmazione a quello successivo (dal 2007-2013 al 2014-2020). È inevitabile che ci sia un periodo di sovrapposizione tra l’applicazione dei programmi di sviluppo rurale e delle corrispondenti disposizioni giuridiche riguardanti il periodo di programmazione 2007-2013 e l’applicazione dei programmi e delle disposizioni riguardanti il periodo di programmazione successivo. Al riguardo, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, continuare ad assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e delle relative disposizioni di applicazione (5), dopo il termine del periodo di programmazione 2007-2013.

Nel corso del periodo di proroga dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, il punto 189 dovrà pertanto coprire i nuovi impegni anche dopo il 2013, secondo le condizioni in vigore per i nuovi impegni disciplinati dalle norme che sono o saranno adottate per garantire un’agevole transizione da un periodo di programmazione a quello successivo (dal 2007-2013 al 2014-2020).

3.   MODIFICHE

Il punto 199 degli orientamenti prevede espressamente che la Commissione può modificarli, a determinate condizioni, prima della scadenza del 31 dicembre 2013. Per garantire la coerenza con la legislazione sullo sviluppo rurale (6), occorre pertanto modificare i punti 189 e 199 degli orientamenti.

3.1.   Il testo del punto 189 degli orientamenti è sostituito dal seguente

«In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Nei casi autorizzati dal diritto dell’Unione e in conformità alle condizioni ivi previste, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere impegni per lo sviluppo rurale in conformità al regolamento (CE) n. 1698/2005 e alle relative modalità di applicazione. La Commissione applicherà pertanto i presenti orientamenti anche a tali nuovi impegni. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni.»

3.2.   La prima frase del punto 199 degli orientamenti è sostituita dalla seguente

«I presenti orientamenti si applicano fino al 30 giugno 2014.»


(1)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), COM(2011) 627 definitivo/3.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final.

(4)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

(6)  Punto 26 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.


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