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Document 52013XC1016(01)

Comunicazione della Commissione relativa a due elenchi degli strumenti di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) n. 472/2013

GU C 300 del 16.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/1


Comunicazione della Commissione relativa a due elenchi degli strumenti di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) n. 472/2013

2013/C 300/01

1.   Introduzione

Il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1) garantisce piena coerenza tra il quadro di coordinamento economico dell’Unione stabilito dal TFUE ed eventuali condizioni di natura politica connesse all’assistenza finanziaria concessa agli Stati membri della zona euro.

Determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 472/2013 prevedono che la Commissione pubblichi, a titolo informativo, due elenchi distinti degli strumenti di assistenza finanziaria riguardanti: i) gli strumenti di natura precauzionale, ii) gli strumenti per i quali le norme applicabili nel quadro del meccanismo europeo di stabilità (MES) non richiedono un programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione ha condotto consultazioni informali con gli Stati membri, il MES e il Fondo monetario internazionale (FMI) per l’elaborazione di tali elenchi, che saranno costantemente aggiornati.

2.   Elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale che prevedono una sorveglianza rafforzata dello Stato membro beneficiario, pubblicato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 472/2013

L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 472/2013 richiede la pubblicazione di un elenco degli strumenti che forniscono agli Stati membri l’assistenza finanziaria precauzionale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo del regolamento. Gli Stati membri che ottengono assistenza finanziaria attraverso uno di questi strumenti sono soggetti ad una sorveglianza rafforzata. Sono invece esclusi da tale sorveglianza rafforzata gli Stati membri che beneficiano di una linea di credito non subordinata all’adozione di nuove misure da parte di detto Stato membro, sempre che tale linea di credito non sia utilizzata (articolo 2, paragrafo 4 del regolamento).

Tale elenco si configura pertanto come segue:

 

Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line — PCCL) (se utilizzata)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line — ECCL)

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di una linea di credito del meccanismo europeo di stabilità)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

 

European Financial Stability Facility (EFSF, fondo europeo di stabilità finanziaria)

Linea di credito condizionale precauzionale (se utilizzata)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate con partecipazione parziale al rischio per titoli sovrani

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di un programma precauzionale dell’EFSF)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

 

Fondo monetario internazionale

Linea di credito flessibile (Flexible Credit Line) (se utilizzata)

Linea precauzionale e di liquidità (Precautionary and Liquidity Line)

3.   Elenco degli strumenti di assistenza finanziaria per cui le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico, pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 472/2013

L’articolo 7, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 472/2013 richiede la pubblicazione dell’elenco di strumenti per i quali le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 12, del suddetto regolamento. Gli Stati membri che ottengono assistenza finanziaria tramite uno di questi strumenti saranno oggetto di una decisione del Consiglio che approva i principali requisiti politici cui il MES prevede di subordinare il suo sostegno finanziario.

Linea di credito condizionale precauzionale (PCCL)

Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL)

Strumento di sostegno del mercato primario (se utilizzato nel quadro di una PCCL o di un’ECCL)

Strumento di sostegno del mercato secondario (se attivato al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico)

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari

Considerato che non è previsto che l’EFSF avvii nuovi programmi a partire dal 1o luglio 2013, non è necessario pubblicare un tale elenco per questo fondo.


(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.


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