Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1011(01)

    Avviso concernente le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-249/10 P e C-247/10 P in relazione al regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

    GU C 295 del 11.10.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/6


    Avviso concernente le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-249/10 P e C-247/10 P in relazione al regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

    2013/C 295/06

    Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P (1) Brosmann et al. e con la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P (2) Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte») ha parzialmente annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam («il regolamento») (3). Il regolamento è stato annullato nella parte concernente la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd, come pure la Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i produttori esportatori interessati»).

    Nelle due sentenze la Corte ha affermato che le istituzioni dell'Unione avrebbero dovuto esaminare e pronunciarsi sulle richieste presentate dai produttori esportatori interessati al fine di poter beneficiare del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).

    L'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

    Al fine di adempiere a tale obbligo, la Commissione ha deciso di riprendere il procedimento diretto a sostituire le parti annullate del regolamento dal punto preciso in cui l'illegittimità accertata si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005.

    In base alle conclusioni del procedimento in corso, potrà anche essere necessario modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (4).

    1.   Individuazione delle parti interessate

    La Commissione sta attualmente analizzando le conclusioni riguardanti la valutazione in merito al TEM effettuata per i produttori esportatori interessati.

    La Commissione intende comunicare le conclusioni della valutazione relativa al TEM e la propria proposta relativa all'esecuzione delle sentenze della Corte a tutte le parti interessate coinvolte nell'inchiesta iniziale che ne facciano richiesta.

    Considerato che l'inchiesta iniziale è stata condotta nel 2005-2006, per garantire che la Commissione disponga dei dati di contatto corretti delle potenziali parti interessate, la Commissione invita tutte le parti interessate che si sono manifestate in occasione dell'inchiesta iniziale a rendere noto se intendano ricevere la suddetta comunicazione e, in caso affermativo, a fornire le seguenti informazioni:

    categoria della parte interessata nel presente procedimento (ad esempio produttore dell'Unione, importatore indipendente, produttore esportatore, ecc.);

    conferma dell'interesse a partecipare in qualità di parte interessata alla presente esecuzione delle sentenze della Corte;

    nome, indirizzo postale e di posta elettronica della parte interessata;

    documenti giustificativi attestanti lo status di parte interessata nell'inchiesta iniziale.

    2.   Termini

    Le informazioni di cui sopra devono pervenire alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   Risposte scritte e corrispondenza

    Tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione per iscritto, complete di nome, indirizzo postale e di posta elettronica e numero telefonico della parte interessata.

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: TRADE-AD499-Footwear-Court@ec.europa.eu

    4.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio:

    http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/


    (1)  GU C 80 del 17.3.2012, pag. 3.

    (2)  GU C 9 del 12.1.2013, pag. 5.

    (3)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1.


    Top