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Document 52013XC0628(02)
Communication from the Commission — Notification of evidence of formal qualifications — Directive 2005/36/EC on recognition of professional qualifications (Annex V) Text with EEA relevance
Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) Testo rilevante ai fini del SEE
Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 183 del 28.6.2013, p. 4–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/4 |
Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 183/02
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 21, paragrafo 7, prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal capo III della medesima direttiva. Quest'ultima prevede inoltre che la Commissione pubblichi un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed eventualmente l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e, se del caso, il titolo professionale corrispondente che compare nell'allegato V, rispettivamente nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, assieme alla data o all'anno accademico di riferimento applicabili (1).
Dato che vari Stati membri hanno notificato nuovi titoli o modifiche apportate a quelli già in elenco, la Commissione pubblica la presente comunicazione in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE (2).
1. Medico
1. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di formazione medica di base già in elenco (allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE):
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2. |
La Polonia ha notificato la seguente modifica al titolo di formazione medica di base già in elenco (allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE):
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3. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di formazione di medico specialista già in elenco (allegato V, punto 5.1.2, della direttiva 2005/36/CE):
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2. Specializzazioni mediche
1. |
L'Ungheria ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di formazione medica specializzata (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):
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2. |
Il Regno Unito ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di formazione medica specializzata (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE): alla voce «Chirurgia vascolare»: Vascular surgery |
3. Infermiere responsabile dell'assistenza generale
1. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale già in elenco (allegato V, punto 5.2.2, della direttiva 2005/36/CE):
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4. Dentista
1. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di dentista già in elenco (allegato V, punto 5.3.2, della direttiva 2005/36/CE):
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2. |
La Polonia ha notificato la seguente modifica al titolo di dentista già in elenco (allegato V, punto 5.3.2, della direttiva 2005/36/CE):
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3. |
L'Ungheria ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di formazione di dentista specialista già in elenco (allegato V, punto 5.3.3, della direttiva 2005/36/CE):
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5. Veterinario
1. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di veterinario già in elenco (allegato V, punto 5.4.2, della direttiva 2005/36/CE):
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6. Ostetrica
1. |
La Repubblica ceca ha notificato la seguente modifica al titolo di ostetrica già in elenco (allegato V, punto 5.5.2, della direttiva 2005/36/CE):
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7. Farmacista
1. |
L'Ungheria ha notificato la seguente modifica al titolo di farmacista già in elenco (allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE):
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8. Architetto
1. |
Il Belgio ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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2. |
La Germania ha notificato i seguenti titoli aggiuntivi di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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3. |
La Spagna ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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4. |
L'Italia ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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5. |
La Lettonia ha notificato la seguente modifica ai titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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6. |
La Lituania ha notificato i seguenti titoli aggiuntivi di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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7. |
I Paesi Bassi hanno notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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8. |
La Polonia ha notificato la seguente modifica ai titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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9. |
La Polonia ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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10. |
Il Portogallo ha notificato i seguenti titoli aggiuntivi di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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11. |
La Finlandia ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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12. |
Il Regno Unito ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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13. |
Il Regno Unito ha notificato il seguente titolo aggiuntivo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):
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(1) L'anno accademico di riferimento si applica ai titoli di architetto. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, «i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico (…), sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato». Per tutti gli altri titoli professionali di cui all'allegato V, la data di riferimento è la data a partire dalla quale i requisiti minimi di formazione definiti nella direttiva per una determinata professione devono essere applicati nello Stato membro di cui trattasi.
(2) Una versione consolidata dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/