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Document 52013XC0514(03)
Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
GU C 134 del 14.5.2013, p. 39–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/39 |
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2013/C 134/10
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«MIEL DE CORSE»/«MELE DI CORSICA»
N. CE: FR-PDO-0105-0066-20.04.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione |
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Zona geografica |
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Prova dell’origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Requisiti nazionali |
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Altro (aggiornamento dei dati relativi all’associazione ed alle strutture di controllo) |
2. Tipo di modifica
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa. |
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Modifica del disciplinare della DOP o dell’IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati. |
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Modifica del disciplinare che non comporta alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]. |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]. |
3. Modifica (modifiche)
3.1. Rubrica «Descrizione del prodotto»
Questa rubrica è stata consolidato con il decreto del 30 gennaio 1998 relativo alla denominazione d’origine controllata e il suo regolamento tecnico d’applicazione del 1o giugno 1999. Le modifiche apportate vertono su quanto segue:
a) |
al fine di chiarire la descrizione del prodotto, la gamma varietale, corrispondente alla successione delle produzioni apicole durante tutto l’anno, viene introdotta nel disciplinare nella forma definita nel testo nazionale che riconosce la DOC. Viene precisato altresì il carattere facoltativo della definizione del prodotto conformemente a questa gamma varietale nella misura in cui il miele tutelato dalla DOP non è sistematicamente designato con una delle sei definizioni varietali; |
b) |
un errore di trascrizione è rettificato: il tenore in HMF è inferiore o pari a 10 mg/kg nella fase del condizionamento e non della raccolta. |
Inoltre, i valori limite di HMF e del tenore idrico di alcune varietà di miele sono modificati per le seguenti ragioni:
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allorché l’umidità relativa dell’aria è superiore al 60 %, le api non possono fabbricare un miele il cui tenore idrico è inferiore al 18 %. Questo è il caso, in particolare, dei mieli prodotti all’ombra di boschi umidi come i castagneti oppure durante stagioni molto umide com’è l’autunno in Corsica. Così, i mieli dei castagneti e i mieli delle macchie autunnali sono varietà di miele intrinsecamente umide. Si propone quindi di consentire di portare il tenore in acqua di questi mieli fino al 19 %; questa modifica non comporta infatti alcuna alterazione del prodotto; |
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grazie alla loro origine floreale, i mieli di macchia di primavera a base di erica (Erica arborea) presentano un basso rapporto fruttosio/glucosio ed un elevato tenore in di- e tri-saccaridi, il che fa sì che queste varietà di miele cristallizzino molto rapidamente. Di fatto, gli apicoltori procedono spesso ad una rifusione del miele che, mediante l’aumento della temperatura, accelera la reazione di disidratazione degli zuccheri e sfocia nella produzione di HMF. Questa reazione di disidratazione degli zuccheri è altresì accelerata dall’acidità di questi mieli di erica il cui pH è compreso fra 3 e 4. Questi mieli presentano quindi un tasso di HMF naturalmente più elevato rispetto ad altre varietà di miele. Si propone quindi di portare il tenore in HMF dei mieli di macchia di primavera a base di erica (Erica arborea) ad un valore inferiore o pari a 12 mg/kg, constatato durante la fase del condizionamento. |
3.2. Rubrica «Zona geografica»
Allo scopo di fugare qualsiasi ambiguità, le fasi della produzione che devono avere luogo nella zona geografica (raccolta e decantazione) sono state rammentate nel disciplinare.
3.3. Rubrica «Prova dell’origine»
Per quanto riguarda gli sviluppi in materia di legislazione e normativa nazionali, la rubrica «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica» è stata consolidata e riunisce soprattutto le disposizioni in merito agli obblighi dichiarativi ed alla tenuta dei registri relativamente alla tracciabilità del prodotto ed al monitoraggio delle condizioni di produzione.
Queste modifiche sono connesse alla riforma del sistema di controllo delle denominazioni d’origine introdotta con ordinanza 2006-1547 del 7 dicembre 2006 relativa alla valorizzazione dei prodotti agricoli, forestali o alimentari e dei prodotti di mare. Si prevede segnatamente un’autorizzazione degli operatori che ne riconosca la capacità di rispondere ai requisiti del disciplinare della denominazione di cui desiderano beneficiare. Il controllo del disciplinare della DOP «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» avviene in base ad un piano di controllo elaborato da un organismo di controllo.
Questa rubrica è stata inoltre oggetto di aggiunte e di integrazioni di numerose disposizioni su registri e documenti dichiarativi tali da garantire la tracciabilità dei mieli.
La disposizione «L’etichetta su cui figura la denominazione consente l’identificazione del prodotto e il controllo dei volumi prodotti e commercializzati. Essa deve essere apposta visibilmente sul vasetto», emanante dai testi nazionali relativi alla DOC, è stata aggiunta nel disciplinare.
L’etichetta è un documento a duplice finalità: da un lato si tratta di uno strumento di tracciabilità della filiera e, dall’altro, di un supporto di identificazione del prodotto. In quanto strumento di tracciabilità, essa è apposta su ogni vasetto di miele tutelato dalla denominazione d’origine. L’etichetta è altresì un supporto di identificazione del prodotto poiché vi figura obbligatoriamente la denominazione «Miel de Corse/Mele di Corsica».
3.4. Rubrica «Metodo di produzione»
Questa rubrica è stata consolidata integrandovi il decreto del 30 gennaio 1998 relativo alla denominazione d’origine controllata e il suo regolamento tecnico d’applicazione del 1o giugno 1999. Pertanto, sono state introdotte le disposizioni emanate da tali testi, elencate in appresso:
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elenco delle specie coltivate escluse: in particolare colza, girasole, sulla, grano saraceno, lupinella, |
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utilizzo della sola cera pura d’api per i telai, |
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elenco delle specie autorizzate come combustibili: aghi di pino, foglie di eucalipto, rosmarino, ecc. …, |
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divieto di alimentazione delle api quindici giorni prima della melata e fino alla raccolta del miele, |
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la raccolta avviene su telai opercolati. Il termine «perfettamente» è stato eliminato dalla frase «la raccolta avviene su telai perfettamente opercolati». In realtà, i telai non sono mai perfettamente opercolati anche allorché il miele è maturo e pronto ad essere raccolto. Il termine «perfettamente» non è appropriato in quanto la maggior parte dei telai è opercolata ma è possibile che alcune celle non lo siano, |
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specificità del locale di estrazione e di condizionamento, |
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per la filtrazione, requisiti relativi alle dimensioni delle maglie del filtro che devono essere permeabili agli elementi contenuti nel miele in base alla normativa in vigore, |
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autorizzazione a rifondere il miele (una sola volta), |
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condizione relativa alla cristallizzazione: «La pratica della cristallizzazione guidata è autorizzata e va realizzata conformemente alle buone pratiche apicole». |
c) |
Il paragrafo «Il miele tutelato dalla denominazione d’origine controllata «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» deve essere raccolto e decantato esclusivamente in Corsica» è stato inserito nella rubrica «Definizione concisa della zona geografica» del disciplinare. |
d) |
Il paragrafo «Il miele deve avere uno spettro pollinico conforme all’origine corsa, un tenore idrico inferiore al 18 % e un tasso di HMF inferiore o pari a 10 mg/kg nella fase del condizionamento» è stato inserito nella rubrica «Descrizione del prodotto». |
3.5. Rubrica «Legame»
La presentazione di questa rubrica è stata aggiornata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Essa è stata altresì arricchita in modo da estrinsecare con maggior esattezza il legame tra le caratteristiche del «miel de Corse», la zona geografica e le competenze.
3.6. Rubrica «Etichettatura»
Questa rubrica è stata aggiornata per precisare che la dicitura «denominazione d’origine controllata» o «DOC» è sostituita dalla dicitura «denominazione d’origine protetta» o «DOP» e che il simbolo DOP dell’Unione europea, ad essa associata, deve figurare sull’etichettatura dei prodotti.
Viene introdotta la disposizione «L’etichetta su cui figura il nome della denominazione consente l’identificazione del prodotto e il controllo dei volumi prodotti e immessi in commercio. Essa deve essere obbligatoriamente apposta in modo visibile sul vasetto» e proviene dai testi nazionali relativi alla denominazione d’origine controllata «Miel de Corse/Mele di Corsica».
3.7. Rubrica «Requisiti nazionali»
Tenuto conto delle evoluzioni in materia legislativa e normativa a livello nazionale, la rubrica «Requisiti nazionali» è presentata sotto forma di una tabella dei principali punti da controllare, dei loro valori di riferimento e del loro metodo di valutazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
«MIEL DE CORSE»/«MELE DI CORSICA»
N. CE: FR-PDO-0105-0066-20.04.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Miel de Corse»/«Mele di Corsica»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.4. |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari tranne il burro, ecc.) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» è un prodotto dalla composizione floricola complessa con tratti tipici della flora insulare.
Le sue caratteristiche generali si possono declinare sotto forma di una gamma varietale definita, corrispondente alla successione delle produzioni apicole durante tutto l’anno, in base alle seguenti denominazioni:
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Primavera, |
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Macchia di primavera, |
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Melata di macchia, |
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Castagneto, |
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Macchia d’estate, |
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Macchia d’autunno. |
Il «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» ha odori, aromi e sapori che possono variare a seconda di questa gamma varietale. I mieli devono essere esenti da odori, aromi o sapori estranei.
Per poter beneficiare delle denominazioni relative alla gamma varietale, i mieli devono rispondere da un lato alle caratteristiche visuali, olfattive e gustative definite in appresso e, dall’altro, la loro composizione pollinica deve corrispondere alle associazioni vegetali definite in appresso.
Mieli |
Caratteristiche visuali |
Caratteristiche olfattive |
Caratteristiche gustative |
Principali associazioni vegetali |
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Primavera |
Da molto chiaro a chiaro dorato |
Intensità: da scarsa a media |
Intensità aromatica: da scarsa a media |
Il mandarancio (Citrus aurentium x deliciosa) associato ad alberi da frutto e kiwi nonché a diverse specie di macchia che circonda i frutteti: cisti, querce, loti, salici, rovi, rose di macchia, mirto, eucalipto, cytinus o L’asfodelo (Asphodelus sp.) o la veccia (Vicia sp.) o la viperina (Echium sp.) o il cardo di tipo Galactite associati a diverse specie di macchia (cfr. macchia di Erica) |
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Qualità: vegetale, florale (frutta cotta o prodotto lattiero-caseario) |
Qualità: fruttato, florale, fresco e delicato o frutto fresco, vegetale, prodotto lattiero-caseario |
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Sapore: dolcezza da normale a media, senza acidità particolare o leggera acidità |
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Persistenza e retrogusto: da scarsa a media senza retrogusto |
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Macchia di primavera |
Da ambrato ad ambrato scuro |
Intensità: media |
Intensità aromatica: media, piuttosto ricca |
L’erica arborescente (Erica arborea) associata ad altre specie mellifere principalmente la lavanda marittima o lavanda stoechade (Lavandula stoechas) e/o:
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Qualità: florale caratterizzata in misura variabile come «noce di cocco», liquirizia, cuoio |
Qualità: delicata, piuttosto caratteristica. Caramello scuro, cacao |
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Sapore: dolcezza normale senza particolari acidità o amarezza |
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Persistenza e retrogusto: da scarsa a media, lievissimo retrogusto |
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Melate di macchia |
Scuro |
Intensità: scarsa |
Intensità aromatica: da media a forte più o meno ricca |
Le tre specie di cisto (Cistus sp.) associate alla lavanda marittima, ipocisto (Cytinus hypocistis), calicotomo, jasione (Jasione montana) cardi di tipo Galactite, mirto (Myrtus communis), eucalipto, ecc. o querce (Quercus sp.) e diverse specie di macchia o di macchia di Erica |
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Qualità: vegetale, di bosco, un po’ piccante, caramello, leggermente animale, muschiata |
Qualità: frutto maturo, secco. Zucchero cotto, liquirizia, caramello. (Balsamico, vincotto) |
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Sapore: non molto zuccherino, notevolmente acido, gusto maltato |
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Persistenza e retrogusto: abbastanza persistente, dura piuttosto a lungo in bocca |
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Castagneto |
Da ambrato ad ambrato scuro |
Intensità: da media a forte |
Intensità aromatica: da media a forte |
Castagno (Castanea sativa) associato principalmente a: rovi (Rubus sp.) e ad associazioni di tipo macchia:
con querce e cisti nonché edera (Hedera helix) e clematide (Clematis sp.). |
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Qualità: fenolica, aromatica, di bosco, tannica |
Qualità: fenolica, mela troppo matura |
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Sapore: poco zuccherino, acre, tannico, notevole grado di amaro (+ o -). |
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Persistenza e retrogusto: molto persistente, dura a lungo in bocca. Retrogusto amaro |
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Macchia d’estate |
Da chiaro ad ambrato chiaro |
Intensità: da scarsa a molto scarsa |
Intensità aromatica: media, abbastanza aromatica per un miele chiaro |
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Qualità: vegetale, generica di miele |
Qualità: floreale, fruttata aromatica, legno aromatico |
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Sapore: grado zuccherino piuttosto elevato, senza acidità o amarezza particolari |
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Persistenza e retrogusto: poco persistente e senza retrogusto |
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Macchia d’autunno |
Ambra chiaro |
Intensità: da media a forte |
Intensità aromatica: da media a forte |
Corbezzolo (Arbutus unedo) associato a:
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Qualità: fenolica, fondo di caffè, corteccia, di bosco (genziana) |
Qualità: fenolica, chicco di caffè |
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Sapore: amaro più o meno schietto, nettamente percettibile |
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Persistenza e retrogusto: da persistente a molto persistente e retrogusto amaro. |
Il miele deve possedere le seguenti caratteristiche:
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spettro pollinico tipico della sua origine corsa; |
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tenore idrico inferiore al 18 %, tranne i mieli di castagneto e le melate tardive di macchia di autunno per i quali il tenore idrico è inferiore al 19 %; |
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tenore in idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore o pari a 10 mg/kg nella fase del condizionamento tranne i mieli di macchia di primavera a base di erica (Erica arborea) per i quali il tenore in HMF è inferiore o pari a 12 mg/kg nella fase del condizionamento. |
I mieli devono provenire da nettari e/o melate bottinati dalle api appartenenti all’ecotipo corso Apis mellifera mellifera L. da associazioni vegetali spontanee e naturali della Corsica.
Ad eccezione degli agrumeti, sono esclusi i mieli provenienti da specie coltivate (segnatamente i mieli di colza, di girasole, di sulla, di grano saraceno, di lupinella).
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Quindici giorni prima della melata e fino alla raccolta del miele è vietato nutrire le api.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La raccolta e la decantazione del miele devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica definita.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa generale, l’etichettatura dei mieli che beneficiano della denominazione d’origine protetta «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» deve includere:
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la dicitura «Miel de Corse»/«Mele di Corsica»; |
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la dicitura «Appellation d’origine protégée» o «AOP»; |
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il simbolo DOP dell’Unione europea. |
La dicitura «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» deve essere scritta a caratteri di dimensioni pari almeno alla metà dei caratteri più grandi figuranti sull’etichetta, essa deve essere immediatamente preceduta o seguita dalla dicitura «denominazione d’origine protetta» o «AOP», senza alcuna dicitura intermedia.
Queste diciture devono essere scritte a caratteri ben visibili, leggibili e indelebili. Esse sono raggruppate nello stesso campo visivo in cui possono figurare anche, a caratteri più piccoli, diciture che fanno riferimento alla gamma varietale.
Informazioni relative all’origine floreale o vegetale sono autorizzate soltanto in aggiunta alla gamma varietale, se il prodotto proviene prevalentemente dal luogo di origine indicato e se ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e polliniche.
L’etichetta su cui figura la denominazione consente l’identificazione del prodotto e il controllo dei volumi prodotti e immessi in commercio. Essa deve essere obbligatoriamente apposta in maniera visibile sul vasetto.
4. Definizione concisa della zona geografica
La zona geografica abbraccia tutta l’isola della Corsica (dipartimenti della Haute-Corse e della Corsica del Sud).
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Insularità e identità geografica:
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L’isola della Corsica si contraddistingue per l’originalità del suo ambiente naturale. L’insularità è un indubbio vantaggio ai fini della definizione della zona di produzione. |
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La Corsica è un’isola montagnosa che presenta rilievi molto accidentati; essa si suddivide in tre grandi unità geologiche: cristallina ad Ovest e a Sud, scistosa a Nord e ad Est con una depressione centrale sedimentaria. |
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I suoli sono più o meno acidi, il che spiega la presenza di specie vegetali prevalentemente acidofile. |
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La Corsica gode di temperature miti e di una pluviometria notevole ma irregolare. |
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Le notevoli variazioni a livello di temperature e di precipitazioni allorché si passa dal litorale alle alte vette consentono di distinguere tre diversi tipi di clima. Questo ambiente naturale dà origine ad una flora originale con associazioni floristiche ed un terrazzamento della vegetazione caratteristici della Corsica. |
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La macchia presente in Corsica si contraddistingue nettamente per un insieme di caratteristiche strutturali, architetturali e floristiche che le lega incontestabilmente al territorio dell’isola, di cui costituisce una vegetazione endemica, che copre vaste superfici dalla costa fino ad un’altezza di 1 200 metri in tutta l’isola. |
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Talune specie vegetali ricoprono l’isola in modo molto denso, con un ampio spettro di distribuzione dal litorale fino alle zone più elevate in cui la fioritura è scaglionata. Ciò si traduce in una produzione di nettare stagionale e regionale estremamente costante, con quantità che variano a seconda della stagione: erica bianca durante l’intero periodo primaverile; castagno all’inizio dell’estate; corbezzolo in autunno-inverno. |
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A queste piante tipiche della regione si aggiungono numerose altre specie più circoscritte che presentano particolari requisiti edafici e/o termici; esse consentono di definire specifiche caratteristiche micro-regionali. |
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È stata sviluppata un’apicoltura di tipo tradizionale che trae il massimo vantaggio dalle potenzialità di questa flora così peculiare. |
Gli strumenti e gli scritti relativi all’apicoltura in Corsica testimoniano che questa attività è di lunga data.
Sin dai tempi antichi, numerosi sono gli scritti che attestano l’abbondanza del miele che all’epoca veniva raccolto da colonie di api selvatiche.
Gli autori antichi sottolineano l’importanza della produzione di miele, il suo valore economico (tributi) e le sue proprietà medicinali, elementi che, tutti insieme, ne comprovano la notorietà.
A partire dalla fine del XVI secolo-inizio del XVII secolo, l’attività delle autorità giudiziarie in merito all’apicoltura sta ad indicare che quest’ultima è diventata un’attività agricola a parte intera.
Nel 1976 gli apicoltori iniziarono ad incontrarsi e a mettere a punto un vero e proprio piano di sviluppo del settore. Si dà l’avvio ai primi progetti di ricerca-sviluppo, in particolare per caratterizzare la popolazione apicola a fini di selezione e per trasformare il prodotto in un vero e proprio quadro di riferimento.
Al giorno d’oggi, l’apicoltura costituisce nuovamente l’attività principale per la maggior parte degli agricoltori-produttori.
Dopo che il miele cessò di essere raccolto da colonie di api selvatiche, gli apicoltori misero a punto una serie di strumenti consoni alle esigenze del loro mestiere. Questi oggetti sono nettamente diversi da quelli adoperati al giorno d’oggi; ciò nonostante è ancora possibile ritrovare nei villaggi qualcuno di questi strumenti tradizionali. L’apicoltura è quindi una costante nella storia della Corsica.
Da uno studio biometrico effettuato su oltre 6 000 indicatori è emerso che sull’isola esiste una popolazione di api originali che si differenziano sia dalle api italiane che dalle api nere del continente per il fatto di avere una lingua più lunga, un indice cubitale più elevato e peli abbastanza corti.
Per quanto riguarda l'apicoltura e la produzione, questo ecotipo spiccatamente differenziato, perfettamente adeguato alle condizioni ambientali, segnatamente alle variazioni climatiche, è in grado di trarre il massimo vantaggio dal susseguirsi delle eccezionali fioriture durante tutto l’anno.
L’adeguamento dell’ecotipo «Ape della Corsica» alle condizioni ambientali si traduce in un particolare ciclo biologico annuo di sviluppo. Esso è di tipo mediterraneo, il periodo «critico» è dovuto alla siccità estiva (le api non depongono uova nel mese di agosto) mentre lo sviluppo durante l’inverno si interrompe solo brevemente o affatto sul litorale. In termini di apicoltura e di produzione, questo adeguamento consente uno sfruttamento razionale e affidabile dell’insieme delle risorse ambientali.
5.2. Specificità del prodotto
Il miele tutelato dalla denominazione «Miel de Corse»/«Mele di Corsica» è un prodotto autentico che si può declinare in base ad una gamma varietale. Tale gamma corrisponde alla successione stagionale della produzione apicola.
Sono possibili diverse origini botaniche, floreali o mellifere.
Il prodotto presenta una grande varietà di odori, aromi, sapori e colori a seconda della diversità delle sue origini botaniche. I mieli sono per lo più tipizzati e caratteristici. La gamma si estende dai mieli più delicati a quelli più forti, dai più chiari ai più scuri con aromi che variano dal florale al fruttato all’aromatico al fenolico.
Sono tuttavia vietati odori, aromi o sapori indesiderati (odore di fumo troppo pronunciato, odore di cera vecchia, ecc. …).
Il miele deve essere esente da particelle estranee o da impurità di diametro superiore ad 1/10 mm come, ad esempio, la cera. Gli unici elementi che esso può contenere naturalmente sono particelle microscopiche (granelli di polline o alghe e spore di funghi microscopici nel caso delle melate).
Il suo contenuto idrico garantisce una qualità superiore consentendo di evitare qualsiasi evoluzione verso processi di fermentazione.
Il suo tasso di HMF, formatosi in seguito alla degradazione del fruttosio, è garanzia di «freschezza» del prodotto in quanto aumenta con l’età del miele.
L’analisi pollinica fornisce informazioni sull’origine corsa del miele e sulla sua provenienza micro-regionale, in base ai marcatori presenti nel miele. Essa consente di individuare l’eventuale presenza di nettari provenienti da colture oleaginose (ad esempio colza o girasole, che tuttavia sono raramente coltivati su larga scala in Corsica), il che comporta l’esclusione di tali melate.
I taxon individuati dopo aver effettuato un inventario completo del contenuto pollinico di un miele DOP devono appartenere alle popolazioni regionali. I taxon significativamente mancanti sono specie che non sono presenti nella flora della Corsica oppure sono estremamente localizzati ma che sono invece tipici di altri mieli euromediterranei.
Un miele DOP deve essere esente da polline delle seguenti specie:
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per le specie coltivate:
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per le piante non coltivate:
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5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La peculiarità del «miel de Corse» è dovuta all’ambiente naturale, con condizioni climatiche, topografiche e edafiche del tutto sui generis. In effetti, poiché la Corsica è un’isola montagnosa, si passa rapidamente da un tipo di vegetazione ad un altro.
Le caratteristiche organolettiche dei mieli sono molto accentuate dalle principali essenze utilizzate per la fabbricazione del prodotto.
La gamma varietale fa risaltare il legame esistente tra le specificità organolettiche dei mieli della Corsica e le principali associazioni vegetali caratteristiche della tipicità insulare. Essa è presentata in funzione della successione stagionale delle principali piante nettarifere.
Ad ognuna delle categorie corrisponde un paesaggio, una fisionomia della vegetazione ed associazioni floristiche relazionate con la tipicità del territorio.
La specificità di questa produzione realizzata quasi esclusivamente con una vegetazione naturale si traduce in una maggiore diversità di produzione nel corso di uno stesso anno ed in maggiori variazioni inter-annuali da un anno all’altro rispetto alle produzioni realizzate con piante coltivate.
Il miele viene raccolto durante tutto l’anno, da aprile ad ottobre-novembre o addirittura a febbraio.
L’originalità della flora apicola corsa è un elemento fondamentale per la determinazione dell’origine geografica dei mieli.
La varietà nella composizione sia degli ingredienti principali (zucchero ed acqua) sia di quelli di minore importanza (diverse sostanze), che incide sulle caratteristiche dei mieli, è essenzialmente legata alla flora utilizzata che fornisce la materia prima per il prodotto.
Nell’ambito della determinazione del legame con il territorio le analisi polliniche e organolettiche sono di fondamentale importanza, soprattutto in quanto contribuiscono a definire le caratteristiche specifiche dei mieli. Il contenuto pollinico dei mieli varia sia qualitativamente sia quantitativamente a seconda della loro diversa origine geografica e botanica. Pertanto i granelli di polline, carta d’identità della specie di appartenenza, costituiscono gli indicatori delle interazioni fra la colonia e l’ambiente e servono a stabilire il legame tra il prodotto e il relativo territorio. In effetti, a seconda dei marcatori (granelli di polline) presenti nel miele, quest’analisi fornisce informazioni circa l’origine corsa del miele e la sua provenienza micro regionale.
Le analisi organolettiche o sensoriali consentono di caratterizzare i mieli in funzione del loro colore, aroma e gusto, grazie ad esami visivi, olfattivi e gustativi. Queste diverse sensazioni attraverso le quali i mieli fanno impressione sui sensi sono direttamente connesse alla loro origine e alla loro composizione.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMielDeCorse.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota 2.