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Document 52013SC0482
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Executive Summary Impact Assessment on the Amendment of Council Regulation (EC) No 515/97 and Council Decision 2009/917/JHA on mutual assistance
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Sintesi Valutazione d'impatto della modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza nel settore doganale
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Sintesi Valutazione d'impatto della modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza nel settore doganale
/* SWD/2013/0482 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Sintesi Valutazione d'impatto della modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza nel settore doganale /* SWD/2013/0482 final */
1
Definizione
del problema
1.1
Presentazione
del problema
Gli interventi contro le
violazioni della legislazione doganale sono parte integrante della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione e dello sviluppo della cooperazione doganale.
La legislazione dell’UE nel settore comprende il regolamento (CE) n. 515/97,
che disciplina la mutua assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni,
e la decisione 917/2009/GAI del Consiglio, che verte sul problema della
violazione delle normative nazionali nel settore doganale. Le violazioni della
normativa doganale possono consistere in pratiche di diverso tipo, ad esempio un
uso improprio del regime di transito, che consiste nel dichiarare in
transito merci effettivamente importate allo scopo di evadere i dazi doganali
applicabili, una designazione inesatta delle merci importate per poter
beneficiare di dazi ridotti o false dichiarazioni dell’origine delle merci
per eludere dazi antidumping ed evitare l’applicazione di contingenti all’importazione.
1.2
Descrizione
del problema
Per verificare l’autenticità dell’origine dichiarata delle merci, le
autorità doganali procedono a un controllo documentale. Poiché, tuttavia, i
documenti non contengono informazioni dettagliate sulle fasi della logistica e del
trasporto seguite dal container che trasporta le merci, i funzionari doganali
non dispongono degli strumenti necessari per accertare se l’origine dichiarata
delle merci sia coerente con l’itinerario del container che le ha trasportate.
Risulta pertanto estremamente difficile individuare potenziali casi di false
dichiarazioni dell’origine. Nel verificare la veridicità della designazione dichiarata delle merci,
le autorità doganali devono basare il proprio lavoro su un’analisi dei rischi che
consenta di individuare i casi sospetti. La Commissione crea profili adeguati
ma i suoi servizi si trovano ad effettuare richieste ripetitive di dati simili,
il che comporta un onere inutile per gli Stati membri. Per verificare le merci in transito, le autorità doganali svolgono
controlli documentali e controlli visivi. Oltre ad essere limitati dalle
risorse umane disponibili, questi metodi compromettono la possibilità di
beneficiare di sviluppi tecnici che consentono l’analisi automatica, come ad
esempio strumenti introdotti dalla Commissione quali il progetto “ConTraffic”
volto ad identificare le spedizioni sospette e ATIS per il rilevamento di
modelli anomali di transito. Una difficoltà specifica della lotta contro le frodi doganali consiste
nel fatto che gli investigatori dell’OLAF devono attendere da 3 a 7 mesi per
ottenere documenti giustificativi dagli Stati membri. Inoltre, vi sono casi in
cui gli Stati membri (dato che possono non essere direttamente coinvolti nell’indagine
in questione) non sono in grado di aiutare l’OLAF ad ottenere dagli operatori
economici i documenti giustificativi necessari per lo svolgimento delle sue
indagini e talvolta sono persino riluttanti a prestargli tale assistenza. Ciò è
particolarmente problematico alla luce del termine di prescrizione di tre anni
per il recupero delle obbligazioni doganali.
1.3
Entità
del problema
Le frodi legate alla falsa dichiarazione dell’origine possono rappresentare,
da sole, una perdita annua di 100 milioni di euro per l’UE-27. Nel 2011, gli
Stati membri hanno segnalato 1 905 casi constatati di frodi e altre
irregolarità legate a una designazione inesatta delle merci, pari a un danno di
107,7 milioni di euro. Si tratta soltanto, tuttavia, dei danni constatati dagli
Stati membri e dalla Commissione; la reale entità del problema è quindi ben più
vasta. I casi di violazioni connesse al transito comportano una perdita di
circa 12 milioni di euro all’anno, mentre non sono disponibili informazioni su
circa 30 000 casi individuati di possibile frode. Quanto ai ritardi accusati dalle indagini dell’OLAF, l’esperienza
dimostra che i 3-7 mesi di attesa per ottenere documenti giustificativi delle
importazioni e delle esportazioni comportano perdite significative. In un audit
del 2010, la Corte dei conti europea ha rilevato che “nelle 274 dichiarazioni
controllate, sono stati riscontrati 49 errori, che hanno causato una mancata
riscossione di dazi pari a 558 000 euro. Tali importi sono caduti in
prescrizione; non possono quindi essere recuperati e sono definitivamente persi
per il bilancio dell’UE”.
1.4
Le
cause dei problemi individuati
Lacune dell’attuale
sistema di individuazione
1.4.1
Falsa
dichiarazione d’origine
Attualmente, gli strumenti disponibili per verificare l’origine
effettiva delle merci importate sono insufficienti. In particolare, i
funzionari doganali non possono verificare se l’origine dichiarata delle merci
sia coerente con l’itinerario del container che le ha trasportate. Tali
informazioni sono considerate essenziali per individuare casi di falsa
dichiarazione dell’origine.
1.4.2
Designazione
inesatta delle merci
L’individuazione di operazioni sospette da parte delle autorità
doganali poggia su eventuali notifiche provenienti da diverse fonti (ad
esempio, altre autorità doganali od operatori economici) e su un’analisi basata
sui pochi dati disponibili. L’inconveniente principale dell’attuale procedura
consiste nel fatto che i controlli non sono ancora sufficientemente mirati,
poiché poggiano su analisi di dati non sistematiche.
1.4.3
Uso
improprio del regime di transito
Attualmente, le procedure utilizzate per la verifica delle merci in
transito consistono in controlli documentali e visivi, metodi che dimostrano un’efficacia
e un’efficienza limitate poiché non fondati su un’analisi esaustiva. Controlli
più estesi potrebbero comportare, d’altra parte, gravi distorsioni dei flussi
commerciali. Oltre ai controlli documentali e visivi, gli Stati membri e l’OLAF
possono ricorrere al sistema ATIS. Tale ricorso non poggia però su una solida
base legale e trascura altresì informazioni importanti, in quanto ATIS non
contiene dati sui movimenti nazionali ma fornisce semplicemente le informazioni
iniziali sul transito. Mancanza di disposizioni giuridiche volte ad evitare ritardi nelle
indagini dell’OLAF
1.4.4
Ritardi
nelle indagini dell’OLAF
A seguito della recente introduzione della dogana elettronica
(e-Customs), i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d’importazione
(fatture, certificati di origine, ecc.) non sono più conservati dalle
amministrazioni doganali ma dagli operatori economici. Questa situazione
comporta una perdita di tempo, giacché diversi soggetti devono intervenire nella
richiesta di documenti prima che questi possano essere messi a disposizione
dell’OLAF. L’attuale quadro giuridico non prevede alcuna disposizione che
permetta di accelerare le procedure relative alle indagini dell’OLAF.
1.5
Situazione
di riferimento: evoluzione del problema
In assenza di cambiamenti strategici, parte delle violazioni della
legislazione doganale continuerebbe a non essere individuata, con perdite
finanziarie costanti per l’UE e un più basso livello di applicazione della
normativa pertinente. Le frodi legate alla falsa dichiarazione dell’origine aumenteranno.
“ConTraffic”, che ha dimostrato l’utilità delle informazioni sui container
(messaggi sullo status dei container – CSM), consiste in un progetto di ricerca
e in quanto tale giungerà presto a termine. Fino a quando non verrà adottato un
nuovo metodo che contribuisca all’individuazione delle false dichiarazioni dell’origine,
le frodi continueranno e potranno addirittura aumentare, man mano che i loro
autori acquisiscono esperienza. Pertanto, la perdita di 17,6 milioni di euro legata
alle false dichiarazioni di origine si confermerà e, molto probabilmente,
continuerà ad aumentare. Analogamente, non si prevedono miglioramenti per
quanto riguarda la lotta contro la designazione inesatta delle merci.
Per il momento, nulla lascia presupporre l’intenzione di modificare eventualmente
le procedure doganali per agevolare la lotta contro la designazione inesatta
delle merci. È previsto un aumento delle frodi legate all’uso improprio del
regime di transito. Pur essendo molto utile, la soluzione attuale,
rappresentata dal sistema ATIS, rivela alcune lacune. I dati sulle merci in
transito, raccolti attualmente sulla base di tale accordo amministrativo,
potrebbero non essere più disponibili visto che diversi Stati membri contestano
la legalità della base giuridica che ne disciplina la raccolta. In tal caso, è
molto probabile che il volume delle frodi non individuate aumenti. Per quanto riguarda i ritardi accusati dalle indagini dell’OLAF, non
sono prevedibili miglioramenti nel prossimo futuro se non verrà modificata la
procedura esistente. È improbabile che la situazione possa cambiare senza alcun
intervento.
2
Analisi
della sussidiarietà e della proporzionalità
La necessità di un
intervento a livello di UE poggia sul fatto che, da soli, gli Stati membri non
possono individuare e attenuare efficacemente i rischi di violazione della
legislazione doganale; essi non sono neppure in grado di effettuare
correttamente le proprie indagini in caso di trasferimenti transfrontalieri di
merci. Pertanto, la lotta contro le frodi doganali richiede una più vasta
impostazione europea. È importante sottolineare che l’UE ha competenza
esclusiva nei settori della prevenzione delle frodi e della tutela delle
proprie risorse finanziarie in campo doganale. Essa è senza dubbio la più
qualificata per fungere da forza trainante in questa iniziativa, dato che
possiede già l’esperienza e i sistemi necessari. Valore aggiunto: l’azione a livello di UE
migliorerebbe sensibilmente la lotta contro le frodi doganali, incrementando le
prove disponibili e migliorando le possibilità di individuare e reprimere le
frodi, a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione stessa.
3
Obiettivi
Gli obiettivi generali dell’iniziativa consistono i) nel potenziare la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea (individuazione delle frodi e relative indagini)
e ii) nell’intensificare la cooperazione doganale tra gli Stati membri, e
tra questi e la Commissione, garantendo la corretta applicazione della
normativa doganale. Gli obiettivi specifici
consistono nel migliorare l’individuazione, la prevenzione e la repressione delle
frodi doganali grazie a una maggiore collaborazione sia tra gli Stati
membri che tra questi e la Commissione nella lotta alle frodi doganali, nonché
nel migliorare il processo riguardante le indagini dell’OLAF. Gli obiettivi operativi
delle misure da adottare corrispondono ai problemi individuati e agli obiettivi
specifici. In effetti, al fine di migliorare l’individuazione, la prevenzione e
la repressione delle frodi doganali, occorre creare condizioni che permettano
di migliorare la lotta contro tale fenomeno. Per affrontare il problema dei
ritardi accusati dalle indagini dell’OLAF, occorrono misure volte ad accelerarne
il processo. La tabella seguente collega i problemi
individuati con gli obiettivi. Problema || Obiettivo specifico || Obiettivo operativo || False dichiarazioni di origine e relative perdite finanziarie || Migliorare l’individuazione, la prevenzione e la repressione delle frodi doganali grazie a una maggiore collaborazione sia tra gli Stati membri che tra questi e la Commissione (nella lotta contro le frodi legate alla falsa dichiarazione dell’origine delle merci, alla designazione inesatta delle merci e all’uso improprio del regime di transito) || 1. Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate alla falsa dichiarazione dell’origine delle merci Designazione inesatta delle merci e relative perdite finanziarie || 2. Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate alla designazione inesatta delle merci Uso improprio del regime di transito e relative perdite finanziarie || 3. Creare le condizioni necessarie per migliorare la lotta contro le frodi doganali legate all’uso improprio del regime di transito Ritardi subiti dalle indagini dell’OLAF (e prescrizione) || Migliorare il processo relativo alle indagini dell’OLAF || 4. Velocizzare le indagini dell’OLAF
4
Opzioni
strategiche
4.1
Opzioni
riguardanti il problema di fondo (obiettivi operativi 1, 2 e 3)
·
Opzione 0: mantenimento dello status quo Questa opzione corrisponde alla situazione di riferimento. ·
Opzione 1: normativa non vincolante – Mediante
adeguate raccomandazioni, migliorare la possibilità di individuare le frodi
doganali legate a false dichiarazioni di origine delle merci, designazione
inesatta delle merci e uso improprio del regime di transito Per quanto concerne l’obiettivo 1, la raccomandazione
inviterebbe gli Stati membri a sostenere la Commissione nei suoi tentativi di
ottenere CSM dagli operatori economici. Quanto agli obiettivi 2 e 3, la raccomandazione inviterebbe gli
Stati membri ad autorizzare la Commissione ad accedere ai dati attualmente
disponibili o a duplicarli su una piattaforma della Commissione, nonché a
fornire ulteriori dati sul transito[1]. ·
Opzione 2: affidare alla Commissione la
responsabilità di migliorare l’individuazione delle frodi doganali legate a
false dichiarazioni di origine delle merci, designazione inesatta delle merci e
uso improprio del regime di transito Questa opzione prevede la creazione di una base di dati centrale dell’UE
per i CSM e i dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito.
Essa attingerebbe all’esperienza maturata con ATIS e “ConTraffic”. Anche le
informazioni sul transito nazionale e altre informazioni successive sul
transito, quali modifiche degli itinerari programmati o risultati dei controlli,
verranno inserite in tale base di dati centrale. ·
Opzione 3: affidare agli Stati membri la
responsabilità di migliorare l’individuazione delle frodi doganali legate a
false dichiarazioni di origine delle merci, designazione inesatta delle merci e
uso improprio del regime di transito Contrariamente alla precedente, questa opzione prevede che la
responsabilità di raccogliere e analizzare i dati pertinenti sia affidata agli
Stati membri. Pertanto, ogni Stato membro deve creare la propria base di dati
nazionale per i CSM e per i dati relativi alle importazioni, alle esportazioni
e al transito. Lo scambio periodico e l’accesso illimitato consentirebbe agli
Stati membri di comunicare e scambiare dati, nonché di preparare analisi
periodiche. ·
Opzione 4: responsabilità condivisa tra la
Commissione e gli Stati membri per migliorare l’individuazione delle frodi
doganali legate a false dichiarazioni di origine delle merci, designazione
inesatta delle merci e uso improprio del regime di transito Nell’ambito di questa opzione, i CSM e i dati sul transito verrebbero
raccolti a livello di UE, mentre gli Stati membri sarebbero responsabili dei
dati in materia di importazioni ed esportazioni. Potrebbe trattarsi della
combinazione più plausibile, poiché tiene conto della struttura attuale
(gestione di “ConTraffic” e ATIS da parte della Commissione) e ripartisce le
responsabilità di conseguenza. ·
Opzione 5: Situazione di riferimento rafforzata Questa opzione comporterebbe un aumento delle risorse umane incaricate
dell’individuazione e della prevenzione delle frodi doganali interessate. Grazie
all’intervento di un maggior numero di addetti al controllo e di investigatori,
si potrebbero individuare, e addirittura prevenire, più frodi. La proposta di
raddoppiare le risorse potrebbe riguardare sia gli Stati membri che la
Commissione (OLAF). A seguito di un’attenta analisi, questa opzione dev’essere
scartata in questa fase.
4.2 Opzioni per far fronte ai
ritardi subiti dalle indagini dell’OLAF e alle relative perdite finanziarie
(obiettivo 4)
·
Opzione 0: mantenimento dello status quo Tale opzione prevede il mantenimento dello status quo. In tale ambito,
non verrebbero adottate misure supplementari per agevolare un più rapido
svolgimento delle indagini dell’OLAF. ·
Opzione 1: normativa non vincolante – Formulare
una raccomandazione per accelerare la procedura Questa opzione consisterebbe nel formulare una raccomandazione
invitando gli Stati membri a contribuire ad accelerare la procedura. Una
raccomandazione è uno strumento non vincolante, che può essere inteso come un
appello agli Stati membri affinché migliorino l’attuale prassi e contribuiscano
al processo di accelerazione delle indagini e individuazione delle frodi. ·
Opzione 2: accelerare la procedura d’indagine autorizzando
la Commissione a chiedere direttamente agli operatori economici i documenti
giustificativi La Commissione sarebbe abilitata a richiedere documenti giustificativi
direttamente agli operatori economici. In base a questa opzione, gli Stati
membri verrebbero informati ma non svolgerebbero un ruolo attivo. ·
Opzione 3: aumentare il numero degli
investigatori alla Commissione/OLAF Questa opzione comporterebbe il miglioramento del flusso di lavoro all’OLAF
grazie all’aumento del numero di investigatori in servizio presso l’Ufficio. Si
ridurrebbe quindi il tempo dedicato alle indagini, attenuando in tal modo il
problema della loro lunghezza. ·
Opzione 4: chiedere agli operatori economici di
fornire informazioni anche a livello nazionale introducendo le necessarie
disposizioni nella legislazione pertinente dell’UE Questa opzione comporterebbe un ritorno alla situazione precedente al
2010 (prima cioè dell’introduzione della dogana elettronica). Gli operatori
economici sarebbero obbligati a fornire informazioni su tutti i documenti
giustificativi alle rispettive autorità nazionali, che sarebbero quindi in
grado di fornire immediatamente le informazioni richieste. ·
Opzione 5: imporre un termine per la trasmissione
dei documenti giustificativi Scegliere questa opzione significherebbe imporre agli Stati membri un
termine specifico per fornire alla Commissione i documenti necessari. Tuttavia,
essa è considerata troppo invadente e difficilmente attuabile, dato che un
termine unico per tutti i casi non tiene conto del diverso grado di complessità
delle indagini.
5
Analisi
dell’incidenza
5.1 Sintesi dell’incidenza
Incidenza delle opzioni relative agli obiettivi 1, 2 e 3 Criteri Opzione || Efficacia || Efficienza (tutti gli obiettivi) || Incidenza economica (tutti gli obiettivi) || Semplificazione || Coerenza (tutti gli obiettivi) || Valutazione globale Ob. 1 || Ob. 2 || Ob. 3 || Ob. 1 || Ob. 2 || Ob. 3 Opzione 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -- || 0 Opzione 1 || + || + || + || + (costo totale: trascurabile) || + || + || + || + || + || + Opzione 2 || +++ || +++ || +++ || ++ (Costo totale per la Commissione: 850 000 EUR – avvio; 200 000 EUR – manutenzione annuale In caso di “invio globale”, nessun costo per gli operatori economici; in caso di comunicazione selettiva, fra 3 000 e 200 000 EUR) || +++ || +++ || +++ || +++ || +++ || +++ Opzione 3 || ++ || ++ || ++ || --- (Costo totale per gli Stati membri: 850 000 EUR – avvio; 200 000 EUR - manutenzione annuale Costo totale per gli operatori economici: uguale all’opzione 2 || +++ || ++ || ++ || ++ || _ || + Opzione 4 || +++ || ++ || +++ || - (Costo totale per gli Stati membri: 320 000 EUR – avvio; 80 000 EUR - manutenzione annuale Costo totale per la Commissione: 530 000 EUR – avvio; 120 000 EUR – manutenzione annuale Costo totale per gli operatori economici: uguale all’opzione 2 || ++ || +++ || ++ || +++ || + || + Incidenza delle opzioni
relative all’obiettivo 4 Criteri || Efficacia nel conseguimento dell’obiettivo || Efficienza || Incidenza economica || Coerenza || Semplificazione Opzione 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Opzione 1 || + || + || +- || + || ++ Opzione 2 || +++ || ++ || +++ || + || ++ Opzione 3 || ++ || -- || + || - || 0 Opzione 4 || +++ || --- || - || - || --
6
Confronto tra le opzioni
6.1
Opzioni
riguardanti gli obiettivi 1, 2 e 3
Come indica la situazione
di riferimento, l’opzione 0 non solo impedirebbe di conseguire gli obiettivi previsti,
ma potrebbe anche peggiorare la situazione attuale. Il carattere volontario
dell’opzione 1 comporterebbe inevitabilmente un rischio di incompletezza dei
dati e, anche se la situazione potrebbe migliorare rispetto allo status quo, il
risultato resta chiaramente insufficiente. Pertanto, questa opzione viene
considerata negativa. L’opzione 2, invece, è considerata estremamente positiva
poiché la Commissione dispone già dei sistemi e dell’esperienza necessari per
gestire con successo le basi di dati in questione. Inoltre, l’opzione 2 viene
privilegiata non soltanto dagli Stati membri ma anche dagli operatori economici,
giacché rappresenta una soluzione efficace ed efficiente in termini di costi al
problema delle frodi doganali. L’opzione 3 è ritenuta positiva
ma, a differenza dell’opzione 2, la creazione di basi di dati nazionali
separate comporterebbe sovrapposizioni e renderebbe il sistema più complesso,
poiché gli stessi dati verrebbero raccolti, trattati e interpretati da diversi
Stati membri. Inoltre, imporrebbe altresì un notevole onere finanziario agli
Stati membri. A tale riguardo, l’opzione 4, sembra offrire una soluzione
migliore rispetto all’opzione 3 in quanto non impone oneri finanziari eccessivi
agli Stati membri visto che i relativi costi, nonché le responsabilità, sono da
condividere con la Commissione. Tuttavia, rispetto all’opzione 2, si rischia di
perdere di vista l’importanza della dimensione transfrontaliera nell’ambito
della raccolta e dell’uso dei dati sulle importazioni e sulle esportazioni.
Inoltre, analogamente all’opzione 3, l’opzione 4 comporta la potenziale
duplicazione dei dati sulle importazioni e sulle esportazioni in più basi di
dati nazionali. Sulla base del confronto sopra illustrato, l’opzione prescelta
è l’opzione 2.
6.2
Opzioni
relative all’obiettivo 4
L’opzione 1 è considerata
piuttosto negativa, visto che è altamente improbabile che possa conseguire l’obiettivo
perseguito. L’opzione 2 è considerata più efficace della 1 in quanto presuppone
che per ottenere i documenti pertinenti occorrerebbe soltanto il tempo
necessario agli operatori economici per fornire tali informazioni all’OLAF. Ciò
offre la possibilità realistica di ridurre sostanzialmente i tempi necessari
per ottenere i documenti in questione. Si eliminerebbe inoltre l’attuale
problema dell’OLAF (ossia i casi in cui gli Stati membri non sono in grado di
aiutarlo ad ottenere tali documenti), dato che le richieste verrebbero inviate
direttamente a coloro che sono in possesso di detti documenti. Per tali
ragioni, l’opzione 2 è considerata molto positiva. L’opzione 3 è ritenuta
abbastanza positiva poiché è potenzialmente in grado di risolvere il problema.
Tuttavia, a causa dei notevoli oneri finanziari che comporta, è meno vantaggiosa
dell’opzione 2. Sulla base del confronto sopra illustrato, l’opzione prescelta
è l’opzione 2.
7
Controllo
e valutazione
7.1
Controllo
La tabella seguente
fornisce una sintesi degli indicatori. Obiettivi || Indicatore 1, 2 e 3 || – Dati su esportazioni/importazioni/transito, CSM: – numero di violazioni della normativa individuate – numero di indagini avviate sulla base di tali dati – numero di richieste di utilizzo dei dati da parte degli investigatori – importi recuperati sulla base di tali informazioni 4 || Durata delle relative indagini dell’OLAF (il cambiamento ha comportato una velocizzazione delle procedure, un aumento del numero di indagini e un incremento delle somme recuperate?)
7.2
Valutazione
Per quanto riguarda gli obiettivi operativi, i servizi competenti della
Commissione garantiranno che venga effettuata una valutazione ogni cinque anni.
Essa verterà sui risultati e sull’incidenza di una migliore individuazione
delle frodi grazie alla creazione della base di dati e all’analisi effettuata
sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, nonché all’efficacia e
alla pertinenza delle misure introdotte. La valutazione consisterà in una
presentazione dei risultati da parte della Commissione/OLAF nell’ambito del
comitato per la mutua assistenza. [1] Dati sul transito
nazionale e altre informazioni successive sul transito, quali modifiche degli
itinerari programmati o risultati dei controlli.