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Document 52013SC0264
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on package travel and assisted travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and the Council and Directive 2011/83/EU and repealing Council Directive 90/314/EEC
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
/* SWD/2013/0264 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio /* SWD/2013/0264 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio 1. INTRODUZIONE 1.1. Contesto politico Il mercato del turismo ha un ruolo
preponderante nell’economia europea odierna. L’Unione europea ha il compito essenziale di
creare un quadro regolamentare atto a garantire sufficiente protezione ai
consumatori in modo che questi possano acquistare con fiducia le loro vacanze
ovunque nell’Unione. Al contempo, per aumentare la concorrenza in questo
mercato devono essere garantite pari condizioni di trattamento alle imprese
turistiche. L’adozione nel 1990 della direttiva sui viaggi
“tutto compreso” (di seguito “la direttiva”) ha notevolmente contribuito allo
sviluppo del mercato unico per buona parte del settore del turismo e ha
conferito diritti importanti ai viaggiatori europei. Con lo sviluppo di
internet, tuttavia, e l’aumento della popolarità dei nuovi mezzi con cui i
consumatori acquistano i prodotti turistici, l’applicabilità della direttiva a
tali nuovi prodotti non è più certa. Sia le imprese che le organizzazioni di
consumatori hanno ripetutamente chiesto una modernizzazione della direttiva, la
cui revisione è espressamente prevista anche nell’Agenda europea dei
consumatori e nell’allegato II dell’Atto per il mercato unico II. 1.2. Definizioni ·
Servizi turistici autonomi – un servizio turistico, come il volo, l’alloggio o il noleggio auto,
acquistato come prodotto autonomo, ossia separato e non offerto in combinazione
con altri servizi turistici, anche se il viaggiatore utilizza i vari servizi
turistici per un unico viaggio o un’unica vacanza. ·
Pacchetto turistico preconfezionato – la prefissata combinazione di servizi turistici aggregati da un
organizzatore e consistente in almeno due dei seguenti servizi: 1) trasporto
passeggeri, 2) alloggio e 3) altri servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio, che costituiscono una parte significativa del pacchetto
turistico (ad esempio, il noleggio auto). ·
Servizi turistici combinati[1] –
combinazioni di servizi turistici in cui almeno due dei summenzionati servizi,
come voli, soggiorni in albergo o noleggio auto, sono acquistati per un unico
viaggio o un’unica vacanza presso uno stesso fornitore o più fornitori che
usano sistemi di prenotazione assistita e in cui l’acquirente può selezionare i
servizi turistici in base alle sue preferenze (“su misura”). Diversamente dai
pacchetti turistici preconfezionati, i servizi turistici combinati sono per
definizione dinamici e possono essere suddivisi in due principali categorie: –
pacchetti turistici “mono-professionista”: i consumatori possono personalizzare il contenuto del viaggio o della
vacanza in funzione delle proprie esigenze su un unico sito web o presso un’unica
agenzia di viaggi tradizionale, pur restando liberi di scegliere separatamente
le componenti del viaggio durante il processo di prenotazione. Questi servizi
turistici sono combinati da un unico professionista (anche su richiesta del
viaggiatore) e offerti in vendita o venduti secondo le tipiche modalità dei
pacchetti, ad esempio: –
offerti, venduti o fatturati a un prezzo
forfettario, –
venduti nell’ambito di un unico processo di
prenotazione, –
disciplinati da un unico contratto, oppure –
pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto
turistico” o denominazione analoga; –
servizi turistici “pluri-professionista”: ·
pacchetti turistici “pluri-professionista”: la
differenza rispetto al pacchetto turistico “mono-professionista” è che sono assemblati
da vari professionisti e presentano almeno una delle caratteristiche tipiche
dei pacchetti turistici indicate in precedenza per i pacchetti “mono-professionista”,
anche quando il nome o le generalità del viaggiatore necessarie per concludere
una prenotazione sono trasferiti da un operatore all’altro al più tardi al
momento della conferma della prenotazione del primo servizio; ·
servizi turistici assistiti “pluri-professionista”:
sono combinazioni di servizi turistici in cui un professionista facilita in modo
mirato l’acquisto di servizi turistici presso un altro professionista al
momento della visita a un unico punto vendita o attraverso processi collegati
di prenotazione online. In questi casi i consumatori concludono contratti
separati con i fornitori di servizi pertinenti e non ricorre nessuno degli
elementi tipici dei pacchetti (cfr. supra). 1.3. Consultazione e ricorso al
parere di esperti La Commissione ha condotto due consultazioni
pubbliche (nel 2008 e nel 2009) e una serie di seminari con le parti
interessate (nel 2009, 2010 e 2012). La DG JUST si è coordinata anche con i
servizi pertinenti attraverso il gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto
che si è riunito per la prima volta nel giugno del 2009 e successivamente altre
tre volte. 1.4. Caratteristiche specifiche
del pacchetto turistico e quadro giuridico attuale Pur applicandosi anche ai contratti di
pacchetti turistici, le norme orizzontali di protezione dei consumatori non
disciplinano gli aspetti specifici che li riguardano, come gli obblighi d’informazione
relativi all’itinerario di viaggio, la definizione della responsabilità in caso
di problemi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
pacchetto turistico e gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza. I
regolamenti in materia di diritti dei passeggeri conferiscono ai viaggiatori diritti
specifici limitatamente ai servizi di trasporto, senza disciplinare la
combinazione di servizi turistici diversi. 2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA La direttiva sui viaggi tutto compreso ha funzionato
bene negli anni, dando vita a un vero e proprio mercato. Tuttavia, con l’aumento
della tendenza agli acquisti online di questo tipo di servizi il suo campo d’applicazione
è oggi confuso e obsoleto. Ne consegue che le imprese nel mercato interno non
competono più ad armi pari e faticano a espandersi oltrefrontiera. Il fatto che
il campo d’applicazione non corrisponda più alla realtà del mercato è fonte di
notevole pregiudizio per i consumatori, che spesso acquistano servizi turistici
non tutelati, pensando invece che lo siano. Altre norme obsolete e poco chiare
della direttiva in vigore creano costi inutili a carico delle imprese e dei
consumatori. 2.1. Contesto del problema – un
mercato del turismo in evoluzione Nel 2011 il 73% delle famiglie dell’Unione
aveva accesso ad internet. Quasi due terzi dei cittadini dell’Unione usano
internet almeno una volta alla settimana. Più della metà degli internauti sono “utenti
regolari” che navigano in internet ogni giorno o quasi ogni giorno. I servizi
turistici rappresentano la categoria più popolare degli acquisti online. Internet ha cambiato il modo in cui i
consumatori organizzano le loro vacanze. I servizi turistici combinati sono in
aumento: stando ai dati, li ha acquistati il 23% dei cittadini dell’UE, ma le
cifre sono decisamente più elevate per Irlanda (46%), Svezia (44%), Italia
(36%) e Slovenia (42%). 2.2. Principali problemi per le
imprese 2.2.1. Mancanza di parità di
condizioni I cambiamenti subiti dal mercato hanno portato
a una situazione in cui le imprese soggette alla direttiva devono rispettare varie
norme e sostenere vari costi che non si applicano invece alle imprese che non
sono soggette alla direttiva o che non si considerano da questa regolamentate,
benché concorrano per la stessa clientela. Il costo di conformità normativa medio
per le imprese è stimato tra i 10,5 EUR e i 12,5 EUR a pacchetto. 2.2.2. Costi di conformità normativa
inutili/ingiustificati Alcune disposizioni della direttiva sono superate
o gravano le imprese di oneri inutili. Si pensi agli obblighi oramai obsoleti d’informazione
(ad esempio, obblighi speciali per opuscoli o prenotazioni “last-minute”),
alla mancanza di limiti alla responsabilità dell’organizzatore laddove, in caso
di forza maggiore, non sia possibile effettuare il viaggio di ritorno come
previsto, e alla duplicazione dei costi per i viaggi di natura professionale
organizzati da agenzie specializzate (che forniscono un livello di tutela
simile a quello prescritto dalla direttiva). 2.2.3. Divergenze giuridiche tra
Stati membri che ostacolano gli scambi transfrontalieri La direttiva in vigore si basa su un’armonizzazione
minima che ha portato a divergenze giuridiche tra Stati membri. Questo quadro
frammentario è fonte di costi di conformità normativa aggiuntivi per le imprese
che vogliono operare oltre frontiera (2 EUR a pacchetto, pari a un costo
finale tra i 12,5 e i 14,5 EUR a pacchetto), indotti da obblighi d’informazione
diversi, dal diverso campo d’applicazione delle norme di tutela, da difformità
tra i regimi di protezione in caso d’insolvenza, unitamente alla mancanza di
riconoscimento reciproco, e da norme nazionali diverse in materia di
responsabilità delle parti coinvolte. 2.3. Principali problemi per i
consumatori 2.3.1. Pregiudizio subito dai
consumatori di servizi turistici combinati Secondo lo studio Consumer Detriment,
il pregiudizio personale ai consumatori utenti di servizi turistici combinati
nell’UE-27 ammonta a più di 1 miliardo di EUR netti (ossia al netto di
eventuali risarcimenti). Questo è dovuto al fatto che i problemi relativi ai
servizi turistici combinati sono più frequenti e mediamente più pregiudizievoli
dei problemi legati ai pacchetti turistici preconfezionati. L’insolvenza di un
organizzatore o di un fornitore di servizi potrebbe rivelarsi particolarmente
onerosa per i consumatori. Spesso è difficile per i consumatori capire se i
servizi turistici combinati acquistati con l’assistenza di un professionista
sono tutelati o meno. In effetti, il 67% dei consumatori che ha acquistato
servizi turistici combinati da un intermediario con fatture emesse da imprese
diverse pensa erroneamente che, in caso di fallimento di una di loro, potrà
ottenere un rimborso. Questa confusione potrebbe portare a danni ingenti, in
particolare quando i consumatori si rendono conto di non essere tutelati solo
dopo che l’agenzia di viaggi è fallita e vengono abbandonati all’estero o non
riescono a recuperare i loro soldi. 2.3.2. Pregiudizio subito dai
consumatori derivanti da norme poco chiare e obsolete In una certa misura, anche coloro che
acquistano pacchetti turistici preconfezionati “protetti” possono subire un
pregiudizio, a causa del fatto che alcune disposizioni della direttiva mancano
di chiarezza, sono obsolete o non corrispondono alle aspettative ragionevoli
dei consumatori di oggi. Questo vale in particolare per le norme vaghe in materia
di responsabilità, le incertezze riguardo ai prezzi, la mancanza di un diritto
di recesso e il difficile accesso alla giustizia. 2.4. Status quo (scenario di base) In mancanza di un nuovo intervento pubblico, resterebbero
i problemi individuati con il rischio di peggiorare sul lungo periodo, data la
crescente popolarità di internet e dei servizi turistici combinati. 2.5. L’UE ha il diritto di
intervenire? La base giuridica di un intervento dell’Unione
è l’articolo 114 del trattato, ai sensi del quale “il Parlamento europeo e il
Consiglio (…) adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per
oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno”. Inoltre, l’articolo
114, paragrafo 3, specifica che “la Commissione, nelle sue proposte di cui al
paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e
protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto
conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri
scientifici”. L’obiettivo di rafforzare la protezione dei
consumatori eliminando frammentazioni giuridiche e distorsioni di concorrenza
nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati
membri. 3. OBIETTIVI STRATEGICI L’obiettivo di carattere generale è duplice:
contribuire a un miglior funzionamento del mercato interno nel settore dei
pacchetti turistici e raggiungere un elevato livello di protezione dei
consumatori in detto settore. 4. OPZIONI STRATEGICHE 4.1. Opzioni strategiche
individuate ·
Opzione 1: mantenere lo status quo - scenario di
base ·
Opzione 2: orientamenti ·
Opzione 3: marchio “pacchetto turistico”
(sub-opzione A) e/o cosiddetta avvertenza “ questo non è un pacchetto turistico”
(sub-opzione B), ossia obbligo per i professionisti che vendono servizi
turistici assistiti di dichiarare che i servizi in questione non costituiscono
un pacchetto turistico ·
Opzione 4: abrogazione della direttiva e
autoregolamentazione ·
Opzione 5: modernizzazione della direttiva e
inclusione dei pacchetti “mono-professionista” L’opzione 5 comporta una revisione della
vigente direttiva al fine di chiarirne il campo d’applicazione mediante l’inclusione
espressa dei pacchetti viaggio “mono-professionista” e di aggiornare,
migliorandole, varie disposizioni. ·
Opzione 6: approccio graduale - modernizzazione
della direttiva e inclusione nel campo d’applicazione sia dei pacchetti
turistici “mono-professionista” che di quelli “pluri-professionista”,
riservando tuttavia ai servizi turistici assistiti pluri-professionista un
trattamento meno stringente Quest’opzione comprende la precedente (tutte
le misure strategiche proposte) accompagnata da un’estensione del campo d’applicazione
della direttiva mediante un approccio graduale: - i pacchetti turistici “mono-professionista”,
ovvero tutti i “nuovi” pacchetti sarebbero soggetti allo stesso regime dei
pacchetti turistici “preconfezionati” (compresa la piena responsabilità dell’esecuzione
del contratto di pacchetto turistico e l’obbligo di garantire la protezione in
caso d’insolvenza), - i servizi turistici assistiti “pluri-professionista”
sarebbero soggetti a un regime meno stringente, limitato alle misure di
protezione in caso d’insolvenza e all’obbligo di dichiarare in modo chiaro ed
evidente che ciascun fornitore di servizi sarà contrattualmente responsabile
dell’esecuzione dei suoi servizi (opzione 3B). ·
Opzione 7: modernizzazione della direttiva e
inclusione dei pacchetti turistici “mono-professionista” e di tutti i servizi
turistici “pluri-professionista” Quest’opzione include sia la 5 che la 6 e
assoggetta anche tutti i servizi turistici assistiti “pluri-professionista” a
tutti i requisiti della direttiva. In altri termini, a questi servizi si applicherebbero
tutti gli obblighi e tutte le responsabilità. ·
Opzione 8 – “direttiva sul turismo” Quest’opzione include la 7 con l’aggiunta di
un ampliamento del campo d’applicazione a tutti i servizi turistici autonomi. A
tutti i servizi turistici si applicherebbero le stesse norme, che siano offerti
in vendita o acquistati nell’ambito di un pacchetto turistico o come prodotto
autonomo. 4.2. Opzioni strategiche scartate Si propone di scartare l’opzione 8 poiché la
maggior parte dei problemi più comuni fra i consumatori in relazione ai servizi
turistici indipendenti possono essere affrontati efficacemente nel quadro della
legislazione orizzontale vigente, purché l’applicazione a livello nazionale sia
effettiva. 5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 5.1. Valutazione dell’opzione 2: orientamenti
Quest’opzione comporta il mantenimento della
direttiva nella sua formulazione attuale e la preparazione di orientamenti. In
una certa misura potrebbe aumentare la chiarezza delle norme per imprese e
consumatori. Rispetto allo scenario di base, potrebbe portare a una lievissima riduzione
del pregiudizio per i consumatori grazie a una migliore applicazione della
direttiva da parte delle imprese e a un controllo più severo del rispetto delle
norme da parte degli Stati membri. Tuttavia, poiché gli orientamenti sono per
definizione non vincolanti, tali benefici restano incerti. 5.2. Valutazione dell’opzione 3:
marchio “pacchetto turistico” (A) e/o avvertenza “questo non è un pacchetto
turistico” (B), opzione accessoria rispetto ad altre opzioni strategiche Nella misura in cui i consumatori riconoscono
sempre più il marchio che si applica nell’UE, l’opzione 3A potrebbe produrre
una concorrenza più leale tra operatori di mercato diversi e perciò potenziare
il funzionamento del mercato interno. Il marchio potrebbe ridurre il
pregiudizio per i consumatori che sarebbero in grado di prendere decisioni con
cognizione di causa. L’avvertenza (3B) dovrebbe essere più efficace del marchio
“pacchetto turistico” perché sarebbe un’informazione negativa ad allertare i
consumatori, che altrimenti potrebbero acquistare servizi turistici non
protetti pur avendo l’impressione che lo siano. I costi di conformità normativa
per le imprese nel quadro di questa opzione sono limitati a una spesa una
tantum per un importo medio stimato di 500 EUR ad impresa. 5.3. Valutazione dell’opzione 4: abrogazione
della direttiva L’abrogazione della direttiva potrebbe ridurre
i costi amministrativi e di conformità normativa a carico delle imprese a
10,5-12,5 EUR a pacchetto, con un conseguente teorico abbassamento dei
prezzi per i consumatori. Questi benefici, tuttavia, dipenderebbero dalla
volontà degli Stati membri di abrogare anche la rispettiva normativa nazionale.
D’altro canto, è probabile che per la maggior parte mantengano la protezione
dei consumatori nel settore dei pacchetti turistici, per cui anche quest’opzione
rischia di aggravare la frammentazione del mercato interno. 5.4. Valutazione dell’opzione 5:
modernizzazione della direttiva e inclusione dei pacchetti turistici “mono-professionista”
L’opzione 5 dovrebbe contribuire a un miglior
funzionamento del mercato interno nel settore dei pacchetti turistici,
eliminando le difformità giuridiche e creando parità di condizioni di
concorrenza per gli operatori. Verrebbero eliminati alcuni ingiustificati costi
di conformità normativa, come ad esempio quelli legati alle norme sugli
opuscoli. Si assisterebbe tuttavia a un aumento di detti costi per i nuovi
pacchetti “mono-professionista” ricompresi nella direttiva. Supponendo che il
50% dei pacchetti turistici mono-professionista siano già disciplinati dalla
vigente direttiva, i costi di conformità normativa aggiuntivi andrebbero dai
335 ai 424 milioni di EUR, a seconda che siano calcolati in base alla stima
bassa (7,5 EUR) o a quella alta (9,5 EUR) dei costi per pacchetto. Tali costi
aggiuntivi saranno compensati (almeno parzialmente): –
dalla riduzione dei costi amministrativi (395
milioni di EUR) –
da risparmi derivanti dall’esclusione dal campo d’applicazione
della direttiva dei viaggi di natura professionale organizzati da agenzie
specializzate (tra i 60 e i 76 milioni di EUR a seconda che siano
calcolati in base alla stima bassa (7,5 EUR) o a quella alta (9,5 EU) dei
costi per pacchetto); –
dal riconoscimento reciproco della protezione in
caso d’insolvenza; –
dall’introduzione di un limite (in giorni) per la
fornitura di servizi alternativi in caso di forza maggiore prolungata. Poiché più pacchetti turistici “mono-professionista”
rientrerebbero nel campo d’applicazione della direttiva (quest’opzione
riguarderebbe circa il 40% dei viaggi turistici) e alcune norme sarebbero
chiarite, il pregiudizio per i consumatori verrebbe ridotto di 348 milioni
di EUR se il 50% dei pacchetti turistici “mono-professionista” fossero
ricompresi nella direttiva. 5.5. Valutazione dell’opzione 6:
approccio graduale – modernizzazione della direttiva e inclusione nel campo d’applicazione
sia dei pacchetti turistici “mono‑professionista” che di quelli “pluri-professionista”,
riservando tuttavia ai servizi turistici assistiti pluri-professionista un
trattamento meno stringente Rispetto all’opzione 5, quest’opzione
contribuirebbe maggiormente al buon funzionamento del mercato interno nel
settore dei pacchetti turistici, eliminando la frammentazione giuridica e
garantendo parità di condizioni di concorrenza agli operatori. Il totale dei
costi di conformità normativa aggiuntivi è stimabile tra i 528 e i 654 milioni
di EUR all’anno (a seconda che si calcoli sulla stima bassa (7,5 EUR) o su
quella alta (9,5 EUR) dei costi per pacchetto). Assoggettando i servizi turistici assistiti “pluri-professionista”
solo all’obbligo di dichiarare che non costituiscono un pacchetto turistico e
di garantire protezione in caso d’insolvenza, aumenterebbe la trasparenza per i
consumatori e si garantirebbe una leale concorrenza, evitando inutili costi
legati all’insieme degli obblighi che si applicano ai pacchetti turistici. Questo trattamento meno stringente gioverebbe soprattutto
alle PMI che attualmente vendono pacchetti turistici mono-professionista e
pluri-professionista, dato che avrebbero difficoltà ad assumere la responsabilità
dell’esecuzione di tutte le prestazioni fornite dai vari professionisti. Queste
imprese potrebbero adattare le loro attività commerciali in modo da dover far
fronte solo ad alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva (la protezione in
caso d’insolvenza e l’obbligo di avvertire “questo non è un pacchetto turistico”).
Non è possibile quantificare con esattezza il numero delle imprese che lo
farebbero, ma supponendo che il 25% dei pacchetti turistici mono-professionista
e il 50% di quelli pluri-professionista siano venduti in futuro come servizi
turistici assistiti, si possono stimare i costi di conformità normativa
aggiuntivi dell’opzione 6 tra i 386 e i 444 milioni di EUR all’anno, a seconda
che siano calcolati in base alla stima bassa (7,5 EUR) o a quella alta (9,5
EUR) dei costi per pacchetto. Per quanto riguarda i consumatori, poiché più
pacchetti rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva, si può ragionevolmente
stimare un calo annuo del pregiudizio di 508 milioni di EUR. Tuttavia, in
base alle stesse supposizioni di cui sopra, ossia che alcuni professionisti
possano adattare i modelli di business e non vendere più pacchetti
turistici, la riduzione complessiva annua del pregiudizio per i consumatori
potrebbe essere pari a 430 milioni di EUR. Inoltre, l’avvertenza “questo
non è un pacchetto turistico” permetterebbe ai consumatori di scegliere con
cognizione di causa. 5.6. Valutazione dell’opzione 7:
modernizzazione della direttiva e inclusione dei pacchetti turistici “mono-professionista”
e di tutti i servizi turistici “pluri-professionista” Analogamente a quanto descritto per l’opzione
6, quest’opzione contribuirebbe a un miglior funzionamento del mercato interno
nel settore dei pacchetti turistici. Tuttavia, estendendo il campo d’applicazione
della direttiva a tutti i servizi turistici pluri-professionista e
assoggettandoli a tutti gli obblighi da essa previsti, quest’opzione produrrebbe
costi sproporzionati ed iniqui per le imprese che agiscono da meri intermediari
e non sarebbero in grado di garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni
incluse nella combinazione di servizi turistici. I costi di conformità
normativa aggiuntivi andrebbero dai 610 ai 773 milioni di EUR all’anno (a
seconda che siano calcolati in base alla stima bassa (7,5 EUR) o a quella alta
(9,5 EUR) dei costi per pacchetto). Quest’opzione aumenterebbe
ulteriormente il numero di consumatori tutelati dalla direttiva e diminuirebbe
il pregiudizio per i consumatori di 593 milioni di EUR all’anno. 6. CONFRONTO TRA LE OPZIONI L’opzione 6 (“approccio graduale”), compresa
la sub-opzione 3B, offre una serie di vantaggi rispetto alle altre opzioni,
poiché realizza gli obiettivi dichiarati parificando le condizioni di
concorrenza e garantendo che costi di conformità normativa ragionevoli per i
nuovi operatori ricompresi nel campo d’applicazione ampliato. Quest’opzione
introduce anche un regime meno stringente che gioverebbe particolarmente alle
PMI e alle microimprese, che potrebbero non essere in grado di far fronte alla
responsabilità per l’esecuzione delle varie prestazioni incluse nella
combinazione di servizi turistici. Per i consumatori l’opzione 6 comporterebbe una
considerevole riduzione del pregiudizio grazie all’ampliamento del campo d’applicazione
della direttiva, garantendo la tutela in caso d’insolvenza per tutti i tipi di
servizi turistici combinati, chiarendo alcune norme obsolete e confuse della
direttiva vigente e apportando maggiore trasparenza nell’informazione ai
consumatori. Con questa opzione si raggiunge un giusto equilibrio tra interessi
delle imprese e dei consumatori, poiché si interviene solo sulle situazioni in
cui elementi concreti indicano al consumatore che sta acquistando un pacchetto,
riservando invece un regime meno stringente con solo alcuni degli obblighi
della direttiva (protezione in caso d’insolvenza e obblighi d’informazione) a
situazioni in cui il legame tra i servizi offerti è meno evidente. 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE Il processo di controllo e valutazione
dovrebbe concentrarsi sugli obiettivi individuati nella definizione del
problema. È opportuno che entro cinque anni dal termine per il recepimento sia presentata
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della
direttiva. [1] I servizi turistici combinati sono spesso indicati dalle
imprese come “pacchetti dinamici”. L’espressione “servizi turistici combinati”
è quindi un sinonimo di pacchetti dinamici ed è usato in modo intercambiabile
nel documento, in particolare con riferimento ai risultati dello “Study on
Consumer Detriment in the area of Dynamic Packages” (studio sui danni ai
consumatori nel settore dei pacchetti dinamici).