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Document 52013SC0034

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento PACCHETTO "SICUREZZA DEI PRODOTTI E VIGILANZA DEL MERCATO" Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti

/* SWD/2013/034 final */

52013SC0034

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento PACCHETTO "SICUREZZA DEI PRODOTTI E VIGILANZA DEL MERCATO" Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti /* SWD/2013/034 final */


DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

PACCHETTO "SICUREZZA DEI PRODOTTI E VIGILANZA DEL MERCATO"

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti

1.           Descrizione sintetica del problema, sussidiarietà e obiettivi

1.1.        Contesto politico

La libera circolazione di prodotti sicuri e conformi è uno dei fondamenti dell'Unione europea. Tale principio costituisce un pilastro importante del mercato unico e consente a consumatori e imprese di comprare o vendere prodotti in un altro Stato membro.

La valutazione d'impatto concerne i prodotti manifatturieri non alimentari, soggetti alle regole di armonizzazione dell'UE per categorie specifiche di prodotti o alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (la direttiva "sicurezza generale dei prodotti" o "DSGP") applicabile ai prodotti di consumo. Questo insieme di disposizioni dell'UE stabilisce requisiti di sicurezza per un ampio numero di prodotti; le categorie di prodotti non contemplate sono invece disciplinate dalle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci e dal principio del reciproco riconoscimento.

Una vigilanza efficace del mercato dovrebbe consentire di individuare i prodotti non sicuri o altrimenti dannosi, impedirne l'immissione sul mercato o ritirarli, e renderebbe possibile sanzionare gli operatori senza scrupoli o addirittura criminali, esercitando così una forte azione deterrente. In un mercato unico nel quale i prodotti circolano liberamente, la vigilanza del mercato deve essere estremamente coordinata e in grado di reagire rapidamente in un vastissimo territorio.

La normativa relativa alla vigilanza del mercato non ha però tenuto il passo con l'evoluzione del quadro normativo dell'Unione. Nel corso dell'ultimo decennio sono stati fatti progressi, grazie all'attuazione della DSGP, che doveva essere recepita entro il 15 gennaio 2004, e all'applicazione dal 1° gennaio 2010 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Questi strumenti giuridici, insieme alle disposizioni relative alla vigilanza del mercato di taluni atti legislativi settoriali di armonizzazione dell'Unione, offrono oggi una base giuridica alla legislazione dell'Unione in materia di vigilanza del mercato applicata a tutti i prodotti di consumo, armonizzati e non armonizzati, e a tutti i prodotti armonizzati, destinati sia ai consumatori che agli utilizzatori professionali. Tali disposizioni tuttavia sono frammentarie e contenute in atti legislativi diversi [regolamento (CE) n. 765/2008, DSGP e normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione], generando confusione negli operatori e nelle autorità nazionali.

Architettura generale della normativa dell'Unione relativa alla sicurezza e alla conformità dei prodotti

Prodotti || Consumatori || Utilizzatori professionali

Armonizzati || Direttive e regolamenti settoriali e DSGP || Direttive e regolamenti settoriali

Non armonizzati || DSGP || Disposizioni nazionali relative alla sicurezza dei prodotti nell'ambito del regolamento sul reciproco riconoscimento Articoli da 34 a 36 del TFUE

Questa iniziativa è una delle azioni principali dell'Agenda europea dei consumatori[1] e dell'Atto per il mercato unico II[2], adottati entrambi nel 2012.

1.2.        Definizione del problema – prodotti non sicuri e non conformi nel mercato unico

Il mercato interno dei prodotti è enorme. Nel 2010 il commercio intra-UE di prodotti di consumo armonizzati e non armonizzati era pari a quasi mille miliardi di EUR. Nell'UE-27 il valore stimato dei settori armonizzati, che include sia i prodotti destinati ai consumatori che quelli destinati agli utilizzatori professionali, non è inferiore a 2 100 miliardi di EUR.

Un mercato interno dell'UE dovrebbe essere un luogo dove i prodotti sicuri circolano liberamente. Per poter applicare efficacemente il principio di libera circolazione nel campo della sicurezza dei prodotti è necessario che in tutti gli Stati membri si effettui allo stesso modo la valutazione che porta a determinare se un prodotto sia sicuro o no e se possa o no restare sul mercato. La libera circolazione dei prodotti sicuri va agevolata mentre i prodotti non sicuri dovrebbero essere individuati in modo efficace e rimossi dal mercato unico dell'UE.

1.2.1.     Problema 1: difficoltà nel rispetto delle prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti

per gli operatori economici è spesso difficile rispettare le prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti perché le prescrizioni relative ai cosiddetti prodotti non armonizzati non sono coerenti con quelle relative ai prodotti armonizzati. Inoltre, nel settore non armonizzato, le prescrizioni sono spesso ambigue e mancano parametri di riferimento dettagliati per la valutazione della sicurezza. Nel settore armonizzato, invece, la certezza del diritto è compromessa dal fatto che la sicurezza dei prodotti è disciplinata a livelli diversi e che in parte si sovrappongono.

I prodotti non sicuri e non conformi non solo presentano un rischio per i consumatori e gli altri utilizzatori, ma hanno anche importanti conseguenze economiche: determinano una concorrenza sleale. Gli operatori che non rispettano le regole possono realizzare risparmi significativi sui costi di adeguamento alla normativa e quindi possono offrire i propri prodotti a prezzi inferiori di quelli dei loro concorrenti che rispettano la legge. Nei settori caratterizzati da una forte concorrenza da parte dei prodotti d'importazione a basso costo l'industria europea è svantaggiata: la situazione danneggia il fabbricante rispettoso delle leggi, la cui correttezza diventa uno "svantaggio competitivo".

Con l'intensificarsi della globalizzazione degli scambi commerciali, il problema dei prodotti non sicuri e non conformi riguarda sempre più, ma non esclusivamente, le merci importate da paesi terzi.

1.2.2.     Problema 2: nel mercato unico la vigilanza del mercato per i prodotti è frammentata

Nonostante un'ampia armonizzazione nell'Unione delle norme di sicurezza e degli altri requisiti, ad esempio ambientali, applicabili ai prodotti e malgrado il fatto che molti prodotti siano regolarmente commercializzati in più di uno Stato membro, il mercato unico è disciplinato da 27 sistemi distinti di applicazione.

L'alto numero di prodotti non conformi sul mercato è in gran parte dovuto al fatto che la vigilanza del mercato non funziona in modo efficace all'interno dell'Unione europea. Le cause principali dell'inefficienza e dell'inefficacia della vigilanza del mercato nel mercato unico dell'UE sono le seguenti: coordinamento insufficiente delle autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, cattivo funzionamento delle procedure dell'UE per lo scambio di informazioni sui rischi dei prodotti e applicazione incoerente degli interventi relativi alla sicurezza dei prodotti a livello di Unione europea.

Per gli interventi transfrontalieri le autorità devono rivolgersi ai colleghi di altri Stati membri. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in altri settori, ad esempio nell'ambito del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori o della direttiva Servizi, nel settore della sicurezza dei prodotti le autorità di vigilanza del mercato non beneficiano di procedure per un'efficace applicazione transfrontaliera della normativa. Vi è dunque uno spreco di risorse considerevoli e non si sfruttano sinergie importanti.

1.3.        Il diritto dell'UE di intervenire

Il mercato unico dei prodotti è un risultato fondamentale dell'Unione europea ma l'eliminazione delle barriere nazionali per i prodotti di consumo e gli altri prodotti offre innumerevoli opportunità agli operatori meno scrupolosi che non applicano le disposizioni in materia di sicurezza dei consumatori o si rifiutano di applicare la legislazione dell'UE sui prodotti. L'UE ha il diritto di intervenire, a norma dell'articolo 114 del TFUE, per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico dei prodotti di consumo e per migliorare l'efficienza della vigilanza transfrontaliera del mercato. L'articolo 168, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 1, del TFUE integrano tale diritto di intervenire. Il primo stabilisce che un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione; il secondo dispone che al fine di promuovere gli interessi dei consumatori e di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce, tra l'altro, a proteggerne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.

Nonostante l'esistenza del mercato unico europeo, l'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti è di competenza degli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà, le misure contro i prodotti che presentano rischi sono adottate dagli Stati membri. Tuttavia, il modo in cui la vigilanza del mercato è realizzata e organizzata varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

Le differenze nell'organizzazione della vigilanza del mercato a livello nazionale causano problemi se si considera che i controlli alle frontiere nazionali sono praticamente scomparsi. Ogni Stato membro dipende dalla vigilanza del mercato esercitata dai paesi vicini perché sul mercato circolino solo prodotti sicuri e conformi. Di conseguenza, le carenze nell'organizzazione della vigilanza del mercato in uno Stato membro possono compromettere seriamente gli sforzi intrapresi da altri Stati membri. Ciò giustifica l'intervento dell'UE per risolvere il problema.

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici generali

L'obiettivo generale dell'iniziativa è migliorare il funzionamento del mercato interno e conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori dei prodotti mediante la riduzione del numero dei prodotti non sicuri o non conformi nel mercato.

1.4.2.     Obiettivi strategici specifici

· Consolidamento e rafforzamento delle prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti;

· migliore coordinamento e maggiore efficacia delle attività di vigilanza del mercato nel mercato unico europeo delle merci;

· semplificazione del quadro normativo europeo.

1.4.3.     Obiettivi operativi

· Assicurare la coerenza delle prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti;

· ridurre l'ambiguità delle prescrizioni relative alla sicurezza applicabili ai prodotti di consumo non armonizzati;

· rafforzare i meccanismi di cooperazione nell'UE;

· rendere più coerenti le procedure dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti;

· interventi più efficaci in tutta l'UE per la sicurezza dei prodotti.

2.           Opzioni strategiche

Le opzioni strategiche presentate sono state elaborate dalla Commissione in stretta cooperazione con tutti i gruppi di stakeholder. Tuttavia, alcune opzioni sono state scartate subito, incluse quelle che prevedevano la regolamentazione della sicurezza dei servizi, l'adozione di requisiti di sicurezza per i prodotti professionali non armonizzati[3], l'adozione di norme specifiche per i prodotti commercializzati tramite Internet e la soppressione del requisito generale di sicurezza per i prodotti di consumo.

2.1.        Obiettivo strategico specifico 1: consolidamento e rafforzamento della normativa dell'UE sulla sicurezza dei prodotti

2.1.1.     Obiettivo operativo: ridurre l'ambiguità delle prescrizioni relative alla sicurezza applicabili ai prodotti di consumo non armonizzati

Opzione 1.A – scenario di base: mantenere le differenze tra le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti di consumo e le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti armonizzati

Opzione 1.B – allineare le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti di consumo alle prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti armonizzati

Opzione 1.C – rendere le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti di consumo meno rigide di quelle relative alla sicurezza dei prodotti armonizzati

Opzione 1.D – rendere le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti di consumo più rigide di quelle relative alla sicurezza dei prodotti armonizzati

2.1.2.     Obiettivo operativo: ridurre l'ambiguità delle prescrizioni di sicurezza relative ai prodotti di consumo non armonizzati

Opzione 2.A – scenario di base: esistenza di procedure da applicare in assenza di normazione per i prodotti di consumo non armonizzati che non sono allineati al nuovo regime europeo di normazione.

Opzione 2.B – applicabilità diretta delle prescrizioni di sicurezza ad hoc

opzione 2.C – abolizione dell'adozione formale delle prescrizioni di sicurezza ad hoc non vincolanti (allineamento al nuovo regime europeo di normazione)

Opzione 2.D – procedura accelerata per l'adozione delle norme europee già esistenti senza mandati

2.2.        Obiettivo strategico specifico 2: migliore coordinamento e maggiore efficacia delle attività di vigilanza del mercato nel mercato unico europeo delle merci

2.2.1.     Obiettivo operativo: rafforzare i meccanismi di cooperazione nell'UE;

Opzione 3.A – scenario di base: mantenere lo status quo basato soprattutto sul coordinamento volontario della vigilanza del mercato

Opzione 3.B – coordinare l'applicazione transfrontaliera delle misure che scaturiscono dalla vigilanza del mercato "sul campo"

Opzione 3.C – razionalizzare il coordinamento formale delle attività di vigilanza del mercato

Opzione 3.D – centralizzare la vigilanza del mercato dell'UE nel settore dei prodotti non alimentari (agenzia dell'UE per la vigilanza del mercato)

2.2.2.     Obiettivo operativo: rendere più coerenti le procedure dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti

Opzione 4.A – scenario di base: mantenere il sistema parallelo di notifica nell'ambito di RAPEX e delle procedure di salvaguardia

Opzione 4.B – semplificare la procedura RAPEX

Opzione 4.C – semplificare la procedura RAPEX e integrarla con la procedura di salvaguardia

2.2.3.     Obiettivo operativo: interventi più efficaci in tutta l'UE per la sicurezza dei prodotti

Opzione 5.A – scenario di base: le misure relative alla sicurezza dei prodotti a livello di UE restano applicabili indirettamente per un periodo limitato a un anno

Opzione 5.B – estendere il campo di applicazione delle misure relative alla sicurezza dei prodotti a livello di UE ai prodotti armonizzati non destinati ai consumatori

Opzione 5.C – rendere le misure relative alla sicurezza dei prodotti direttamente applicabili a livello di UE

Opzione 5.D – sopprimere il limite alla validità delle misure relative alla sicurezza dei prodotti a livello di UE

Opzione 5.E – combinazione delle opzioni 5.B, 5.C e 5.D

2.3.        Obiettivo strategico specifico 3: semplificazione del quadro normativo europeo.

Gli altri due obiettivi strategici specifici sono integrati dall'obiettivo di semplificare il quadro normativo della sicurezza dei prodotti e della vigilanza del mercato. La semplificazione consiste 1) nel far confluire le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, attualmente presenti in diversi atti legislativi, in un unico regolamento orizzontale sulla vigilanza del mercato, 2) nella trasformazione in regolamento della DSGP rivista e 3) nell'abrogazione della direttiva 87/357/CEE, la cui disposizione fondamentale, ovvero che i prodotti che imitano gli alimenti non devono rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dei consumatori, viene trasferita nel nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti che sostituisce la DSGP.

3.           Analisi degli impatti e confronto tra le opzioni strategiche proposte

In assenza di dati statistici affidabili o anche solo di stime circa il numero di prodotti di consumo non sicuri e non armonizzati e circa il numero di prodotti armonizzati non conformi, la valutazione delle opzioni è soprattutto di natura qualitativa.

3.1.        Obiettivo strategico specifico 1: consolidamento e rafforzamento delle prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti

3.1.1.     Obiettivo operativo: assicurare la coerenza delle prescrizioni dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti

Al fine di assicurare ai consumatori e agli altri utilizzatori un livello uniformemente elevato di tutela contro i prodotti non sicuri su tutto il territorio dell'UE, nonché per evitare ostacoli nel mercato interno, la normativa in materia di sicurezza dei prodotti deve essere chiara e compatibile nei diversi settori di prodotti.

Confronto delle opzioni rispetto allo scenario di base

Opzioni Problemi || Opzione 1.B || Opzione 1.C || Opzione 1.D

Sicurezza dei consumatori || ++ || - || ++

Chiarezza e la certezza del diritto || ++ || + || -

Efficacia ed efficienza della vigilanza del mercato || ++ || -- || +

Confronto della variazione dei costi per gli operatori economici rispetto allo scenario di base

Opzioni Tipologia di costo || Opzione 1.B || Opzione 1.C || Opzione 1.D

Costi relativi alla ricerca delle informazioni/costi legali || Diminuzione || Leggera diminuzione || 0

Costi di produzione || 0* || 0 ||  Aumento

* leggero aumento, tranne che per un piccolo gruppo di produttori

Opzione privilegiata: opzione 1.B – allineare le prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti di consumo alle prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti armonizzati

3.1.2.     Obiettivo operativo: ridurre l'ambiguità delle prescrizioni relative alla sicurezza applicabili ai prodotti di consumo non armonizzati

Le opzioni strategiche volte a ridurre l'ambiguità delle prescrizioni di sicurezza per i prodotti di consumo non armonizzati sono valutate in base alla facilità con la quale possono portare allo sviluppo di norme europee nell'ambito delle disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti, in base alla coerenza delle procedure con il regime generale previsto dal nuovo regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione e al costo per la pubblica amministrazione.

In termini di tempestività e riduzione degli oneri amministrativi, le opzioni 2.C e 2.D. possono essere considerate migliori dell'opzione 2.B. Tra le opzioni 2.C e 2.D il criterio di coerenza delle procedure per la richiesta delle norme fa propendere a favore dell'opzione 2.C rispetto al'opzione 2.D.

Confronto delle opzioni in base ai criteri predefiniti

Opzioni Criteri || Opzione 2.B || Opzione 2.C || Opzione 2.D

Rapidità || - || + || ++

Coerenza || - || + || -

Costi per le autorità, comprese le autorità nazionali e l'UE. || Invariati || Diminuzione || Diminuzione

Opzione privilegiata: opzione 2.C – abolizione dell'adozione formale delle prescrizioni di sicurezza ad hoc non vincolanti (allineamento al nuovo regime europeo di normazione)

3.2.        Obiettivo strategico specifico 2: migliore coordinamento e maggiore efficacia delle attività di vigilanza del mercato nel mercato unico europeo delle merci

3.2.1.     Obiettivo operativo: rafforzare i meccanismi di cooperazione nell'UE

L'impatto delle diverse opzioni è valutato e confrontato secondo i criteri di efficacia e di efficienza della vigilanza del mercato tenuto conto delle risorse disponibili e della volontà di assicurare una vigilanza del mercato senza soluzione di continuità per il mercato unico europeo.

Contrariamente alle opzioni 3.B e 3.C, che mirano a fare di più con le stesse risorse, l'opzione 3.D comporterebbe probabilmente vantaggi maggiori per il mercato unico europeo e per la sicurezza dei consumatori, ma richiederebbe anche notevoli investimenti per creare un quadro centralizzato dell'UE per la vigilanza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti non alimentari. Tuttavia, adottando l'opzione 3.D, solo alcune attività (come le ispezioni di sistema, le verifiche tra pari della qualità del funzionamento delle autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, il controllo del coordinamento tra le autorità di applicazione e i punti di contatto nazionali RAPEX) potrebbero essere trasferite a livello centrale dell'UE. Per contro, le attività principali di vigilanza del mercato, come ad esempio le ispezioni in loco di fabbricanti, importatori e distributori, le prove sui prodotti, la valutazione e la gestione dei rischi dovrebbero rimanere a livello nazionale.

Pertanto l'opzione 3.C appare la più idonea per raggiungere l'obiettivo di realizzare un quadro coerente e integrato per la vigilanza del mercato decentralizzata nel mercato unico dell'UE. In termini di vantaggi, è superiore all'opzione 3.B, sebbene potenzialmente inferiore rispetto all'opzione 3.D; in termini di costi è pari all'opzione 3.B, ma superiore all'opzione 3.D.

Confronto delle opzioni rispetto allo scenario di base

Opzioni Problemi || Opzione 3.B || Opzione 3.C || Opzione 3.D

Sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori || + || ++ || ++

Competitività degli operatori economici che rispettano la normativa || + || ++ || ++

Efficacia della vigilanza del mercato || + || ++ || +++

Efficienza della vigilanza del mercato || + || ++ || +

Potenziale di armonizzazione di approcci di applicazione nel mercato interno || + || ++ || +++

Confronto della variazione dei costi per le autorità pubbliche rispetto allo scenario di base

Opzioni Tipologia di costo || Opzione 3.B || Opzione 3.C || Opzione 3.D

Costi per le autorità nazionali di vigilanza del mercato || Leggero aumento || Leggero aumento ||  Aumento

Costi per l'UE || Leggero aumento || Leggero aumento || Aumento elevato

Opzione privilegiata: opzione 3.C - razionalizzare il coordinamento generale della vigilanza del mercato decentralizzata nel mercato unico dell'UE.

3.2.2.     Obiettivo operativo: rendere più coerenti le procedure dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti

Le opzioni sono valutate e confrontate in base a criteri di efficacia nell'individuazione dei prodotti pericolosi e di efficienza nella gestione delle procedure dell'UE di notifica per gli Stati membri e la Commissione.

L'opzione 4.A non eliminerebbe né attenuerebbe eventuali carenze delle procedure di notifica esistenti nell'UE e non consentirebbe pertanto di raggiungere l'obiettivo perseguito. Le opzioni 4.B e 4.C offrirebbero entrambe strumenti efficaci per individuare i prodotti non sicuri nel mercato interno dell'UE perché le condizioni per la notifica RAPEX sarebbero in entrambi i casi semplificate e verrebbe raggiunto l'obiettivo di un miglior funzionamento delle procedure di allarme per i prodotti non alimentari pericolosi. L'opzione 4.C appare superiore all'opzione 4.B perché presenta l'ulteriore vantaggio di una razionalizzazione delle diverse procedure, in modo da rendere più semplice il loro utilizzo.

Confronto dei cambiamenti rispetto allo scenario di base per le autorità pubbliche

Opzioni Criteri || Opzione 4.B || Opzione 4.C

Efficacia nell'individuazione dei prodotti non sicuri ||  Aumento ||  Aumento

Costi per le autorità nazionali di vigilanza del mercato || Leggera diminuzione || Diminuzione

Costi per l'UE || 0 || Diminuzione

Opzione privilegiata: opzione 4.C – semplificare la procedura RAPEX e integrarla con la procedura di salvaguardia

3.2.3.     Obiettivo operativo: interventi più efficaci in tutta l'UE per la sicurezza dei prodotti.

Per raggiungere l'obiettivo di rendere più efficace l'azione a livello di UE contro i prodotti che presentano un rischio, specie nelle situazioni in cui le azioni individuali degli Stati membri non riescono a fornire una risposta coerente, le misure dell'UE relative alla sicurezza dei prodotti devono essere tempestive, prevedibili e applicate efficacemente dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Rendere direttamente applicabili le misure relative alla sicurezza dei prodotti, avendo inoltre la possibilità di adottare tali misure sia per un periodo determinato caso per caso che senza limiti di validità, è la maniera migliore per avere una risposta rapida efficace e prevedibile ai problemi di sicurezza. Si potrebbero rendere direttamente applicabili le misure relative alla sicurezza dell'UE per i prodotti in modo che le autorità di vigilanza del mercato possano prendere provvedimenti di applicazione senza ulteriori ritardi o incertezze dovute al recepimento nella normativa nazionale di ciascuno Stato membro.

Confronto delle opzioni 5.B, 5.C e 5D sulla base di criteri predefiniti

Opzioni Criteri || Opzione 5.B || Opzione 5.C || Opzione 5.D || Opzione 5.E

Rapidità || 0 || + || + || ++

Prevedibilità || 0 || 0 || + || ++

Applicazione efficace || + || ++ || 0 || +++

Opzione privilegiata: opzione 5.E – combinazione delle opzioni 5.B, 5.C e 5.D

4.           Forma degli strumenti legislativi

Si propone che le opzioni prescelte siano riflesse in due strumenti giuridici diversi.

Il problema 1 sarà affrontato adottando, in sostituzione della DSGP, un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo che mantenga il requisito generale che tutti i prodotti di consumo devono essere sicuri e che, per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici, sia allineato con le relative disposizioni di cui all'allegato I della decisione n. 768/2008/CE[4]. Il problema 2 sarà affrontato da un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti che costituirà lo strumento principale della vigilanza del mercato nel settore dei prodotti non alimentari. Le disposizioni in materia di vigilanza del mercato nel mercato interno dell'UE, attualmente presenti in vari atti normativi, nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti saranno sostituite dalle disposizioni del nuovo regolamento.

Un regolamento, in quanto direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, permetterà di raggiungere un grado elevato di armonizzazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulla vigilanza del mercato. Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo imporrà agli operatori economici obblighi direttamente applicabili, con la conseguente creazione di condizioni di parità, e consentirà alle autorità di vigilanza del mercato di agire immediatamente contro i prodotti di consumo non sicuri o non conformi, senza la necessità di recepimento di queste disposizioni nelle diverse normative nazionali.

5.           Monitoraggio e valutazione

Oltre alla valutazione degli strumenti legislativi cinque anni dopo la loro entrata in vigore, il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni dell'UE sulla sicurezza dei prodotti sarà effettuato mediante la raccolta delle informazioni pertinenti i) dai sondaggi Eurobarometro relativi alla sicurezza dei consumatori, ii) dal sistema informativo gras-rapex, iii) dal sistema sussidiario generale di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e iv) tramite l'attività di monitoraggio degli indicatori di applicazione (enforcement) che tiene traccia di determinati parametri relativi alla vigilanza del mercato negli Stati membri.

I sondaggi Eurobarometro possono misurare come i consumatori e gli operatori economici percepiscono la sicurezza dei prodotti sul mercato. Tale percezione è rilevante per valutare se l'iniziativa ha contribuito a raggiungere un livello più elevato di sicurezza dei prodotti di consumo, nonché una maggiore fiducia dei consumatori nel mercato e nel quadro normativo.

Il contributo della futura normativa alla riduzione dei costi di adeguamento alla normativa degli operatori economici e i vantaggi dovuti a una concorrenza più equa e all'eliminazione dal mercato degli attori che non rispettano la normativa potrebbero essere valutati attraverso studi ad hoc realizzati, in particolare, dall'industria.

Infine, un migliore coordinamento e una maggiore efficacia delle attività di vigilanza del mercato nel mercato unico potrebbero essere dimostrati grazie all'attività di monitoraggio degli indicatori di applicazione e dei dati notificati e scambiati mediante sistemi i informatici che saranno ulteriormente sviluppati nel quadro della nuova normativa.

[1]               COM(2012) 225 final.

[2]               COM(2012) 573 final.

[3]               Per prodotti professionali si intendono i prodotti utilizzati soltanto dai professionisti e non dai consumatori, quali macchine industriali, materie prime o prodotti semilavorati.

[4]               Articoli da R1 a R7.

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