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Document 52013PC0831

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION che autorizza la Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

/* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */

52013PC0831

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION che autorizza la Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2013, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare al 50% il diritto a detrazione per l’acquisto, il noleggio o il leasing di taluni tipi di veicoli a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali, nonché per l'acquisto di beni e servizi inerenti a tali veicoli, ivi compreso l'acquisto di carburante.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 10 ottobre 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 14 ottobre 2013 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Contesto generale

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva prevede che l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per fini estranei alla stessa, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora l'acquisto del bene abbia dato diritto ad una detrazione dell’IVA.

Nel caso dei veicoli a motore tale sistema può essere di difficile applicazione per una serie di ragioni, in primo luogo perché è difficile stabilire accuratamente la ripartizione fra uso privato e uso professionale. Se vengono tenute iscrizioni contabili, ciò comporta un onere aggiuntivo per l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerle aggiornate e controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una sola evasione di modesta entità possa gonfiarsi fino a raggiungere importi consistenti.

In alternativa al sistema previsto dalla direttiva, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e sollevare così l’impresa dal dovere di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato, con il vantaggio di semplificare il sistema a favore di tutti gli interessati e di garantire la riscossione di una quota dell’imposta che altrimenti avrebbe potuto essere evasa.

La limitazione della percentuale richiesta è pari al 50%, in base a una valutazione della stessa Polonia, e, ai sensi della proposta, dovrebbe essere riesaminata ad ogni richiesta di proroga della Polonia oltre il 2016.

La Polonia è attualmente autorizzata in base alla decisione di esecuzione 2010/581/UE[1] del Consiglio a limitare al 60% il diritto a detrazione dell’IVA per l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o leasing di taluni veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino ad un massimo di 6 000 PLN. La decisione scade il 31 dicembre 2013.

La nuova restrizione al diritto a detrazione si applica dal 1° gennaio 2014 ai veicoli a motore non utilizzati dal soggetto passivo esclusivamente a fini professionali. Tuttavia, alcuni tipi di veicoli a motore sarebbero esclusi da tale restrizione e sarebbero quindi soggetti alle regole normali, in particolare tutti i veicoli con oltre 9 posti (compreso quello del conducente) e con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi. Pertanto il campo d’applicazione viene limitato principalmente ad autovetture, furgoni, camionette e motociclette.

La restrizione si applica anche all'IVA addebitata su qualsiasi spesa, ivi compreso l’acquisto di carburante, relativa agli autoveicoli contemplati dalla presente misura speciale, purché tale spesa non sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo, cosa che si verifica, ad esempio, nel caso dell’installazione di tassametri.

Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. Pertanto, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata per poter valutare se le condizioni, sulle quali si basava la deroga, sono ancora valide. La Polonia ha chiesto l'autorizzazione di applicare la misura speciale oggetto della presente proposta fino al 31 dicembre 2018.

È tuttavia prassi comune concedere un periodo di tre anni in casi analoghi (cfr. ad esempio le decisioni di esecuzione del Consiglio 2012/232/UE[2] e 2013/191/UE[3]). Pertanto, si propone che la presente decisione scada entro la fine del 2016 e che la Polonia sia invitata a presentare una relazione entro il 1° aprile 2016 che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata in caso di richiesta di nuova proroga oltre tale data.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta volta, tra l’altro, a stabilire norme relative alle categorie di spesa che possono essere soggette a una restrizione del diritto a detrazione (COM (2004) 728 def.[4]). Il Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo in merito a tale proposta.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta è volta a contrastare l’evasione dell’IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata ritenuta dalla Polonia una misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta è volta ad autorizzare la Polonia ad applicare una deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA sull'acquisto, il noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e le spese correlate qualora il veicolo non venga utilizzato esclusivamente per scopi professionali e la spesa non sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo. Nei casi in cui è stato limitato il diritto a detrazione, una deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE esonera il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzazione non professionale di detto veicolo. La misura è limitata ai veicoli che non superano un determinato numero di posti e un determinato peso totale.

La restrizione è fissata a una percentuale forfettaria del 50%. Nell'eventuale richiesta di proroga la Polonia dovrà riesaminare tale percentuale e riferire in merito alla necessità delle misure di deroga. La decisione si applica fino alla prima fra le seguenti date: quella specificata nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme dell'Unione che disciplinano le restrizioni al diritto a detrazione nell’ambito interessato.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia.

2013/0411 (NLE)

Proposal for a

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION

che autorizza la Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[5], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2013, la Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure speciali per taluni veicoli stradali a motore e le spese a questi connesse, in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.

(2)       In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia con una lettera del 10 ottobre 2013. Con lettera del 14 ottobre 2013 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame di detta domanda.

(3)       L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’IVA imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa, utilizzati per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

(4)       La misura richiesta dalla Polonia deroga a tali disposizioni allo scopo di limitare il diritto a detrazione dell’IVA sull’acquisto, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e le spese correlate, nonché di esonerare il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale dei veicoli oggetto della restrizione.

(5)       L’uso non professionale dei veicoli a motore è difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, implica spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli a motore che non sono interamente utilizzati a fini professionali deve, salvo alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Polonia ritiene che sia giustificabile una percentuale del 50%. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, occorre che l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo a motore sia sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione con una contabilità scorretta e una falsa dichiarazione fiscale.

(6)       La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali deve applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile.

(7)       Alcuni tipi di autoveicoli devono essere esclusi dal campo d’applicazione delle misure speciali dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure speciali non devono applicarsi ai veicoli con più di 9 posti (compreso quello del conducente) o con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre la restrizione del diritto a detrazione non si applica all’IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo.

(8)       Tali misure di deroga devono essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali riguardanti l’uso professionale.

(9)       Qualora la Polonia considerasse necessaria un’ulteriore proroga delle misure di deroga oltre il 2016, dovrà presentare alla Commissione con la richiesta di proroga, entro il 1° aprile 2016, una relazione sull’applicazione delle suddette misure comprendente un riesame della percentuale applicata.

(10)     Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta[6] di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni dal diritto a detrazione. A norma di tale proposta limitazioni del diritto alla detrazione si potrebbero applicare ai veicoli stradali a motore. Gli effetti delle misure di deroga previste dalla presente decisione devono cessare alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

(11)     La deroga avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali.

La restrizione di cui al primo comma non si applica ai veicoli a motore con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi o ai veicoli a motore con più di nove posti, compreso quello del conducente.

La restrizione di cui al primo comma non si applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa alle attività professionali del soggetto passivo.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo al quale si applica la limitazione di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA, o il 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.

2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2016. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Done at Brussels,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010 , che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 256 del 30.9.2010, pag. 24.

[2]               Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 117 del 1.5.2012, pag. 7.

[3]               Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11.

[4]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0728en01.pdf

[5]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[6]               COM(2004) 728 def. (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

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