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Document 52013PC0732

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

    /* COM/2013/0732 final - 2011/0194 (COD) */

    52013PC0732

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio /* COM/2013/0732 final - 2011/0194 (COD) */


    2011/0194 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

    posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

    1.           Contesto

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 416 definitivo – 2011/0194 (COD): || 13 luglio 2011

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 28 marzo 2012

    Data del parere del Comitato delle regioni: || 4 maggio 2012

    Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: || 12 settembre 2012

    Data di trasmissione della proposta modificata: || .

    Data di adozione della posizione del Consiglio: || 17 ottobre 2013

    2.           Obiettivo della proposta della Commissione

    Finalità di tale proposta è contribuire agli obiettivi della riforma della politica comune della pesca, in particolare alla gestione sostenibile delle risorse della pesca e dell'acquacoltura. L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura mira a semplificare la legislazione vigente e a ridurre gli oneri amministrativi, ad attuare una nuova logica d'intervento, a rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori e a informare meglio i consumatori.

    3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

    3.1         Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

    La Commissione concorda con la posizione del Consiglio, poiché il compromesso di accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio mantiene le principali direttrici della proposta della Commissione, nella fattispecie 1) la semplificazione della legislazione e delle procedure nonché degli obblighi di comunicazione, oltre alla riduzione degli oneri amministrativi facenti capo agli operatori, alle amministrazioni nazionali e alla Commissione, 2) l'eliminazione immediata dei meccanismi di ritiro del pesce dal mercato e l'introduzione di un meccanismo unico di aiuto all'ammasso per i prodotti della pesca destinati al consumo umano, 3) il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori chiamate a svolgere un ruolo più importante nella pianificazione collettiva e nella gestione della pesca e delle attività di acquacoltura al fine di realizzare una politica sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, compresa l'eliminazione dei rigetti in mare.

    3.2         Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

    Il Parlamento europeo ha presentato 146 emendamenti relativi a tutte le parti della proposta della Commissione. Nel corso delle consultazioni a tre sono stati esaminati e negoziati gli emendamenti del PE. Alcuni sono stati pienamente integrati nella posizione del Consiglio in prima lettura. Si tratta degli emendamenti 1, 7, 30, 89, 104, 130, 131 e 134 nonché di quello relativo agli attrezzi da pesca.

    Per quanto riguarda la maggior parte degli emendamenti del PE, la posizione del Consiglio è formulata in modo da rappresentare l'impulso della posizione del Parlamento. Si tratta degli emendamenti 2, 3, 23 27, 29, 32, 36, 38, 39, 74, 97, 111, 113, 128, 133, 135, 139. L'emendamento 123 impone alla Commissione di presentare una relazione sulla fattibilità delle opzioni relative a un sistema europeo di assegnazione del marchio di qualità ecologica.

    Gli emendamenti 43 e 44 hanno soppresso la misura relativa alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati, da parte delle organizzazioni di produttori per scopi benefici o caritativi.

    3.3         Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tela riguardo

    Il Consiglio ha introdotto nuove disposizioni relative al funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni intersettoriali (nuovo articolo 18 bis), l'obbligo di informazione (articolo 42, punti da 2 a 5) e la denominazione commerciale (articolo 43, punti 2 e 3).

    Il Consiglio ha soppresso l'articolo 38 relativo al fondo collettivo.

    La Commissione può accettare queste modifiche in quanto non alterano l'obiettivo principale della sua proposta, essa deplora tuttavia la soppressione di quattro articoli che prevedevano atti delegati che le avrebbero consentito di reagire in modo flessibile alle sempre mutevoli situazioni di mercato e di inserire un maggior numero di dettagli di natura tecnica nelle norme da adottare al fine di dotare il settore di una maggior precisione quanto agli obblighi da osservare (articolo 24, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e alle norme sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere, articolo 33 relativo al contenuto dei piani di produzione e di commercializzazione, articolo 41 relativo alla definizione di norme comuni di commercializzazione e articolo 46 relativo all'obbligo di informazione nei confronti dei consumatori e alla definizione di criteri minimi di informazione volontaria).

    Il Consiglio ha inoltre introdotto un nuovo articolo 53 bis relativo al mantenimento delle norme vigenti in materia di norme comuni di commercializzazione. In assenza di atti delegati relativi alla definizione delle norme, tale disposizione è idonea a specificare che gli atti attualmente vigenti continueranno a essere applicabili.

    3.4         Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale riguardo

    Al momento della conclusione dei negoziati, i colegislatori hanno esteso i poteri esecutivi rispettivamente alla forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nonché al formato e alla struttura dei piani di produzione e di commercializzazione. La Commissione può accettare tale estensione poiché non integra nessuna disposizione dell'atto di codecisione ma agevola piuttosto l'attuazione uniforme dell'OCM.

    La Commissione ritiene che, sopprimendo le disposizioni relative alla "data di cattura/raccolta" e all'etichettatura dei prodotti conservati e preparati (denominazione commerciale e provenienza), la riforma dell'OCM abbia perso un'occasione per migliorare ulteriormente l'informazione ai consumatori in merito ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    4.           Conclusioni

    La Commissione può concordare con la posizione del Consiglio risultata dai negoziati con il Parlamento europeo. In merito a talune disposizioni sull'etichettatura, la Commissione dichiara tuttavia quanto segue:

    La Commissione deplora che l'accordo fra i colegislatori abbia soppresso dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la "data di cattura" e la "data di raccolta" rispettivamente per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione ritiene che tali date forniscano informazioni fondamentali ai consumatori. L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e degli allevatori artigianali dell'Unione e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione si rammarica altresì per la decisione dei colegislatori di sopprimere dalla proposta della Commissione l'applicazione di talune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti conservati e preparati, ossia la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la provenienza. La Commissione ritiene che tali prescrizioni rispondano alla crescente domanda di informazione da parte del pubblico in merito al contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta dunque di una questione essenziale per la credibilità e il valore della produzione unionale.

    La Commissione desidera ribadire che i miglioramenti dell'etichettatura di cui sopra proposti dalla Commissione non imporrebbero un onere sproporzionato all'industria della pesca poiché si basano su requisiti di tracciabilità esistenti.

    La Commissione non concorda con la modifica introdotta dai giuristi linguisti relativamente all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del testo dell'accordo politico raggiunto in occasione del dialogo informale a tre dell'8 maggio 2013 sulla proposta della Commissione di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13). La posizione della Commissione è che, come convenuto durante il dialogo informale a tre dell'8 maggio 2013, una marcatura o un'etichettatura adeguate dovrebbero indicare la data di durata minima, senza ulteriori qualifiche, per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 42, paragrafo 1 (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) venduti al consumatore finale. L'introduzione dell'espressione "se del caso" alla fine dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera e) (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) è destinata a generare incertezza giuridica e a mettere a repentaglio l'obiettivo di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori.

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