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Document 52013PC0732
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of the Regulation (EU) No .../2013 of the European Parliament and of the Council on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
/* COM/2013/0732 final - 2011/0194 (COD) */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio /* COM/2013/0732 final - 2011/0194 (COD) */
2011/0194 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006
e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 416 definitivo – 2011/0194 (COD): || 13 luglio 2011 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 28 marzo 2012 Data del parere del Comitato delle regioni: || 4 maggio 2012 Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: || 12 settembre 2012 Data di trasmissione della proposta modificata: || . Data di adozione della posizione del Consiglio: || 17 ottobre 2013 2. Obiettivo della proposta
della Commissione Finalità di tale
proposta è contribuire agli obiettivi della riforma della politica comune della
pesca, in particolare alla gestione sostenibile delle risorse della pesca e
dell'acquacoltura. L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura mira a semplificare la legislazione
vigente e a ridurre gli oneri amministrativi, ad attuare una nuova logica
d'intervento, a rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori e a
informare meglio i consumatori. 3. Osservazioni sulla posizione
del Consiglio 3.1 Osservazioni generali sulla
posizione del Consiglio La Commissione
concorda con la posizione del Consiglio, poiché il compromesso di accordo
politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio mantiene le principali
direttrici della proposta della Commissione, nella fattispecie 1) la
semplificazione della legislazione e delle procedure nonché degli obblighi di
comunicazione, oltre alla riduzione degli oneri amministrativi facenti capo
agli operatori, alle amministrazioni nazionali e alla Commissione, 2)
l'eliminazione immediata dei meccanismi di ritiro del pesce dal mercato e
l'introduzione di un meccanismo unico di aiuto all'ammasso per i prodotti della
pesca destinati al consumo umano, 3) il conferimento di maggiori poteri alle
organizzazioni di produttori chiamate a svolgere un ruolo più importante nella
pianificazione collettiva e nella gestione della pesca e delle attività di
acquacoltura al fine di realizzare una politica sostenibile della pesca e
dell'acquacoltura, compresa l'eliminazione dei rigetti in mare. 3.2 Emendamenti del Parlamento
europeo in prima lettura Il Parlamento europeo ha presentato 146
emendamenti relativi a tutte le parti della proposta della Commissione. Nel
corso delle consultazioni a tre sono stati esaminati e negoziati gli
emendamenti del PE. Alcuni sono stati pienamente integrati nella posizione del
Consiglio in prima lettura. Si tratta degli emendamenti 1, 7, 30, 89, 104, 130,
131 e 134 nonché di quello relativo agli attrezzi da pesca. Per quanto riguarda la maggior parte degli
emendamenti del PE, la posizione del Consiglio è formulata in modo da
rappresentare l'impulso della posizione del Parlamento. Si tratta degli
emendamenti 2, 3, 23 27, 29, 32, 36, 38, 39, 74, 97, 111, 113, 128, 133, 135, 139.
L'emendamento 123 impone alla Commissione di presentare una relazione sulla
fattibilità delle opzioni relative a un sistema europeo di assegnazione del
marchio di qualità ecologica. Gli emendamenti 43 e 44 hanno soppresso la
misura relativa alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati, da parte
delle organizzazioni di produttori per scopi benefici o caritativi. 3.3 Nuove disposizioni introdotte
dal Consiglio e posizione della Commissione a tela riguardo Il Consiglio ha introdotto nuove disposizioni
relative al funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni intersettoriali (nuovo articolo 18 bis), l'obbligo
di informazione (articolo 42, punti da 2 a 5) e la denominazione commerciale
(articolo 43, punti 2 e 3). Il Consiglio ha soppresso l'articolo 38
relativo al fondo collettivo. La Commissione può accettare queste modifiche
in quanto non alterano l'obiettivo principale della sua proposta, essa deplora
tuttavia la soppressione di quattro articoli che prevedevano atti delegati che
le avrebbero consentito di reagire in modo flessibile alle sempre mutevoli
situazioni di mercato e di inserire un maggior numero di dettagli di natura
tecnica nelle norme da adottare al fine di dotare il settore di una maggior
precisione quanto agli obblighi da osservare (articolo 24, relativo alle
condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e alle
norme sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere, articolo 33 relativo
al contenuto dei piani di produzione e di commercializzazione, articolo 41
relativo alla definizione di norme comuni di commercializzazione e articolo 46
relativo all'obbligo di informazione nei confronti dei consumatori e alla
definizione di criteri minimi di informazione volontaria). Il Consiglio ha inoltre introdotto un nuovo
articolo 53 bis relativo al mantenimento delle norme vigenti in
materia di norme comuni di commercializzazione. In assenza di atti delegati
relativi alla definizione delle norme, tale disposizione è idonea a specificare
che gli atti attualmente vigenti continueranno a essere applicabili. 3.4 Problemi incontrati in sede
di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a
tale riguardo Al momento della conclusione dei negoziati, i
colegislatori hanno esteso i poteri esecutivi rispettivamente alla forma delle
domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nonché al formato
e alla struttura dei piani di produzione e di commercializzazione. La
Commissione può accettare tale estensione poiché non integra nessuna
disposizione dell'atto di codecisione ma agevola piuttosto l'attuazione
uniforme dell'OCM. La Commissione
ritiene che, sopprimendo le disposizioni relative alla "data di
cattura/raccolta" e all'etichettatura dei prodotti conservati e preparati
(denominazione commerciale e provenienza), la riforma dell'OCM abbia perso
un'occasione per migliorare ulteriormente l'informazione ai consumatori in
merito ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 4. Conclusioni La Commissione può concordare con la posizione
del Consiglio risultata dai negoziati con il Parlamento europeo. In merito a
talune disposizioni sull'etichettatura, la Commissione dichiara tuttavia quanto
segue: La Commissione deplora che l'accordo fra i
colegislatori abbia soppresso dalla proposta della Commissione l'obbligo di
indicare la "data di cattura" e la "data di raccolta"
rispettivamente per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione
ritiene che tali date forniscano informazioni fondamentali ai consumatori.
L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio
dei pescatori e degli allevatori artigianali dell'Unione e favorisce le filiere
brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione si
rammarica altresì per la decisione dei colegislatori di sopprimere dalla
proposta della Commissione l'applicazione di talune prescrizioni in materia di
etichettatura per i prodotti conservati e preparati, ossia la denominazione
commerciale, il metodo di produzione e la provenienza. La Commissione ritiene
che tali prescrizioni rispondano alla crescente domanda di informazione da
parte del pubblico in merito al contenuto dei prodotti conservati e preparati.
Si tratta dunque di una questione essenziale per la credibilità e il valore
della produzione unionale. La Commissione desidera ribadire che i
miglioramenti dell'etichettatura di cui sopra proposti dalla Commissione non
imporrebbero un onere sproporzionato all'industria della pesca poiché si basano
su requisiti di tracciabilità esistenti. La Commissione non concorda con la modifica
introdotta dai giuristi linguisti relativamente all'articolo 42, paragrafo 1,
lettera e), del testo dell'accordo politico raggiunto in occasione del dialogo
informale a tre dell'8 maggio 2013 sulla proposta della Commissione di
regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e),
del documento 12005/13). La posizione della Commissione è che, come convenuto
durante il dialogo informale a tre dell'8 maggio 2013, una marcatura o
un'etichettatura adeguate dovrebbero indicare la data di durata minima, senza
ulteriori qualifiche, per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di
cui all'articolo 42, paragrafo 1 (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento
12005/13) venduti al consumatore finale. L'introduzione dell'espressione
"se del caso" alla fine dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera e)
(nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) è destinata a generare
incertezza giuridica e a mettere a repentaglio l'obiettivo di migliorare la
trasparenza nei confronti dei consumatori.