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Document 52013PC0725
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the amendment of Article 15(7) of Protocol No 6 to that Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
/* COM/2013/0725 final - 2013/0347 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2013/0725 final - 2013/0347 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il divieto di restituzione dei dazi doganali è
stabilito all’articolo 15 del protocollo n. 6 allegato all’accordo
di associazione CE-Algeria, modificato dalla decisione n. 1/2010 del
Consiglio di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010[1]. Il paragrafo 7 di tale
articolo prevede un periodo di transizione prima della piena applicazione del
divieto di restituzione dei dazi da parte dell’Algeria e offre a tale paese
partner la possibilità di concedere la restituzione dei dazi ai propri
esportatori o operatori economici durante tale periodo. Il periodo di transizione è scaduto il
31 dicembre 2012. L’articolo 15, paragrafo 7, prevede
tuttavia la possibilità di rivedere tale disposizione di comune accordo. Il 20 novembre 2012 l’Algeria ha
chiesto per iscritto la proroga della durata di applicazione della
disposizione. Conformemente all’articolo 39 del
protocollo n. 6, le disposizioni del suddetto protocollo possono essere
modificate da una decisione del Consiglio di associazione. Il testo della decisione sostituirà la
disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 7. Le parti hanno convenuto di prorogare di tre
anni l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal
1° gennaio 2013, al fine di garantire agli operatori economici la
chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del
diritto. In attesa della sua adozione formale, nell’ambito
del gruppo di lavoro paneuromediterraneo è stato convenuto di applicare il
contenuto della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le parti interessate sono state consultate
nell’ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice
doganale, sezione dell’origine. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato necessario ricorrere alla
valutazione dell’impatto in quanto gli adeguamenti proposti sono di natura
tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine
attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La disposizione modificata relativa alla
restituzione deve essere applicata retroattivamente a decorrere dal
1° gennaio 2013. La base giuridica della modifica di questa
disposizione è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La presente proposta è di competenza esclusiva
dell’Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2013/0347 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea
in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante
modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari”
e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 6 dell’accordo
euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra[2], di seguito “l’accordo”, modificato
dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria del
3 agosto 2010[3],
riguarda la definizione della nozione di “prodotti originari” e i metodi di
cooperazione amministrativa. (2) L’articolo 15 del
protocollo n. 6 contiene un divieto generale di restituzione dei dazi
doganali o di esenzione da tali dazi per i materiali non originari utilizzati
nella fabbricazione di prodotti originari. Questo articolo prevede tuttavia al
paragrafo 7 che una restituzione o un’esenzione parziale possa essere
applicata a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2012. (3) Per garantire agli operatori
economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la
certezza del diritto, le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2013. (4) Conformemente all’articolo 39
del protocollo n. 6, spetta al Consiglio di associazione istituito dall’accordo
decidere di modificare il protocollo di conseguenza. (5) È pertanto opportuno che l’Unione
europea adotti in seno al Consiglio di associazione la posizione definita nell’allegato
progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’articolo 15,
paragrafo 7, del protocollo n. 6 relativo alla definizione della
nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, al
fine di prorogare l’applicazione della suddetta disposizione, è definita nell’allegato
progetto di decisione del Consiglio di associazione. Articolo 2 La decisione
del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Progetto di
DECISIONE N. […] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA del […] recante
modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall’altra,
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari”
e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l’accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in
particolare l’articolo 39 del protocollo n. 6, considerando quanto segue: (1)
L’articolo 15, paragrafo 7, del
protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall’altra[4],
di seguito “l’accordo”, modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio
di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010[5], consente a determinate
condizioni la restituzione o l’esenzione parziale da dazi doganali o tasse di
effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012. (2)
Per garantire agli operatori economici la
chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del
diritto, le parti dell’accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo,
a decorrere dal 1° gennaio 2013. (3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
protocollo n. 6 dell’accordo. (4)
Poiché l’articolo 15, paragrafo 7, del
protocollo n. 6 dell’accordo ha cessato di essere applicato il
31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere
dal 1° gennaio 2013, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 15, paragrafo 7, ultimo
comma, del protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall’altra, relativo alla definizione della
nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, è
sostituito dal testo seguente: “Il presente paragrafo si applica fino al
31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.” Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal
1° gennaio 2013. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio di associazione Il
presidente
[…] [1] GU L 248
del 22.9.2010, pag. 64. [2] GU L 265
del 10.10.2005, pag. 2. [3] GU L 248
del 22.9.2010, pag. 64. [4] GU L 265
del 10.10.2005, pag. 2. [5] GU L 248
del 22.9.2010, pag. 64.