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Document 52013PC0725

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

/* COM/2013/0725 final - 2013/0347 (NLE) */

52013PC0725

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2013/0725 final - 2013/0347 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il divieto di restituzione dei dazi doganali è stabilito all’articolo 15 del protocollo n. 6 allegato all’accordo di associazione CE-Algeria, modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010[1]. Il paragrafo 7 di tale articolo prevede un periodo di transizione prima della piena applicazione del divieto di restituzione dei dazi da parte dell’Algeria e offre a tale paese partner la possibilità di concedere la restituzione dei dazi ai propri esportatori o operatori economici durante tale periodo.

Il periodo di transizione è scaduto il 31 dicembre 2012. L’articolo 15, paragrafo 7, prevede tuttavia la possibilità di rivedere tale disposizione di comune accordo.

Il 20 novembre 2012 l’Algeria ha chiesto per iscritto la proroga della durata di applicazione della disposizione.

Conformemente all’articolo 39 del protocollo n. 6, le disposizioni del suddetto protocollo possono essere modificate da una decisione del Consiglio di associazione.

Il testo della decisione sostituirà la disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 7.

Le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto.

In attesa della sua adozione formale, nell’ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo è stato convenuto di applicare il contenuto della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell’ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice doganale, sezione dell’origine.

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Non è stato necessario ricorrere alla valutazione dell’impatto in quanto gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La disposizione modificata relativa alla restituzione deve essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La base giuridica della modifica di questa disposizione è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La presente proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

2013/0347 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra[2], di seguito “l’accordo”, modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010[3], riguarda la definizione della nozione di “prodotti originari” e i metodi di cooperazione amministrativa.

(2)       L’articolo 15 del protocollo n. 6 contiene un divieto generale di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari. Questo articolo prevede tuttavia al paragrafo 7 che una restituzione o un’esenzione parziale possa essere applicata a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2012.

(3)       Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2013.

(4)       Conformemente all’articolo 39 del protocollo n. 6, spetta al Consiglio di associazione istituito dall’accordo decidere di modificare il protocollo di conseguenza.

(5)       È pertanto opportuno che l’Unione europea adotti in seno al Consiglio di associazione la posizione definita nell’allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di prorogare l’applicazione della suddetta disposizione, è definita nell’allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Articolo 2

La decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto di DECISIONE N. […] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del […]

recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 6,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra[4], di seguito “l’accordo”, modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria del 3 agosto 2010[5], consente a determinate condizioni la restituzione o l’esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.

(2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell’accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 6 dell’accordo.

(4) Poiché l’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell’accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 6 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

“Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio di associazione

                                                                       Il presidente                                                                        […]

[1]               GU L 248 del 22.9.2010, pag. 64.

[2]               GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

[3]               GU L 248 del 22.9.2010, pag. 64.

[4]               GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

[5]               GU L 248 del 22.9.2010, pag. 64.

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