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Document 52013PC0720

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC

    /* COM/2013/0720 final - 2013/0342 (NLE) */

    52013PC0720

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC /* COM/2013/0720 final - 2013/0342 (NLE) */


    RELAZIONE

    I. INTRODUZIONE

    I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica dello Yemen sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione dello Yemen all'organizzazione. Questo risultato è il frutto di 13 anni di negoziati, che hanno preso il via con la domanda di adesione all'OMC presentata dallo Yemen nel 2000. Tale domanda è stata esaminata in base agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati. Il Consiglio deve ora approvare con una decisione le condizioni di adesione dello Yemen prima che l'UE possa formalmente sostenere l'ingresso di tale paese nell'OMC.

    Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

    II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLO YEMEN ALL'OMC PER SETTORE

    Elenco degli impegni

    Prodotti

    Il dazio consolidato finale (DCF) medio nel calendario di adesione dello Yemen è del 22,2%.

    Il DCF medio per i prodotti agricoli (26,2%) è leggermente superiore rispetto a quello rilevato per i prodotti industriali (20,1%). Anche i picchi tariffari sono più elevati nel settore agricolo (fino al 100% per alcuni prodotti agricoli rispetto a un valore massimo del 40% per i prodotti industriali).

    Lo Yemen applicherà i DCF a decorrere dalla data di adesione.

    Questi livelli medi delle tariffe sono del tutto ragionevoli, considerando lo status di paese meno sviluppato dello Yemen nonché le sue dimensioni ridotte e la vulnerabilità della sua economia. La prassi seguita in passato dall'UE in relazione ai paesi meno sviluppati è stata quella di accettare come ragionevoli questi livelli tariffari per economie di dimensioni comparabili.

    Prodotti industriali

    – Il DCF medio per i prodotti non agricoli è pari al 20,1%.

    – Le medie più elevate (pari a circa il 27%) si osservano nei settori dei mobili e delle calzature.

    – Quella più bassa (pari a circa il 10%) si riferisce ai prodotti delle tecnologie dell'informazione.

    – I picchi tariffari più elevati raggiungono il 40% (per il cemento e alcune specie di pesce trasformato) e il 43% (la maggior parte dei prodotti della pesca e dei prodotti della pesca trasformati).

    Prodotti agricoli

    – Il DCF medio per i prodotti agricoli è pari al 26,2%.

    – I picchi tariffari più elevati nell'agricoltura si riferiscono al tabacco e al caffè, con il 100%.

    Servizi

    Considerato il suo status di paese meno sviluppato, il calendario degli impegni specifici dello Yemen nel settore dei servizi è soddisfacente. Lo Yemen assumerà impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in una vasta gamma di settori di servizi, tra cui servizi professionali, servizi informatici e altri servizi alle imprese, servizi di comunicazione (servizi di corriere e telecomunicazioni), servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione, servizi di istruzione privata, servizi ambientali, finanziari (assicurativi e bancari), del turismo e dei trasporti (trasporto marittimo e ferroviario).

    Impegni contemplati nel protocollo

    Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione, i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali dello Yemen con le norme e gli accordi OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro.

    È stato richiesto un periodo di transizione in diversi settori; quelli che rivestono un particolare interesse per l'UE sono indicati di seguito.

    Diritti commerciali: lo Yemen ha confermato che avrebbe concesso a qualsiasi persona fisica o giuridica di uno Stato membro dell'OMC, indipendentemente dalla presenza fisica o dagli investimenti in tale paese, il diritto di essere l'importatore autorizzato di qualsiasi prodotto di cui è consentita l'importazione nello Yemen entro il 31 dicembre 2014. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Yemen riguardanti tutti gli oneri, i diritti e le tasse connessi a tali scambi saranno pienamente conformi agli obblighi assunti al momento dell'adesione all'OMC.

    In base allo stesso calendario, lo Yemen concederà diritti commerciali in maniera non discriminatoria e non discrezionale, conformemente agli accordi dell' OMC. Qualsiasi disposizione in merito a domande o registrazioni commerciali ai fini dei diritti commerciali sarà motivata solo da ragioni doganali o fiscali e non richiederà investimenti nello Yemen.

    Altri dazi e oneri: lo Yemen si è impegnato a consolidare altri dazi e oneri conformemente all'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 a un tasso dello 0,25 %. Entro quattro anni dall'adesione, l'aliquota consolidata di tali altri dazi e oneri sarà pari a 0, come previsto nell'elenco dei prodotti dello Yemen.

    Tariffe e oneri per i servizi prestati: la prescrizione secondo cui i certificati di origine e le fatture di importazione nello Yemen siano approvati o autenticati dai Consolati yemeniti all'estero non sarà più valida entro il 1° gennaio 2017.

    Valutazione in dogana: la legislazione e la normativa di attuazione dello Yemen saranno conformi all'accordo sulla valutazione in dogana entro la data di adesione. Lo Yemen attuerà gradualmente l'accordo secondo un piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro e applicherà integralmente le disposizioni dell'OMC relative alla valutazione in dogana, compreso l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 e l'allegato I (note interpretative) entro il 31 dicembre 2016. Lo Yemen ha confermato che, durante il periodo di transizione, garantirà che siano applicate indiscriminatamente a tutte le importazioni la sua normativa, conforme alla legislazione in vigore, nonché le norme supplementari riguardanti la valutazione in dogana attuate durante il periodo di transizione.

    Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS): lo Yemen beneficerà di un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 per la piena attuazione dell'accordo SPS, conformemente a quanto stabilito in un piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro.

    Ostacoli tecnici agli scambi (TBT): lo Yemen attuerà integralmente l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi entro il 31 dicembre 2016. Un piano d'azione figura nella relazione del gruppo di lavoro.

    Diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS): la piena attuazione dell'accordo TRIPS sarà effettiva entro la fine del 2016 (ad eccezione della tutela brevettuale dei prodotti farmaceutici disciplinata dalla decisione sui TRIPS e sulla sanità pubblica (WT/L/641)).

    III. RACCOMANDAZIONE

    Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, dai quali sia lo Yemen che i suoi partner commerciali dell'OMC trarranno notevoli benefici.

    2013/0342 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 12 aprile 2000 il governo della Repubblica dello Yemen ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.

    (2)       Il 17 e il 19 luglio 2000 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica dello Yemen, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica dello Yemen e per tutti i membri dell'OMC.

    (3)       La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica dello Yemen, che soddisfano le richieste dell'Unione.

    (4)       Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC.

    (5)       L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica dello Yemen.

    (6)       È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

    (7)       L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC.

    (8)       Occorre pertanto definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di conferenza ministeriale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica dello Yemen all'OMC è favorevole all'adesione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

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