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Document 52013PC0680
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) as regards the dates of transposition and application and the date of repeal of certain Directives
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive
/* COM/2013/0680 final - 2013/0327 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive /* COM/2013/0680 final - 2013/0327 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) crea un
sistema moderno, basato sul rischio, per la vigilanza delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione europee. Queste nuove norme sono essenziali
per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire
prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale attraverso
investimenti a lungo termine e maggiore stabilità. La direttiva 2011/89/UE (Ficod1) modifica talune
direttive, in particolare la direttiva “Solvibilità II”, per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario. Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una
proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova
architettura di vigilanza delle assicurazioni e, in particolare, dell’istituzione
dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali in data 1° gennaio 2011 (COM (2011) 8, 2011/0006 (COD)) (Omnibus
II) e dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona che prevede la conversione
delle competenze della Commissione ad adottare misure di esecuzione in potere
della Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione, a norma dell’articolo
290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta comprende
anche disposizioni intese a rinviare i termini di attuazione, di abrogazione e
di applicazione previsti dalla direttiva 2009/138/CE. Tali norme sono
importanti per garantire un’ordinata transizione al nuovo regime. Inoltre, per
diventare pienamente operativo, il regime “Solvibilità II” richiede anche un
numero elevato di atti delegati e di atti di esecuzione della Commissione,
intesi a definire dettagli importanti su diversi aspetti tecnici. Molte di
queste cosiddette norme di secondo livello sono strettamente correlate alla
direttiva “Omnibus II” e non possono essere presentate dalla Commissione prima
della pubblicazione della direttiva stessa, la quale chiarirà anche in gran
parte l’ambito di applicazione delle competenze ad adottare atti delegati e
atti di esecuzione. I termini per l’attuazione e per l’applicazione
della direttiva 2009/138/CE, inizialmente fissati, rispettivamente, al 31 ottobre
2012 e al 1° novembre 2012, sono stati rinviati, rispettivamente, al 30 giugno
2013 e al 1° gennaio 2014 dalla direttiva 2012/23/UE (Quick Fix), in
attesa dell’esito dei negoziati legislativi sulla direttiva “Omnibus II”. La direttiva 2012/23/UE rinvia anche il termine di
abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e sulla riassicurazione
(direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE,
84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE
e 2005/68/CE, come modificate dagli atti elencati all’allegato VI, parte A),
indicate collettivamente come il regime “Solvibilità I”. Invece del 1° novembre
2012, queste direttive saranno ora abrogate il 1° gennaio 2014. Il punto più controverso nei negoziati legislativi
in corso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione è l’introduzione
di misure sul trattamento dei prodotti assicurativi con garanzie a lungo
termine nel quadro del nuovo regime regolamentare delle assicurazioni della
direttiva “Solvibilità II” (“pacchetto sulle garanzie a lungo termine” o
pacchetto LTG). Poiché a settembre 2012 non è stato raggiunto un consenso sul
pacchetto LTG, i negoziati sono stati sospesi. Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione hanno quindi incaricato l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali di effettuare una
valutazione tecnica delle misure, al fine di costituire una base tecnica per un
accordo politico sulla direttiva “Omnibus II”. Il 14 giugno 2013 l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ha pubblicato i
risultati tecnici relativi alla valutazione delle garanzie a lungo termine, i quali confermano, in primo luogo, l’importanza di misure
di garanzia a lungo termine per molti Stati membri in periodi di tensione
finanziaria come quello vissuto nel 2011 e, in secondo luogo, la necessità di
un pacchetto di diverse misure in grado di adattarsi ai diversi prodotti
assicurativi offerti negli Stati membri. I risultati della valutazione
della suddetta Autorità propongono una serie di misure intese ad agevolare l’offerta
di prodotti assicurativi con garanzie a lungo termine per contrastare la
volatilità artificiale del mercato finanziario. Tali risultati costituiscono i parametri per un
accordo politico sulla direttiva “Omnibus II”. Secondo la relazione della
Commissione del 27 giugno 2013 si dovrebbe poter raggiungere un compromesso
nell’ambito delle misure raccomandate dall’Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali o professionali. Benché il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione abbiano ripreso i negoziati legislativi il 10 luglio
2013, è altamente improbabile che i negoziati sulla direttiva “Omnibus II” si
concludano in tempo per pubblicare la Omnibus II nella Gazzetta ufficiale prima
del termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nella versione
modificata dalla direttiva 2012/23/UE. Se tale termine rimanesse invariato, la
direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle
disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti stabiliti dalla proposta
Omnibus II. Alla luce del fatto che i negoziati sulla Omnibus
II non sono stati ancora ultimati, è necessario rinviare nuovamente il termine
di attuazione del 30 giugno 2013, già scaduto. Lasciare i termini invariati
implicherebbe attuare la direttiva “Solvibilità II” senza le disposizioni
transitorie e gli altri importanti adeguamenti previsti nella Omnibus II. Per
evitare la perdurante incertezza del diritto e per garantire la continuità
giuridica delle attuali disposizioni in materia di solvibilità (Solvibilità I)
fino alla messa in atto dell’intero pacchetto Solvibilità II, si propone di
rinviare un’ultima volta il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE,
spostandolo al 31 gennaio 2015. È importante concedere del tempo alle autorità di
vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per prepararsi
all’applicazione del regime “Solvibilità II”. Si propone pertanto di rinviare
la data di inizio dell’applicazione del regime “Solvibilità II” al
1° gennaio 2016. Ciò consentirà l’avvio delle procedure di approvazione da
parte delle autorità di vigilanza, ad esempio per i modelli interni e i
parametri specifici dell’impresa. I partecipanti ai negoziati legislativi in
corso hanno concordato di non modificare ulteriormente i termini di attuazione
e di applicazione durante i negoziati sulla Omnibus II per garantire chiarezza
giuridica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle autorità di
vigilanza durante i preparativi. Dall’ordine cronologico delle date è evidente che
il rinvio dei termini per l’attuazione e l’applicazione della direttiva
2009/138/CE si applichi anche alle modifiche degli articoli da 212 a 216, 219,
226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263 della direttiva
stessa, introdotti dalla direttiva 2011/89/CE. Il termine di abrogazione del regime “Solvibilità
I” deve essere modificato di conseguenza. Alla luce di quanto esposto e in considerazione
del periodo di tempo molto breve rimasto prima del 1° gennaio 2014, la presente
direttiva deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con
urgenza ed entrare in vigore immediatamente. La presente direttiva è infatti necessaria per
evitare un vuoto giuridico dopo il 1° gennaio 2014. Senza questa direttiva si creerebbe infatti un
divario tra l’ordinamento giuridico dell’UE (Solvibilità II) e quello degli
Stati membri (dove resterebbe in vigore il regime “Solvibilità I” quale
recepito). Ciò comporterebbe incertezza giuridica per le autorità di vigilanza,
per le imprese e per gli Stati membri. 1.2. Direttiva 2009/138/CE
(Solvibilità II) Questa direttiva stabilisce un nuovo e moderno
regime di solvibilità per gli assicuratori e per i riassicuratori nell’Unione
europea. Essa prevede un approccio economico basato sul rischio che incentiva
le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e a gestire
adeguatamente i rischi. 1.3. Direttiva 2011/89/CE (Ficod1) Questa direttiva modifica talune direttive, in
particolare la direttiva 2009/138/UE, per quanto concerne la vigilanza
supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato
finanziario. L’articolo 4 della direttiva 2011/89/CE modifica gli articoli da
212 a 216, 219, 226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263
della direttiva 2009/138/CE e l’articolo 6 della direttiva 2011/89/CE
stabilisce che gli Stati membri ottemperino alle nuove disposizioni dal 10
giugno 2013. 1.4. Direttiva 2012/23/UE (Quick
Fix) Questa direttiva modifica la direttiva
2009/138/CE, rinviando il termine di attuazione dal 31 ottobre 2012 al 30
giugno 2013, fissando il termine di applicazione al 1° gennaio 2014 e
rinviando il termine di abrogazione di Solvibilità I dal 1° novembre 2012
al 1° gennaio 2014. 1.5. Proposta COM (2011) 8
(direttiva “Omnibus II”) Questa proposta mira a modificare la direttiva
2009/138/CE per adeguare il regime “Solvibilità II” alla nuova architettura di
vigilanza delle assicurazioni e, in particolare, all’istituzione dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in data
1° gennaio 2011 (COM (2011) 8, 2011/0006 (COD)). Essa propone di
rinviare il termine di attuazione della direttiva “Solvibilità II” al
31 dicembre 2012. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO 2.1. Trasmissione della proposta
ai parlamenti nazionali I progetti di atti legislativi indirizzati al
Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione,
devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo
(n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato ai
trattati. Conformemente all’articolo 4 del protocollo, un
periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a
disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data
in cui questo è iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai
fini della sua adozione o dell’adozione di una posizione nel quadro di una
procedura legislativa. L’articolo 4 stabilisce tuttavia che, in caso di
urgenza, siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell’atto o
nella posizione del Consiglio. La Commissione invita il Parlamento europeo e il
Consiglio a considerare questa proposta un caso della massima urgenza per i
motivi illustrati in precedenza. 2.2. Valutazione d’impatto La presente proposta non è accompagnata da una
valutazione d’impatto distinta poiché una tale valutazione è già stata
realizzata per la direttiva “Solvibilità II” e la presente proposta mira
soltanto a evitare che la pubblicazione della Omnibus II nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea sia successiva al termine di applicazione del
1° gennaio 2014. Non far nulla in questa fase creerebbe una situazione
di grande incertezza giuridica dopo il 1° gennaio 2014. Esisterebbe infatti un
divario tra l’ordinamento giuridico dell’UE (Solvibilità II) e quello degli
Stati membri (dove resterebbe in vigore il regime “Solvibilità I” quale
recepito). Ciò comporterebbe incertezza giuridica per le autorità di vigilanza,
per le imprese e per gli Stati membri. Sarebbe necessario attuare la direttiva quadro
senza le disposizioni transitorie e gli altri importanti adeguamenti previsti
nella Omnibus II. Di conseguenza, le autorità di vigilanza, le imprese e gli
Stati membri dovrebbero procedere all’attuazione di un regime che andrebbe
riesaminato dopo pochissimo tempo, il che non sarebbe efficiente. La modifica proposta riguarda solo l’obbligo degli
Stati membri di recepire la direttiva entro il 30 giugno 2013, posticipando il
termine al 31 dicembre 2014. Essa prevede anche il rinvio dell’applicazione
della direttiva “Solvibilità II” dal 1° gennaio 2014 al
1° gennaio 2016 (e il medesimo rinvio per il termine di abrogazione della
direttiva “Solvibilità I”). Non modifica invece la sostanza della direttiva in
questione e quindi non impone obblighi aggiuntivi alle imprese. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La proposta modifica l’articolo 309, paragrafo 1,
della direttiva 2009/138/CE stabilendo nuovi termini per l’attuazione (31
gennaio 2015) e per l’applicazione (1° gennaio 2016). Essa modifica di
conseguenza anche gli articoli 310 e 311, introducendo un nuovo termine per l’abrogazione
del regime “Solvibilità I” (1° gennaio 2016). 3.2. Base giuridica Articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.3. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta riguarda
un settore che non è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in modo
sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, dato che la modifica e l’abrogazione
delle disposizioni delle direttive non possono essere effettuate a livello
nazionale. Gli obiettivi della proposta possono essere
raggiunti solo da un intervento dell’UE in quanto la presente proposta modifica
un atto legislativo dell’UE in vigore, azione che non può essere compiuta dagli
Stati membri. Il principio di sussidiarietà viene rispettato in
quanto la proposta modifica disposizioni dell’UE esistenti. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità per la ragione seguente. Non modifica la sostanza dell’attuale normativa
dell’UE: essa si limita a rinviare il termine di attuazione della direttiva
2009/138/CE, fissandolo al 31 gennaio 2015, per evitare la perdurante
incertezza del diritto dopo la scadenza dell’attuale termine di attuazione (30
giugno 2013). Essa prevede inoltre un termine successivo per l’applicazione del
regime “Solvibilità II” e la conseguente abrogazione del regime “Solvibilità I”
(1° gennaio 2016). 3.5. Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero stati adeguati.
Trattandosi della modifica di una direttiva, il solo metodo adeguato è l’adozione
di una direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio UE. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI ·
Semplificazione La nuova proposta in quanto tale non contiene
elementi di semplificazione. Essa mira unicamente a rinviare il termine di
attuazione della direttiva 2009/138/CE al 31 gennaio 2015 e il termine di
applicazione al 1° gennaio 2016. ·
Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta non abrogherà la
normativa vigente; essa si limita a modificare il termine di abrogazione già
previsto dalla direttiva 2009/138/CE. ·
Spazio economico europeo Questo progetto di atto rientra in un settore
disciplinato dall’accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio
economico europeo. ·
Illustrazione dettagliata della proposta per
capo o per articolo La presente proposta rinvia il termine di
attuazione della direttiva 2009/138/CE al 31 gennaio 2015. L’articolo 1, paragrafo 1, della proposta modifica
in tal senso l’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Si
rinvia inoltre il termine di applicazione della direttiva “Solvibilità II”
(1° gennaio 2016). L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia il termine di
abrogazione del regime “Solvibilità I” (1° gennaio 2016) di cui all’articolo
310 e l’articolo 1, paragrafo 3, prevede lo stesso termine per l’applicazione
delle disposizioni del regime “Solvibilità I” rifuse dalla direttiva “Solvibilità
II” di cui all’articolo 311. 2013/0327 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e
applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62, vista la proposta della Commissione europea, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[1]
crea un sistema moderno, basato sul rischio, per la regolamentazione e la
vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. Queste
nuove norme sono essenziali per garantire che il settore assicurativo sia
sicuro e solido, in grado di offrire prodotti assicurativi sostenibili e di
promuovere l’economia reale attraverso investimenti a lungo termine e maggiore
stabilità. (2) La direttiva 2011/89/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[2]
apporta agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE alcune modifiche
da introdurre dal 10 giugno 2013. (3) La direttiva 2012/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[3]
rinvia il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE dal 31 ottobre 2012
al 30 giugno 2013, il termine di applicazione dal 1° novembre 2012 al 1°
gennaio 2014 e il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione
e sulla riassicurazione, ossia la direttiva 64/225/CEE del Consiglio[4], la prima direttiva 73/239/CEE
del Consiglio[5],
la direttiva 73/240/CEE del Consiglio[6],
la direttiva 76/580/CEE del Consiglio[7],
la direttiva 78/473/CEE del Consiglio[8],
la direttiva 84/641/CEE del Consiglio[9],
la direttiva 87/344/CEE del Consiglio[10],
la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio[11],
la direttiva 92/49/CEE del Consiglio[12],
la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], la direttiva 2001/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[14],
la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e la direttiva 2005/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[16]
(indicate collettivamente come il regime “Solvibilità I”) dal 1° novembre 2012
al 1° gennaio 2014. (4) Il 19 gennaio 2011 la
Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE (di seguito
indicate come “proposta Omnibus II”)[17]
per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni e, in
particolare, dell’istituzione dell’autorità di vigilanza europea (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali). La proposta
“Omnibus II” è anche uno strumento per adeguare la direttiva 2009/138/CE all’entrata
in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, convertendo le
competenze della Commissione ad adottare misure di esecuzione in potere della
Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione. (5) È evidente il rischio che non
ci sia tempo sufficiente per adottare la proposta “Omnibus II” e per
pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’applicazione
degli articoli della direttiva 2009/138/CE pertinenti. Se i termini di
attuazione, applicazione e abrogazione rimanessero invariati, la direttiva
2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni
transitorie e dei pertinenti adeguamenti, comprendenti ulteriori chiarimenti
sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla
proposta “Omnibus II”. (6) Per evitare obblighi
legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a titolo della
direttiva 2009/138/CE e, successivamente, nel nuovo quadro previsto dalla
proposta “Omnibus II”, è opportuno rinviare i termini di attuazione e di
applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza
e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per
introdurre la nuova architettura. (7) Dall’ordine cronologico delle
date è evidente che il rinvio dei termini per l’attuazione e per l’applicazione
della direttiva 2009/138/CE si applichi anche alle modifiche degli articoli da
212 a 216, 219, 226, 231, 233, 235, da 243 a 247, 249, 256, 257, 258, 262 e 263
della direttiva stessa, introdotti dalla direttiva 2011/89/CE. (8) Per garantire la certezza del
diritto, occorre rinviare di conseguenza il termine di abrogazione delle
direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE,
84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE
e 2005/68/CE. (9) Dato il breve periodo di
tempo rimasto prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva
2009/138/CE, è indispensabile che la presente direttiva entri in vigore
immediatamente. (10) Di conseguenza è altresì
giustificato applicare l’eccezione per i casi urgenti di cui all’articolo 4 del
protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea
per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della presente
proposta di direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2009/138/CE è così modificata: 1. l’articolo 309, paragrafo 1,
è modificato come segue: 2. (a) al primo comma, la
data “30 giugno 2013” è sostituita dalla data “31 gennaio 2015”; (b) al secondo comma, la data “1° gennaio 2014”
è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”; 3. all’articolo 310, paragrafo
1, la data “1° gennaio 2014” è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”; 4. all’articolo 311, paragrafo
2, la data “1° gennaio 2014” è sostituita dalla data “1° gennaio 2016”. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009,
pag. 1). [2] Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle
imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’ 8.12.2011,
pag. 113). [3] Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto
riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché
il termine di abrogazione di talune direttive (GU L 249 del 14.9.2012, p. 1). [4] Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964,
volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le
restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi
(GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); [5] Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973,
recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta
diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). [6] Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973,
intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di
assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita (GU L 228
del 16.8.1973, pag. 20). [7] Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976,
che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976,
pag. 13). [8] Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978,
relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978,
pag. 25). [9] Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984,
che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la
prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21). [10] Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987,
recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987,
pag. 77). [11] Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno
1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1). [12] Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita
(terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1). [13] Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998,
pag. 1). [14] Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle
imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28). [15] Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345
del 19.12.2002, pag. 1). [16] Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005,
pag. 1). [17] COM (2011) 8.