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Document 52013PC0663

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11º Fondo europeo di sviluppo

    /* COM/2013/0663 final - 2013/0319 (NLE) */

    52013PC0663

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11º Fondo europeo di sviluppo /* COM/2013/0663 final - 2013/0319 (NLE) */


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno sul 10º FES, i fondi del decimo FES non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità su proposta della Commissione.

    L'accordo interno che istituisce l'11º Fondo europeo di sviluppo (11° FES) è stato firmato dagli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nel giugno 2013. Esso entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, un processo che, probabilmente, non si concluderà prima del gennaio 2014.

    La Commissione propone pertanto misure transitorie ("meccanismo di transizione") per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, nonché per le spese di sostegno, tra gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11º FES. Tale meccanismo sarà finanziato da saldi e fondi disimpegnati del 10º FES e dei FES precedenti.

    Si propone inoltre che i fondi impegnati a titolo di tale meccanismo di transizione siano contabilizzati nell'ambito dell'11º FES, il che significa che essi non costituirebbero risorse supplementari per l'11º FES e che verranno adottate quanto prima le misure necessarie per la gestione operativa e finanziaria del meccanismo di transizione.

    La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare la decisione allegata.

    2013/0319 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11º Fondo europeo di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1],

    vista la decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")[2],

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[3] (di seguito "accordo interno sul 10° FES"), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno sul 10º FES, i fondi del decimo FES non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità su proposta della Commissione.

    (2)       Il punto 5 dell'allegato I ter[4] (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell'accordo di partenariato ACP-UE dispone che i fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell'Unione europea non decida diversamente all'unanimità su proposta della Commissione.

    (3)       L'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato II A bis della decisione del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea stabilisce che i fondi del 10° FES non possono essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione[5].

    (4)       A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10º FES, quest'ultimo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell'accordo di partenariato ACP-CE e resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull'associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.

    (5)       L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio.

    (6)       L'entrata in vigore dell'11° FES può essere rinviata a una data successiva al 1° gennaio 2014. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie ("meccanismo di transizione") per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, nonché per le spese di sostegno, tra gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno, da finanziare con saldi e fondi disimpegnati del 10º FES e dei FES precedenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11º FES, misure transitorie sotto forma di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali a favore dei partner ACP, decisioni di finanziamento a sostegno dei PTOM e programmi d'azione specifici per le spese di supporto sono finanziati da un meccanismo di transizione per l'11º FES, composto dai saldi dei precedenti FES e dagli importi disimpegnati da progetti o programmi previsti nell'ambito di tali FES. Questo meccanismo di transizione può anche coprire le sovvenzioni intese a finanziare le sovvenzioni in conto interessi e l'assistenza tecnica relativa a progetti assegnati alla Banca europea per gli investimenti, a norma degli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e della nuova decisione sull'associazione d'oltremare. Tali misure transitorie di finanziamento mirano ad agevolare la realizzazione dei documenti di programmazione e a far fronte alle esigenze di assistenza di emergenza.

    I fondi impegnati nel quadro del meccanismo di transizione sono contabilizzati nell'ambito dell'11º FES. Le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno del 9º e del 10º FES sono ridotte di conseguenza.

    Articolo 2

    Fatto salvo lo stato di avanzamento del processo nazionale di ratifica dell'accordo interno da parte degli Stati membri, il Consiglio adotta quanto prima i regolamenti sull'esecuzione dell'11º FES, che comprendono le misure per la gestione operativa e finanziaria di tale meccanismo di transizione. Fino all'adozione di tali regolamenti, per l'attuazione del meccanismo di transizione, continuano ad applicarsi il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10º Fondo europeo di sviluppo e il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10º Fondo europeo di sviluppo.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicata conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'accordo interno relativo all'11º FES.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

    [2]               Decisione 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1), modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

    [3]               GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    [4]               Allegato I ter contenuto nell'allegato della decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

    [5]               GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, modificata dalla decisione del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 37).

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