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Document 52013PC0576

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva Progetto presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato Euratom

    /* COM/2013/0576 final - 2013/ () */

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    52013PC0576

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva Progetto presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato Euratom /* COM/2013/0576 final - 2013/ () */


    RELAZIONE

    1.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    2.           La Commissione ha avviato la codificazione[2] del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione ed è stata presentata una proposta pertinente all’autorità legislativa[3]. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati[4].

    3.           Il gruppo consultivo dei servizi giuridici, previsto dall’accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi[5], ha ritenuto, con parere del 27.9.2007, che la suddetta proposta si limitava effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.

    4.           Nel corso del procedimento legislativo relativo alla proposta iniziale di codificazione, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di competenze di esecuzione, che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06, si è ritenuto necessario inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale regolamento, per motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione. Poiché l’inserimento di tale considerando avrebbe rappresentato una modifica sostanziale e sarebbe pertanto andato oltre la mera codificazione, è stato ritenuto necessario applicare il punto 8[6] dell’Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 “Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi” alla luce della dichiarazione congiunta su questo punto[7].

    5.           La codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 è stata pertanto trasformata in una rifusione, al fine di introdurvi la modifica in questione ed è stata trasmessa all’autorità legislativa la relativa proposta[8].

    6.           Nel suo parere del 4.6.2010, il gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici, in conformità al punto 9 dell’Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[9], ha dichiarato che la proposta di cui al punto 5 non conteneva modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti con queste modifiche sostanziali, la proposta conteneva una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche di sostanza.

    7.           Nel corso della procedura legislativa relativa a tale proposta di rifusione, è emerso che alcune disposizioni vigenti contenute nel regolamento (Euratom) n. 3954/87, sono ora diventate incompatibili con il nuovo sistema di “comitatologia” di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione. È stato pertanto deciso di ritirare la proposta di rifusione e di redigere una proposta riveduta del regolamento (Euratom) n. 3954/87, che comprende il suo consolidamento e l’attuazione del nuovo sistema di “comitatologia”.

    8.           Sulla base dell’esperienza acquisita con gli incidenti nucleari di Cernobyl e, in particolare, di Fukushima, la proposta rivista stabilisce che la Commissione è assistita dalla “Sezione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale – Sicurezza tossicologica della catena alimentare che si occupa della contaminazione radioattiva degli alimenti e dei mangimi” di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10].

    9.           Tenendo in considerazione l’evoluzione del diritto primario e derivato negli ultimi decenni, in particolare per quanto attiene alla sicurezza alimentare nell’ambito del TFUE, e al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza di tutte le misure legislative dell’UE per quanto riguarda le condizioni d’importazione di alimenti e mangimi da paesi terzi colpiti da un incidente nucleare o un’emergenza radiologica, le misure che sono state elaborate nel contesto post-Cernobyl dovranno essere allineate con il regime dei poteri di esecuzione e delle procedure definiti nel presente regolamento. Ciò potrebbe anche comportare, se necessario, una modifica della base giuridica.

    10.         Va osservato che il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom ha confermato nel suo parere del 21 novembre 2012 la conclusione cui era giunto nel 1998 (pubblicazione radioprotezione 105), ossia che i livelli massimi ammissibili prestabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 in caso di incidenti futuri sono ancora validi. Tuttavia gli esperti hanno ritenuto che sarebbe stato opportuno riesaminare questi livelli in vista di un’eventuale modifica, non appena l’ICRP avesse pubblicato nuovi dati scientifici sulle dosi e i rischi. Pertanto, nella sua proposta riveduta, la Commissione non ha modificato i livelli massimi ammissibili[11].

    11.         Secondo la procedura in due fasi di cui all’articolo 31 del trattato Euratom, la Commissione deve anzitutto ottenere il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta prima di presentare una proposta al Consiglio.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

    Progetto presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato Euratom

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

    vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri[12],

    visto il parere del Parlamento europeo[13],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

    considerando quanto segue:

    (1) L’articolo 31 del trattato Euratom stabilisce una procedura in due fasi secondo la quale la Commissione deve anzitutto ottenere il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta prima di presentare una proposta al Consiglio.

    (2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[15].

    (3) A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell’impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell’atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure[16] al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell’Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

    (4) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87[17] del Consiglio fissa livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale.

    (5) Dopo l’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (6) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell’energia atomica, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.

    (7) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell’Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell’ubicazione e delle circostanze dell’incidente nucleare o dell’emergenza radiologica.

    (8) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni in caso di emergenza radioattiva[18] o in applicazione della convenzione dell’AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

    (9) Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Queste competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19].

    (10) La procedura d’esame va utilizzata per l’adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

    (11) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

    (12) Per tener conto del fatto che le abitudini alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e delle incertezze nel metabolismo dei lattanti durante il secondo semestre di vita, è opportuno prorogare l’applicazione dei livelli massimi consentiti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di età.

    (13) Per facilitare l’adeguamento dei livelli massimi ammissibili, in particolare per quanto attiene alle conoscenze scientifiche, è opportuno che le procedure per la fissazione dei livelli massimi consentiti prevedano la consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato.

    (14) Occorre che il rispetto dei livelli massimi ammissibili sia sottoposto ad adeguati controlli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato I, i livelli massimi ammissibili nei prodotti alimentari secondari come specificato nell’allegato II e i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come specificato all’allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e le modalità per rendere applicabili questi livelli massimi consentiti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1.           “prodotto alimentare”, qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, incluse le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, volutamente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento,             i “prodotti alimentari” non comprendono:

    (a) gli alimenti per animali;

    (b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

    (c) i vegetali prima della raccolta;

    (d) i prodotti medicinali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20];

    (e) i prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[21];

    (f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[22];

    (g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

    (h) residui e contaminanti.

    2.           Per “prodotti alimentari secondari” si intendono i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione.

    3.           Per “alimenti per animali”, si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all’alimentazione per via orale degli animali.

    4.           Per “immissione in commercio” si intende la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l’offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.

    Articolo 3

    1.           La Commissione, qualora riceva – in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell’energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell’AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare – comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i prodotti alimentari secondari e gli alimenti per animali possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili. L’atto di esecuzione in questione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    2.           Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell’incidente nucleare o dell’emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

    3.           Nell’elaborazione della proposta dell’atto di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e nel corso delle discussioni con il comitato di cui all’articolo 5, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dell’esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

    Articolo 4

    1.           Non appena la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato.

    Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale dell’Unione, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

    2.           Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

    Articolo 5

    1.           La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]. Tale comitato è considerato un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 6

    Al fine di garantire che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I, II e III tengano conto di tutti i nuovi dati importanti disponibili, in particolare per quanto riguarda le conoscenze scientifiche, la Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, propone di adattare gli allegati in questione.

    Articolo 7

    Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

                                                                           […]

    ALLEGATO I

    LIVELLI MASSIMI CONSENTITI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

    Qui di seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari:

    || Prodotti alimentari (Bq/kg)[24]

    Alimenti per lattanti[25] || Latte e derivati del latte[26] || Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari[27] || Prodotti alimentari liquidi[28]

    Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 || 75 || 125 || 750 || 125

    Isotopi dello iodio, in particolare I-131 || 150 || 500 || 2 000 || 500

    Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 || 1 || 20 || 80 || 20

    Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137[29] || 400 || 1 000 || 1 250 || 1 000

    _____________

    ALLEGATO II

    LIVELLI MASSIMI CONSENTITI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

    1.       Elenco dei prodotti alimentari secondari

    Codice NC || Designazione

    0703 20 00 || Agli (freschi e refrigerati)

    0709 59 50 || Tartufi (freschi e refrigerati)

    0709 99 40 || Capperi (freschi e refrigerati)

    0711 90 70 || Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)

    ex 0712 39 00 || Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)

    0714 || Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

    0814 00 00 || Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    0903 00 00 || Matè

    0904 || Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

    0905 00 00 || Vaniglia

    0906 || Cannella e fiori di cinnamomo

    0907 00 00 || Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    0908 || Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

    0909 || Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

    0910 || Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

    1106 20 || Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714

    1108 14 00 || Fecola di manioca

    1210 || Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

    1211 || Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

    1301 || Gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

    1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

    1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1604 31 00 || Caviale

    1604 32 00 || Succedanei del caviale

    1801 00 00 || Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

    1802 00 00 || Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

    1803 || Pasta di cacao, anche sgrassata

    2003 90 10 || Tartufi (preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico)

    2006 00 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    2102 || Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

    2936 || Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

    3301 || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    _____________

    2.       I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al paragrafo 1, sono i seguenti:

    || (Bq/kg)

    Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 || 7 500

    Isotopi dello iodio, in particolare I-131 || 20 000

    Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Am-241 || 800

    Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs‑137[30] || 12 500

    ALLEGATO III

    livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali

    I livelli massimi consentiti per il cesio-134 e il cesio-137 sono i seguenti:

    Animali || Bq/kg[31], [32]

    Suini || 1 250

    Pollame, agnelli, vitelli || 2 500

    Altri || 5 000

    _____________

    ALLEGATO IV

    Regolamenti abrogati

    Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio || (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)

    || Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio || (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)

    || Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione || (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)

    || Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione || (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

    _____________

    ALLEGATO V

    Tavola di concordanza

    Regolamento (Euratom) n. 3954/87 || Regolamento (Euratom) n. 944/89 || Regolamento (Euratom) n. 770/90 || Il presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1 || || || Articolo 1

    || Articolo 1 || || Articolo 1

    Articolo 1, paragrafo 2 || || || Articolo 2

    Articolo 2, paragrafo 1 || || || Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2 || || || -

    Articolo 3, paragrafo 1 || || || -

    Articolo 3, paragrafo 2 || || || Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafi 3 e 4 || || || -

    Articolo 4 || || || -

    Articolo 5, paragrafo 1 || || || Articolo 6

    Articolo 5, paragrafo 2 || || || -

    Articolo 6, paragrafo 1 || || || Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2 || || || Articolo 4, paragrafo 2

    || Articolo 2 || || Allegato II, punto 2

    --- || --- || Articolo 1 --- || Allegato III Articolo 5

    Articolo 7 || || || -

    --- || --- || --- || Articolo 7

    Articolo 8 || || || Articolo 8

    Allegato || || || Allegato I

    || Allegato || || Allegato II, punto 1

    || || Allegato || Allegato III

    --- || --- || --- || Allegato IV

    --- || --- || --- || Allegato V

    [1]               COM(87) 868 PV.

    [2]               Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo

    [3]               COM(2007) 302 definitiva.

    [4]               Cfr. allegato IV della presente proposta.

    [5]               GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

    [6]               “Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie.”

    [7]               “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale.”

    [8]               COM(2010) 184 definitivo.

    [9]               GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

    [10]             GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    [11]             http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_31_en.htm

    [12]             GU C […] del […], pag. […].

    [13]             GU C […] del […], pag. […].

    [14]             GU C […] del […], pag. […].

    [15]             GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

    [16]             Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell’1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14).

    [17]             GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

    [18]             GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

    [19]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [20]             GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

    [21]             GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    [22]             GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

    [23]             GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    [24]             Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

    [25]             Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una delle seguenti denominazioni: “alimento per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di proseguimento”, a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione.

    [26]             Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

    [27]             I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all’allegato II.

    [28]             Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili alle forniture di acqua potabile.

    [29]             Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

    [30]             Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

    [31]             Questi livelli dovrebbero contribuire all’osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

    [32]             Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.

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