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Document 52013PC0575
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the request for extending the WTO waiver on additional autonomous trade preferences granted by the European Union to the Republic of Moldova
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova
/* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova /* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'obiettivo della proposta è stabilire la posizione che l'Unione
europea deve assumere in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC). Con la presente si invita il Consiglio ad autorizzare
la Commissione a chiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze
commerciali autonome concesse dall'Unione europea alla Moldova e consentire
pertanto alla stessa UE di raggiungere un consenso su tale richiesta di deroga
in conformità dell'articolo IX dell'accordo OMC. Il 21 gennaio 2008 il Consiglio ha adottato il
regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per
la Repubblica moldova. Con tale regolamento l'UE ha adempiuto il
proprio impegno nel quadro del piano d'azione della politica europea di
vicinato (piano d'azione della PEV) per la Moldova. Il piano, approvato nel
2005, invitava l'UE a valutare la possibilità di concedere alla Moldova un
maggiore accesso al mercato dell'Unione per sostenere lo sviluppo dell'economia
moldova attraverso un aumento delle esportazioni, a condizione che il paese
migliorasse sostanzialmente il proprio sistema di controlli e di certificazione
di origine delle merci. Per consentire all'Unione europea di accordare
un trattamento preferenziale alle importazioni provenienti dalla Repubblica
moldova senza dover estendere lo stesso trattamento ai prodotti simili
provenienti da qualsiasi altro membro dell'OMC il Consiglio generale dell'OMC
ha concesso una deroga all'Unione europea che sospende temporaneamente alcuni
impegni assunti nell'ambito dell'OMC nella misura necessaria a conseguire il
predetto obiettivo. Il 15 maggio
2008, conformemente alle procedure decisionali di cui agli articoli IX e XII
dell'accordo OMC, con il documento WT/L/722 il Consiglio generale dell'OMC ha
deciso concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo 1,
ed all'articolo XIII del GATT 1994, dal 1º marzo 2008 al 31 dicembre 2013,
nella misura necessaria a consentire all'Unione europea di accordare un regime
di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti
originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali vengono
rilasciate le concessioni limitate di cui all'allegato della decisione dell'OMC
in argomento, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in
franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da
qualsiasi altro membro dell'OMC. Il regolamento
(CE) n. 55/2008 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (UE)
n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che proroga
l'applicazione delle preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica
moldova fino al 31 dicembre 2015. Tale proroga si è rivelata necessaria in
quanto non è stato ancora effettivamente attuato un regime avanzato di scambi
preferenziali tra l'UE e la Moldova nel contesto del partenariato europeo.
Stante quanto sopra la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a
presentare all'OMC, a nome dell'Unione europea, la richiesta di prorogare l'attuale
deroga fino al 31 dicembre 2015. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA In base all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), laddove in seno ad un organo istituito da un
accordo internazionale debba essere adottata una decisione che abbia effetti
giuridici il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che
stabilisce le posizioni da assumere a nome dell'Unione. La concessione di una
deroga sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione
europea alla Repubblica moldova rientra nel campo di applicazione di tale
disposizione, in quanto la decisione è adottata in seno ad un organo istituito
da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza
ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE. 2013/0276 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione
europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione
mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga
dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse
dall'Unione europea alla Repubblica moldova IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo IX dell'Accordo di
Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
(l'"accordo OMC") stabilisce le procedure per la concessione di
deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati
1A, 1B o 1C dell'accordo OMC ed ai rispettivi allegati. (2) Il regolamento (CE)
n 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze
commerciali autonome per la Repubblica moldova[1]
è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio al fine di prorogare, tra l'altro, le preferenze commerciali
autonome concesse alla Repubblica moldova fino al 31 dicembre 2015[2]. Tale regolamento riconosce il
libero accesso al mercato dell'UE a tutti i prodotti originari della Repubblica
moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli di cui all'allegato I del
regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni
limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti
tariffari o di riduzione di tali dazi. (3) In assenza di una deroga agli
obblighi dell'Unione ai sensi dell'articolo I, paragrafo 1, dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), nonché
dell'articolo XIII dello stesso accordo, il trattamento previsto dal regime
delle preferenze commerciali autonome andrebbe obbligatoriamente esteso a tutti
gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). (4) È nell'interesse dell'Unione
europea chiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali
autonome concesse dall'Unione europea per la Repubblica moldova a norma dell'articolo
IX, paragrafo 3, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio. (5) L'Unione europea intende
presentare tale richiesta all'OMC. La delibera del Consiglio generale dell'OMC
è prevista per il 9 ottobre 2013. (6) È pertanto opportuno
stabilire la posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Consiglio
generale dell'OMC relativamente a tale richiesta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale consiste
nel richiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali
autonome concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova fino al 31
dicembre 2015. Tale posizione verrà
espressa dalla Commissione europea. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1. [2] GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5.