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Document 52013PC0575

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova

    /* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */

    52013PC0575

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova /* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    L'obiettivo della proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Con la presente si invita il Consiglio ad autorizzare la Commissione a chiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea alla Moldova e consentire pertanto alla stessa UE di raggiungere un consenso su tale richiesta di deroga in conformità dell'articolo IX dell'accordo OMC.

    Il 21 gennaio 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova. Con tale regolamento l'UE ha adempiuto il proprio impegno nel quadro del piano d'azione della politica europea di vicinato (piano d'azione della PEV) per la Moldova. Il piano, approvato nel 2005, invitava l'UE a valutare la possibilità di concedere alla Moldova un maggiore accesso al mercato dell'Unione per sostenere lo sviluppo dell'economia moldova attraverso un aumento delle esportazioni, a condizione che il paese migliorasse sostanzialmente il proprio sistema di controlli e di certificazione di origine delle merci.

    Per consentire all'Unione europea di accordare un trattamento preferenziale alle importazioni provenienti dalla Repubblica moldova senza dover estendere lo stesso trattamento ai prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell'OMC il Consiglio generale dell'OMC ha concesso una deroga all'Unione europea che sospende temporaneamente alcuni impegni assunti nell'ambito dell'OMC nella misura necessaria a conseguire il predetto obiettivo.

    Il 15 maggio 2008, conformemente alle procedure decisionali di cui agli articoli IX e XII dell'accordo OMC, con il documento WT/L/722 il Consiglio generale dell'OMC ha deciso concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo 1, ed all'articolo XIII del GATT 1994, dal 1º marzo 2008 al 31 dicembre 2013, nella misura necessaria a consentire all'Unione europea di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali vengono rilasciate le concessioni limitate di cui all'allegato della decisione dell'OMC in argomento, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell'OMC.

    Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che proroga l'applicazione delle preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova fino al 31 dicembre 2015. Tale proroga si è rivelata necessaria in quanto non è stato ancora effettivamente attuato un regime avanzato di scambi preferenziali tra l'UE e la Moldova nel contesto del partenariato europeo. Stante quanto sopra la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a presentare all'OMC, a nome dell'Unione europea, la richiesta di prorogare l'attuale deroga fino al 31 dicembre 2015.

    2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    In base all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove in seno ad un organo istituito da un accordo internazionale debba essere adottata una decisione che abbia effetti giuridici il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da assumere a nome dell'Unione. La concessione di una deroga sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova rientra nel campo di applicazione di tale disposizione, in quanto la decisione è adottata in seno ad un organo istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE.

    2013/0276 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       L'articolo IX dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'"accordo OMC") stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC ed ai rispettivi allegati.

    (2)       Il regolamento (CE) n 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova[1] è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare, tra l'altro, le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova fino al 31 dicembre 2015[2]. Tale regolamento riconosce il libero accesso al mercato dell'UE a tutti i prodotti originari della Repubblica moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli di cui all'allegato I del regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi.

    (3)       In assenza di una deroga agli obblighi dell'Unione ai sensi dell'articolo I, paragrafo 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), nonché dell'articolo XIII dello stesso accordo, il trattamento previsto dal regime delle preferenze commerciali autonome andrebbe obbligatoriamente esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (4)       È nell'interesse dell'Unione europea chiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea per la Repubblica moldova a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    (5)       L'Unione europea intende presentare tale richiesta all'OMC. La delibera del Consiglio generale dell'OMC è prevista per il 9 ottobre 2013.

    (6)       È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Consiglio generale dell'OMC relativamente a tale richiesta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea alla Repubblica moldova fino al 31 dicembre 2015.

    Tale posizione verrà espressa dalla Commissione europea.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

    [2]               GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5.

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