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Dokument 52013PC0348

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

/* COM/2013/0348 final - 2013/0188 (CNS) */

52013PC0348

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale /* COM/2013/0348 final - 2013/0188 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.           Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione europea e nel mondo in quanto comporta la perdita di miliardi di euro. Riducendo la frode e l'evasione gli Stati membri potrebbero aumentare il gettito fiscale, il che a sua volta offrirebbe loro un più ampio margine per ristrutturare i propri sistemi tributari in modo più propizio alla crescita, come sottolineato nell'Analisi annuale della crescita per il 2013. Inoltre, considerata l'enormità dell'impresa, intensificare la lotta alla frode e all'evasione fiscali non è solo una questione di entrate, ma anche di equità. In particolare in questi tempi di difficoltà economiche sarebbe opportuno che gli aumenti supplementari delle imposte necessari per compensare le perdite di entrate causate dai frodatori e dagli evasori non ricadano sulle spalle dei contribuenti onesti.

2.           Da anni l'Unione europea (UE) lavora su questi problemi, in particolare adottando strumenti giuridici specifici intesi ad attuare lo scambio automatico di informazioni ("SAI") all'interno dell'Unione. La direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio garantisce lo scambio automatico di informazioni sugli interessi e una proposta per ampliarne il campo di applicazione è attualmente in discussione al Consiglio. La direttiva sulla cooperazione amministrativa garantisce che a decorrere dal 2015 gli Stati membri effettueranno uno scambio automatico delle informazioni disponibili su cinque categorie di reddito e capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altre direttive, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

3.           Gli Stati membri hanno ora espresso chiaramente il desiderio di andare oltre gli attuali livelli di cooperazione. Il Consiglio europeo del 2 marzo 2012 ha invitato il Consiglio e la Commissione a elaborare rapidamente modalità concrete di potenziamento della lotta alla frode fiscale. Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano di azione inteso a rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale[1]. Il piano d'azione evidenzia la necessità di promuovere lo scambio automatico d'informazioni come norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio d'informazioni in materia fiscale. Il 14 maggio 2013 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni che accoglievano con favore il lavoro svolto dalla Commissione per elaborare misure intese a combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e ha riconosciuto l'utile ruolo che il piano d'azione della Commissione può svolgere a tale riguardo[2].

4.           Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 si è spinto ancora oltre chiedendo che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. In tale occasione la Commissione si è impegnata a proporre modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel giugno 2013, in previsione del riesame di tale direttiva previsto per il 2017, al fine di ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

5.           L'obiettivo della presente proposta è pertanto ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni nell'Unione al di là di quanto previsto negli accordi vigenti in materia nell'Unione. Il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni contemplerebbe così i seguenti elementi: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti. Saranno comunque mantenute le disposizioni riguardanti il riesame e l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel 2017. Tuttavia, in linea con l'obiettivo di potenziare lo scambio automatico di informazioni, si considererà a quel momento la possibilità di eliminare la condizione di disponibilità per tutte le cinque categorie esistenti, in modo che la direttiva copra l'intera gamma dei redditi. Inoltre le categorie da considerare per l'inclusione a quel momento saranno modificate alla luce della presente proposta (v. sotto). L'ampliamento del campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni contribuirà inoltre a garantire la parità di trattamento fra i diversi tipi di attività e ad evitare una riallocazione di portafogli non auspicabile.

6.           La Commissione propone di eliminare il riferimento contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva a un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Dalle discussioni è emerso che l'applicazione di tale importo minimo non è pratica per gli Stati membri che hanno l'obbligo di comunicazione. Uno Stato membro potrà tuttavia continuare a scegliere di non ricevere informazioni su una particolare categoria di reddito.

7.           Un'iniziativa a livello dell'Unione è necessaria sia dal punto di vista del mercato interno sia in termini di efficacia ed efficienza:

– un'iniziativa dell'Unione assicura un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione in materia di scambio automatico di informazioni nel mercato interno; essa porterebbe a un unico approccio in materia di comunicazione in tutti gli Stati membri che consentirebbe di ridurre i costi a carico delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici (si veda anche il punto 11);

– uno strumento giuridico dell'Unione garantirebbe anche la certezza per le amministrazioni fiscali e gli operatori economici dell'Unione;

– uno strumento giuridico dell'Unione contribuirebbe a rendere lo scambio automatico di informazioni una norma internazionale;

– uno strumento giuridico dell'Unione basato sulla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa comporterebbe l'utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell'ambito della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Secondo tali direttive, gli Stati membri dell'Unione condividono informazioni in formati specifici utilizzando un canale di comunicazione particolare (il sistema CCN/CSI: rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema). Tali formati potrebbero facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi elementi di cui è proposta l'inclusione. Poiché gli Stati membri hanno investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala;

– nell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sulla cooperazione amministrativa il Consiglio si è inoltre già impegnato a valutare a tempo debito la possibilità di estendere lo scambio automatico di informazioni, sulla base di uno strumento giuridico a livello dell'Unione, ad altre categorie di reddito, come i dividendi e le plusvalenze. La presente proposta si limita pertanto ad accelerare il lavoro in linea con questo impegno.

8.           Gli accordi che numerosi governi hanno concluso o concluderanno con gli USA riguardo alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (US Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)[3] hanno dato un notevole impulso allo scambio automatico di informazioni come modo di combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale.

9.           Il 9 aprile 2013 Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna hanno annunciato piani per un'azione pilota sullo scambio automatico di informazioni utilizzando come base il modello FATCA concordato con gli USA. Questi Stati membri hanno inoltre invitato l'Europa ad assumere un ruolo guida nel promuovere lo scambio automatico di informazioni nel mondo e hanno espresso il desiderio di discutere le possibilità di migliorare, all'interno dell'Unione, lo scambio di informazioni in materia fiscale fra tutti gli Stati membri.

10.         Secondo l'articolo 19 della direttiva sulla cooperazione amministrativa, uno Stato membro che presta ad un paese terzo una cooperazione più estesa non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro. Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o concluderanno accordi con gli USA riguardo alla FATCA significa che essi prestano una cooperazione più estesa ai sensi di tale disposizione.

11.         L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione eliminerebbe la necessità e l'incentivo, per gli Stati membri, di invocare l'articolo 19 della direttiva sulla cooperazione amministrativa al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di legislazione unionale pertinente. La possibile conclusione di vari accordi ai sensi di tale disposizione comporterebbe infatti una serie di svantaggi rispetto a una soluzione attuata mediante un'azione dell'Unione:

– le condizioni di parità tra gli Stati membri potrebbero essere pregiudicate se gli Stati membri convenissero di cooperare sul rafforzamento dello scambio automatico di informazioni in modi diversi: questa situazione potrebbe infatti condurre a distorsioni e flussi artificiali di capitale nel mercato interno;

– se gli accordi tra gli Stati membri non fossero identici, potrebbero anche sorgere difficoltà per gli operatori economici attivi in più Stati membri, che potrebbero trovarsi nella situazione di dover rispettare requisiti di conformità diversi in diversi Stati membri;

– inoltre gli Stati membri potrebbero non essere in grado di utilizzare i sistemi informatici di comunicazione messi a punto nell'Unione (si veda sopra).

12.         Un'adozione e un'attuazione tempestive sono cruciali per beneficiare di queste norme il più presto possibile. Per garantire coerenza con il termine stabilito per l'applicazione dello scambio automatico di informazioni alle categorie di reddito e di capitale già contemplate nella direttiva sulla cooperazione amministrativa, le date proposte per il recepimento e l'attuazione delle nuove norme sono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Oltre al dibattito che si svolge in sede di Consiglio da aprile 2013 (si veda il precedente punto 1), la Commissione ha tenuto una riunione tecnica con gli Stati membri il 21 maggio 2013 per confermare la necessità di una proposta legislativa e discuterne le modalità pratiche e il contenuto.

Dal dibattito è emerso che in generale gli Stati membri concordano sull'esigenza di rafforzare lo scambio automatico di informazioni e di accelerare l'ampliamento del campo di applicazione dell'articolo 8 della direttiva sulla cooperazione amministrativa, come già previsto all'articolo 8, paragrafo 5.

La gran parte degli Stati membri intende adottare provvedimenti in tempi rapidi per potenziare lo scambio automatico di informazioni, ma un'azione non coordinata da parte loro potrebbe condurre a una frammentazione potenzialmente duratura nel mercato interno. È divenuto pertanto eccezionalmente urgente fornire un quadro giuridico coerente a livello dell'Unione; per questo motivo non è stata elaborata una valutazione d'impatto.

Il 21 maggio 2013[4] il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esorta gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione della Commissione e sottolinea che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali e in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio automatico di informazioni.

Anche il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere in data 17 aprile 2013[5]. Il comitato si dichiara favorevole al piano d'azione della Commissione e ne sostiene gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscale. In particolare, nei punti 4.6 e 4.7 appoggia le iniziative della Commissione concernenti miglioramenti dello scambio automatico di informazioni.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta mira a modificare l'articolo 8 dell'attuale direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le modifiche sono contenute nell'articolo 1 della proposta.

La prima modifica riguarda l'articolo 8, paragrafo 3. Si propone di eliminare il riferimento a un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso che l'applicazione di tale importo minimo non è gestibile dal punto di vista pratico. Si propone inoltre di sostituire i termini "sulle categorie" con "su una o più delle categorie" allo scopo di evitare malintesi nei casi in cui uno Stato membro comunichi che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, ma che desidera invece ricevere informazioni su altre.

Si propone inoltre di introdurre, inserendo un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 8, lo scambio automatico di informazioni per dividendi, plusvalenze e altri redditi generati da attività detenute in un conto finanziario e per qualsiasi importo in relazione al quale l'istituto finanziario sia l'obbligato (ossia legalmente o contrattualmente obbligato a pagare) o il debitore, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e saldi dei conti. Questi elementi aggiuntivi si riferiscono al reddito versato direttamente o indirettamente ai beneficiari effettivi, che sono persone fisiche, quali definite all'articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2011/16/UE, o capitale detenuto direttamente o indirettamente da tali persone. Non si propone di estendere ai nuovi elementi la condizione vigente già contemplata nella direttiva all'articolo 8, paragrafo 1, in relazione al reddito, ossia che le informazioni devono essere scambiate solo se sono "disponibili". Le informazioni relative ai nuovi elementi saranno sicuramente disponibili in quanto gli intermediari finanziari avranno l'obbligo di comunicarle alle amministrazioni fiscali in virtù degli accordi che gli Stati membri hanno concluso o concluderanno con gli USA riguardo alla FACTA.

Con riguardo all'articolo 8, paragrafo 5, si propongono le seguenti modifiche:

– nel primo comma si introduce un riferimento al nuovo paragrafo 3 bis e il riesame della condizione di disponibilità riguarderà tutte le cinque categorie elencate nel paragrafo 1 (anziché solo tre di esse);

– nel secondo comma, alla lettera b), il riferimento a "dividendi e plusvalenze" quali elementi da considerare ai fini della futura inclusione nella direttiva è eliminato in quanto tali categorie sono ora aggiunte nel nuovo paragrafo 3 bis; tale riferimento è sostituito dai termini "altre categorie e elementi, comprese le royalties" (le royalties sono già elencate nel testo esistente) in modo da lasciare più aperto il campo di applicazione della nuova proposta nel 2017.

L'articolo 2 contiene la consueta disposizione che impone allo Stato membro di recepire la direttiva. I termini proposti per il recepimento e l'applicazione delle nuove norme sono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015 al fine di allinearli alle date applicabili alle categorie di reddito e di capitale contemplate nell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva vigente.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio. Questo riguarda in particolare l'utilizzo degli strumenti informatici, dato che gli strumenti in fase di elaborazione saranno utilizzati anche per l'attuazione della presente direttiva.

2013/0188 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale[8], ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come la futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

(2)       La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE[9], prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità.

(3)       Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE. Un'iniziativa dell'Unione garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe alle amministrazioni fiscali e agli operatori economici di realizzare economie.

(4)       Gli Stati membri hanno concluso o hanno espresso l'intenzione di concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla legislazione statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri ("Foreign Account Tax Compliance Act", comunemente denominata "FATCA"); questo significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione anche ad altri Stati membri.

(5)       La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE comporterebbe distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione eliminerebbe la necessità, per gli Stati membri, di invocare detta disposizione al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione unionale pertinente.

(6)       Occorre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire i seguenti elementi contemplati dalla FATCA e da accordi correlati conclusi dagli Stati membri: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti pagati, garantiti o detenuti da un istituto finanziario per il beneficio diretto o indiretto di un beneficiario effettivo che è una persona fisica residente in altri Stati membri.

(7)       La condizione, prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste, non deve essere applicata ai nuovi elementi in quanto le informazioni ad essi relative devono necessariamente essere messe a disposizione delle amministrazioni fiscali dagli intermediari finanziari a norma degli accordi conclusi con gli Stati Uniti in materia di FATCA.

(8)       Occorre eliminare il riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico.

(9)       Il riesame della condizione di disponibilità da effettuare nel 2017 deve essere esteso a tutte le cinque categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in modo da analizzare l'interesse di uno scambio di informazioni da parte di tutti gli Stati membri sull'insieme di queste categorie.

(10)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)     Poiché gli obiettivi della presente Direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

(12)     Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.      L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa la Commissione.

Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni."

b) Dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis.            L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 sui seguenti elementi pagati, garantiti o detenuti da un istituto finanziario per il beneficio diretto o indiretto di un beneficiario effettivo che è una persona fisica residente in tale altro Stato membro:

(a) dividendi;

(b) plusvalenze;

(c) qualsiasi altro reddito generato da attività detenute in un conto finanziario;

(d) qualsiasi importo rispetto al quale l'istituto finanziario è l'obbligato o il debitore, inclusi i pagamenti di rimborso;

(e) saldi dei conti.

Il primo comma non si applica nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi è assicurato dal paragrafo 1 o da un altro strumento giuridico dell'Unione."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.      Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni;

b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties."

Articolo 2

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM (2012) 722 final del 6.12.2012.

[2]               Conclusioni del Consiglio sulla frode fiscale e l'evasione fiscale del 14 maggio 2013 (doc. 9549/13 – FISC 94 – ECOFIN 353).

[3]               http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

[4]               Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) – 2013/2025(INI).

[5]               Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013.

[6]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[7]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[8]               COM (2012) 722 final del 6.12.2012.

[9]               GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

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