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Document 52013PC0301

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri

    /* COM/2013/0301 final - 2013/0156 (COD) */

    52013PC0301

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri /* COM/2013/0301 final - 2013/0156 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           Contesto della proposta

    · Motivazioni e obiettivi della proposta

    a) Proroga del cofinanziamento maggiorato per gli Stati membri minacciati da gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

    Il perdurare della crisi economica e finanziaria grava sulle risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri perseguono le necessarie politiche di risanamento di bilancio. In tale contesto è particolarmente importante, in termini di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, garantire che l'attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione sia agevole.

    Spesso invece tale attuazione è difficile, anche a causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento di bilancio. Ciò vale particolarmente per gli Stati membri più colpiti dalla crisi che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento. Finora sette paesi hanno ricevuto tale assistenza finanziaria e hanno concordato un programma di aggiustamento macroeconomico con la Commissione, ossia Cipro, Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda, nel seguito denominati "paesi interessati dal programma". Ungheria, Romania e Lettonia non rientrano più nel quadro di un programma di aggiustamento.

    Per garantire che tali Stati membri (e qualunque altro Stato membro che possa beneficiare in futuro di tali programmi di assistenza) continuino concretamente ad attuare i programmi nell'ambito della politica di coesione e a erogare fondi ai progetti, le disposizioni della presente proposta consentono alla Commissione di riconoscere importi più elevati a tali paesi nel periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno, senza modificare la dotazione complessiva loro assegnata nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2007-2013. In tal modo gli Stati membri potranno usufruire di risorse finanziarie aggiuntive in un periodo congiunturale critico e ciò permetterà loro di continuare ad attuare agevolmente i loro programmi.

    b) Seguito dato alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013, paragrafo 87

    Per la Romania e la Slovacchia il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006[1] (nel seguito il "regolamento generale") (conclusioni dell'8 febbraio 2013, paragrafo 87). Le disposizioni dell'accordo del Consiglio europeo dell'8 febbraio sul livellamento dell'assegnazione per il periodo 2014-2020 al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013 influiranno sulla Slovacchia e sulla Romania (paragrafo 46 delle conclusioni). Ciò sarà previsto al paragrafo [13 dell'allegato III bis del regolamento recante disposizioni comuni per quanto concerne il quadro finanziario].

    Tutto ciò dipende dai negoziati in corso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea e dall'iter legislativo nonché dall'approvazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e del regolamento recante disposizioni comuni.

    Dal vaglio di soluzioni pratiche per ridurre il rischio di disimpegno automatico per la Romania e la Slovacchia risulta chiaro che tale rischio non può essere sostanzialmente ridotto senza modificare il regolamento generale. Pertanto, al fine di attuare l'accordo che figura nelle conclusioni del Consiglio europeo e agevolare l'assorbimento dei fondi per il periodo 2007-2013 in Romania e Slovacchia, è necessario prorogare il termine di disimpegno per questi due Stati membri. In considerazione del paragrafo 8 delle conclusioni del Consiglio, che mantiene come parte integrante dell'accordo sul QFP la rigorosa applicazione delle norme di disimpegno in tutte le rubriche, in particolare le norme sul disimpegno automatico, la proroga proposta riguarda gli impegni del 2011 e del 2012. In tal caso il disimpegno automatico dell'impegno del 2011 non avverrà alla fine del 2013, ma alla fine del 2014 e il disimpegno automatico del 2012 non avverrà alla fine del 2014, ma alla fine del 2015.

    La data ultima di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione resta immutata al 31 dicembre 2015. Tali proroghe dei termini dovrebbero aiutare la Romania e la Slovacchia a superare le eventuali difficoltà di attuazione e a ridurre il rischio di disimpegno nel 2013 e nel 2014, mantenendo al contempo la necessaria disciplina e l'incentivo a completare tempestivamente la programmazione del periodo 2007-2013. Ciò consente di concentrarsi sull'attuazione dei programmi 2014-2020 rispettando i tempi.

    · Contesto generale e disposizioni vigenti nel settore della proposta

    A norma dell'articolo 77 del regolamento generale i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che adotta il programma operativo in questione. L'articolo 77 prevede inoltre l'applicazione di un tasso di cofinanziamento maggiorato per i paesi interessati dal programma. Tale disposizione attualmente si applica fino al 31 dicembre 2013.

    L'articolo 93 del regolamento generale prevede che la Commissione proceda al disimpegno automatico degli importi per i quali non sia stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno (terzo anno per i paesi il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE per gli impegni effettuati nell'ambito dei programmi tra il 2008 e il 2010), con un trattamento speciale dell'impegno del 2007.

    · Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

    La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

    · Consultazione delle parti interessate

    Non sono stati consultati soggetti esterni.

    · Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    · Valutazione d'impatto

    La proposta consentirebbe alla Commissione di integrare i pagamenti effettuati ai paesi interessati dal programma fino alla fine del periodo 2007-2013. L'aumento corrisponderà a un importo calcolato applicando alle nuove spese certificate dichiarate durante il periodo in questione una maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari dei programmi fino a raggiungimento del massimale dei pagamenti.

    Contestualmente essa consentirà a Romania e Slovacchia di presentare le dichiarazioni di spesa fino alla fine del 2014 anziché fino alla fine del 2013, per gli impegni del 2011 e fino alla conclusione del programma, anziché fino alla fine del 2014 per gli impegni del 2012. In tal modo si riducono i rischi di disimpegno automatico degli impegni del 2011 e del 2012.

    Lo stanziamento finanziario totale dei Fondi a favore dei paesi e dei programmi in questione per tale periodo resterà invariato.

    3.           Elementi giuridici della proposta

    · Sintesi delle misure proposte

    Si propone di modificare l'articolo 77 del regolamento generale per consentire alla Commissione di continuare rimborsare le nuove spese dichiarate sino alla fine del periodo 2007-2013, tramite un importo maggiorato calcolato applicando una maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari.

    La maggiorazione del tasso di cofinanziamento del programma non può superare di dieci punti percentuali i massimali di cui all'allegato III del regolamento generale. Inoltre il contributo dei Fondi agli assi prioritari in questione non può essere superiore all'importo menzionato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

    Si propone inoltre di modificare l'articolo 93 del regolamento generale per consentire una proroga di un anno del disimpegno automatico degli impegni di Romania e Slovacchia per il 2011 e il 2012.

    · Base giuridica

    Il regolamento generale definisce le regole comuni applicabili ai tre fondi. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

    · Principio di sussidiarietà

    La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto mira a fornire un maggiore sostegno attraverso i Fondi strutturali e il Fondo di coesione ad alcuni Stati membri in gravi difficoltà, in particolare rispetto alla crescita economica e alla stabilità finanziaria, e presentano un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura economico-finanziaria internazionale. In tale contesto è necessario istituire a livello dell'Unione un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione di aumentare i rimborsi sulla base delle spese certificate nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

    La proposta risulta altresì conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui concede ad alcuni Stati membri un termine più lungo per spendere gli impegni del 2011 e del 2012. Tale norma è già stata stabilita a livello dell'Unione.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

    La proroga relativa all'applicazione dei tassi maggiorati di cofinanziamento è proporzionata rispetto alla prolungata crisi economica e agli altri sforzi intrapresi per aiutare tali Stati membri.

    Anche la proroga del termine per il disimpegno automatico è proporzionata in quanto riguarda gli Stati membri le cui dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 sarebbe sottoposta a livellamento ai sensi dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdita di parte della dotazione del periodo 2007-2013 in seguito a disimpegni automatici.

    · Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: modifica dell'attuale regolamento.

    La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, giudica necessario proporre modifiche al regolamento generale.

    4.           Incidenza finanziaria

    La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevede alcuna modifica degli importi massimi degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013.

    Per gli stanziamenti di pagamento, la proposta relativa all'integrazione (top-up) non incide sul bilancio; tuttavia essa può tradursi in un rimborso più elevato agli Stati membri interessati nel 2014, che sarà compensato alla chiusura dell'esercizio 2017. Gli ulteriori stanziamenti di pagamento per la presente proposta implicano un aumento degli stanziamenti di pagamento (per il 2014 si tratta di circa 484 milioni di EUR), che saranno compensati a conclusione del periodo di programmazione. Il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto invariato.

    L'incidenza di bilancio della proposta di estendere il disimpegno automatico di un anno per la Romania e la Slovacchia non modifica l'importo totale degli stanziamenti d'impegno. Si potrebbe invece ottenere un impatto positivo netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a venire, grazie al minor rischio di disimpegno.

    2013/0156 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere del Comitato delle regioni[3],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la stasi congiunturale hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura economico-finanziaria internazionale.

    (2)       Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria ha pesanti riflessi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. In considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie è necessario prorogare l'applicazione delle misure adottate con il regolamento di modifica (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Tali misure sono state adottate a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    (3)       Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare il sostegno all'economia, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[5] è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi strutturali, nonché del Fondo di coesione per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura.

    (4)       L'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato.

    (5)       Il [regolamento (UE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio] [The future Common Provisions Regulation] è volto a contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati. Per contribuire alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento (livellamento) dei Fondi a ogni singolo Stato membro sarà fissato al 2,35% del PIL. Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e la "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.

    (6)       Il regolamento (UE) n. .../... [Common Provisions Regulation], limita le dotazioni per ogni Stato membro al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri interessati da questo livellamento devono essere maggiormente protetti dal rischio di disimpegno automatico delle dotazioni per il periodo 2007-2013.

    (7)       Nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 2013, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche per la Romania e la Slovacchia al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006.

    (8)       Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di assicurare un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche per limitare gli impegni di bilancio non ancora liquidati in particolare mediante l'applicazione delle norme relative ai disimpegni automatici in tutte le rubriche. Pertanto, occorre equilibrare le disposizioni che rendono flessibili le norme di disimpegno per gli Stati membri interessati dal livellamento di cui al regolamento (UE) n. .../... [Common Provisions Regulation] in considerazione degli effetti sugli impegni di bilancio non ancora liquidati.

    (9)       Occorre prorogare di un anno il termine per il calcolo del disimpegno automatico degli impegni del bilancio annuale per gli anni 2011 e 2012, ma l'impegno del bilancio 2012 ancora aperto al 31 dicembre 2015 va giustificato entro il 31 dicembre 2015. In tal modo si potrebbe migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per i programmi operativi negli Stati membri interessati dal livellamento delle loro future dotazioni nell'ambito della politica di coesione al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Questa flessibilità è necessaria per far fronte a un'attuazione più lenta del previsto dei programmi che interessano particolarmente tali Stati membri.

    (10)     Data la crisi senza precedenti, è necessario adottare rapidamente misure di sostegno ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (11)     Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

    1) All'articolo 77, il paragrafo 6 è soppresso.

    2) L'articolo 93 è così modificato:

    a) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

    "2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, per gli Stati membri la cui dotazione nell'ambito della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è livellata al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013, il termine di cui al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2012 nell'ambito dei loro programmi operativi.";

    b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

    "Il primo comma lascia impregiudicata l'applicazione del termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati membri di cui al medesimo paragrafo."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           TITOLO DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri.

    2.           STRUTTURA ABM/ABB

    Indicare i settori interessati e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

    Politica regionale; attività ABB 13.03

    Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02

    Fondo di coesione, attività ABB 13.04

    3.           LINEE DI BILANCIO

    3.1.        Linee di bilancio [linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A)]

    La nuova azione proposta sarà attuata sulla base delle seguenti linee di bilancio:

    · 13.031600 Convergenza (FESR)

    · 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR)

    · 04.0217 Convergenza (FSE)

    · 04.0219 Competitività regionale e occupazione (FSE)

    · 13.04.02 Fondo di coesione

    3.2.        Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    Nessuna delle modifiche proposte avrà un impatto finanziario. Infatti, nel 2014 il maggior fabbisogno di copertura per le domande di pagamento degli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria sarà compensato alla chiusura dei programmi nell'esercizio 2017. Il meccanismo consente un'anticipazione dei pagamenti rispetto ad una situazione priva di "integrazione" (top-up). Per quanto riguarda la proroga della norma di disimpegno automatico, essa potrebbe avere un impatto positivo netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a venire, grazie al minor rischio di disimpegno.

    3.3.      Caratteristiche di bilancio

    Linea di bilancio || Tipo di spesa || Nuova || Partecipazione dei paesi EFTA || Partecipazione di paesi candidati || Rubrica delle prospettive finanziarie

    13.031600 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b

    13.031800 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b

    04.0217 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b

    13.0402 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b

    04.0219 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b

    4.           SINTESI DELLE RISORSE

    4.1.        Risorse finanziarie

    4.1.1.     Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato delle misure proposte dal 2014 al 2017. Non essendo proposte nuove risorse finanziarie per gli stanziamenti d'impegno, nelle tabelle non sono inseriti dati, bensì è indicata l'abbreviazione n.a. (non applicabile). La proposta è pertanto in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013.

    Per quanto riguarda i pagamenti, la proposta di prorogare il meccanismo d'integrazione può dar luogo a rimborsi più elevati agli Stati membri interessati, che saranno compensati alla chiusura. In base alle ultime previsioni di pagamento disponibili effettuate dagli Stati membri, ai pagamenti integrativi versati agli Stati membri interessati nel 2012 e agli stanziamenti di pagamento inclusi nel bilancio 2013, il fabbisogno di bilancio ammonterebbe a circa 484 milioni di EUR per il 2014. Questo importo sarà compensato alla chiusura nel 2017.

    L'incidenza di bilancio della proposta di prorogare di un anno il termine del disimpegno automatico per gli impegni del 2011 e del 2012 per la Romania e la Slovacchia non modifica l'importo totale degli stanziamenti d'impegno. Si potrebbe invece ottenere un impatto positivo netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a venire, grazie al minor rischio di disimpegno.

    La Commissione ha riesaminato la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e propone pertanto all'autorità di bilancio le azioni necessarie.

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa || Sezione n. || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale

    Spese operative[6] || || || || || || || ||

    Stanziamenti di impegno (SI) || 8.1 || a || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Stanziamenti di pagamento (SP) || || b || n.a. || +0.484 || n.a. ||  n.a. || -0.484 || n.a. || 0

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7] || || || ||

    Assistenza tecnica e amministrativa (SND) || 8.2.4 || c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO || || || || || || ||

    Stanziamenti di impegno || || a+c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Stanziamenti di pagamento || || b+c || n.a. || +0.484 || n.a. || n.a. || -0.484 || n.a. || 0,000

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8] || ||

    Risorse umane e spese connesse (SND) || 8.2.5 || d || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) || 8.2.6 || e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Costo totale indicativo dell'intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane || || a+c+d+e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane || || b+c+d+e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Cofinanziamento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale

    …………………… || f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento || a+c+d+e+f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    4.1.2.     Compatibilità con la programmazione finanziaria

    x     La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    ¨      La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    ¨      La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

    4.1.3.     Incidenza finanziaria sulle entrate

    x      Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ¨      La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Mio EUR (al primo decimale)

    || || Prima dell'azione [Anno n-1] || || Situazione a seguito dell'azione

    Linea di bilancio || Entrate || || [Anno n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][10]

    || a) Entrate in valore assoluto || || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    b) Variazione delle entrate ||  D || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    (Precisare ogni linea di bilancio delle entrate interessata, aggiungendo alla tabella il numero di righe necessario se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

    4.2.        Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

    Fabbisogno annuo || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg.

    Totale risorse umane || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    5.           CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1.        Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    Il perdurare della crisi economica e finanziaria aumenta la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri riducono i propri bilanci. In questo contesto l'agevole attuazione di programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia. Per garantire che gli Stati membri interessati continuino concretamente ad attuare i programmi nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e assicurino il finanziamento dei progetti, le disposizioni della proposta consentono alla Commissione di aumentare i pagamenti agli Stati membri per il periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno. Essa inoltre concederebbe ad alcuni Stati membri un periodo più lungo per utilizzare pienamente gli impegni del 2011 e del 2012.

    5.2.        Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, coerenza della proposta ed eventuali sinergie con altri strumenti finanziari

    La proposta permetterà di continuare ad attuare i programmi, immettendo liquidità nell'economia e contribuendo nel contempo a ridurre l'onere sulla spesa pubblica.

    5.3.        Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a far sì che gli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria siano in grado di continuare ad attuare concretamente i programmi, immettendo così liquidità nell'economia.

    5.4.        Modalità di attuazione (dati indicativi)

    Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

    · con Stati membri

    6.           CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1.        Sistema di controllo

    Non necessario in quanto rientra nel sistema di controllo dei Fondi strutturali.

    6.2.        Valutazione

    6.2.1.     Valutazione ex-ante

    La proposta è stata elaborata su richiesta del gabinetto del presidente della Commissione a seguito delle conclusioni del Consiglio dell'8 febbraio 2013.

    6.2.2.     Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base di insegnamenti tratti da esperienze analoghe)

    Non pertinente

    6.2.3.     Modalità e periodicità delle prossime valutazioni

    Non pertinente

    7.           MISURE ANTIFRODE

    Non pertinente

    8.           DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1.        Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) || Tipo di risultato || Costo medio || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE

    N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale

    OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

    COSTO TOTALE || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

    8.2.        Spese amministrative

    8.2.1.     Risorse umane: numero e tipo

    Tipo di posto || || Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)

    || || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5

    Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) || A*/AD || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    B*, C*/AST || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    TOTALE || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    8.2.2.     Descrizione delle mansioni inerenti all'azione

    Non pertinente

    8.2.3.     Origine delle risorse umane (statutaria)

    (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

    ¨      Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ¨      Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ¨      Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ¨      Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ¨      Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4.     Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE

    1      Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) || || || || || || ||

    Agenzie esecutive || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Altra assistenza tecnica e amministrativa || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    - intra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    - extra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Totale assistenza tecnica e amministrativa || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    8.2.5.     Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg.

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    Non pertinente

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    Non pertinente

    8.2.6.     Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE

    XX 01 02 11 01 – Missioni || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    XX 01 02 11 03 – Comitati || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

     2     Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    3      Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a.

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Non pertinente

    [1]               Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

    [2]               GU L del pag. .

    [3]               GU L del pag. .

    [4]               GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

    [5]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    [6]               Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

    [7]               Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

    [8]               Spese che rientrano nel capitolo xx 01, tranne gli articoli xx 01 04 e xx 01 05.

    [9]               Si vedano i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

    [10]             Se la durata dell'azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

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