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Document 52013PC0226

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell’esercizio 2014

/* COM/2013/0226 final - 2013/0117 (COD) */

52013PC0226

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell’esercizio 2014 /* COM/2013/0226 final - 2013/0117 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione europea si sta adoperando per giungere ad un accordo fra le istituzioni dell’UE sulla riforma della politica agricola comune (PAC) che consentirà alla PAC riformata di entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

Poiché l’obiettivo è giungere ad un accordo fra le istituzioni sul QFP e ad un accordo politico sulla riforma della PAC prima dell’estate 2013, si prevede che le basi giuridiche della PAC riformata entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Tuttavia, disposizioni transitorie sono necessarie per definire le modalità tecniche che consentiranno un adeguamento armonioso alle nuove condizioni, pur garantendo la continuità delle diverse forme di sostegno nell’ambito della PAC.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri, in particolare i loro organismi pagatori, devono disporre del tempo necessario per essere ben preparati e per informare accuratamente gli agricoltori circa le nuove norme con sufficiente anticipo. Pertanto, le domande relative al 2014 saranno trattate in base alle disposizioni transitorie.

Quanto al secondo pilastro, la definizione di disposizioni transitorie fra i due periodi di programmazione costituisce una prassi normale. Le disposizioni transitorie sono generalmente necessarie per collegare i due periodi di programmazione consecutivi, come ha già mostrato l’esperienza fatta all’inizio dell’attuale periodo di programmazione. Tuttavia, per lo sviluppo rurale, questa volta occorre anche adottare alcune disposizioni transitorie specifiche, segnatamente per affrontare il problema delle conseguenze dei ritardi del nuovo regime di pagamenti diretti su alcune misure di sviluppo rurale, soprattutto per quanto riguarda la base delle misure agroambientali e climatiche e l’applicazione delle norme in materia di condizionalità. Sono necessarie anche disposizioni transitorie per assicurare che gli SM possano continuare ad assumere nuovi impegni in merito a misure connesse alle superfici o agli animali nel 2014 anche se le risorse per il periodo attuale sono già esaurite. Tali nuovi impegni, così come i corrispondenti impegni in corso, potranno essere presi in considerazione nell’ambito delle nuove dotazioni finanziarie dei programmi di sviluppo rurale del prossimo periodo di programmazione.

Per quanto riguarda il regolamento orizzontale, la necessità di misure transitorie è limitata allo SCA, al SIGC ed alla condizionalità, a causa del loro legame con i pagamenti diretti.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ed il Parlamento europeo devono adottare disposizioni transitorie specifiche entro la fine dell’anno, modificando – ove necessario - gli atti di base della PAC.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, non è stato necessario consultare le parti interessate né procedere ad una valutazione d’impatto visto che tali adeguamenti derivano dallo stato delle discussioni fra le istituzioni in merito al QFP ed alla riforma della PAC.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, le disposizioni transitorie prevedono innanzitutto la proroga dei principali elementi dei regimi esistenti – RPU, RPUS, regimi accoppiati, ivi compresi quelli concessi in quanto sostegno specifico ai sensi dell’articolo 68 – per l’anno di domanda 2014. Secondariamente, esse incorporano, previo accordo del Parlamento europeo, l’impatto finanziario delle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio, ivi compreso l’avvio del processo di convergenza esterna. L’introduzione di disposizioni transitorie comporta che alcune delle date previste nella proposta della Commissione relativa al sostegno diretto dopo il 2013 dovranno essere adattate in conseguenza onde garantire la coerenza con il presente progetto di regolamento.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, dovranno essere stabilite disposizioni transitorie allo scopo di definire in che modo le attuali misure possano essere riportate al successivo periodo di programmazione, incluso il loro finanziamento sulla base della nuova dotazione finanziaria. Inoltre, tali disposizioni definiscono le norme di base e quelle relative alla condizionalità che devono essere applicate nel 2014. Infine, esse stabiliscono disposizioni transitorie per la Croazia.

Le misure transitorie comprendono altresì le disposizioni che consentono agli Stati membri di trasferire fondi da un pilastro all’altro. Tale meccanismo di flessibilità è un elemento della riforma della PAC che deve essere adottato in base alla procedura legislativa ordinaria. Sia il Parlamento europeo il 13 marzo 2013 che il Consiglio Agricoltura il 19 marzo 2013 hanno preso posizione in merito. Mentre il Consiglio ha ripreso le conclusioni del Consiglio europeo relative al QFP, il Parlamento europeo ha portato al 15% le percentuali proposte dalla Commissione per il trasferimento verso il secondo pilastro e al 10% quella per i trasferimenti verso il primo pilastro; quest’ultimo trasferimento è autorizzato unicamente per gli Stati membri il cui tasso di pagamento medio è inferiore al 90% della media dell’UE. Per indicare che la presente proposta non pregiudica la decisione finale che sarà adottata dal legislatore su questo particolare elemento, le parti dell’articolo incluse nelle misure transitorie che differiscono dall’articolo 14 della proposta della Commissione relativa al sostegno diretto dopo il 2013 sono state messe in parentesi quadre.

4.           INCIDENZA FINANZIARIA

Il progetto di regolamento mette in atto le proposte della Commissione relative al QFP ed alla riforma della PAC soltanto per l’esercizio finanziario 2015, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013. Esso incorpora la convergenza esterna dei pagamenti diretti, la flessibilità fra i pilastri della PAC e il tasso di cofinanziamento per lo sviluppo rurale. I nuovi elementi che derivano dalle conclusioni del Consiglio europeo sono messi tra parentesi quadre, in attesa dell’accordo finale sul QFP.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, le conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 corrispondono, rispetto alla proposta della Commissione, ad una riduzione di 830 milioni di EUR (in prezzi correnti) nel corso dell’esercizio 2015 (corrispondente all’anno di domanda 2014 per i pagamenti diretti). La suddivisione dei massimali dei pagamenti diretti fra gli Stati membri tiene conto della convergenza esterna così come dovrebbe iniziare a decorrere dall’esercizio 2015. Rispetto alla proposta della Commissione, le conclusioni del Consiglio europeo modificano il calendario della convergenza (sei anni) e aggiungono un minimo di 196 EUR/ha da ottenere entro l’esercizio 2020.

Rispetto alla proposta della Commissione, la flessibilità fra i pilastri è accresciuta conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo. Essa sarà neutra dal punto di vista del bilancio, visto che esattamente gli stessi importi dedotti da un Fondo (FEAGA o FEASR) saranno messi a disposizione dell’altro Fondo (FEAGA o FEASR).

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il progetto di regolamento intende garantire la continuità di un certo numero di misure che comportano una serie di impegni pluriennali. Tali disposizioni non hanno alcuna incidenza finanziaria visto che la dotazione per lo sviluppo rurale rimane immutata. Tuttavia, la distribuzione dei pagamenti nel corso del tempo potrebbe essere leggermente diversa ma, ora come ora, non può essere quantificata.

I particolari relativi all’impatto finanziario della presente proposta figurano nella scheda finanziaria che accompagna la medesima.

2013/0117 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n.  [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n.  [PD], (UE) n.  [HZ] e (UE) n.  [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell’esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. […] [SR] del Parlamento europeo e del Consiglio del …, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[3], che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[4], fermo restando il proseguimento dell’applicazione dei regolamenti di esecuzione di detto regolamento fino alla loro abrogazione da parte della Commissione. Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2014 («il nuovo periodo di programmazione»), è necessario adottare norme transitorie onde evitare qualsiasi ritardo o difficoltà nell’applicazione del sostegno allo sviluppo rurale, che potrebbero verificarsi a partire dall’adozione dei nuovi programmi di sostegno rurale. È per questo che occorre far sì che gli Stati membri possano continuare ad assumere gli impegni giuridici nell’ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure, e che le spese che ne derivano possano beneficiare di un sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione.

(2)       In considerazione della sostanziale modifica che si propone di apportare per il prossimo periodo di programmazione al metodo di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali importanti, occorre prevedere che, per i nuovi impegni giuridici assunti nel 2014, non si applichi l’obbligo imposto all’agricoltore di proseguire l’attività agricola nella zona per cinque anni.

(3)       Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, occorre prevedere che le spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure connesse alle superfici e agli animali possano beneficiare di un contributo del FEASR nel corso del nuovo periodo di programmazione allorché restano da effettuare dei pagamenti. Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un’efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell’insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare un’inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, è necessario prevedere che i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione siano applicati alle spese transitorie.

(4)       Il regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio…, che stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune [PD][5], mette a punto nuovi regimi di sostegno e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. La data di applicazione non consentirebbe di stabilire per tempo le disposizioni amministrative e pratiche necessarie all’introduzione delle domande per il 2014. Per questo motivo l’applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti deve essere rimandata di un anno. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[6], dovrebbe pertanto continuare a costituire la base della concessione del sostegno al reddito degli agricoltori per l’anno civile 2014, pur tenendo conto del [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale][7].

(5)       Poiché il regolamento (CE) n. 73/2009 deve continuare ad applicarsi nel 2014 e allo scopo di garantire la coerenza nell’applicazione delle disposizioni relative alla condizionalità e il rispetto delle norme richieste per talune misure, occorre prevedere che le pertinenti disposizioni, in vigore nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, continuino ad essere applicabili fino all’entrata in vigore del nuovo quadro legislativo. Per le stesse ragioni, è necessario prevedere che le disposizioni relative ai pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia che si applicano nel 2013 continuino ad essere applicate.

(6)       A norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. […][HZ] del Parlamento europeo e del Consiglio[8], gli Stati membri potranno versare degli anticipi sui pagamenti diretti. Il regolamento (CE) n. 73/2009 impone alla Commissione di autorizzare tale possibilità. L’esperienza acquisita nell’applicazione dei regimi di sostegno diretto indica che è opportuno consentire agli agricoltori di ricevere anticipi. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2014, occorre che tali anticipi siano limitati al 50% dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 ed all’80% dei pagamenti per le carni bovine.

(7)       Al fine di rispettare il regolamento [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale], e in particolare il livellamento dell’importo disponibile per la concessione del sostegno diretto agli agricoltori nonché il meccanismo di convergenza esterna, occorre modificare i massimali nazionali stabiliti nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014. Tale modifica dei massimali nazionali inciderà inevitabilmente sugli importi che i singoli agricoltori potranno ricevere come pagamenti diretti nel 2014. Occorre pertanto definire in che modo tale modifica si ripercuoterà sul valore dei diritti all’aiuto e sul livello degli altri pagamenti diretti.

(8)       L’esperienza acquisita nell’esecuzione finanziaria del regolamento (CE) n. 73/2009 ha indicato la necessità di chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda gli elementi sui quali vertono le cifre di cui all’allegato VIII del suddetto regolamento ed il nesso con la possibilità offerta agli Stati membri di attingere agli stanziamenti rimasti inutilizzati nell’ambito del regime di pagamento unico per finanziare il sostegno specifico. Poiché occorre modificare l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 onde chiarire in che modo gli Stati membri dovranno tener conto delle variazioni nei massimali nazionali, è appropriato cogliere l’occasione per chiarire la formulazione delle disposizioni corrispondenti.

(9)       Il regolamento (CE) n. 73/2009 offre agli Stati membri la possibilità di decidere di utilizzare una determinata percentuale del loro massimale nazionale in modo da apportare un sostegno specifico ai propri agricoltori e di riesaminare una decisione presa anteriormente decidendo di modificare tale sostegno o di mettervi fine. È opportuno prevedere un ulteriore riesame di tali decisioni con effetto a decorrere dall’anno civile 2014. Al tempo stesso, è necessario prorogare di un anno le condizioni particolari alle quali è erogato il sostegno specifico in taluni Stati membri a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, condizioni destinate a scadere nel 2013, onde evitare un’interruzione del livello di sostegno.

(10)     Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 riveste carattere transitorio ed era destinato a prendere fine il 31 dicembre 2013. Poiché il nuovo regime di pagamento di base sostituirà il regime di pagamento unico soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2015, occorre prevedere una proroga del regime di pagamento unico per il 2014 allo scopo di evitare che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico soltanto per un anno.

(11)     Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale e dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai loro massimali di pagamenti diretti. Allo stesso tempo, occorre consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90% del livello medio dell’Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate, entro certi limiti, una sola volta e per l’intero periodo degli esercizi 2015‑2020.

(12)     Conformemente all’articolo 22 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[9], la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose[10] è abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. Al fine di mantenere le regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agricole ed ambientali che includa i requisiti degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.

(13)     Il regolamento (UE) n. […][OCM] del Parlamento europeo e del Consiglio[11] prevede l’integrazione del sostegno a favore dell’allevamento dei bachi da seta nel regime di sostegno diretto e, di conseguenza, la sua soppressione dal regolamento (UE) n. […][OCM]. Considerato il ritardo nell’applicazione del nuovo regime di sostegno diretto, è opportuno stabilire che gli aiuti nel settore dell’allevamento dei bachi da seta continuino ad essere erogati per un altro anno.

(14)     È inoltre opportuno che le disposizioni relative al sistema di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e di controllo e alla condizionalità previste, rispettivamente, nel titolo III, nel titolo V, capo II, e nel titolo VI, del regolamento (UE) n. […][HZ] del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[12] si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(15)     In seguito all’inserimento dell’articolo 136 bis nel regolamento (CE) n. 73/2009 ed alla sostituzione dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. [PD], che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015, occorre modificare i riferimenti all’articolo 14 del regolamento (UE) n. [PD] nel regolamento (UE) n. […] [SR].

(16)     Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n.[…][PD], (UE) n. […][HZ], (UE) n. […][OCM] e (UE) n. […] [SR].

(17)     Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Onde evitare sovrapposizioni delle norme relative alla flessibilità fra i pilastri stabilite dal regolamento (CE) n. 73/2009 e dal regolamento (UE) n. [PD], modificati dal presente regolamento, è opportuno prevedere che tale particolare modifica al regolamento (CE) n. 73/2009 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che le modifiche del regolamento (UE) n. [PD], inclusa la sua applicazione differita a decorrere dal 1° gennaio 2015, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. [DP]. Inoltre, la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale

Articolo 1 Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

1.           In deroga all’articolo 94 del regolamento (UE) n. […] [SR], relativamente alle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti i) - v), e lettera b), punti iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel 2014 conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base al regolamento (CE) n. 1698/2005, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, fino all’adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

2.           La condizione stabilita all’articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999[13] non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2 Proseguimento dell’applicazione degli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005

In deroga all’articolo 94 del regolamento (UE) n. […] [SR], gli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 per quanto riguarda le operazioni selezionate nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. […] [SR] relativamente al premio annuale ed agli articoli 29 - 32 e 34 e 35 del suddetto regolamento.

Articolo 3 Ammissibilità di alcuni tipi di spesa

1.           In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [SR], le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, assunti nell’ambito delle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti i) - v), e lettera b), punti iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del suddetto regolamento relativamente al premio annuo, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

(a)     per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 è già esaurita; e

(b)     per i pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2015.

2.           Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

(a)     tali spese sono previste nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

(b)     si applica il tasso di partecipazione del FEASR al finanziamento della misura corrispondente nell’ambito del regolamento (UE) n. […] [SR] fissato nell’allegato I del presente regolamento;

(c)     gli Stati membri assicurano che le corrispondenti misure transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 4 Applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014

1.           Per il 2014, il riferimento al titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. [HZ] negli articoli 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. […] [SR] va letto come un riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed agli allegati II e III di quest’ultimo.

2.           Per il 2014, il riferimento all’articolo 17 bis del regolamento (UE) n. [PD] nell’articolo 40 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [SR] va letto come un riferimento all’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009. Per lo stesso anno, il riferimento all’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. [PD] nell’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. […] [SR] va letto come un riferimento all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO 2 Modifiche

Articolo 5 Modifiche del regolamento(CE) n. 73/2009

1.           Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

(1)     all’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.     in deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi agli agricoltori fino al 50% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014.

Per quanto riguarda i pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare all’80% la percentuale di cui al primo comma.»

(2)     L’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40 Massimali nazionali

1.       Per ogni Stato membro e ogni anno, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all’articolo 41 e dei massimali fissati a norma degli articoli 51, paragrafo 2, e 69, paragrafo 3, non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII.

2.       Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione/un aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto e/o dell’importo della riserva nazionale di cui all’articolo 41 al fine di assicurare il rispetto dei massimali di cui all’allegato VIII.

3.       Fatto salvo l’articolo 25 del regolamento (UE) n. [HZ] del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 e 68 del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell’allegato VIII del presente regolamento. Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all’allegato VIII, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l’anno civile 2014.

*           GU L …del…, pag.»

(3)     All’articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all’allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri in cui il massimale nazionale stabilito all’allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013.»

(4)     All’articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«8.     Entro il ...[14], gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminarla e decidere, a partire dal 2014, di:»

(5)     L’articolo 69 è modificato come segue:

(a)     Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Entro il 1° agosto 2009, il 1° agosto 2010, il 1° agosto 2011, il 1° settembre 2012 o entro il […[15]] gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, o in caso di decisione adottata entro il [...], a decorrere dal 2014, fino al 10% dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1).»;

(b)     Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui alla lettera c) dell’articolo 68, paragrafo 1, sono dedotti dal massimale nazionale di cui all’articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all’aiuto assegnati.»

(c)     Al paragrafo 5, prima frase, «2013» è sostituito da «2014»;

(d)     Al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all’opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l’importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.»

(6)     All’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: EUR [520,20]

Grecia: EUR [234,18]

Spagna: EUR [362,15]

Portogallo: EUR [228,00].»

(7)     All’articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014.»

(8)     All’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.     I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009, 1° agosto 2010, 1° agosto 2011, 1° settembre 2012 o entro il […[16]] di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione, o nel caso di una decisione adottata entro il […[17]], a decorrere dall’anno 2014, fino al 10% dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capitolo 5, a seconda dei casi.»

(9)     Nel titolo VI è inserito il seguente articolo 136 bis

«Articolo 136 bis Flessibilità fra i pilastri

«1.     Gli Stati membri possono decidere, entro il ...[18], di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, come prevede il regolamento (UE) n. […] [SR] del Parlamento europeo e del Consiglio*, fino al [15]% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili 2014 - 2019 come prevede l’allegato VIII del presente regolamento per l’anno 2014 e l’allegato II del regolamento (UE) n. [PD] del Parlamento europeo e del Consiglio**, per gli anni 2015-2019. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma.

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è la stessa per gli anni di cui al primo comma.

2.       [Gli Stati membri] che non ricorrono alla possibilità di cui al paragrafo 1, [possono decidere, entro il ...[19], di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [PD] fino al [15]% dell’importo assegnato al sostegno a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 come prevede il regolamento (UE) n. […] [SR]]. La Bulgaria, l’Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale [supplementare] pari al [10%] dell’importo assegnato nell’ambito dello sviluppo rurale. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per le misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata nel suddetto comma.

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

3.       Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all’articolo 141 bis che riesamina i massimali di cui all’allegato VIII.

*           GU L …del…, pag.

**         GU L … del…, pag.»

(10)   L’articolo 141 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 141 bis Esercizio della delega

1.       Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

2.       Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo che va dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2014. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 136 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo che va dal […[20]] al 31 dicembre 2014.

3.       La delega di potere di cui all’articolo 11 bis e all’articolo 136 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca mette fine alla delega di potere ivi specificata. La revoca ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o ad una data ulteriore precisata nella suddetta decisione. Essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4.       Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.

5.       Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis e dell’articolo 136 bis, paragrafo 3, entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato alcuna obiezione entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio oppure se, prima dello scadere di detto periodo, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l’intenzione di non sollevare obiezioni. Tale periodo è prolungato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

(11)   Gli allegati II, III e VIII sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 6 Modifiche del regolamento (UE) n. […][PD]

Il regolamento (UE) n. […] [PD] è modificato come segue:

(1)          All’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Per tener conto dell’evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 ter, secondo comma, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 55 del presente regolamento, al fine di riesaminare i massimali nazionali di cui all’allegato II del presente regolamento.»

(2)          L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 Flessibilità fra i pilastri

«1.     Prima del ...[21], gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, a titolo di un sostegno supplementare, fino al [15]% dei propri massimali nazionali annui per gli anni civili 2014 – 2019, come previsto all’allegato VII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014 e all’allegato II del presente regolamento per gli anni 2015-2019, a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, conformemente al regolamento (UE) n. […] [SR]. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro la data indicata al suddetto comma.

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è identica per gli anni di cui al primo comma.

2.      [Gli Stati membri] che non ricorrono alla possibilità prevista al paragrafo 1 [possono decidere, entro il ...[22], di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti nell’ambito del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento, fino al [15]% dell’importo stanziato a favore delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel corso del periodo 2015-2020, a norma del regolamento (UE) n. […] [SR]]. La Bulgaria, l’Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile, a titolo di pagamenti diretti, una percentuale [supplementare] pari al [10%] dell’importo stanziato nell’ambito dello sviluppo rurale. Pertanto, l’importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro e non oltre la data di cui al suddetto comma.

La percentuale notificata conformemente al secondo comma è identica per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.»

(3)          All’articolo 57, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2015.»

(4)          All’articolo 59, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l’articolo 20, paragrafo 5, l’articolo 22, paragrafo 6, l’articolo 35, paragrafo 1, l’articolo 37, paragrafo 1, e l’articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

Articolo 7 Modifica del regolamento (UE) n. […][HZ]

L’articolo 115 del regolamento (UE) n. […][HZ] è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 115 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione:

(a) degli articoli 7, 8 e 9, che si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013;

(b) degli articoli 18, 42, 43 e 45, che si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013 per quanto riguarda le spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;

(c) del titolo III, del titolo V, capo II, e del titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

Articolo 8 Modifica del regolamento (EU) n. […][OCM]

All’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […][OCM], si aggiunge il seguente punto:

«(h)        l’articolo 111 [l’articolo 155 del regolamento (UE) n. COM(2010)799], fino al 31 marzo 2015.»

Articolo 9 Modifica del regolamento (UE) n. […] [SR]

All’articolo 64 del regolamento (UE) n. […] [SR], i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.          La Commissione procede, mediante atto di esecuzione, ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 2 e tenuto conto dei trasferimenti di fondi di cui all’articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*.

Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione prende in considerazione:

(a)     criteri obiettivi connessi alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4; e

(b)     i risultati passati.

5.           Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l’atto di esecuzione di cui al medesimo paragrafo include altresì i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [PD] e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l’anno civile 2013.

_______

* GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»

CAPO 3 Disposizioni finali

Articolo10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia:

– i punti 9 e 10 dell’articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

– il punto 11 dell’articolo 5, per quanto riguarda gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013; e

– l’articolo 6 del presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. […] [PD].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                                Per il Consiglio

Il presidente                                                    Il presidente

ALLEGATO I Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure connesse agli animali ed alle superfici nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1698/2005 || Regolamento (UE) n. […] [SR]

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane || Articolo 32 - indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 36, lettera a), punto iii) - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE || Articolo 31 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Articolo 36, lettera a), punto iv) – pagamenti agroambientali || Articolo 29 – pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 36, punto v) pagamenti per il benessere degli animali || Articolo 34 - benessere degli animali

Articolo 36, lettera b), punti i) e punto iii) - imboschimento di terreni agricoli e imboschimento di superfici non agricole || Articolo 22, paragrafo 1, lettera a) – forestazione e imboschimento

Articolo 36, lettera b), punto iv) - indennità Natura 2000 || Articolo 31 – indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua

Articolo 36, lettera b), punto v) - pagamenti silvoambientali || Articolo 35 servizi silvo-cilmatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

ALLEGATO II

Gli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati come segue:

(1)          All’allegato II, il punto A. «Ambiente» è sostituito dal seguente:

«1 || Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1) || Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)

2 || Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6) || Articolo 3

3 || Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) || Articoli 4 e 5

4 || Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) || Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)»

(2)          L’allegato III è modificato come segue:

(a)     La rubrica «Protezione e gestione delle risorse idriche» è sostituita dalla seguente:

«Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche || - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1) ||

- Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione ||

Le misure stabilite nell’appendice ||

(1)         Nota: le fasce tampone nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d’acqua, di cui al punto A.4 dell’allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d’azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.»

(b)     È aggiunta la seguente appendice:

«APPENDICE

A.      Misure relative all’elenco I

Gli Stati membri:

– vietano ogni scarico diretto di sostanze dell’elenco I,

– sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l’operazione o rilasciano un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;

– prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al secondo trattino.

Tuttavia, qualora un’indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell’elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

Gli Stati membri, dopo un’indagine preventiva, possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione e delle miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile.

B.      Misure relative all’elenco II

Gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva:

– qualsiasi scarico diretto di sostanze dell’elenco II, in modo da limitare tali scarichi;

– le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell’eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.

In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un’autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.

Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell’elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.

ELENCO I DELLE FAMIGLIE E DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI ALLA SEZIONE A

L’elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencati di seguito, tranne le sostanze per le quali è considerato inadeguato l’elenco I visto il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Le sostanze che, per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell’elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1.       Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente idrico

2.       Composti organofosforici

3.       Composti organostannici

4.       Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (*)

5.       Mercurio e composti del mercurio

6.       Cadmio e composti del cadmio

7.       Oli minerali e d idrocarburi

8.       Cianuri

ELENCO II DELLE FAMIGLIE E DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI ALLA SEZIONE B

L’elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencati di seguito, che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1.       I seguenti metalli e metalloidi e loro composti:

1. Zinco

2. Rame

3. Nichel

4. Cromo

5. Piombo

6. Selenio

7. Arsenico

8. Antimonio

9. Molibdeno

10. Titanio

11. Stagno

12. Bario

13. Berillio

14. Boro

15. Uranio

16. Vanadio

17. Cobalto

18. Tallio

19. Tellurio

20. Argento.

2.       Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco I.

3.       Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e /o sull’odore delle acque sotterranee nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.

4.       Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue.

5.       Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6.       Fluoruri.

7.       Ammoniaca e nitriti.

(*)     Talune sostanze dell’elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.»         

(3)          Nell’allegato VIII, la colonna relativa all’anno 2014 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

(EUR 1000)

Stato membro || 2014

Belgio || [544 047]

Danimarca || [926 075]

Germania || [5 178 178]

Grecia || [2 063 187]

Spagna || [4 833 647]

Francia || [7 586 341]

Irlanda || [1 216 547]

Italia || [3 953 394]

Lussemburgo || [33 661]

Paesi Bassi || [793 319]

Austria || [693 716]

Portogallo || [557 667]

Finlandia || [523 247]

Svezia || [696 487]

Regno Unito || [3 548 576]

Tabella 2(*)

(EUR 1000)

Bulgaria || [642 103]

Repubblica ceca || [875 305]

Estonia || [110 018]

Cipro || [51 344]

Lettonia || [168 886]

Lituania || [393 226]

Ungheria || [1 272 786]

Malta || [5 239]

Polonia || [2 970 020]

Romania || [1 428 531]

Slovenia || [138 980]

Slovacchia || [377 419]

(*) Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli aumenti di cui all’articolo 121.»

SCHEDA FINANZIARIA || FS/13/ 344471Rev1

6.15.2013

|| DATA: 25.03.2013

1. || LINEA DI BILANCIO: 05 03 Aiuti diretti 05 04 Sviluppo rurale ||

2. || DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l’esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […][HZ] e (UE) n. […][OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell’esercizio 2014

3. || BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

4. || OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Il presente regolamento stabilisce norme transitorie per l’applicazione dei pagamenti diretti rispetto all’anno 2014 e sul sostegno allo sviluppo rurale.

5. || INCIDENZE FINANZIARIE || PERIODO DI 12 MESI (mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2013 (mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO -               DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               DI ALTRI SETTORI || || ||

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               SUL PIANO NAZIONALE || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || -830 mio EUR || || ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATE || || || ||

5.2 || METODO DI CALCOLO: cfr. osservazioni

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.a.

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || n.a.

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO || NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || NO

OSSERVAZIONI: La presente scheda finanziaria costituisce un complemento della scheda finanziaria delle proposte di riforma della PAC (COM(2012)551, COM(2012)552, COM(2012)553) e va letta insieme a quest’ultima. Il presente progetto di regolamento intende prorogare alcuni elementi dei regimi in vigore, inserendovi le ripercussioni del quadro finanziario pluriennale (QFP) sulla convergenza esterna dei pagamenti diretti, la flessibilità fra i pilastri della PAC ed il tasso di cofinanziamento dello sviluppo rurale. Non vi è alcuna conseguenza finanziaria in quanto tale poiché il presente progetto di regolamento si limita ad applicare le proposte della Commissione relativamente all’MMF ed alla riforma della PAC tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013. I nuovi elementi derivanti dalle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 sono messi fra parentesi, in attesa dell’accordo finale sul QFP. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, la convergenza esterna e la flessibilità fra i pilastri sono applicabili a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 (corrispondente all'anno di domanda 2014 per i pagamenti diretti). Rispetto alla proposta della Commissione ed alla sua scheda finanziaria, le conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 corrispondono ad una riduzione di 830 milioni di EUR (in prezzi correnti) per i pagamenti diretti nel corso dell’anno 2014 (5 milioni di EUR per il pagamento specifico per il cotone e 825 milioni di EUR per l’allegato VIII). Per quanto riguarda la flessibilità fra i pilastri, non è ancora possibile valutarne l’incidenza finanziaria, visto che gli Stati membri dovranno notificare i propri trasferimenti alla Commissione più tardi nel corso dell’anno. Ad ogni modo, la flessibilità sarà neutra dal punto di vista del bilancio dal momento che gli importi detratti da un Fondo (FEAGA o FEASR) saranno messi a disposizione dell'altro Fondo (FEAGA o FEASR). Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il progetto di regolamento mira a garantire la continuità di un certo numero di misure che comportano impegni pluriennali. Anche per tali misure, il progetto di regolamento fa sì che, per gli impegni assunti durante il periodo 2007-2013, le spese corrispondenti possano essere ammissibili dopo il 2015 (qualora vi siano dei pagamenti da effettuare) nel corso del nuovo periodo di programmazione, o prima qualora l’attuale dotazione finanziaria sia già esaurita. Tali disposizioni non hanno alcuna incidenza finanziaria in quanto la dotazione destinata allo sviluppo rurale resta immutata. Tuttavia, la distribuzione nel corso del tempo dei pagamenti potrebbe essere leggermente diversa ma, al momento, non può essere quantificata.

[1]               GU C […] del […], pag.

[2]               GU C […] del […], pag.

[3]               GU L […] del […], pag. […].

[4]               GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

[5]               GU L […] del […], pag. […].

[6]               GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

[7]               GU L […] del […], pag. […].

[8]               GU L […] del […], pag. […].

[9]               GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[10]             GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

[11]             GU L […] del […], pag. […].

[12]             GU L […] del […], pag. […].

[13]             GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

[14]             GU - Si prega di inserire la data un mese dopo la data di applicazione del presente regolamento.

[15]             GU - Si prega di inserire la data un mese dopo la data di applicazione del presente regolamento.

[16]             GU - Si prega di inserire la data un mese dopo la data di applicazione del presente regolamento.

[17]             GU - Si prega di inserire la data un mese dopo la data di applicazione del presente regolamento.

[18]             GU - Si prega di inserire la data sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[19]             GU - Si prega di inserire la data sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[20]             GU - Si prega di inserire la data sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[21]             GU - Si prega di inserire la data sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[22]             GU – Si prega di inserire la data sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

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