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Document 52013PC0192
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
/* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea /* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda le modifiche al
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (il "regolamento
antidumping di base") e al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio
(il "regolamento antisovvenzioni di base"). Considerando che i
suddetti regolamenti non sono stati più riesaminati in maniera approfondita
dalla conclusione dell'Uruguay Round nel 1995 e tenendo conto delle conclusioni
dello studio di valutazione riguardo al funzionamento di questi strumenti, si
propone di aggiornare e modernizzare gli strumenti in questione. Contesto generale L'articolo 207 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea prevede, tra l'altro, di stabilire misure di difesa
commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta I suddetti regolamenti del Consiglio. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione. Assenza di conflitto con una politica o un
obiettivo dell'Unione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate dalla presente proposta
hanno avuto la possibilità di partecipare alla consultazione pubblica condotta
tra aprile e luglio 2012. Una sintesi dei risultati di tale consultazione è
disponibile sul sito web della DG Trade da ottobre 2012. Ricorso al parere di esperti Uno studio di valutazione sul funzionamento
degli strumenti UE antidumping e antisovvenzioni è stato ultimato all'inizio
del 2012 e da allora è disponibile sul sito web della DG Trade. Valutazione d'impatto Alla luce dei risultati della consultazione
pubblica, dello studio di valutazione e della vasta esperienza della
Commissione nell'impiego degli strumenti in questione, nell'autunno 2012 è
stata condotta una valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione
d'impatto ha individuato problemi di funzionamento degli strumenti di difesa
commerciale e ha proposto diverse soluzioni. Il comitato per la valutazione
d'impatto ha esaminato la relazione nel dicembre 2012 e ha espresso un parere
favorevole, fatte salve alcune modifiche da apportare alla relazione. La
relazione è stata successivamente riveduta e completata. Le soluzioni ritenute
migliori costituiscono la base della presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Si propone di modificare i regolamenti di base
antidumping e antisovvenzioni al fine di migliorarli in un certo numero di
aspetti. La trasparenza e la prevedibilità saranno rafforzate stabilendo che le
parti interessate siano informate dell'imposizione di misure provvisorie con un
preavviso di due settimane rispetto all'entrata in vigore delle misure stesse.
Sarà inoltre garantito alle parti che non saranno imposte misure nell'arco del
preavviso di due settimane. Una sintesi della base sulla quale si fondano le
suddette misure sarà inviata alle parti interessate, che avranno la possibilità
di presentare le proprie osservazioni in merito al calcolo dei margini di
dumping e di pregiudizio. Inoltre, quando si deciderà di non istituire misure
provvisorie e di proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate
dell'intenzione di non istituire tali misure con un preavviso di due settimane
prima del termine ultimo per la loro imposizione. Per quanto concerne le minacce di ritorsione
contro produttori dell'UE che intendano presentare una denuncia antidumping e/o
in materia di sovvenzioni, si può considerare che tali minacce costituiscano
circostanze particolari che giustifichino l'apertura d'ufficio di un'inchiesta.
Nel caso in cui l'inchiesta sia avviata d'ufficio, inoltre, si propone di
rendere obbligatoria la collaborazione al procedimento per i produttori
dell'Unione. Per quanto riguarda l'efficacia degli strumenti,
si propone di eliminare la regola del dazio inferiore nei casi di elusione o
quando siano state riscontrate distorsioni strutturali a livello di materie
prime, e nei casi di sovvenzioni. In materia di riesame, si propone di
rimborsare i dazi riscossi durante un'inchiesta di riesame in previsione della
scadenza, se questa si conclude con l'abrogazione delle misure. Si propone infine di codificare in vari ambiti
talune pratiche che emanano da sentenze della CGUE o da decisioni dell'OMC
pronunciate negli ultimi anni. Esse riguardano la definizione di industria
dell'Unione, le conseguenze per i produttori esportatori per i quali è stato
accertato, nel corso di un'inchiesta iniziale, che non hanno praticato dumping
o lo hanno praticato a livelli irrilevanti, le nuove circostanze che emergono
nel corso di un'inchiesta di riesame, il trattamento di società collegate
coinvolte in inchieste antielusione, le condizioni per la registrazione delle
importazioni e le ragioni su cui si basa la scelta di un campione di produttori
dell'Unione. Base giuridica Articolo 207 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per i seguenti motivi. Il tipo d'intervento è descritto nei già
citati regolamenti di base e non consente l'adozione di decisioni a livello
nazionale. Non comporterà alcun incremento degli oneri
finanziari o amministrativi per l'Unione, i governi nazionali, gli enti locali
e regionali, gli operatori economici e i cittadini. Saranno tuttavia le
autorità doganali nazionali ad occuparsi del rimborso dei dazi riscossi nel
corso di un riesame in previsione della scadenza, se tale riesame non
comporterà una proroga delle misure. Il carico di lavoro supplementare per le
autorità doganali è considerato di scarso rilievo e proporzionato all'obiettivo
della proposta, ovvero migliorare l'equità degli strumenti. La mancata applicazione della regola del dazio
inferiore nei casi di elusione o quando siano state riscontrate distorsioni
strutturali a livello di materie prime, e nei casi di sovvenzioni è
proporzionata alla necessità di assicurare un'ulteriore difesa commerciale in
queste situazioni. Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per le
ragioni seguenti: i regolamenti di base sopra indicati non
prevedono opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta ha un'incidenza sul bilancio
dell'Unione. La mancata applicazione della regola del dazio inferiore in
determinate circostanze comporterà in alcuni casi un aumento delle aliquote di
dazio e, di conseguenza, un incremento delle entrate. Il rimborso dei dazi nei
casi di abrogazione delle misure a seguito di un riesame in previsione della
scadenza rappresenta un costo per il bilancio dell'Unione. È molto difficile
tentare di quantificare poiché qualunque entrata o uscita dipenderà dalle circostanze
di ogni singolo caso. Le modifiche legislative proposte
comporteranno anche alcuni cambiamenti delle prassi attuali. Questi non avranno
alcuna incidenza sul bilancio ma modificheranno alcune pratiche di lavoro (ad
esempio la comunicazione preventiva, il preavviso, il documento di sintesi). Il
potenziamento dell'helpdesk per le PMI (descritto nella comunicazione) avrà
ripercussioni sulle risorse, come descritto nella scheda finanziaria
legislativa in allegato. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non pertinente. 2013/0103 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le norme comuni relative alla
difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di
paesi non membri dell'Unione europea sono contenute rispettivamente nel
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[1], del 30 novembre 2009, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[2], dell'11
giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominati
congiuntamente "regolamenti"). I regolamenti sono stati inizialmente
adottati nel 1995, dopo la conclusione dell'Uruguay Round. Da allora vi sono
state apportate diverse modifiche ed il Consiglio ha pertanto deciso nel 2009
di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità. (2) Se è vero che i regolamenti
sono stati modificati, non si è però proceduto ad un riesame approfondito del
funzionamento di tali strumenti dopo il 1995. Di conseguenza nel 2011 la
Commissione ha avviato una revisione dei regolamenti allo scopo, tra l'altro,
di rispecchiare meglio le esigenze delle imprese all'inizio del XXI secolo. (3) Alla luce di tale revisione,
talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la
trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro
le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le
procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche
che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste
antidumping e antisovvenzioni. (4) Allo scopo di migliorare la
trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni,
le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative
provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza
dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere
al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di
esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del
regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in
forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di
tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di
inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile
che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure
non saranno loro inflitte. (5) Poco tempo prima
dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono
poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si
potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione
delle misure. (6) Al fine di garantire
l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori
dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di
ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in
circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata
presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi
all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di
pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari
deve figurare la minaccia di ritorsioni. (7) Allorché un'indagine non è
avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere
tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per
garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento
dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. (8) I paesi terzi interferiscono
in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere
le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle,
ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di
regimi di doppia tariffazione. Ne consegue che il costo delle materie prime non
è il risultato dell'interazione di normali forze di mercato che rispecchiano
l'offerta e la domanda per una determinata materia prima. Tali interferenze creano
ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto i produttori dell'Unione non
soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle
dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni
degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, la regola del
dazio inferiore non si applica a questi casi di distorsione strutturale a
livello di materie prime. (9) L'articolo 107, paragrafo 1,
del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno
dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque
un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di
Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo.
Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non
deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più
paesi che concedono sovvenzioni. (10) Al fine di ottimizzare la
procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati
agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di
un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto
non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le
condizioni necessarie per la proroga delle misure. (11) Occorre inserire nei
regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel
contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. (12) L'industria dell'Unione non
deve più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura
dell'inchiesta stabilite nei regolamenti. (13) Nelle fasi iniziali di
un'inchiesta, laddove i margini di dumping o di sovvenzione siano risultati
inferiori alle soglie minime, l'inchiesta deve essere immediatamente chiusa in
relazione agli esportatori che non saranno oggetto di ulteriori inchieste di
riesame. (14) Nel quadro delle inchieste di
riesame antidumping e antisovvenzioni, sembra opportuno avere la possibilità di
cambiare metodologia rispetto all'inchiesta che ha portato all'istituzione
delle misure, al fine di accertare tra l'altro la coerenza delle metodologie
utilizzate in più indagini in un momento determinato. Ciò consentirà in
particolare di cambiare le metodologie che vengono rivedute nel tempo con
l'evolversi delle situazioni. (15) Quando sono soddisfatte le
condizioni previste per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la
registrazione delle importazioni interessate deve in ogni caso diventare
obbligatoria. (16) Nelle inchieste antielusione
appare auspicabile eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare
di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori
del prodotto in esame non devono essere collegati ai produttori sottoposti alle
misure iniziali. In effetti l'esperienza dimostra che talvolta i produttori del
prodotto in esame risultano non essere coinvolti in pratiche di elusione, ma
sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi al
produttore non deve essere negata un'esenzione per il solo motivo che l'impresa
è collegata a un produttore soggetto alle misure iniziali. Inoltre, quando la
pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con
i produttori sottoposti alle misure non deve essere decisivo per determinare
l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore. (17) Se il numero di produttori
nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento,
il campione di produttori deve essere selezionato tra tutti i produttori
dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia. (18) Nel procedere alla valutazione
dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve
essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno
sporto denuncia. (19) Occorre pertanto modificare di
conseguenza i regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE)
n. 1225/2009 è così modificato: 1. all'articolo
4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "1. Ai
fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione"
il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi
le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria
della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:" 2. All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 10: "10. I
produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei
procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6." 3. L'articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1
è aggiunta la seguente frase: "I dazi
provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio
delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non
pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione." b) il
paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "L'importo
del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente
accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a
livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese
esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping
qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio
causato all'industria dell'Unione." 4. L'articolo
9 è così modificato: a) il
paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Per
i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il
pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto
sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli
stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di
dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo
all'esportazione." b) al paragrafo 4,
l'ultima frase è sostituita dalla seguente: "L'importo del
dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in
cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto
riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo è
inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente
per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione." 5. L'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: "Se, a seguito
di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i
dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti,
purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia
poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale
dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso
non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali
nazionali interessate." b) il
paragrafo 9 è soppresso. 6. L'articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "L'apertura delle inchieste, sentito il
comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce
inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a
registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la
costituzione di garanzie." b) al
paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: "Non sono
soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna
misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le
richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, sono
presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione a norma
del quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni
intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono
essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si
sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le
lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione,
possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non
sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente
articolo." 7. All'articolo
17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei
casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori,
tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata
ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di
campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al
momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della
produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente
esaminato entro il periodo di tempo disponibile." 8. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo: "Articolo 19 bis Informazioni sulle misure provvisorie 1. I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro
associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore
possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per
iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno
due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo
1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le
informazioni devono comprendere: a) una sintesi dei
dazi proposti a titolo puramente informativo, e b) il calcolo
dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il
pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della
necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni
lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. 2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire
l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione
di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori." 9. All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Affinché
le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le
osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia
nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro
associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni
rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni
alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura
dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono
comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi
in merito." Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 597/2009 è così
modificato: 1. all'articolo
9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "1. Ai
fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione"
il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi
le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria
della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:" 2. All'articolo 11 è aggiunto un nuovo paragrafo: "11. I produttori
UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati
avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8." 3. L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato: a) il terzo comma è
sostituito dal seguente: "L'importo del
dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle
sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato." b) alla fine della
frase precedente è aggiunto il seguente comma: "I dazi
provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio
delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non
pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione." 4. All'articolo
14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. L'importo
delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1% ad
valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via
di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2% ad
valorem." 5. All'articolo 15,
paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'importo del
dazio compensativo non supera l'importo delle sovvenzioni compensabili
accertato." 6. L'articolo 22 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: "Se, a seguito
di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i
dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il
rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla
vigente legislazione doganale dell'Unione." b) il
paragrafo 6 è soppresso. 7. L'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 4, seconda frase, l'espressione "può stabilire"
è sostituita da "stabilisce"; b) al
paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se le pratiche,
i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di
fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto
in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di
elusione a norma del paragrafo 3." c) al
paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se le pratiche,
i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo
all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in
grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del
paragrafo 3." 8. All'articolo
27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Nei
casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori,
tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere
limitata:" 9. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo: "Articolo 29 ter Informazioni sulle misure provvisorie 1. I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro
associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o
di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di
dazi provvisori. Le richieste di informazioni
sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di
apertura. Tali informazioni sono fornite alle
parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo
12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni
devono comprendere: a) una sintesi dei
dazi proposti a titolo puramente informativo, e b) il calcolo
dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare
il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto
della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo
29. Le parti dispongono di un termine di tre
giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. 2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire
l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione
di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori." 10. All'articolo
31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Affinché
le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le
osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia
nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro
associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni
rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni
alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura
dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti
sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali
possono esprimersi in merito." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Il presente
regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale l'avviso di apertura a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, del
regolamento (CE) n. 597/2009 o dell'articolo 5, paragrafo 9, del
regolamento (CE) n. 1225/2009. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA (da utilizzare per qualsiasi regolamento
interno della Commissione di rilievo generale con un'incidenza sul bilancio
destinato agli stanziamenti di natura amministrativa o alle risorse umane,
qualora l'utilizzo di altri tipi di schede finanziarie non sia appropriato -
articolo 23 del regolamento interno) 1 Titolo del progetto di
regolamento Ammodernamento degli strumenti di difesa
commerciale 2 Settore/settori interessati
nella struttura ABB 20: Politica commerciale 3 Base giuridica ¨ Autonomia amministrativa þ Altro
(specificare): regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri della Comunità europea; regolamento (CE) n. 597/2009 del
Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea. 4 Descrizioni e motivazioni Gli attuali strumenti di difesa commerciale
dell'UE sono in fase di ammodernamento al fine di migliorarne l'efficienza e
l'efficacia. L'iniziativa consiste di una comunicazione, di una proposta
legislativa e di orientamenti. 5 Durata e incidenza finanziaria
prevista 5.1 Periodo di applicazione ¨ Regolamento di durata limitata: regolamento in vigore a
decorrere dal [data] fino al [data] þ Regolamento di durata indeterminata: in vigore a decorrere dal
[data] 5.2 Incidenza prevista sul bilancio Il progetto di regolamento comporta: ¨ risparmi þ costi aggiuntivi (in caso affermativo, indicare le rubriche
del quadro finanziario pluriennale interessate): Rubrica 5: spese amministrative Completare la tabella sull'incidenza
finanziaria stimata in allegato per gli stanziamenti di natura amministrativa o
destinati alle risorse umane. Se il progetto di regolamento ha durata
indeterminata, i costi devono essere indicati per ciascun anno della fase di
avviamento e successivamente per ciascun anno di funzionamento a pieno regime
(nella colonna "costo totale/annuale"). 5.3 Contributi di terzi al
finanziamento del progetto di regolamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da
parte degli Stati membri o di altri organismi (specificare quali), fornire una
stima del livello di cofinanziamento, se noto. Stanziamenti in Mio
EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Totale Specificare la fonte/l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 5.4 Spiegazione delle cifre I costi medi del
personale sono indicati in calce alla pagina: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html. 6 Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale þ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in
vigore ¨ La proposta implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale ¨ La proposta richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[3] 7 Effetti dei risparmi o dei costi
aggiuntivi sull'assegnazione delle risorse þ Risorse da ottenere tramite una riassegnazione all'interno dei
dipartimenti ¨ Risorse già destinate al servizio(i) interessato (i) ¨ Risorse da richiedere nella successiva procedura di
assegnazione Il fabbisogno di risorse umane e
amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli
di bilancio esistenti. ALLEGATO: INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi e
costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE
RISORSE UMANE ETP = Equivalente a
tempo pieno XX è il settore o il titolo interessato Mio EUR (al terzo
decimale) ETP persone/anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE /costo annuale N || N+1 || N+2 || N+3 || N+4 || N+5 || N+6 Rubrica 5 || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno || XX 01 02 01 (della dotazione globale) || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 02 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale - Rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || || esclusa Rubrica 5 || Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo) XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || || - Sede legale || || || || || || || || || || || || || || || || - Delegazioni || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 05 02 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale - esclusa Rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Il fabbisogno di
risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto
dei vincoli di bilancio esistenti. Altri stanziamenti
amministrativi XX è il settore o il titolo interessato Mio
EUR (al terzo decimale) || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE N || N+1 || N+2 || N+3 || N+4 || N+5 || N+6 Rubrica 5 || || || || || || || || Sede legale: || || || || || || || || XX 01 02 11 01 - Spese per missioni e di rappresentanza || || || || || || || || XX 01 02 11 02 - Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || || XX 01 02 11 03 - Comitati || || || || || || || || XX 01 02 11 04 - Studi e consulenze || || || || || || || || XX 01 03 01 03 - Materiale e mobilio || || || || || || || || XX 01 03 01 04 - Servizi e altre spese operative || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare se del caso) || || || || || || || || Delegazioni: || || || || || || || || XX 01 02 12 01 - Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza || || || || || || || || XX 01 02 12 02 - Perfezionamento professionale || || || || || || || || XX 01 03 02 01 - Acquisto o affitto di immobili || || || || || || || || XX 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || || Totale parziale - Rubrica 5 || || || || || || || || esclusa Rubrica 5 || || || || || || || || XX 01 04 yy - Spese per l'assistenza tecnica e amministrativa (non comprendenti il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA") || || || || || || || || - Sede legale || || || || || || || || - Delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca indiretta || || || || || || || || 10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare se del caso) || || || || || || || || Totale parziale - esclusa Rubrica 5 || || || || || || || || TOTALE GENERALE || || || || || || || || Il fabbisogno di
risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto
dei vincoli di bilancio esistenti. [1] GU L 343
del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 188
del 18.7.2009, pag. 93. [3] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.