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Document 52013PC0192

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

/* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */

52013PC0192

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea /* COM/2013/0192 final - 2013/0103 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda le modifiche al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (il "regolamento antidumping di base") e al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (il "regolamento antisovvenzioni di base"). Considerando che i suddetti regolamenti non sono stati più riesaminati in maniera approfondita dalla conclusione dell'Uruguay Round nel 1995 e tenendo conto delle conclusioni dello studio di valutazione riguardo al funzionamento di questi strumenti, si propone di aggiornare e modernizzare gli strumenti in questione.

Contesto generale

L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, tra l'altro, di stabilire misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

I suddetti regolamenti del Consiglio.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione.

Assenza di conflitto con una politica o un obiettivo dell'Unione.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate dalla presente proposta hanno avuto la possibilità di partecipare alla consultazione pubblica condotta tra aprile e luglio 2012. Una sintesi dei risultati di tale consultazione è disponibile sul sito web della DG Trade da ottobre 2012.

Ricorso al parere di esperti

Uno studio di valutazione sul funzionamento degli strumenti UE antidumping e antisovvenzioni è stato ultimato all'inizio del 2012 e da allora è disponibile sul sito web della DG Trade.

Valutazione d'impatto

Alla luce dei risultati della consultazione pubblica, dello studio di valutazione e della vasta esperienza della Commissione nell'impiego degli strumenti in questione, nell'autunno 2012 è stata condotta una valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto ha individuato problemi di funzionamento degli strumenti di difesa commerciale e ha proposto diverse soluzioni. Il comitato per la valutazione d'impatto ha esaminato la relazione nel dicembre 2012 e ha espresso un parere favorevole, fatte salve alcune modifiche da apportare alla relazione. La relazione è stata successivamente riveduta e completata. Le soluzioni ritenute migliori costituiscono la base della presente proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Si propone di modificare i regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni al fine di migliorarli in un certo numero di aspetti. La trasparenza e la prevedibilità saranno rafforzate stabilendo che le parti interessate siano informate dell'imposizione di misure provvisorie con un preavviso di due settimane rispetto all'entrata in vigore delle misure stesse. Sarà inoltre garantito alle parti che non saranno imposte misure nell'arco del preavviso di due settimane. Una sintesi della base sulla quale si fondano le suddette misure sarà inviata alle parti interessate, che avranno la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito al calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio. Inoltre, quando si deciderà di non istituire misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate dell'intenzione di non istituire tali misure con un preavviso di due settimane prima del termine ultimo per la loro imposizione.

Per quanto concerne le minacce di ritorsione contro produttori dell'UE che intendano presentare una denuncia antidumping e/o in materia di sovvenzioni, si può considerare che tali minacce costituiscano circostanze particolari che giustifichino l'apertura d'ufficio di un'inchiesta. Nel caso in cui l'inchiesta sia avviata d'ufficio, inoltre, si propone di rendere obbligatoria la collaborazione al procedimento per i produttori dell'Unione.

Per quanto riguarda l'efficacia degli strumenti, si propone di eliminare la regola del dazio inferiore nei casi di elusione o quando siano state riscontrate distorsioni strutturali a livello di materie prime, e nei casi di sovvenzioni. In materia di riesame, si propone di rimborsare i dazi riscossi durante un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, se questa si conclude con l'abrogazione delle misure.

Si propone infine di codificare in vari ambiti talune pratiche che emanano da sentenze della CGUE o da decisioni dell'OMC pronunciate negli ultimi anni. Esse riguardano la definizione di industria dell'Unione, le conseguenze per i produttori esportatori per i quali è stato accertato, nel corso di un'inchiesta iniziale, che non hanno praticato dumping o lo hanno praticato a livelli irrilevanti, le nuove circostanze che emergono nel corso di un'inchiesta di riesame, il trattamento di società collegate coinvolte in inchieste antielusione, le condizioni per la registrazione delle importazioni e le ragioni su cui si basa la scelta di un campione di produttori dell'Unione.

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il tipo d'intervento è descritto nei già citati regolamenti di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non comporterà alcun incremento degli oneri finanziari o amministrativi per l'Unione, i governi nazionali, gli enti locali e regionali, gli operatori economici e i cittadini. Saranno tuttavia le autorità doganali nazionali ad occuparsi del rimborso dei dazi riscossi nel corso di un riesame in previsione della scadenza, se tale riesame non comporterà una proroga delle misure. Il carico di lavoro supplementare per le autorità doganali è considerato di scarso rilievo e proporzionato all'obiettivo della proposta, ovvero migliorare l'equità degli strumenti.

La mancata applicazione della regola del dazio inferiore nei casi di elusione o quando siano state riscontrate distorsioni strutturali a livello di materie prime, e nei casi di sovvenzioni è proporzionata alla necessità di assicurare un'ulteriore difesa commerciale in queste situazioni.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

i regolamenti di base sopra indicati non prevedono opzioni alternative.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza sul bilancio dell'Unione. La mancata applicazione della regola del dazio inferiore in determinate circostanze comporterà in alcuni casi un aumento delle aliquote di dazio e, di conseguenza, un incremento delle entrate. Il rimborso dei dazi nei casi di abrogazione delle misure a seguito di un riesame in previsione della scadenza rappresenta un costo per il bilancio dell'Unione. È molto difficile tentare di quantificare poiché qualunque entrata o uscita dipenderà dalle circostanze di ogni singolo caso.

Le modifiche legislative proposte comporteranno anche alcuni cambiamenti delle prassi attuali. Questi non avranno alcuna incidenza sul bilancio ma modificheranno alcune pratiche di lavoro (ad esempio la comunicazione preventiva, il preavviso, il documento di sintesi). Il potenziamento dell'helpdesk per le PMI (descritto nella comunicazione) avrà ripercussioni sulle risorse, come descritto nella scheda finanziaria legislativa in allegato.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Non pertinente.

2013/0103 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea sono contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[1], del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[2], dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominati congiuntamente "regolamenti"). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1995, dopo la conclusione dell'Uruguay Round. Da allora vi sono state apportate diverse modifiche ed il Consiglio ha pertanto deciso nel 2009 di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.

(2)       Se è vero che i regolamenti sono stati modificati, non si è però proceduto ad un riesame approfondito del funzionamento di tali strumenti dopo il 1995. Di conseguenza nel 2011 la Commissione ha avviato una revisione dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di rispecchiare meglio le esigenze delle imprese all'inizio del XXI secolo.

(3)       Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(4)       Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.

(5)       Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.

(6)       Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni.

(7)       Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione.

(8)       I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Ne consegue che il costo delle materie prime non è il risultato dell'interazione di normali forze di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda per una determinata materia prima. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, la regola del dazio inferiore non si applica a questi casi di distorsione strutturale a livello di materie prime.

(9)       L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.

(10)     Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure.

(11)     Occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(12)     L'industria dell'Unione non deve più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti.

(13)     Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove i margini di dumping o di sovvenzione siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta deve essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori che non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame.

(14)     Nel quadro delle inchieste di riesame antidumping e antisovvenzioni, sembra opportuno avere la possibilità di cambiare metodologia rispetto all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure, al fine di accertare tra l'altro la coerenza delle metodologie utilizzate in più indagini in un momento determinato. Ciò consentirà in particolare di cambiare le metodologie che vengono rivedute nel tempo con l'evolversi delle situazioni.

(15)     Quando sono soddisfatte le condizioni previste per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate deve in ogni caso diventare obbligatoria.

(16)     Nelle inchieste antielusione appare auspicabile eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non devono essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. In effetti l'esperienza dimostra che talvolta i produttori del prodotto in esame risultano non essere coinvolti in pratiche di elusione, ma sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi al produttore non deve essere negata un'esenzione per il solo motivo che l'impresa è collegata a un produttore soggetto alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non deve essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore.

(17)     Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori deve essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.

(18)     Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.

(19)     Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

1.         all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.        Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:"

2.         All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10.      I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6."

3.         L'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione."

4.         L'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.        Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione."

b) al paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione."

5.         L'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate."

b) il paragrafo 9 è soppresso.

6.         L'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie."

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, sono presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione a norma del quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

7.         All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.        Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile."

8.         Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

Informazioni sulle misure provvisorie

1.         I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:

a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

b) il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2.         Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."

9.         All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.        Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito."

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

1.         all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.        Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:"

2.         All'articolo 11 è aggiunto un nuovo paragrafo:

"11.      I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8."

3.         L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato."

b) alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."

4.         All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.        L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1% ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2% ad valorem."

5.         All'articolo 15, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo del dazio compensativo non supera l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato."

6.         L'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione."

b) il paragrafo 6 è soppresso.

7.         L'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 4, seconda frase, l'espressione "può stabilire" è sostituita da "stabilisce";

b) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3."

c) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3."

8.         All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.        Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:"

9.         Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 29 ter

Informazioni sulle misure provvisorie

1.         I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

Le informazioni devono comprendere:

a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

b) il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2.         Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."

10.       All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.        Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'avviso di apertura a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 597/2009 o dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA

(da utilizzare per qualsiasi regolamento interno della Commissione di rilievo generale con un'incidenza sul bilancio destinato agli stanziamenti di natura amministrativa o alle risorse umane, qualora l'utilizzo di altri tipi di schede finanziarie non sia appropriato - articolo 23 del regolamento interno)

1          Titolo del progetto di regolamento

Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale

2          Settore/settori interessati nella struttura ABB

20: Politica commerciale

3          Base giuridica

            ¨ Autonomia amministrativa     þ Altro (specificare):

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea;

regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

4          Descrizioni e motivazioni

Gli attuali strumenti di difesa commerciale dell'UE sono in fase di ammodernamento al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia. L'iniziativa consiste di una comunicazione, di una proposta legislativa e di orientamenti.

5          Durata e incidenza finanziaria prevista

5.1       Periodo di applicazione

¨         Regolamento di durata limitata: regolamento in vigore a decorrere dal [data] fino al [data]

þ         Regolamento di durata indeterminata: in vigore a decorrere dal [data]

5.2       Incidenza prevista sul bilancio

Il progetto di regolamento comporta:

¨         risparmi

þ         costi aggiuntivi (in caso affermativo, indicare le rubriche del quadro finanziario pluriennale interessate):

Rubrica 5: spese amministrative

Completare la tabella sull'incidenza finanziaria stimata in allegato per gli stanziamenti di natura amministrativa o destinati alle risorse umane. Se il progetto di regolamento ha durata indeterminata, i costi devono essere indicati per ciascun anno della fase di avviamento e successivamente per ciascun anno di funzionamento a pieno regime (nella colonna "costo totale/annuale").

5.3       Contributi di terzi al finanziamento del progetto di regolamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (specificare quali), fornire una stima del livello di cofinanziamento, se noto.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Totale

Specificare la fonte/l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

5.4       Spiegazione delle cifre

I costi medi del personale sono indicati in calce alla pagina: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html.

6          Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

þ         La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

¨         La proposta implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale

¨         La proposta richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[3]

7          Effetti dei risparmi o dei costi aggiuntivi sull'assegnazione delle risorse

þ         Risorse da ottenere tramite una riassegnazione all'interno dei dipartimenti

¨         Risorse già destinate al servizio(i) interessato (i)

¨         Risorse da richiedere nella successiva procedura di assegnazione

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

ALLEGATO:

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi e costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE RISORSE UMANE

ETP = Equivalente a tempo pieno     XX è il settore o il titolo interessato Mio EUR (al terzo decimale)

ETP persone/anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE /costo annuale

N || N+1 || N+2 || N+3 || N+4 || N+5 || N+6

Rubrica 5 || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam.

Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13 || 1 || 0,13

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personale esterno ||

XX 01 02 01 (della dotazione globale) || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale - Rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

esclusa Rubrica 5 ||

Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personale esterno

XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Sede legale || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Delegazioni || || || || || || || || || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 02 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale - esclusa Rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

Altri stanziamenti amministrativi            XX è il settore o il titolo interessato        Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

N || N+1 || N+2 || N+3 || N+4 || N+5 || N+6

Rubrica 5 || || || || || || || ||

Sede legale: || || || || || || || ||

XX 01 02 11 01 - Spese per missioni e di rappresentanza || || || || || || || ||

XX 01 02 11 02 - Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || ||

XX 01 02 11 03 - Comitati || || || || || || || ||

XX 01 02 11 04 - Studi e consulenze || || || || || || || ||

XX 01 03 01 03 - Materiale e mobilio || || || || || || || ||

XX 01 03 01 04 - Servizi e altre spese operative || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare se del caso) || || || || || || || ||

Delegazioni: || || || || || || || ||

XX 01 02 12 01 - Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza || || || || || || || ||

XX 01 02 12 02 - Perfezionamento professionale || || || || || || || ||

XX 01 03 02 01 - Acquisto o affitto di immobili || || || || || || || ||

XX 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || ||

Totale parziale - Rubrica 5 || || || || || || || ||

esclusa Rubrica 5 || || || || || || || ||

XX 01 04 yy - Spese per l'assistenza tecnica e amministrativa (non comprendenti il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA") || || || || || || || ||

- Sede legale || || || || || || || ||

- Delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca indiretta || || || || || || || ||

10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare se del caso) || || || || || || || ||

Totale parziale - esclusa Rubrica 5 || || || || || || || ||

TOTALE GENERALE || || || || || || || ||

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[3]               Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

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