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Document 52013PC0152
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interests of the European Union, the Convention concerning decent work for domestic workers, 2011, of the International Labour Organisation (Convention No 189)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione n. 189)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione n. 189)
/* COM/2013/0152 final - 2013/0085 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione n. 189) /* COM/2013/0152 final - 2013/0085 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta consentirà agli Stati
membri di ratificare la convenzione n. 189 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i
lavoratori domestici, 2011, di seguito denominata "la convenzione
n. 189 sui lavoratori domestici" o "la convenzione". La convenzione n. 189 sui lavoratori
domestici è stata adottata in occasione della 100a sessione della
Conferenza internazionale del lavoro il 16 giugno 2011 e l'entrata in vigore è
prevista per settembre 2013. Essa fissa condizioni generali minime di
protezione del lavoro per i lavoratori domestici. Alla data di dicembre 2012, la convenzione
n. 189 sui lavoratori domestici era stata ratificata da tre Membri
dell'OIL. Essa rientra fra le convenzioni dell'OIL che sono state classificate
dall'organizzazione stessa come "aggiornate" e la cui applicazione è
pertanto attivamente promossa. L'Unione europea (UE) è impegnata a promuovere
l'agenda per il lavoro dignitoso, sia a livello interno che nelle relazioni
esterne. Le norme del lavoro costituiscono un elemento fondamentale del
concetto di lavoro dignitoso. La ratifica delle convenzioni OIL da parte degli
Stati membri rappresenta quindi un segnale importante ai fini della coerenza
della politica dell'Unione volta a migliorare le norme del lavoro a livello
mondiale. Inoltre, nell'ambito della strategia dell'UE
per l'eradicazione della tratta di esseri umani[1], la Commissione ha invitato gli Stati membri
a ratificare tutti gli strumenti, gli accordi e gli obblighi giuridici
internazionali che contribuiranno a rendere la lotta contro la tratta degli
esseri umani più efficace, coordinata e coerente. Tra questi rientra la
convenzione n. 189 sui lavoratori domestici. È pertanto necessario eliminare, a livello di
UE, qualsiasi ostacolo giuridico alla ratifica da parte degli Stati membri
della convenzione n. 189 sui lavoratori domestici, la cui sostanza non è
in alcun modo contraria all'attuale acquis dell'Unione. Le disposizioni della convenzione n. 189
sui lavoratori domestici sono volte a limitare gli abusi e lo sfruttamento dei
lavoratori domestici. L'articolo 1 della convenzione definisce
"lavoratore domestico" ogni persona che svolge un lavoro domestico
(lavoro svolto in o per una o più famiglie) nel quadro di una relazione di
lavoro. In base alla convenzione, i Membri
dell'OIL sono tenuti a prendere misure volte a prevenire la violenza e il
lavoro minorile nel quadro del lavoro domestico. L'articolo 3 tutela i diritti
fondamentali del lavoro dei lavoratori domestici istituendo l'obbligo per ogni
Membro di adottare le misure previste dalla convenzione per rispettare,
promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro.
Disposizioni successive richiedono in particolare agli Stati membri dell'OIL
di: ·
fissare un'età minima per il lavoro domestico e
misure di tutela dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni; ·
prevenire gli abusi e la violenza; ·
assicurare condizioni di occupazione eque
e condizioni di lavoro dignitose; ·
assicurare che i lavoratori siano informati in
maniera dettagliata delle loro condizioni di occupazione; ·
regolamentare l'assunzione di lavoratori
stranieri e garantire la libera circolazione; ·
assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i
lavoratori domestici e l'insieme dei lavoratori per quanto riguarda la
retribuzione e le prestazioni sociali; ·
regolamentare e monitorare le agenzie private per
l'impiego; ed ·
elaborare uno specifico meccanismo di istruzione
delle denunce. La convenzione n. 189 sui lavoratori domestici
interviene in ambiti del diritto dell'Unione in cui il livello di
regolamentazione ha già raggiunto uno stadio avanzato. La convenzione riguarda principalmente gli
aspetti relativi al settore della politica sociale, in cui il diritto
dell'Unione stabilisce requisiti minimi per la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro, la protezione dei giovani sul lavoro, la tutela della maternità, la
dichiarazione scritta, l'orario di lavoro, l'immigrazione e il lavoro tramite
agenzia interinale[2]. La convenzione tratta questioni riguardanti
l'area della lotta alla discriminazione in cui il diritto dell'Unione definisce
requisiti minimi sul piano della parità dell'occupazione, della parità tra i
sessi e della tutela della maternità[3]. La convenzione si occupa anche di aspetti
legati alla cooperazione giudiziaria in materia penale e nel settore dell'asilo
e dell'immigrazione, in cui il diritto dell'Unione stabilisce norme minime per
la lotta contro la tratta e sanzioni nei confronti dei datori di lavoro[4]. Inoltre, l'articolo 8 della convenzione sui
lavoratori domestici si occupa della tutela dei lavoratori domestici migranti,
includendo aspetti relativi alla libera circolazione dei lavoratori in
applicazione del diritto dell'Unione[5]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Conformemente alle norme sulle competenze
esterne elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea[6], e più in
particolare per quanto riguarda la conclusione e la ratifica di una convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro[7], gli Stati membri non possono decidere
autonomamente in merito alla ratifica di una convenzione senza l'autorizzazione
preventiva del Consiglio, qualora le parti della convenzione rientrino
nell'ambito di competenza dell'Unione. L'Unione europea in quanto tale non può
tuttavia ratificare le convenzioni dell'OIL poiché solo gli Stati possono
essere parti di tali convenzioni. Di conseguenza, se la materia disciplinata da
un accordo o da una convenzione rientra in parte nella competenza dell'Unione e
in parte in quella degli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e gli Stati
membri devono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire nel miglior
modo possibile la collaborazione nella ratifica della convenzione e
nell'adempimento degli impegni che dalla stessa derivano[8]. Nel caso di tre convenzioni dell'OIL adottate
nel corso degli ultimi dieci anni, parti delle quali rientravano nell'ambito di
competenza dell'Unione, il Consiglio ha quindi autorizzato gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse dell'Unione, le parti di competenza dell'Unione[9]. La
Commissione ha inoltre adottato una proposta per una decisione del Consiglio in
tal senso per quanto riguarda la convenzione n. 170 sui prodotti chimici[10]. Con particolare riferimento alla convenzione
n. 189 sui lavoratori domestici, il livello di regolamentazione nei vari
settori della politica sociale e in materia di lotta contro la discriminazione,
cooperazione giudiziaria in ambito penale, asilo e immigrazione, oggetto della
convenzione, ha raggiunto uno stadio talmente avanzato che gli Stati membri non
sono più in grado di esercitare al riguardo la loro sovranità nella sfera
esterna[11].
L'articolo 153 del TFUE costituisce la principale base giuridica per il diritto
dell'Unione in materia, che nella maggior parte dei casi è più dettagliato
rispetto ai principi generali stabiliti nella convenzione n. 189 sui lavoratori
domestici. Non vi è alcuna contraddizione tra i principi generali stabiliti nella
convenzione e il diritto dell'Unione, né vi è incompatibilità tra le
disposizioni della convenzione e i requisiti minimi in tali settori previsti
dall'acquis dell'Unione. In base all'articolo 19, paragrafo 8, della
costituzione dell'OIL, la convenzione enuncia norme minime, il che significa
che l'attuazione a livello nazionale può prevedere norme più rigorose di quelle
della convenzione. Non vi è incompatibilità tra le norme in
materia di tutela e di parità di trattamento dei lavoratori ai sensi della
convenzione e i requisiti minimi in tale settore previsti dall'acquis
dell'Unione. Ciò significa che i provvedimenti dell'Unione possono essere più
rigorosi delle norme dell'OIL e viceversa[12]. La convenzione n. 189 sui lavoratori
domestici contiene un articolo per la tutela dei lavoratori domestici migranti
(articolo 8) che potrebbe interferire con la libera circolazione dei
lavoratori, un settore che rientra nella competenza esclusiva dell'Unione[13].
L'obiettivo principale della convenzione non è tuttavia di regolamentare una
questione che rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre,
l'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione, precisa che l'obbligo di ricevere
un'offerta per iscritto prima di oltrepassare i confini nazionali non si applica
alle zone di integrazione economica regionale. Tale clausola di salvaguardia
impedisce l'eventuale incompatibilità tra la convenzione e l'acquis
dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 45 del TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011. Di conseguenza,
le disposizioni della convenzione in questo ambito non sono incompatibili con
l'acquis dell'Unione. La presente proposta ha pertanto lo scopo di
autorizzare gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione, le parti
della convenzione n. 189 sui lavoratori domestici che rientrano
nell'ambito di competenza dell'Unione. La proposta si basa sull'articolo 218,
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
applicabile per analogia, in combinato disposto con l'articolo 153 del TFUE,
che costituisce la principale base giuridica del diritto dell'Unione in materia
di tutela e di miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. 2013/0085 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i
lavoratori domestici - 2011 (convenzione n. 189) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo
8, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[14], considerando quanto segue: (1) Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione incoraggiano la ratifica delle convenzioni
internazionali sul lavoro che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale
del lavoro come aggiornate, in modo da contribuire alle azioni dell'Unione
europea, volte a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, all'interno e
all'esterno dell'Unione, di cui la protezione e il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei lavoratori rappresentano un aspetto importante. (2) La maggior parte delle norme
stabilite dalla convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici -
2011, in seguito denominata "la convenzione", rientrano perlopiù
nell'acquis dell'Unione in ambito di politica sociale[15], lotta
contro la discriminazione[16],
cooperazione giudiziaria in materia penale[17], asilo e immigrazione[18]. (3) Le disposizioni della
convenzione volte alla tutela dei lavoratori domestici migranti potrebbero
incidere sulla libera circolazione dei lavoratori, un settore che rientra nella
competenza esclusiva dell'Unione[19]. (4) Di conseguenza, parti della
convenzione rientrano nella competenza dell'Unione e in relazione a tali parti
gli Stati membri non possono assumere impegni al di fuori dell'ambito delle
istituzioni dell'Unione[20]. (5) Poiché solo gli Stati possono
essere parti della convenzione, l'Unione europea non può ratificarla. (6) In tale contesto, gli Stati
membri e le istituzioni dell'Unione devono collaborare per la ratifica della
convenzione. (7) Il Consiglio deve perciò
autorizzare gli Stati membri, soggetti al diritto dell'Unione relativo ai
requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro, a ratificare la
convenzione nell'interesse dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a
ratificare, per le parti che rientrano nella competenza conferita all'Unione
dai trattati, la convenzione dell'Organizzazione internazionale sul lavoro
dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione n.
189). Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Strategia
dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016, COM
(2012) 286 del 19.6.2012. [2] Direttiva
89/391/CEE, direttiva 94/33/CEE, direttiva 91/533/CEE, direttiva 2003/88/CE,
direttiva 2011/98/UE, direttiva 2008/104/CE. [3] Direttiva
2000/78/CE, direttiva 2000/43/CE, direttiva 2006/54/CE, direttiva 92/85/CEE. [4] Direttiva
2011/36/CE, direttiva 2009/52/CE. [5] Articolo
45 del TFUE, regolamento (UE) n. 492/2011. [6] Sentenza
AETS della Corte di giustizia nella causa 22/70 del 31 marzo 1971, Raccolta
1971, pag. 263; cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, che codifica
tali principi. [7] Parere
2/91 della Corte di giustizia del 19 marzo 1993 relativo alla convenzione
n. 170 sulle sostanze chimiche, Raccolta 1993, pag. I‑1061. [8] Parere
2/91 della Corte di giustizia, punti 36, 37 e 38. [9] Nel corso
dell'ultimo decennio sono state adottate tre decisioni del Consiglio che
autorizzano gli Stati membri a ratificare convenzioni dell'OIL: la decisione
del Consiglio, del 14 aprile 2005, che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, relativa ai documenti d'identità dei marittimi
(Convenzione n. 185), GU L 136 del 30.5.2005, pag. 1; la decisione
del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell'interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del
2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (GU L 161 del 22.6.2007,
pag. 63) e la decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza
gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la
convenzione sul lavoro nella pesca – 2007, dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (convenzione n. 188), GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 12. [10] COM(2012)
677 del 20 novembre 2012. [11] Parere
2/91 della Corte di giustizia, punti 25 e 26. [12] Parere
2/91 della Corte di giustizia, punto 18. [13] Articolo
45 del TFUE, regolamento (UE) n. 492/2011. [14] GU
C […] del…, pag. [...]. [15] Comprese
la direttiva quadro 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute, la direttiva
94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro, la direttiva 92/85/CEE sulla
tutela della maternità, la direttiva 91/533/CEE sulla dichiarazione scritta, la
direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e la direttiva 2008/104/CE sul
lavoro tramite agenzia interinale. [16] Comprese
la direttiva 2000/78/CE sulla parità in materia di occupazione, la direttiva
2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne e la direttiva
92/85/CEE sulla tutela della maternità. [17] Compresa
la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. [18] Comprese
la direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro e la
direttiva 2011/98/UE sul permesso unico. [19] Articolo
45 del TFUE, regolamento (UE) n. 492/2011. [20] Parere
2/91 della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, Raccolta 1993, pag. I-01061,
punto 26.