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Document 52013PC0057

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Croazia

    /* COM/2013/057 final - 2013/0036 (NLE) */

    52013PC0057

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2013/057 final - 2013/0036 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La proposta di direttiva del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti è resa necessaria dalla prossima adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

    Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[1] è stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea e dalla Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles.

    A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

    L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell’adesione le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore su riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

    L’articolo 50 dell’atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti necessari.

    Il punto 2 dell’atto finale[3] fa riferimento all’accordo politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell’ambito dell’approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima dell’adesione conformemente all’articolo 50 dell’atto di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

    La presente proposta riguarda tutte le direttive del Consiglio nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell’adesione della Croazia nel settore della politica dei trasporti, corrispondente al capitolo di negoziato 14.

    La presente proposta fa parte di una serie di proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio, che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l’approccio seguito in passato per l’adesione della Bulgaria e della Romania[4].

    Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    La presente proposta e le altre proposte del pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell’acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi corrispondenti e per l’adempimento, da parte degli Stati membri, dei conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell’acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l’opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all’inizio di luglio 2013.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d’impatto.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La base giuridica della presente proposta è l’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

    I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L’azione dell’Unione è necessaria in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall’Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2013/0036 (NLE)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Croazia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

    visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)       A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

    (2)       Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

    (3)       Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 91/440/CEE[5], 91/672/CEE[6], 92/106/CEE[7], 1999/37/CE[8], 1999/62/CE[9], 2003/59/CE[10], 2006/87/CE[11] e 2006/126/CE[12],

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Le direttive 91/440/CEE, 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE sono modificate conformemente all’allegato.

    Articolo 2

    1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il Presidente

    ALLEGATO

    POLITICA DEI TRASPORTI

    A.           TRASPORTI SU STRADA

    1.           31992 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38):

    All’articolo 6, paragrafo 3, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

    – “Croazia:

    godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;”

    2.           31999 L 0037: Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57):

    (a) All’allegato I, punto II.4, secondo trattino, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “HR:  Croazia”.

    (b) All’allegato I, punto III.1.A, lettera b), dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “HR:  Croazia”.

    (c) All’allegato II, punto II.4, secondo trattino, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “HR:  Croazia”.

    (d) All’allegato II, punto III.1.A, lettera b), dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “HR:  Croazia”.

    3.           31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42):

    All’articolo 3, paragrafo 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “- Croazia:

    godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i

    priključnih vozila,”.

    4.           32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4):

    (e) All’allegato II, punto 2, lettera c), tra le voci relative a Francia e Irlanda è inserito quanto segue:

    “HR:     Croazia”.         

    (f) All’allegato II, punto 2, lettera e), dopo la voce in francese è inserito quanto segue:

    “kvalifikacijska kartica vozača”

    (g) All’allegato II, punto 2, dopo i termini “La facciata 2 contiene:” il secondo capoverso della lettera b) è sostituito da quanto segue:

    “Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, croato, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese e svedese) redigerà una versione bilingue della carta utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.”

    5.           32006 L 0126: Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18):

    (a) All’allegato I, punto 3, dopo i termini “La pagina 1 contiene:” la lettera c) è sostituita da quanto segue:

    “c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

    B: || Belgio

    BG: || Bulgaria

    CZ: || Repubblica ceca

    DK || Danimarca

    D: || Germania

    EST: || Estonia

    GR: || Grecia

    E: || Spagna

    F: || Francia

    HR: || Croazia

    IRL: || Irlanda

    I: || Italia

    CY: || Cipro

    LV: || Lettonia

    LT: || Lituania

    L: || Lussemburgo

    H: || Ungheria

    M: || Malta

    NL: || Paesi Bassi

    A: || Austria

    PL: || Polonia

    P: || Portogallo

    RO: || Romania

    SLO: || Slovenia

    SK: || Slovacchia

    FIN: || Finlandia

    S: || Svezia

    UK: || Regno Unito

    (b) All’allegato I, punto 3, dopo i termini “La pagina 1 contiene:” la lettera e) è sostituita da quanto segue:

    “e) la dicitura “modello dell’Unione europea” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura “patente di guida” nelle altre lingue dell’Unione, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

    Свидетелство за управление на МПС

    Permiso de Conducción

    Řidičský průkaz

    Kørekort

    Führerschein

    Juhiluba

    Άδεια Οδήγησης

    Driving Licence

    Permis de conduire

    Vozačka dozvola

    Ceadúas Tiomána

    Patente di guida

    Vadītāja apliecība

    Vairuotojo pažymėjimas

    Vezetői engedély

    Liċenzja tas-Sewqan

    Rijbewijs

    Prawo Jazdy

    Carta de Condução

    Permis de conducere

    Vodičský preukaz

    Vozniško dovoljenje

    Ajokortti

    Körkort;”.

    (c) All’allegato I, punto 3, dopo i termini “La pagina 2 contiene:” il secondo capoverso della lettera b) è sostituito da quanto segue:

    “Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.”.

    B.           TRASPORTO PER FERROVIA

    31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25):

    All’allegato I, nell’elenco dei porti, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

    “HRVATSKA

    Ploče

    Pula

    Rijeka

    Split

    Šibenik

    Zadar”

    C.           TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

    1.           31991 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29):

    All’allegato I, sezione “GRUPPO B”, è aggiunto quanto segue:

    “Repubblica di Croazia

    – Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

    Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

    (certificato di qualifica professionale - Conduttore di navi - tipo “A”)

    – Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

    Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

    (certificato di qualifica professionale - Conduttore di navi - tipo “B”)

    (in conformità dell’ordinanza sui titoli e le qualifiche professionali dei battellieri, Gazzetta Ufficiale n. 73/09)”

    2.           32006 L 0087: Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1):

    i) L’allegato I è così modificato:

    (a) nel capo 2, zona 3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “Repubblica di Croazia

    Danubio: dal km 1295+500 al km 1433

    Fiume Drava: dal km 0 al km 198+600

    Fiume Sava: dal km 211 al km 594

    Fiume Kupa: dal km 0 al km 5+900

    Fiume Una: dal km 0 al km 15”

    (b) nel capo 3, zona 4, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

    “Repubblica di Croazia

    Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3”.

    ii) L’allegato IX è così modificato:

    (a) nella parte I, capo 4, articolo 4.05, paragrafo 1, nell’elenco è inserita la seguente voce:

    “25 = Croazia”.

    (b) Nella parte III, capo 1, articolo 1.06, paragrafo 2, nell’elenco è inserita la seguente voce:

    “25 = Croazia”.

    (c) Nella parte IV, capo 1, articolo 1.06, paragrafo 2, nell’elenco è inserita la seguente voce:

    “25 = Croazia”.

    [1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

    [2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

    [3]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95.

    [4]               GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

    [5]               GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

    [6]               GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

    [7]               GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

    [8]               GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57.

    [9]               GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

    [10]               GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

    [11]               GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

    [12]               GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

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