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Document 52013JC0025

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    /* JOIN/2013/025 final - 2013/0230 (NLE) */

    52013JC0025

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea /* JOIN/2013/025 final - 2013/0230 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (“Corea del Nord”). Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, che abroga e sostituisce la decisione 2010/800/PESC.

    (2) A norma della decisione 2013/183/PESC, l’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti da includere negli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento 329/2007. Occorre aggiungere altre voci all’elenco che figura nell’allegato I bis del regolamento.

    (3) L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007.

    2013/0230 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

    vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC[1].

    vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 sono elencati tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009[2], soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Repubblica democratica popolare di Corea (“Corea del Nord”), o per un uso in tale paese, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007.

    (2)       Nell’allegato I bis sono elencati altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, anch’essi soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all’Unione adottare le misure necessarie per determinare i prodotti da includere in tale allegato.

    (3)       Occorre modificare l’elenco dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungervi l’elenco dei beni che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    (4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 329/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento n. 329/2007 è così modificato:

    l’allegato I bis del regolamento (UE) n. 329/2007 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    (1) Dopo la voce I.A1.024 sono inserite le seguenti voci:

    “IA.A1.025 || Leghe di tantalio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202. || 1C002 1C202

    IA.A1.026 || Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234. || 1C011 1C111 1C234

    I.A1.027 || Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell’elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2% di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.” || 1C239”

    (2) La voce I.A2.002 è sostituita dalla seguente voce:

    “I.A2.002 || Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l’asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi”, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. || 2B001 2B201”

    (3) Dopo la voce I.A6.012 è inserita la seguente voce:

    “IA.A6.013 || Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205. || 6A005 6A205”

    [1]               GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

    [2]               GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

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