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Document 52013JC0025
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
/* JOIN/2013/025 final - 2013/0230 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea /* JOIN/2013/025 final - 2013/0230 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27
marzo 2007, attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del
Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea (“Corea del Nord”). Il 22 aprile
2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, che abroga e
sostituisce la decisione 2010/800/PESC. (2)
A norma della decisione 2013/183/PESC, l’Unione
adotta le misure necessarie per determinare i prodotti da includere negli
elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento 329/2007. Occorre aggiungere
altre voci all’elenco che figura nell’allegato I bis del regolamento. (3)
L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007. 2013/0230 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sull’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1, vista la decisione
2013/183/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC[1]. vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nell’allegato I del
regolamento (CE) n. 329/2007 sono elencati tutti i prodotti, materiali,
attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, considerati beni o
tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009[2], soggetti a un divieto di
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od
organismo della Repubblica democratica popolare di Corea (“Corea del Nord”), o
per un uso in tale paese, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007. (2) Nell’allegato I bis sono
elencati altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono
contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi
di distruzione di massa o ai missili balistici, anch’essi soggetti a un divieto
di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all’Unione adottare
le misure necessarie per determinare i prodotti da includere in tale allegato. (3) Occorre modificare l’elenco
dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungervi l’elenco
dei beni che figura nell’allegato I del presente regolamento. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 329/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 329/2007
è così modificato: l’allegato I bis del regolamento (UE) n. 329/2007
è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007
è così modificato: (1)
Dopo la voce I.A1.024 sono inserite le seguenti
voci: “IA.A1.025 || Leghe di tantalio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202. || 1C002 1C202 IA.A1.026 || Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234. || 1C011 1C111 1C234 I.A1.027 || Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell’elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2% di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.” || 1C239” (2)
La voce I.A2.002 è sostituita dalla seguente voce: “I.A2.002 || Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l’asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi”, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. || 2B001 2B201” (3)
Dopo la voce I.A6.012 è inserita la seguente voce: “IA.A6.013 || Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205. || 6A005 6A205” [1] GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52. [2] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.