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Document 52013JC0002
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 28 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la
decisione 2013/109/PESC che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a
misure restrittive nei confronti della Siria[1].
Con tale decisione è stato modificato il campo di applicazione delle deroghe
relative all’embargo sulle armi e all’assistenza tecnica ivi connessa. (2)
I divieti concernenti l’assistenza tecnica sono
applicati al livello dell’Unione dal regolamento (UE) n. 36/2012 del
Consiglio, che dev’essere aggiornato di conseguenza. (3)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare le misure in questione. 2013/0079 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 gennaio 2012 il
Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Siria[2], per attuare la decisione 2011/782/PESC
del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei
confronti della Siria[3].
La decisione 2012/739/PESC ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. (1) La decisione 2013/109/PESC
del Consiglio, del 28 febbraio 2013, che modifica la decisione 2012/739/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[4] inserisce ulteriori deroghe
inerenti alla prestazione di assistenza tecnica. (2) Tali misure rientrano nell’ambito
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in
particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori
economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione
normativa a livello di Unione. (3) È opportuno modificare di
conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così
modificato: All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente: “In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi
menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti
e assistenza finanziaria pertinenti a: –
assistenza tecnica destinata esclusivamente a
sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF), –
materiale militare non letale o materiale che
potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato all’uso
umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di sviluppo
istituzionale dell’ONU e dell’Unione, o ad operazioni di gestione delle crisi
da parte dell’Unione o dell’ONU, ovvero alla coalizione nazionale siriana delle
forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili; –
veicoli non da combattimento costruiti o
equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla
protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria o
destinati alla coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e
della rivoluzione per la protezione dei civili; –
prestazione di assistenza tecnica, di servizi di
intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle
forze dell’opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei
civili, purché la fornitura in questione sia stata
preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro,
identificata sui siti web elencati nell’allegato III.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 28 dell’1.3.2013, pag. 8. [2] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. [3] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56. [4] GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 8.