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Document 52013JC0002

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    /* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */

    52013JC0002

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il 28 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/109/PESC che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1]. Con tale decisione è stato modificato il campo di applicazione delle deroghe relative all’embargo sulle armi e all’assistenza tecnica ivi connessa.

    (2) I divieti concernenti l’assistenza tecnica sono applicati al livello dell’Unione dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, che dev’essere aggiornato di conseguenza.

    (3) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione.

    2013/0079 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[2], per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[3]. La decisione 2012/739/PESC ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.

    (1)       La decisione 2013/109/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2013, che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[4] inserisce ulteriori deroghe inerenti alla prestazione di assistenza tecnica.

    (2)       Tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione.

    (3)       È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

    All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:

    – assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF),

    – materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato all’uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione o dell’ONU, ovvero alla coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili;

    – veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria o destinati alla coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili;

    – prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei civili,

    purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell’allegato III.”

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 28 dell’1.3.2013, pag. 8.

    [2]               GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

    [3]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

    [4]               GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 8.

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