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Document 52013IP0120

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 su commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo (2012/2225(INI))

GU C 45 del 5.2.2016, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/15


P7_TA(2013)0120

Commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 su commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo (2012/2225(INI))

(2016/C 045/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 207 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione «Commercio, crescita e sviluppo — Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi» (COM(2012)0022),

vista la comunicazione della Commissione «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

vista la comunicazione della Commissione «Mobilitare i finanziamenti per lo sviluppo per migliorare il sostegno dell'Unione ai paesi in via di sviluppo» (COM(2012)0366),

vista la comunicazione della Commissione «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

vista la comunicazione della Commissione «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

vista la comunicazione della Commissione «Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE» (COM(2011)0865),

vista la comunicazione della Commissione «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343),

vista la comunicazione della Commissione «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

vista la comunicazione della Commissione «Verso una strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio — il contributo della Commissione» (COM(2007)0163),

vista la comunicazione della Commissione «Commercio e sviluppo — Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi» (COM(2002)0513),

vista la relazione di rendiconto 2012 dell'UE sul finanziamento per lo sviluppo, in particolare la sezione dedicata agli aiuti al commercio (SWD(2012)0199),

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue modifiche del 2005 e 2010,

viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (1), sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (2) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (3),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (4),

viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2009 sugli accordi di partenariato economico con le regioni e gli Stati ACP (5),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (6),

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (7),

vista la sua posizione del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (8),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (9),

vista la posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (10),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (11),

visto il regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2012 sull'approccio dell'UE al commercio, alla crescita e allo sviluppo nel prossimo decennio e del 15 ottobre 2012 sul finanziamento per lo sviluppo,

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (13),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 (14),

visto il programma di lavoro dell'OMC sull'aiuto al commercio per il 2012-2013,

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (15),

vista la strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo, approvata il 15 maggio 2007,

visto il programma d'azione di Almaty per i paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi, approvato il 28 e 29 agosto 2003,

vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti del 2 marzo 2005 e il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 1o dicembre 2011,

visto il programma d'azione di Istanbul relativo ai paesi meno avanzati per il decennio 2011-2020 (16),

vista la dichiarazione del vertice del G20 di Seoul dell'11 e 12 novembre 2010«Consenso di Seoul sullo sviluppo e la crescita condivisi»,

visti la relazione 2012 sugli investimenti mondiali dell'Unctad, gli orientamenti 2011 delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, gli orientamenti delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto degli accordi commerciali e in materia di investimenti sui diritti umani, i principi sugli investimenti agricoli responsabili dell'Unctad, della FAO, della Banca mondiale e dell'IFAD, la revisione 2011 degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali, il mandato di Doha approvato dalla XIII conferenza ministeriale dell'Unctad del 2012 e la Conferenza Rio+20 del 2012;

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0053/2013),

A.

considerando che la politica commerciale e di investimento dell'Unione deve essere guidata dai principi generali della sua azione esterna quali stabiliti agli articoli 3 e 21 del TUE e contribuire «allo sviluppo sostenibile della Terra […], al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani […]»;

B.

considerando che gli articoli 207 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono chiaramente interconnessi; che l'articolo 207 afferma che la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e che l'articolo 208 prevede che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo;

C.

considerando che il commercio e gli investimenti tra l'Unione europea, i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati sono strumenti capaci di raggiungere tali obiettivi stimolando la crescita sostenibile e inclusiva di tutte le parti, consentendo i trasferimenti di tecnologie e di competenze e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, il che rende possibile potenziare la competitività e la produttività, conseguire una più stretta coesione sociale e lottare contro le disparità;

D.

considerando che il commercio e gli investimenti non possono, da soli, avere un effetto determinante sulla crescita e lo sviluppo sostenibile, in quanto le debolezze strutturali (livelli insufficienti di capitale umano, governance e infrastrutture, debole settore privato, forte dipendenza dalle esportazioni di materie prime, scarsa diversificazione delle esportazioni, elevati costi commerciali) di cui soffrono i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati ne ostacolano il pieno accesso al commercio mondiale;

E.

considerando che la politica in materia di scambi e di investimenti dell'Unione europea a sostegno della crescita dei paesi beneficiari deve essere coordinata agli obiettivi di sviluppo definiti dalle autorità responsabili, iscriversi nel rispetto del principio della coerenza delle politiche in materia di sviluppo, essere accompagnata da assistenza tecnica e finanziaria e, ove opportuno, sviluppare partenariati pubblico-privati Nord-Sud, transfrontalieri e Sud-Sud;

F.

considerando che nel 2010 il commercio Sud-Sud ha raggiunto il 23 % del commercio mondiale; che, secondo la relazione 2011 dell'OMC sul commercio mondiale, gli accordi preferenziali Sud-Sud rappresentano i due terzi dell'insieme di tali accordi, rispetto a soltanto un quarto per gli accordi Nord-Sud; che secondo la relazione sugli investimenti nel mondo nel 2012, le economie emergenti cumulano quasi la metà degli investimenti diretti all'estero (IDE) sul piano mondiale;

G.

considerando che molti paesi ancora non traggono ancora pienamente vantaggio dal commercio e che la percentuale di paesi meno avanzati nel PIL mondiale è in calo; che, nonostante un tasso di crescita economica elevato, i 49 paesi meno avanzati rappresentano ancora solo l'1,12 % del commercio mondiale; che il commercio non è stato altrettanto vantaggioso per tutti i paesi in via di sviluppo e, in alcuni casi, ha esacerbato le disparità sociali;

H.

considerando che i principali paesi emergenti (che rientrano pur sempre nella categoria dei paesi in via di sviluppo) sono contemporaneamente donatori e beneficiari di aiuti al commercio; che l'Unione e gli altri paesi sviluppati devono tenere maggiormente conto dello status complesso di questi nuovi protagonisti, della loro importanza e delle loro specificità, onde adattare l'offerta di aiuto al commercio;

I.

considerando che le misure commerciali e di investimento a favore dello sviluppo sostenibile possono avere origini e assumere forme assai diverse; che svariati programmi e azioni possono essere condotti sul territorio di uno stesso paese, ma che l'assenza di coordinamento può ridurne l'efficacia e la pertinenza e finire per minare la fiducia dei cittadini in tali misure;

J.

considerando che l'Unione e i suoi Stati membri sono i più importanti donatori di aiuti al commercio, con 10,7 miliardi di EUR impegnati nel 2010, ovvero quasi un terzo dell'importo totale dell'aiuto allo sviluppo; che la crisi economica e finanziaria solleva il problema della diminuzione dei finanziamenti destinati al sostegno pubblico allo sviluppo e, in particolare, all'aiuto al commercio, nonché dell'efficacia del loro utilizzo;

K.

considerando che l'Unione europea si è impegnata ad aumentare il proprio bilancio totale per gli aiuti allo 0,7 % del RNL entro il 2015;

1.

sostiene l'obiettivo della Commissione di migliorare le sinergie tra le politiche commerciali e di sviluppo; raccomanda che si tenga conto delle esigenze e delle capacità dei paesi beneficiari favorendo strumenti quali l'integrazione regionale, che assicurano che tali sinergie siano sfruttate in modo ottimale, e di dare la priorità alle misure volte a:

promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo;

creare posti di lavoro e rafforzare le capacità e lo sviluppo del capitale umano, riducendo nel contempo le disparità sociali;

migliorare la resistenza agli shock economici;

fornire sostegno allo sviluppo del settore privato, in particolare dei piccoli operatori, incluse le micro, piccole e medie imprese, al fine di promuoverne la partecipazione al commercio e agli investimenti a livello locale, regionale, transfrontaliero, bilaterale e multilaterale;

migliorare la governance in materia fiscale e la lotta contro la corruzione, la frode e l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali, tra l'altro introducendo meccanismi di controllo e di scambio di informazioni relativi ai pagamenti per le imprese;

migliorare il contesto commerciale e di investimento, tra l'altro mettendo in atto misure volte a facilitare gli scambi commerciali;

diversificare i flussi commerciali e di investimento e

fornire l'assistenza tecnica necessaria a garantire il corretto sviluppo di tali misure;

2.

invita l'Unione europea a rispettare il principio della coerenza delle politiche in materia di sviluppo nella concezione e nell'attuazione delle proprie politiche commerciali, agricole, ambientali ed energetiche e a valutare l'impatto di tali politiche sullo sviluppo dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati;

3.

sottolinea l'importanza di livelli retributivi e standard di sicurezza sul luogo di lavoro dignitosi per un sistema commerciale globale sostenibile e nuove catene di produzione mondiali; a questo proposito, ricorda alla Commissione la sua comunicazione «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti»;

4.

esorta l'Unione europea, gli altri donatori di aiuti, le autorità dei paesi partner e gli attori privati locali e internazionali nei paesi in via di sviluppo a valutare possibili aree di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, al fine di ottimizzare il contributo delle attività commerciali al conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

5.

sottolinea la necessità che l'Unione europea, per accrescere la ricchezza e il tenore di vita dei più poveri, destini esplicitamente parte della sua assistenza in campo commerciale a favore dello sviluppo sostenibile e responsabile alla creazione delle capacità commerciali a livello locale e regionale all'interno di tali paesi e tra di essi; plaude agli obiettivi dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, che promuovono le priorità dell'occupazione e della crescita nei paesi in via di sviluppo;

6.

ritiene che l'appropriazione da parte dei paesi beneficiari dei programmi destinati allo sviluppo del commercio e degli investimenti sia uno dei fattori determinanti ai fini del successo di tali programmi e che le autorità nazionali, regionali, locali e la società civile debbano essere sistematicamente coinvolti, conformemente allo Stato di diritto, nella definizione e nel controllo dei programmi nazionali;

7.

incoraggia i paesi in via di sviluppo a integrare l'obiettivo dello sviluppo economico sostenibile nelle loro politiche, strategie e azioni pertinenti avviate a livello nazionale; chiede alla Commissione di contribuire, offrendo maggiore assistenza, all'aumento della capacità dei governi di integrare le questioni inerenti allo sviluppo economico sostenibile e inclusivo nelle loro strategie e nei loro programmi commerciali nazionali;

8.

osserva che una migliore formazione sulle problematiche dello sviluppo consentirebbe di identificare più chiaramente le esigenze concrete in tale ambito e le possibili modalità per soddisfarle, orientando e agevolando il compito dei negoziatori commerciali e di altri operatori del settore;

9.

ritiene determinanti gli investimenti volti a creare, sviluppare, rafforzare e mantenere le infrastrutture di trasporto sostenibili essenziali, le reti energetiche sostenibili e le reti di telecomunicazione, in particolare le infrastrutture transfrontaliere e i nodi intermodali;

10.

sottolinea la necessità di assicurare piena trasparenza per quanto riguarda i pagamenti effettuati ai governi dalle imprese europee; invita la Commissione a sostenere strategie di industrializzazione sostenibile nei paesi in via di sviluppo tese al commercio di prodotti con valore aggiunto anziché solo di materie prime;

11.

ritiene che, quando sono utilizzati come vettori di crescita sostenibile e di sviluppo economico, il commercio e gli investimenti debbano perseguire segnatamente gli obiettivi seguenti, sviluppando nel contempo l'offerta produttiva e le infrastrutture necessarie;

Agricoltura

sostegno agli agricoltori autonomi e alle piccole cooperative, nonché allo sviluppo delle pratiche agricole, della piscicoltura e dell'allevamento sostenibili, che consenta di instaurare, consolidare e diversificare le catene di approvvigionamento;

miglioramento dell'accesso al finanziamento e al microfinanziamento;

sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'accesso all'informazione e l'allineamento alle norme sanitarie e fitosanitarie internazionali, allo scopo di garantire condizioni di concorrenza eque e un più ampio accesso al mercato dei paesi industrializzati, garantendo al contempo una migliore protezione per le loro popolazioni;

progressiva eliminazione delle restrizioni all'esportazione, iniziative di lotta contro le speculazioni e la volatilità dei prezzi agricoli;

sostegno alla creazione e alla commercializzazione di beni e servizi sociali e ambientali, tra cui l'ecoturismo, al fine di garantire valore aggiunto per i produttori e il rispetto dei criteri di sostenibilità;

gestione sostenibile e trasparente delle risorse naturali;

programmi per l'accesso equo degli agricoltori alle terre;

creazione di accesso al rafforzamento delle capacità, in particolare per quanto riguarda la diversificazione dei prodotti; miglioramento del valore aggiunto dei prodotti e assistenza per il raggiungimento della conformità con le norme e i requisiti tecnici nell'ambito dei mercati locali, regionali e internazionali;

istituzione di un sistema di incentivi positivi nelle sottosezioni degli accordi commerciali dedicate allo sviluppo sostenibile, al fine di incoraggiare l'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli conformi alle norme internazionali in materia di ambiente, sociali e relative ai diritti umani, in particolare garantendo redditi equi per i produttori e salari che assicurino la sussistenza per i lavoratori agricoli, come previsto dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione;

sostegno alla necessità dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati di escludere alcuni prodotti agricoli sensibili dalla liberalizzazione reciproca;

Industria

creazione, rafforzamento e diversificazione delle capacità di produzione e sviluppo di processi manifatturieri sostenibili che, ricorrendo a catene di approvvigionamento eque, vadano a vantaggio dei protagonisti locali interessati;

miglioramento del clima imprenditoriale e di investimento al fine di facilitare la partecipazione del settore privato, comprese le piccole imprese locali e, ove opportuno, sviluppo di partenariati pubblico-privato;

progressiva eliminazione delle restrizioni agli scambi, tenendo conto della necessità dei paesi in via di sviluppo di diversificare la loro economia e proteggere le industrie nascenti al fine di creare una base industriale nazionale sostenibile;

tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni di origine, che tengano conto del livello di sviluppo dei paesi e volti a favorire i trasferimenti di tecnologie, incluse le tecnologie verdi, nel rispetto della dichiarazione di Doha relativa ai TRIPS e alla sanità pubblica;

promozione di condizioni di lavoro dignitose, della trasparenza e della sostenibilità; sostegno a forme di lavoro sostenibili ed eque; potenziamento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei sistemi di previdenza sociale, con particolare riferimento alle raccomandazioni dell'OIL relative alle piattaforme in materia di protezione sociale definite a livello nazionale;

Servizi

rafforzamento dello Stato di diritto e della buona governance al fine di migliorare la sicurezza giuridica, la trasparenza e la legalità degli investimenti privati, in particolare degli investimenti diretti all'estero;

attento controllo delle disposizioni esistenti e delle direttive di negoziato relative ai servizi finanziari nell'ambito e a favore degli accordi commerciali, poiché esse non devono ostacolare un'adeguata regolamentazione finanziaria nell'ambito dell'Unione europea e dei suoi partner commerciali;

miglioramento delle condizioni di aggiudicazione degli appalti pubblici;

potenziamento dell'efficienza dei servizi pubblici;

promozione dei servizi che agevolano il commercio e l'investimento, in particolare i servizi ecologici quali il turismo, la logistica e gli investimenti verdi;

Amministrazione

sostegno ai governi nazionali nella determinazione delle loro politiche e strategie commerciali nazionali con un adeguato livello di trasparenza e partecipazione;

elaborazione di strumenti e risorse comuni per offrire ai paesi meno avanzati interessati informazioni pratiche e metodologie;

sostegno alle riforme delle amministrazioni doganali e fiscali, alle azioni volte a limitare la quota del settore informale nell'economia, nonché alle azioni volte a reintegrare il settore informale nell'economia regolamentata;

miglioramento dell'efficacia, della governance e dell'organizzazione dei regimi di transito e del movimento dei beni, delle persone e dei servizi;

istituzione di enti in grado di agevolare gli scambi e gli investimenti e la creazione di fondi di garanzia e di capitale di rischio, tra cui il capitale di avviamento e gli investitori informali (business angels);

12.

appoggia la proposta della Commissione di differenziare il proprio aiuto al commercio e concentrare gli sforzi sui paesi che ne hanno più bisogno, soprattutto quelli meno avanzati; raccomanda tuttavia alla Commissione di tenere conto del livello generale di sviluppo del paese e dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle disparità interne di sviluppo, oltre che degli indicatori classici (prodotto nazionale lordo, capitale umano e vulnerabilità agli shock economici); esorta la Commissione a tener conto dei principi del quadro integrato rafforzato per i paesi meno avanzati;

13.

sottolinea che l'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nei paesi in via di sviluppo promuovono la crescita ai fini dello sviluppo e possono contribuire a ridurre le disparità e favorire la crescita, sempre che i profitti siano reinvestiti nell'economia;

14.

ritiene che benché i trasferimenti di fondi e la microfinanza continuino a essere strumenti pertinenti, essi non possono, da soli, rispondere a tutte le esigenze di finanziamento; chiede all'insieme dei donatori di trovare e promuovere forme innovative di finanziamento e di partenariato; sostiene l'attuazione di partenariati Sud-Sud e triangolari; raccomanda di generalizzare il metodo degli schemi interregionali di finanziamento, quali quelli attuati nell'ambito del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture;

15.

sostiene il pacchetto volto a promuovere il commercio per i piccoli operatori nei paesi in via di sviluppo annunciato nella comunicazione della Commissione; esorta la Commissione a progredire nello sviluppo di tale pacchetto e chiede a tutti i donatori di stanziare fondi sufficienti per attuarlo, soprattutto per sostenere la partecipazione delle piccole imprese ai programmi commerciali che garantiscono un valore aggiunto per i produttori, compresi quelli che rispondono al criterio della sostenibilità (ad esempio il commercio equo e solidale); chiede di essere periodicamente aggiornato in merito a tale attuazione;

16.

si compiace dell'approvazione della comunicazione della Commissione «Mobilitare i finanziamenti per lo sviluppo per migliorare il sostegno dell'Unione ai paesi in via di sviluppo»; chiede alla Commissione di attuare rapidamente le sue proposte in vista dell'attivazione di un finanziamento aggiuntivo sostenibile, prevedibile ed effettivo; plaude ai principi che presiedono al quadro politico per l'investimento dell'OCSE; plaude ai risultati del partenariato globale di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e dei principi di Istanbul sull'efficacia delle organizzazioni della società civile per lo sviluppo;

17.

è preoccupato per il moltiplicarsi delle pratiche di aiuto vincolato; esorta i paesi sviluppati e i principali paesi emergenti ad astenersi dal ricorrere a tali pratiche e a cercare, viceversa, di fare appello alle risorse regionali e locali, anche per quanto riguarda il capitale umano, nell'ambito dei loro progetti di sviluppo economico incentrati su commercio e investimenti;

18.

prende atto dei lavori condotti dalle istituzioni internazionali (OMC, UNCTAD, UNIDO, OCSE, G20, Banca mondiale e banche multilaterali per lo sviluppo) in materia di aiuto al commercio; appoggia, nel quadro dei programmi di aiuto al commercio, l'inserimento di misure di compensazione per i paesi in via di sviluppo volte a bilanciare le perdite derivanti dalla liberalizzazione degli scambi; ritiene che occorra definire un sistema volto a facilitare la cooperazione internazionale, nazionale e locale tra donatori, con il coordinamento dell'UNCTAD e dell'OMC; ricorda l'impegno dell'Unione europea di promuovere e agevolare la rappresentanza e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo in tali istituzioni internazionali;

19.

deplora la mancanza di coordinamento delle politiche di investimento, anche a livello internazionale; si compiace dell'accordo del Parlamento e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti; incoraggia la Commissione a sviluppare una politica europea di investimenti internazionali che garantisca un'adeguata protezione degli investimenti, rafforzi la certezza giuridica, tenga conto della capacità degli Stati di produrre norme e standard comuni, prendendo in considerazione le esigenze sociali, economiche e ambientali specifiche quali, tra l'altro, quelle definite nel quadro politico per gli investimenti destinati allo sviluppo sostenibile dell'UNCTAD; ricorda che i paesi in via di sviluppo risentono in modo sproporzionato dei costi elevati della risoluzione delle controversie tra investitori e Stato;

20.

ritiene essenziale riformare gli accordi interistituzionali in modo da rafforzarne la dimensione dello sviluppo, garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli Stati e degli investitori, assicurare uno spazio politico sufficiente alle politiche di sviluppo sostenibile e rendere più concrete le disposizioni sulla promozione degli investimenti, allineandole maggiormente agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

21.

esorta la Commissione a elaborare dati disaggregati sugli investimenti diretti all'estero dell'Unione europea a favore dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati, considerando al contempo le seguenti categorie di investimento: fusioni e acquisizioni, ridistribuzione degli utili all'interno della società, investimenti speculativi e investimenti verdi;

22.

ritiene che la cooperazione debba essere incentrata altresì sul rafforzamento delle capacità e delle istituzioni affinché i paesi in via di sviluppo possano definire le condizioni necessarie per gli investimenti, quali il rafforzamento delle capacità di riscossione delle imposte, la lotta contro l'evasione fiscale e l'attuazione delle migliori norme in materia di contabilità;

23.

plaude alla decisione dell'OMC di agevolare l'accesso dei paesi meno avanzati; chiede ai paesi sviluppati e ai principali paesi emergenti membri dell'OMC di utilizzare la deroga relativa ai servizi per i paesi meno avanzati e di accordare trattamenti preferenziali ai servizi e ai fornitori di servizi di paesi meno avanzati, prestando allo stesso tempo particolare attenzione alla modalità 4, che costituisce una priorità per i paesi meno avanzati;

24.

auspica che l'Unione e i suoi Stati membri adoperino la loro influenza, in particolare sui principali paesi emergenti, per pervenire a una rapida conclusione dell'accordo sulla facilitazione degli scambi negoziato nell'ambito del ciclo di Doha;

25.

plaude all'impegno assunto dai paesi BRICS a favore della crescita e dello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo; chiede loro di ispirare le loro azioni al rispetto e alla promozione dei principi democratici e di buona governance; invita la Commissione a continuare a includere la clausola della democrazia e dei diritti umani in tutti i suoi accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo;

26.

invita la Commissione a proporre soluzioni concrete volte a rafforzare il suo sostegno a un'integrazione regionale tra i paesi in via di sviluppo più rapida e più profonda, allo scopo di sviluppare i mercati regionali e creare catene di valore regionale; a tal fine, invita la Commissione a promuovere l'integrazione regionale nell'ambito dei suoi accordi commerciali bilaterali e regionali; le chiede di operare a favore di una semplificazione e armonizzazione delle norme d'origine, nonché dei mezzi volti a facilitarne l'utilizzo da parte dei piccoli esportatori; chiede alla Commissione di rafforzare i partenariati con le istituzioni regionali in loco, soprattutto la Banca africana di sviluppo; ricorda il ruolo fondamentale del settore privato locale quanto all'integrazione commerciale e allo sviluppo economico;

27.

si compiace della riforma delle norme di origine e dell'entrata in vigore del sistema riformato di preferenze generalizzate; auspica che la Commissione presenti una relazione sull'impatto del cambiamento di regime sui paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda il ritiro delle preferenze per i paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 40 del nuovo regolamento;

28.

prende atto dell'applicazione provvisoria di un primo accordo di partenariato economico con un gruppo di paesi dell'Africa; esorta la Commissione a verificare gli scarsi progressi compiuti sinora concludendo altri accordi di partenariato economico che tengano pienamente conto degli interessi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione ad approfittare di questa dinamica per rilanciare i negoziati in corso sugli accordi di partenariato economico tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo interessati, al fine di integrare progressivamente i mercati di tali paesi nel quadro commerciale multilaterale; sottolinea l'importanza di stabilire un quadro giuridico e commerciale stabile ed equo in grado di favorire gli investimenti unionali nei paesi ACP in modo reciprocamente vantaggioso; invita la Commissione a tener conto delle raccomandazioni del Parlamento riguardo all'erosione delle preferenze, alla flessibilità e all'estensione dello smantellamento tariffario, nonché ad accordare particolare attenzione all'attuazione degli accordi di partenariato economico;

29.

ritiene che gli strumenti predisposti dall'Unione in materia di aiuti allo sviluppo attraverso il commercio e gli investimenti, soprattutto il sistema delle preferenze generalizzate e gli accordi di partenariato economico, siano efficaci, purché le loro disposizioni e criteri di applicazione non generino discriminazioni né vincoli che danneggino eventuali beneficiari; invita tuttavia la Commissione a integrare tutti gli strumenti esistenti in una strategia realmente globale che comprenda anche misure di assistenza tecnica al commercio, di rafforzamento delle capacità e di adeguamenti connessi al commercio, anche in materia di normalizzazione; considera che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna debbano sviluppare sinergie per migliorare ulteriormente la diplomazia commerciale dell'Unione a livello mondiale;

30.

incoraggia la Commissione a integrare i capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali bilaterali con norme vincolanti in materia di ambiente e lavoro e clausole sulla responsabilità sociale delle imprese; inoltre, reputa opportuno che la Commissione cooperi per aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati a rispettare tali norme; ritiene che un'intensa partecipazione della società civile al monitoraggio dell'attuazione di tali capitoli aumenti la consapevolezza e l'accettazione delle norme in materia ambientale e sociale;

31.

raccomanda alla Commissione di negoziare l'integrazione di disposizioni vincolanti e applicabili in materia di diritti umani, oltre a disposizioni sociali e ambientali, in tutti i futuri accordi commerciali, al fine di aumentare l'efficacia e la credibilità della politica di condizionalità dell'Unione;

32.

esorta l'Unione europea a impostare i propri accordi commerciali in modo da favorire una condotta responsabile da parte degli investitori e il rispetto delle migliori pratiche internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e di buongoverno societario; sottolinea in particolare che, per essere inclusiva ed efficiente in termini di riduzione della povertà, la crescita deve essere stimolata nei settori in cui sono attivi i poveri, deve andare a beneficio delle donne e conferire loro maggiore potere e deve essere associata alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di finanziamenti per microimprese e piccole imprese;

33.

esorta le aziende con sede nell'Unione europea che dispongono di impianti di produzione in paesi in via di sviluppo a mantenere una condotta esemplare nel conformarsi agli obblighi inerenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà, alle normative in ambito sociale e ambientale, nonché alle norme fondamentali del lavoro e degli accordi internazionali;

34.

invita le società europee le cui filali o filiere di approvvigionamento hanno sede in paesi in via di sviluppo a rispettare i propri obblighi giuridici nazionali e internazionali in materia di diritti umani, norme del lavoro e ambiente;

35.

plaude al fatto che una vasta gamma di industrie e di società transnazionali abbia varato codici di condotta che prevedono norme di prestazione di carattere sociale e ambientale per le proprie filiere di approvvigionamento a livello mondiale; ricorda, tuttavia, che l'eterogeneità delle norme contabili, di revisione e di rendicontazione ne ostacolano il raffronto; sottolinea che una migliore attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani contribuirà a realizzare gli obiettivi dell'Unione europea relativi a questioni specifiche in materia di diritti umani e norme fondamentali del lavoro;

36.

sottolinea che l'assistenza dell'Unione europea ai governi di paesi terzi per l'attuazione delle normative sociali e ambientali rappresenta un complemento necessario per promuovere la responsabilità sociale delle imprese europee sul piano mondiale;

37.

prende atto che, fatta salva l'attuazione del «processo di Kimberley» per la certificazione dei «diamanti dei conflitti», il commercio di risorse naturali continua a fomentare ribellioni e che nelle zone minerarie continuano le violazioni di diritti umani; sottolinea pertanto la necessità di predisporre con urgenza un sistema di dovuta diligenza per l'estrazione e il commercio di pietre preziose e di altri minerali «dei conflitti»; ritiene che una siffatta misura potrebbe contribuire a rispondere alla sfida principale della «maledizione delle risorse» e accrescere i benefici per i paesi in via di sviluppo nell'ambito del commercio delle proprie materie prime;

38.

riconosce che la Commissione partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; chiede alla Commissione e alle parti che operano all'interno dell'industria estrattiva di incoraggiare attivamente un maggior numero di paesi produttori ad aderire all'iniziativa.

39.

esorta la Commissione, all'atto della conclusione di accordi commerciali e di investimento, ad attuare l'orientamento elaborato dal relatore delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, il quale invita a ricorrere a valutazioni di impatto sui diritti umani (orientamenti sulle valutazioni di impatto sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento), per garantire la conformità degli accordi agli obblighi assunti a livello internazionale mediante strumenti in materia di diritti umani;

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40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(2)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(3)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(4)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.

(5)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 101, pag. 106, pag. 112, pag. 118, pag. 124, pag. 129, pag. 135, pag. 141.

(6)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(7)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0342.

(9)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2012)0471.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2012)0060.

(12)  GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.

(13)  GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 34.

(14)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 73.

(15)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(16)  A/CONF.219/3 dell'11.5.2011.


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