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Document 52013IP0049

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI))

    GU C 24 del 22.1.2016, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/28


    P7_TA(2013)0049

    Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI))

    (2016/C 024/06)

    Il Parlamento europeo,

    vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese (1),

    vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese (2),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire» (COM(2003)0284) (Piano d'azione per il governo societario),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Pacchetto “Imprese responsabili”» (COM(2011)0685),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

    vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (3),

    vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (4),

    vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (5),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (6),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0017/2013),

    Verso una concezione moderna di RSI: considerazioni preliminari

    1.

    sottolinea che le imprese non possono sostituirsi alle funzioni delle autorità pubbliche per quanto concerne la promozione, l'implementazione e il controllo di norme sociali e ambientali;

    2.

    sottolinea che l'attuale crisi economica mondiale è scaturita da gravi errori a livello di trasparenza, rendicontazione e responsabilità e da una visione miope, e che l'UE ha il dovere di garantire che tutti traggano insegnamento dal passato; plaude all'intenzione della Commissione di condurre indagini Eurobarometro sulla fiducia nelle imprese; chiede che tutti i soggetti interessati discutano in modo approfondito dei risultati di dette indagini e che agiscano di conseguenza; sostiene con forza la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e ritiene che essa, se attuata correttamente e praticata da tutte le imprese e non solo da quelle più grandi, possa contribuire considerevolmente a ripristinare la fiducia persa, aspetto necessario per una ripresa economica sostenibile, e che possa mitigare le conseguenze sociali della crisi economica; nota che, quando le imprese si assumono una responsabilità nei confronti della società, dell'ambiente e dei lavoratori, viene a crearsi una situazione vantaggiosa per tutti che contribuisce ad ampliare la base di fiducia necessaria per il successo economico; ritiene che includere la RSI in una strategia aziendale sostenibile sia nell'interesse delle imprese e della società nel suo complesso; sottolinea che molte imprese, in particolare le piccole e le medie imprese (PMI), rappresentano un esempio eccellente in tal senso;

    3.

    è dell'opinione che le imprese possano contribuire allo sviluppo di un'economia sociale di mercato e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, garantendo posti di lavoro e facilitando la ripresa economica;

    4.

    ritiene sia necessario contestualizzare il dibattito sulla RSI in un ambito più ampio, che, pur preservando un orientamento primariamente volontaristico, consenta, laddove opportuno, il dialogo su misure regolamentari;

    5.

    condivide la nuova definizione di RSI proposta dalla Commissione, la quale neutralizza la contrapposizione tra approcci volontari e approcci obbligatori;

    6.

    ritiene che la governance d'impresa costituisca un elemento fondamentale della responsabilità sociale delle imprese (RSI), in particolare per quanto riguarda il rapporto con le autorità pubbliche e con i lavoratori e le loro associazioni di rappresentanza e per quanto riguarda la politica che l'azienda persegue in materia di bonus, liquidazioni e retribuzioni; ritiene che bonus, liquidazioni e retribuzioni eccessivi per i manager, in particolare nel caso in cui l'impresa stia affrontando difficoltà, non siano compatibili con un comportamento socialmente responsabile;

    7.

    ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte della RSI e che pertanto strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

    8.

    ritiene che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, occorra tener conto del comportamento delle imprese presenti nella sua catena di forniture e delle sue eventuali aziende subappaltatrici;

    Rafforzare il legame tra RSI, cittadini, competitività e innovazione

    9.

    chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di promuovere modelli di impresa innovativi, atti a rafforzare la reciprocità tra le imprese e il contesto sociale in cui esse operano;

    10.

    invita la Commissione a tener conto delle discussioni in corso per quanto riguarda la revisione delle direttive in materia contabile e di trasparenza affinché la nuova strategia RSI proposta integri la direttiva rivista;

    11.

    sottolinea l'importanza di sostenere soluzioni innovative che permettano alle imprese di affrontare sfide sociali e ambientali come l'introduzione di sistemi di trasporto intelligente e prodotti eco-efficienti che siano accessibili e ideati per tutti;

    12.

    incoraggia le iniziative intraprese dalla Commissione volte a promuovere la visibilità della RSI e la diffusione di buone pratiche e sostiene con forza l'introduzione di un sistema di riconoscimento europeo a imprese e a partenariati sulla RSI; in tale contesto, chiede alla Commissione di esaminare la possibilità, tra le altre azioni, di introdurre a tal fine un'etichetta sociale europea;

    13.

    plaude alla creazione di piattaforme multilaterali per la RSI e concorda con l'approccio settoriale prescelto;

    14.

    riconosce l'importanza e il potenziale dell'iniziativa «Impresa 2020» della rete RSI Europa, la quale può sostanzialmente contribuire a consolidare il legame tra RSI e competitività, facilitando la diffusione delle buone pratiche; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare maggiori sinergie in merito agli obiettivi relativi allo sviluppo di politiche e iniziative a favore dell'innovazione sociale e della creazione di posti di lavoro; a tal riguardo, incoraggia la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dalla rete RSI Europa, con l'obiettivo precipuo di rafforzare la collaborazione tra le imprese e gli Stati membri, in modo da favorire lo sviluppo di piani di azione nazionali e la diffusione delle buone pratiche;

    15.

    sostiene la proposta della Commissione di effettuare sondaggi periodici volti a valutare la fiducia e gli atteggiamenti dei cittadini verso le strategie delle imprese in materia di RSI; raccomanda di collegare il contenuto dei sondaggi alla revisione del piano d'azione per il consumo e la produzione sostenibili, al fine di identificare analogamente gli ostacoli ad un consumo maggiormente responsabile;

    Migliorare la trasparenza e l'efficacia delle politiche di RSI

    16.

    incoraggia la Commissione a formulare misure specifiche volte a contrastare le informazioni ingannevoli e false sugli impegni a favore della responsabilità sociale delle imprese e sull'impatto ambientale e sociale di prodotti e servizi, che superino quelle previste dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, prestando particolare attenzione alla questione della presentazione e trattamento delle denunce sulla base di una procedura aperta e chiara e all'avvio delle indagini; ritiene che il «greenwashing» non sia soltanto una pratica ingannatrice e fuorviante per consumatori, autorità pubbliche ed investitori, ma che riduca anche la fiducia nella RSI come strumento efficace per favorire una crescita inclusiva e sostenibile;

    17.

    condivide l'obiettivo di migliorare l'integrazione di aspetti sociali e ambientali negli appalti pubblici; auspica, in tale contesto, la rimozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e una maggiore responsabilizzazione lungo la catena del subappalto;

    18.

    invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative per sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime delle imprese;

    19.

    sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione delle normative sociali e ambientali nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;

    20.

    sottolinea che gli investimenti socialmente responsabili (ISR) fanno parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento; rileva che, seppur non esista al momento una definizione universale di ISR, quest'ultima di solito unisce gli obiettivi finanziari degli investitori con i loro timori circa questioni sociali, ambientali ed etiche nonché di governance aziendale;

    21.

    riconosce l'importanza che le imprese divulghino informazioni sulla sostenibilità come i fattori sociali e ambientali, al fine di identificare i rischi alla sostenibilità e accrescere la fiducia di investitori e consumatori; ricorda i notevoli progressi che si stanno conseguendo a tal riguardo e invita la Commissione a sostenere l'obiettivo del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC) di fare della rendicontazione integrata la norma globale entro il prossimo decennio;

    22.

    sottolinea che occorre assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, la dovuta diligenza e la trasparenza per garantire la RSI nel corso di tutta la catena di fornitura, misurare l'impronta di sostenibilità delle imprese europee nonché combattere l'elusione fiscale e i flussi illeciti di denaro;

    23.

    sottolinea che la responsabilità delle imprese non deve ridursi a un mero strumento di marketing, e che il suo pieno potenziale può essere sviluppato solo integrandola nella strategia aziendale complessiva, attuandola e realizzandola nell'ambito delle attività quotidiane e della strategia finanziaria delle imprese; auspica l'instaurarsi di un legame tra una buona responsabilità d'impresa e una buona governance aziendale; ritiene che la Commissione debba incoraggiare le imprese a prendere decisioni in merito a una strategia di RSI a livello dei consigli di amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre codici di gestione aziendale che riflettano l'importanza della responsabilità di ciascuno nell'impresa e che creino un nesso forte tra i risultati dell'impresa in campo ambientale e sociale e in fatto di diritti umani e i suoi risultati finanziari;

    24.

    sottolinea che le imprese che s'impegnano nella RSI dovrebbero essere facilmente identificabili dagli investitori e dai consumatori al fine di incoraggiarle nelle loro iniziative;

    25.

    sottolinea che l'investimento socialmente responsabile (ISR), quale parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento, coniuga gli obiettivi finanziari ed economici degli investitori con considerazioni di ordine sociale, ambientale, etico, culturale e pedagogico;

    26.

    segue con interesse le discussioni in corso in merito alla proposta legislativa sulla trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese; auspica l'adozione di una proposta legislativa che permetta un'ampia flessibilità di azione, per tenere conto della natura multidimensionale della RSI e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, accompagnata da un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati e alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società, compresi aspetti di governance e la metodologia del costo del ciclo di vita; ritiene che le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero riguardare anche, se del caso, la catena di subappalto e di fornitura e dovrebbero basarsi su metodologie globalmente accettate come quelle del Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata; chiede inoltre che alle PMI venga applicata una deroga o un quadro semplificato;

    27.

    chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la fissazione di parametri di riferimento chiari per misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;

    28.

    invita l'UE e gli Stati membri a fornire informazioni concrete in materia di RSI e ad approntare iniziative di istruzione e formazione al riguardo, in modo che le imprese possano trarre pieno vantaggio da essa e attuarla nella propria cultura organizzativa;

    29.

    incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, tra cui garanzie in termini di tutela delle fonti e diritti degli informatori;

    30.

    invita la Commissione a valutare ulteriormente l'adozione di misure, sia vincolanti che non vincolanti, volte a facilitare il riconoscimento e la promozione degli sforzi compiuti dalle aziende in merito alla trasparenza e alla divulgazione di informazioni non finanziarie;

    31.

    rifiuta risolutamente lo sviluppo di parametri specifici, che possano provocare oneri amministrativi e un inefficace irrigidimento operativo come lo sviluppo di indicatori di prestazione a livello UE; invita invece la Commissione ad assicurare alle aziende ed a promuovere l'uso delle metodologie internazionalmente accettate, come quelle della Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata;

    32.

    ritiene tuttavia fondamentale che venga sviluppata al più presto dalla Commissione l'annunciata metodologia comune per misurare le prestazioni ambientali basata sul costo del ciclo di vita; ritiene che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza dell'informazione delle imprese sia in termini di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;

    33.

    accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare una «Comunità di pratiche» in materia di RSI e di azione sociale delle imprese; ritiene che essa debba integrare un codice di buone pratiche per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, consentendo a tutti i soggetti interessati di impegnarsi in un processo di apprendimento collettivo al fine di migliorare e rafforzare l'efficienza e la responsabilità delle azioni di una pluralità di parti interessate;

    34.

    chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, compresi i sindacati, nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un vero e proprio approccio di partenariato;

    35.

    invita la Commissione a garantire che l'obbligo di comunicazione sistematica delle informazioni essenziali sulla sostenibilità non sovraccarichi le aziende, in quanto qualsiasi nuova strategia RSI deve essere accettata dalle stesse; invita la Commissione a prevedere un periodo di transizione prima che entri in vigore per le imprese una comunicazione periodica di carattere non finanziario, in quanto ciò consentirebbe innanzitutto alle aziende di attuare correttamente la RSI a livello interno, mettendo in atto una politica RSI accurata e dettagliata nell'ambito dei loro sistemi interni di gestione;

    36.

    sostiene la proposta della Commissione di considerare come requisito per tutti i fondi di investimento e le istituzioni finanziarie l'obbligo di informare tutti i loro clienti (cittadini, imprese, autorità pubbliche, ecc.) sugli eventuali criteri di investimento etico o responsabile da loro applicati o su qualsivoglia norma o codice cui essi aderiscono;

    37.

    appoggia la direttiva della Commissione recante norme minime per le vittime; chiede che le politiche RSI delle imprese dei settori interessati (come ad esempio turismo, assicurazioni, alloggio e telecomunicazioni) includano strategie positive e concrete nonché strutture di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di impostare politiche specifiche per qualsiasi dipendente che diventi vittima di un reato, sia sul posto di lavoro che al di fuori;

    38.

    riconosce il notevole valore e il potenziale di strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione come i codici di condotta a livello settoriale; plaude, quindi, alla volontà della Commissione di migliorare gli strumenti esistenti attraverso un codice deontologico sulla materia; si oppone, tuttavia, ad un approccio unico che non tenga conto della specificità dei singoli settori e delle specifiche esigenze delle imprese;

    CSR e PMI: dalla teoria alla pratica

    39.

    ricorda la peculiarità delle PMI, le quali sono principalmente attive a livello locale e regionale e all'interno di settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, rispettino le esigenze specifiche delle PMI e siano in linea con il principio del «pensare prima in piccolo» e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI;

    40.

    sottolinea l'importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella RSI e di riconoscere i risultati da esse conseguiti nel settore;

    41.

    riconosce che molte PMI in Europa stanno già attuando politiche RSI, quali l'occupazione locale, il coinvolgimento della comunità, applicando politiche di buon governo con la loro catena di fornitura, ecc; sottolinea tuttavia che la maggior parte di queste piccole e medie imprese non sa che sta in realtà attuando la sostenibilità, la responsabilità sociale delle imprese e buone prassi di governo societario; invita pertanto la Commissione a esaminare in primo luogo le attuali pratiche delle PMI prima di considerare strategie RSI specifiche per le PMI;

    42.

    rifiuta ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o finanziario per le PMI, sostiene, invece, misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;

    43.

    chiede agli Stati membri e alle autorità regionali di fare un uso intelligente dei fondi di coesione con l'obiettivo di sostenere il ruolo delle organizzazioni intermediarie delle PMI nell'ambito della promozione della RSI, basandosi su esempi come quello del principale programma tedesco co-finanziato dal Fondo sociale europeo;

    44.

    chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni intermediarie delle PMI e altre parti interessate, di identificare strategie e misure atte a favorire lo scambio delle buone prassi in materia di RSI tra le PMI, come ad esempio una banca dati che raccolga casi e pratiche con informazioni relative a progetti condotti in diversi paesi;

    45.

    raccomanda lo sviluppo di guide e manuali sulla RSI destinati alle PMI; sottolinea, a tale riguardo, l'urgenza di maggiore ricerca accademica su metodi per aumentare l'accettazione della RSI da parte delle PMI e sull'impatto economico, sociale e ambientale della RSI a livello locale e regionale;

    46.

    ritiene che, al fine di avere un impatto effettivo sulla riduzione della povertà, il programma RSI dovrebbe porre l'enfasi anche sulle PMI, dal momento che i loro impatti cumulativi sociali e ambientali sono significativi;

    47.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad individuare strategie di sviluppo e di supporto per la diffusione della RSI tra le PMI; raccomanda, in particolar modo, lo sviluppo di misure specifiche per le piccole e microimprese;

    Questioni relative alla conformità e relazioni con i paesi terzi

    48.

    sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa il modo in cui i risultati delle valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della loro conclusione e quali capitoli di tali accordi sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;

    49.

    sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, sanitaria e ambientale;

    50.

    invita a promuovere il concetto di sponsorizzazione tra i datori di lavoro;

    51.

    ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;

    52.

    sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;

    53.

    ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori pratiche con i propri partner stranieri;

    Conclusioni

    54.

    sottolinea la necessità di sviluppare eventuali misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale;

    55.

    incoraggia gli sforzi della Commissione volti a promuovere il comportamento responsabile nelle relazioni con altri paesi e regioni del mondo; chiede, a tale riguardo, maggiori sforzi per ancorare il principio di reciprocità negli scambi commerciali;

    56.

    riafferma che lo sviluppo della RSI dovrebbe essere portato avanti prima di tutto attraverso l'approccio multistakeholder in cui un ruolo di primo piano spetti alle imprese, che devono avere la possibilità di sviluppare un approccio adeguato alla loro situazione; ribadisce l'esigenza di misure e approcci specifici per lo sviluppo della RSI tra le PMI;

    57.

    rileva che la strategia attuale della Commissione in materia di RSI copre il periodo 2011-2014; invita la Commissione a provvedere affinché sia adottata in tempo utile una strategia ambiziosa per il periodo dopo il 2014;

    o

    o o

    58.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.

    (2)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.

    (3)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

    (4)  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.

    (5)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

    (6)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.


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