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Document 52013DC0704

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

    /* COM/2013/0704 final */

    52013DC0704

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE /* COM/2013/0704 final */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

    1.           Introduzione

    La direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva vernici”) limita le emissioni di composti organici volatili (“COV”) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.

    Le direttiva vernici mira a prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico[1] e di particelle secondarie. Integra le misure da adottare a livello nazionale per garantire la conformità con i limiti delle emissioni di COV previsti dalla direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (“direttiva NEC”). I prodotti contemplati sono pitture e vernici applicate a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse, nonché prodotti per carrozzeria[2].

    A tal fine, la direttiva vernici prevede che i prodotti da essa contemplati e immessi sul mercato successivamente al 1° gennaio 2007 debbano avere un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell’allegato II. Dal 1º gennaio 2010 si applicano a pitture e vernici dei valori limite di COV più severi (fase II). La direttiva vernici impone inoltre l’etichettatura dei prodotti per indicare il loro contenuto di COV e quindi contribuire ad orientare la scelta dei consumatori. Gli Stati membri devono istituire un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di COV e gli obblighi in materia di etichettatura della direttiva, comunicando regolarmente alla Commissione i risultati del programma.

    La presente è la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce un quadro d’insieme sull’attuazione della direttiva vernici da parte degli Stati membri; la prima relazione[3] è stata adottata nel 2011. Il riesame della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico[4], attualmente in atto, comprende una valutazione globale delle fonti di emissioni di COV e le misure possibili per la loro riduzione con il miglior rapporto costi-benefici. Di conseguenza, non è stato avviato un riesame distinto della direttiva vernici.

    Occorre sottolineare che i “marchi di qualità ecologica” per pitture e vernici, per interni ed esterni[5], costituiscono un’ulteriore azione a livello europeo. Si tratta di marchi che richiedono, tra l’altro, l’imposizione su base volontaria di limiti più severi al contenuto di COV dei prodotti, conducendo quindi a una maggiore riduzione delle emissioni di COV in quanto consentono una scelta più informata da parte del consumatore.

    2.           Attuazione

    2.1.        Introduzione

    L’articolo 7 della direttiva vernici prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati del loro programma di monitoraggio, per poter dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva. Esso prevede altresì che gli Stati membri comunichino le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva vernici.

    Gli Stati membri dovevano presentare entro il 1° luglio 2012 la seconda relazione, relativa al 2010, che tenesse conto dell’applicazione a pitture e vernici, a partire dal 1° gennaio 2010, dei più severi valori limiti di COV della fase II (allegato II alla direttiva vernici). La Commissione ha istituito un formato comune[6] per promuovere una maggiore uniformità nella comunicazione dei dati da parte degli Stati membri.

    Sono state ricevute relazioni di attuazione da tutti i 27 Stati membri, consultabili insieme alla loro successiva valutazione sul sito web della Commissione[7].

    La presente relazione, che riassume le principali conclusioni della valutazione delle informazioni inviate dagli Stati membri, si concentra su due aspetti dell’applicazione della direttiva vernici, ossia:

    · quali programmi di monitoraggio sono stati istituiti per verificare i requisiti della direttiva, vale a dire quali sono state le principali azioni intraprese dalle autorità competenti dello Stato membro;

    · in che misura gli Stati membri hanno soddisfatto i requisiti tecnici della direttiva vernici, vale a dire quali misure di attuazione sono state adottate da fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori di pitture e vernici.

    2.2.        Programmi di monitoraggio

    Le informazioni fornite dagli Stati membri per il 2010 dimostrano che, in rapporto al 2007, il monitoraggio del rispetto dei limiti del contenuto di COV (allegato II) e dell’etichettatura (articolo 4) ha compiuto alcuni progressi o, perlomeno, è rimasto allo stesso livello.

    Gli Stati membri ricorrono a una varietà di approcci per monitorare l’osservanza della direttiva, che includono controlli fisici (per esempio, campionamento e analisi di prodotti vernicianti; ispezione visiva delle etichette) e/o un approccio di audit più indiretto attraverso controlli sulla documentazione presentata dai produttori. In alcuni casi il controllo tramite ispezioni/campionamenti, di natura più onerosa, viene intrapreso solo se giustificato dalle iniziali osservazioni di audit. Al fine di promuovere un monitoraggio più efficace, alcuni Stati membri hanno segnalato di aver preso in esame sistemi alternativi di verifica del rispetto dei requisiti, ad esempio chiedendo ai fabbricanti di compilare un questionario da trasmettere unitamente ai campioni di prodotto oppure introducendo dei sistemi di autocertificazione.

    Sebbene vi siano notevoli differenze da uno Stato membro all’altro, il numero totale di ispezioni di locali condotte nel 2010 nell’UE-27 è stato rilevante, trattandosi di circa 4 700 ispezioni per verificare il contenuto di COV dei prodotti e/o la loro etichettatura. I controlli hanno riguardato tutti i soggetti coinvolti nell’immissione dei prodotti sul mercato, vale a dire nella fabbricazione, importazione, vendita all’ingrosso e al dettaglio di pitture e vernici. A livello di singolo Stato membro, il numero di ispezioni varia da 0 (per tre Stati membri) a 830.

    Sempre nonostante le nette differenze tra gli Stati membri, un elevato numero di campioni di pitture e vernici è stato analizzato per rilevare i COV contenuti, pari a più di 19 000 analisi condotte nel 2010 nell’UE-27. Quattro Stati membri hanno esaminato più di 1 000 campioni (in un caso si è arrivati a 11 800), sebbene cinque Stati membri non ne abbiano esaminato neanche uno. I campioni più esaminati provenivano da pitture e vernici vendute al dettaglio (41% dei campioni).

    Nel 2010 il numero di controlli sulle etichette dei prodotti, mediante controllo visivo o con altri metodi, è stato dell’ordine di 121 000 in tutta l’UE-27, sebbene, di nuovo, con notevoli differenze tra Stato e Stato. A livello di singolo Stato membro, il numero di ispezioni varia da 0 (per tre Stati membri) a 78 000. Nella maggior parte dei casi, per verificare la conformità dell’etichetta sono state controllate pitture e vernici vendute da grossisti (41% di tutti i controlli).

    Gli Stati membri che nel 2010 hanno riferito livelli di monitoraggio pari a zero o molto bassi, hanno invocato una serie di ragioni. Molti Stati membri sono stati ostacolati dalla mancanza di risorse, soprattutto di carattere finanziario. In alcuni di essi le autorità competenti hanno sopperito a questa mancanza definendo delle priorità (ad esempio, scegliendo di monitorare prodotti specifici) e/o ricorrendo a campagne d’informazione (per accrescere la consapevolezza circa la direttiva vernici e migliorare il rispetto della normativa). Anche la carenza di laboratori accreditati per l’analisi dei campioni ha rappresentato un problema.

    2.3.        Rispetto dei limiti di COV e degli obblighi in materia di etichettatura

    Limiti di COV

    L’allegato II, sezione A, della direttiva vernici definisce due serie di valori limite per il contenuto massimo di COV nei prodotti vernicianti e nelle vernici (in grammi per litro di prodotto “pronto all’uso”). “I valori limite della fase I” sono stati applicati a decorrere dal 1° gennaio 2007. “I valori limite di COV della fase II”, più rigorosi, sono entrati in vigore dal 1º gennaio 2010. Pertanto i prodotti che nel 2010 sono risultati non conformi ai limiti della “fase I” erano contemporaneamente non conformi ai limiti della “fase II”. Per i prodotti di carrozzeria, i valori limite dei COV definiti nell’allegato II, sezione B, della direttiva vernici sono stati applicati a decorrere dal 1º gennaio 2007 e non hanno subito alcuna modifica successiva.

    Per i valori limite di COV della fase I il tasso globale di conformità è risultato relativamente elevato, raggiungendo il 98,7% (con 259 campioni non conformi su un totale di 19 525). La percentuale più elevata di campioni non conformi è stata rinvenuta tra i grossisti (2,5%) e gli importatori (2,4%).

    Anche per i più severi limiti di COV della fase II, il tasso globale di conformità era relativamente elevato, raggiungendo il 97,46% (500 campioni non conformi). La percentuale più elevata (6%) di campioni non conformi è stata constatata tra gli importatori.

    Gli elevati tassi di conformità indicano che, laddove verificati, i valori limite dei COV sono generalmente rispettati in tutta l’UE-27, anche se sussistono opportunità per arrivare a una conformità più vicina al 100%. I livelli globali di conformità sono simili a quelli comunicati per l’anno 2007.

    Prescrizioni in materia di etichettatura

    Dei circa 121 000 campioni monitorati per l’etichettatura nel 2010, il 94,2% è risultato conforme. Il tasso più elevato di non conformità si è riscontrato tra gli importatori. Le differenze nel numero di campioni/etichette analizzati rendono impossibile un confronto corretto tra i livelli di non conformità dei diversi Stati membri.

    I motivi dell’inadempienza non sono evidenti, se si osservano i dati forniti nelle relazioni degli Stati membri. Sebbene i livelli di conformità sembrino notevolmente migliorati rispetto al 2007, quando le violazioni delle disposizioni in materia di etichettatura si situavano intorno al 20%, è tuttavia ancora possibile potenziare il monitoraggio della conformità specialmente negli Stati membri che, attualmente, non lo praticano.

    Prodotti non conformi

    Nella maggior parte dei casi, gli Stati membri che rilevano non conformità ai limiti del contenuto di COV o agli obblighi di etichettatura, hanno fornito anche informazioni sulle sottocategorie di prodotti non conformi in base all’allegato I della direttiva vernici.

    La maggior parte delle inosservanze relative sia ai limiti di contenuto di COV sia all’etichettatura riguardano i prodotti di categoria 1.1d (“pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica”). Sono state segnalate altre tre categorie di prodotti in quanto non conformi agli obblighi sui limiti di contenuto di COV e all’etichettatura, segnatamente le categorie 1.1a “pitture opache per interni per pareti e soffitti”, 1.1e “vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne” e 1.1i “pitture monocomponenti ad alte prestazioni”.

    Un maggior numero di sottocategorie sono caratterizzate da non conformità agli obblighi in materia di etichettatura rispetto a quelli in materia di COV: ciò si riscontra in tutte le sottocategorie, fuorché due, per pitture e vernici e in tutte le sottocategorie per i prodotti per carrozzeria.

    Azioni tese a garantire la conformità

    La sanzione più comune adottata dagli Stati membri in caso di mancato rispetto dei limiti di contenuto di COV è stato il ritiro dei prodotti dal mercato, come richiesto dalla direttiva.

    In risposta a una violazione delle disposizioni in materia di etichettatura, in generale gli Stati membri hanno richiesto agli operatori di correggere l’errore entro un certo periodo di tempo, in modo da evitare azioni giudiziarie o sanzioni pecuniarie.

    Le azioni giudiziarie sono state menzionate unicamente da uno Stato membro, lo stesso che ha chiesto agli operatori di stimolare i cambiamenti attraverso la loro catena di fornitura.

    Alcuni Stati membri hanno riferito che, invece di penalizzare gli operatori per le inosservanze, li hanno informati in modo costruttivo sui requisiti della direttiva vernici e sui cambiamenti necessari a garantire la conformità.

    3.           Conclusioni e prospettive

    Le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 della direttiva vernici indicano che, a partire dal 2010, la maggior parte di loro aveva previsto programmi di monitoraggio per verificare la conformità di pitture e vernici immesse sul mercato. Tuttavia un numero limitato di Stati membri sono ancora in difetto e non hanno ancora predisposto adeguati programmi di monitoraggio.

    Negli Stati membri che intraprendono attività di monitoraggio si riscontra una grande diversità nella frequenza con la quale esso viene svolto. In generale, presso di loro si registra una buona conformità ai valori limite di COV prescritti dalla direttiva vernici e la percentuale più alta di inadempienze riguarda principalmente le vernici importate. Tuttavia, sembrerebbe essere necessaria una più rigorosa applicazione delle norme in materia di etichettatura.

    Gli Stati membri ancora in ritardo sono invitati a prendere le misure necessarie per adempiere pienamente agli obblighi riguardanti i programmi di monitoraggio.

    La Commissione intende controllare attentamente i progressi in questi ambiti e continuerà ad aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente il loro livello di prestazioni, sia attraverso una serie di attività di supporto sia attraverso opportune misure correttive.

    Si raccomanda pertanto agli Stati membri di proseguire nei loro sforzi per raggiungere gli obiettivi di monitoraggio e per una più rigorosa applicazione dei requisiti, concentrandoli dove risultino più efficaci ed efficienti nel limitare l’immissione sul mercato di pitture e vernici non conformi.

    [1]               L’ozono è formato tramite la reazione di COV, ossidi di azoto e monossido di carbonio, in presenza di luce solare.

    [2]               Per "prodotti per carrozzeria" si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di cui all’allegato II, sezione B, della direttiva vernici. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.

    [3]               COM(2011) 297 definitivo del 27 maggio 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0297:FIN:IT:PDF

    [4]               Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico (COM(2005) 446 definitivo del 21 settembre 2005).

    [5]               Decisione 2009/543/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e decisione 2009/544/CE della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni.

    [6]               Decisione 2010/693/UE della Commissione, del 22 luglio 2010 (GU L 301 del 18.11.2010, pag. 4).

    [7]               https://circabc.europa.eu/w/browse/d8915eeb-0b2f-4d22-824e-1d4b5d969e14

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