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Document 52013DC0704
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
/* COM/2013/0704 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE /* COM/2013/0704 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva
1999/13/CE 1. Introduzione La direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (“direttiva vernici”) limita le emissioni di composti organici
volatili (“COV”) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria. Le
direttiva vernici mira a prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico
derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico[1] e di particelle secondarie. Integra le misure da adottare a livello
nazionale per garantire la conformità con i limiti delle emissioni di COV
previsti dalla direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici (“direttiva NEC”). I prodotti contemplati
sono pitture e vernici applicate a scopo decorativo, funzionale e protettivo su
manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse, nonché
prodotti per carrozzeria[2]. A tal fine, la direttiva vernici prevede che i
prodotti da essa contemplati e immessi sul mercato successivamente al 1°
gennaio 2007 debbano avere un contenuto di COV non superiore ai valori limite
fissati nell’allegato II. Dal 1º gennaio 2010 si applicano a pitture e vernici
dei valori limite di COV più severi (fase II). La direttiva vernici impone
inoltre l’etichettatura dei prodotti per indicare il loro contenuto di COV e
quindi contribuire ad orientare la scelta dei consumatori. Gli Stati membri
devono istituire un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il
rispetto dei limiti di COV e gli obblighi in materia di etichettatura della
direttiva, comunicando regolarmente alla Commissione i risultati del programma. La presente è la seconda relazione della Commissione
al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce un quadro d’insieme sull’attuazione
della direttiva vernici da parte degli Stati membri; la prima relazione[3] è stata
adottata nel 2011. Il riesame della strategia tematica sull’inquinamento
atmosferico[4],
attualmente in atto, comprende una valutazione globale delle fonti di emissioni
di COV e le misure possibili per la loro riduzione con il miglior rapporto
costi-benefici. Di conseguenza, non è stato avviato un riesame distinto della
direttiva vernici. Occorre sottolineare che i “marchi di qualità
ecologica” per pitture e vernici, per interni ed esterni[5],
costituiscono un’ulteriore azione a livello europeo. Si tratta di marchi che
richiedono, tra l’altro, l’imposizione su base volontaria di limiti più severi
al contenuto di COV dei prodotti, conducendo quindi a una maggiore riduzione
delle emissioni di COV in quanto consentono una scelta più informata da parte
del consumatore. 2. Attuazione 2.1. Introduzione L’articolo 7 della direttiva vernici prevede che
gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati del loro programma di
monitoraggio, per poter dimostrare il rispetto delle disposizioni della
direttiva. Esso prevede altresì che gli Stati membri comunichino le categorie e
i quantitativi di prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo
3, della direttiva vernici. Gli Stati membri dovevano presentare entro il
1° luglio 2012 la seconda relazione, relativa al 2010, che tenesse conto
dell’applicazione a pitture e vernici, a partire dal 1° gennaio 2010, dei
più severi valori limiti di COV della fase II (allegato II alla direttiva
vernici). La Commissione ha istituito un formato comune[6] per
promuovere una maggiore uniformità nella comunicazione dei dati da parte degli
Stati membri. Sono state ricevute relazioni di attuazione da
tutti i 27 Stati membri, consultabili insieme alla loro successiva valutazione
sul sito web della Commissione[7]. La presente relazione, che riassume le principali
conclusioni della valutazione delle informazioni inviate dagli Stati membri, si
concentra su due aspetti dell’applicazione della direttiva vernici, ossia: · quali programmi di monitoraggio sono stati istituiti per verificare i
requisiti della direttiva, vale a dire quali sono state le principali azioni
intraprese dalle autorità competenti dello Stato membro; · in che misura gli Stati membri hanno soddisfatto i requisiti tecnici
della direttiva vernici, vale a dire quali misure di attuazione sono state
adottate da fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori di pitture e
vernici. 2.2. Programmi di monitoraggio Le informazioni fornite dagli Stati membri per il
2010 dimostrano che, in rapporto al 2007, il monitoraggio del rispetto dei
limiti del contenuto di COV (allegato II) e dell’etichettatura (articolo 4) ha
compiuto alcuni progressi o, perlomeno, è rimasto allo stesso livello. Gli Stati membri
ricorrono a una varietà di approcci per monitorare l’osservanza della
direttiva, che includono controlli fisici (per esempio, campionamento e analisi
di prodotti vernicianti; ispezione visiva delle etichette) e/o un approccio di
audit più indiretto attraverso controlli sulla documentazione presentata dai
produttori. In alcuni casi il controllo tramite ispezioni/campionamenti, di
natura più onerosa, viene intrapreso solo se giustificato dalle iniziali
osservazioni di audit. Al fine di promuovere un monitoraggio più efficace,
alcuni Stati membri hanno segnalato di aver preso in esame sistemi alternativi
di verifica del rispetto dei requisiti, ad esempio chiedendo ai fabbricanti di
compilare un questionario da trasmettere unitamente ai campioni di prodotto
oppure introducendo dei sistemi di autocertificazione. Sebbene vi siano notevoli differenze da uno Stato
membro all’altro, il numero totale di ispezioni di locali condotte nel
2010 nell’UE-27 è stato rilevante, trattandosi di circa 4 700 ispezioni
per verificare il contenuto di COV dei prodotti e/o la loro etichettatura. I
controlli hanno riguardato tutti i soggetti coinvolti nell’immissione dei
prodotti sul mercato, vale a dire nella fabbricazione, importazione, vendita
all’ingrosso e al dettaglio di pitture e vernici. A livello di singolo Stato
membro, il numero di ispezioni varia da 0 (per tre Stati membri) a 830. Sempre nonostante le nette differenze tra gli
Stati membri, un elevato numero di campioni di pitture e vernici è stato analizzato
per rilevare i COV contenuti, pari a più di 19 000 analisi condotte
nel 2010 nell’UE-27. Quattro Stati membri hanno esaminato più di 1 000
campioni (in un caso si è arrivati a 11 800), sebbene cinque Stati membri
non ne abbiano esaminato neanche uno. I campioni più esaminati provenivano da
pitture e vernici vendute al dettaglio (41% dei campioni). Nel 2010 il numero di controlli sulle etichette
dei prodotti, mediante controllo visivo o con altri metodi, è stato dell’ordine
di 121 000 in tutta l’UE-27, sebbene, di nuovo, con notevoli differenze
tra Stato e Stato. A livello di singolo Stato membro, il numero di ispezioni
varia da 0 (per tre Stati membri) a 78 000. Nella maggior parte dei casi,
per verificare la conformità dell’etichetta sono state controllate pitture e
vernici vendute da grossisti (41% di tutti i controlli). Gli Stati membri che nel 2010 hanno riferito
livelli di monitoraggio pari a zero o molto bassi, hanno invocato una serie
di ragioni. Molti Stati membri sono stati ostacolati dalla mancanza di
risorse, soprattutto di carattere finanziario. In alcuni di essi le autorità
competenti hanno sopperito a questa mancanza definendo delle priorità (ad
esempio, scegliendo di monitorare prodotti specifici) e/o ricorrendo a campagne
d’informazione (per accrescere la consapevolezza circa la direttiva vernici e
migliorare il rispetto della normativa). Anche la carenza di laboratori
accreditati per l’analisi dei campioni ha rappresentato un problema. 2.3. Rispetto dei limiti di COV e
degli obblighi in materia di etichettatura Limiti di COV L’allegato II, sezione A, della direttiva vernici definisce due serie
di valori limite per il contenuto massimo di COV nei prodotti vernicianti e
nelle vernici (in grammi per litro di prodotto “pronto all’uso”). “I valori
limite della fase I” sono stati applicati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
“I valori limite di COV della fase II”, più rigorosi, sono entrati in vigore
dal 1º gennaio 2010. Pertanto i prodotti che nel 2010 sono risultati non
conformi ai limiti della “fase I” erano contemporaneamente non conformi ai
limiti della “fase II”. Per i prodotti di carrozzeria, i valori limite dei COV
definiti nell’allegato II, sezione B, della direttiva vernici sono stati
applicati a decorrere dal 1º gennaio 2007 e non hanno subito alcuna
modifica successiva. Per i valori limite di COV della fase I il tasso
globale di conformità è risultato relativamente elevato, raggiungendo il 98,7%
(con 259 campioni non conformi su un totale di 19 525). La percentuale più
elevata di campioni non conformi è stata rinvenuta tra i grossisti (2,5%) e gli
importatori (2,4%). Anche per i più severi limiti di COV della fase
II, il tasso globale di conformità era relativamente elevato, raggiungendo il
97,46% (500 campioni non conformi). La percentuale più elevata (6%) di campioni
non conformi è stata constatata tra gli importatori. Gli elevati tassi di conformità indicano che,
laddove verificati, i valori limite dei COV sono generalmente rispettati in
tutta l’UE-27, anche se sussistono opportunità per arrivare a una conformità
più vicina al 100%. I livelli globali di conformità sono simili a quelli
comunicati per l’anno 2007. Prescrizioni in materia di etichettatura Dei circa 121 000 campioni monitorati per l’etichettatura
nel 2010, il 94,2% è risultato conforme. Il tasso più elevato di non conformità
si è riscontrato tra gli importatori. Le differenze nel numero di
campioni/etichette analizzati rendono impossibile un confronto corretto tra i
livelli di non conformità dei diversi Stati membri. I motivi dell’inadempienza non sono evidenti, se
si osservano i dati forniti nelle relazioni degli Stati membri. Sebbene i
livelli di conformità sembrino notevolmente migliorati rispetto al 2007, quando
le violazioni delle disposizioni in materia di etichettatura si situavano
intorno al 20%, è tuttavia ancora possibile potenziare il monitoraggio della
conformità specialmente negli Stati membri che, attualmente, non lo praticano. Prodotti non conformi Nella maggior parte dei casi, gli Stati membri che
rilevano non conformità ai limiti del contenuto di COV o agli obblighi di
etichettatura, hanno fornito anche informazioni sulle sottocategorie di
prodotti non conformi in base all’allegato I della direttiva vernici. La maggior parte delle inosservanze relative sia
ai limiti di contenuto di COV sia all’etichettatura riguardano i prodotti di
categoria 1.1d (“pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per
legno, metallo o plastica”). Sono state segnalate altre tre categorie di
prodotti in quanto non conformi agli obblighi sui limiti di contenuto di COV e
all’etichettatura, segnatamente le categorie 1.1a “pitture opache per interni
per pareti e soffitti”, 1.1e “vernici e impregnanti per legno per finiture
interne/esterne” e 1.1i “pitture monocomponenti ad alte prestazioni”. Un maggior numero di sottocategorie sono
caratterizzate da non conformità agli obblighi in materia di etichettatura
rispetto a quelli in materia di COV: ciò si riscontra in tutte le
sottocategorie, fuorché due, per pitture e vernici e in tutte le sottocategorie
per i prodotti per carrozzeria. Azioni tese a garantire la conformità La sanzione più comune adottata dagli Stati membri
in caso di mancato rispetto dei limiti di contenuto di COV è stato il ritiro
dei prodotti dal mercato, come richiesto dalla direttiva. In risposta a una
violazione delle disposizioni in materia di etichettatura, in generale gli
Stati membri hanno richiesto agli operatori di correggere l’errore entro un certo
periodo di tempo, in modo da evitare azioni giudiziarie o sanzioni pecuniarie. Le azioni giudiziarie sono state menzionate
unicamente da uno Stato membro, lo stesso che ha chiesto agli operatori di
stimolare i cambiamenti attraverso la loro catena di fornitura. Alcuni Stati membri hanno riferito che, invece di
penalizzare gli operatori per le inosservanze, li hanno informati in modo
costruttivo sui requisiti della direttiva vernici e sui cambiamenti necessari a
garantire la conformità. 3. Conclusioni e prospettive Le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai
sensi dell’articolo 7 della direttiva vernici indicano che, a partire dal 2010,
la maggior parte di loro aveva previsto programmi di monitoraggio per
verificare la conformità di pitture e vernici immesse sul mercato. Tuttavia un
numero limitato di Stati membri sono ancora in difetto e non hanno ancora
predisposto adeguati programmi di monitoraggio. Negli Stati membri che intraprendono attività di
monitoraggio si riscontra una grande diversità nella frequenza con la quale
esso viene svolto. In generale, presso di loro si registra una buona conformità
ai valori limite di COV prescritti dalla direttiva vernici e la percentuale più
alta di inadempienze riguarda principalmente le vernici importate. Tuttavia,
sembrerebbe essere necessaria una più rigorosa applicazione delle norme in
materia di etichettatura. Gli Stati membri ancora in ritardo sono invitati a
prendere le misure necessarie per adempiere pienamente agli obblighi
riguardanti i programmi di monitoraggio. La Commissione intende controllare attentamente i
progressi in questi ambiti e continuerà ad aiutare gli Stati membri a
migliorare ulteriormente il loro livello di prestazioni, sia attraverso una
serie di attività di supporto sia attraverso opportune misure correttive. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di
proseguire nei loro sforzi per raggiungere gli obiettivi di monitoraggio e per
una più rigorosa applicazione dei requisiti, concentrandoli dove risultino più
efficaci ed efficienti nel limitare l’immissione sul mercato di pitture e
vernici non conformi. [1] L’ozono è
formato tramite la reazione di COV, ossidi di azoto e monossido di carbonio, in
presenza di luce solare. [2] Per
"prodotti per carrozzeria" si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie
di cui all’allegato II, sezione B, della direttiva vernici. Essi sono usati per
il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE,
o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al
di fuori degli stabilimenti di produzione. [3] COM(2011) 297 definitivo del 27 maggio 2011,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0297:FIN:IT:PDF [4] Comunicazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia tematica
sull’inquinamento atmosferico (COM(2005) 446 definitivo del 21 settembre
2005). [5] Decisione
2009/543/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti
vernicianti per esterni e decisione 2009/544/CE della Commissione che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di
qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni. [6] Decisione
2010/693/UE della Commissione, del 22 luglio 2010 (GU L 301 del 18.11.2010,
pag. 4). [7] https://circabc.europa.eu/w/browse/d8915eeb-0b2f-4d22-824e-1d4b5d969e14