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Document 52013AR3766

    Parere del Comitato delle regioni «Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere»

    GU C 356 del 5.12.2013, p. 124–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 356/124


    Parere del Comitato delle regioni «Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere»

    2013/C 356/18

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    sottolinea che la proposta di direttiva è stata elaborata in un contesto in cui in diversi Stati membri sono in vigore politiche in materia di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere, nelle quali gli enti locali e regionali sono attori di primo piano. Sottolinea che la proposta non deve incidere sulle competenze esistenti a livello di Stati membri e all'interno di questi ultimi nel campo della pianificazione territoriale;

    ritiene che rimanga aperta la questione se l'UE debba legiferare o meno in questa materia e che occorra esaminare le modalità di tale azione legislativa; fa presente a questo riguardo che la proposta, nella sua attuale formulazione, viola il principio di proporzionalità;

    ritiene che la proposta di direttiva non preveda una sufficiente flessibilità per quanto riguarda l'attuazione poiché: a) il testo non tiene conto delle procedure informali ben consolidate in materia di gestione integrata delle zone costiere, in uso in alcuni Stati membri; e b) le proposte in materia di gestione integrata delle zone costiere, in particolare, interferiscono direttamente con le competenze esistenti in relazione alla politica e alle prassi in materia di assetto territoriale a livello regionale e/o locale;

    sottolinea che una direttiva quadro non deve prescrivere il contenuto dei piani di gestione dello spazio marittimo;

    ritiene che la direttiva quadro debba stabilire dei principi comuni, agevolare la cooperazione transfrontaliera e tra amministrazioni nazionali dotate di competenze sulle zone costiere e lasciare alle autorità degli Stati membri il compito di definire le «zone costiere»;

    fa presente che la proposta di direttiva, nella sua formulazione attuale, avrà ripercussioni negative sulla politica e sulle procedure locali/regionali in materia di assetto territoriale, poiché la proposta assoggetterà i piani di gestione dello spazio aventi una dimensione costiera a requisiti minimi specifici settoriali in termini di contenuto, pregiudicando gravemente l'autonomia delle autorità incaricate della pianificazione nel trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti gli usi appropriati

    Relatore

    Paul O'DONOGHUE (IE/ALDE), membro del consiglio della contea di Kerry e dell'Autorità regionale del Sud-Ovest dell'Irlanda

    Testo di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere

    COM(2013) 133 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Osservazioni generali

    1.

    condivide gli obiettivi generali della direttiva proposta, ossia: realizzare una gestione più efficace delle attività marittime e raggiungere un uso efficiente delle risorse marine; definire un processo decisionale coerente, basato su elementi concreti, e rafforzare la cooperazione per la gestione delle zone costiere e marittime; agevolare la realizzazione coerente degli obiettivi fondamentali delle politiche europee in materia (1); e contribuire alla crescita sostenibile e allo sviluppo dell'«economia blu»;

    2.

    esprime apprezzamento per gli sforzi volti a migliorare il coordinamento tra le attività terrestri e quelle marittime; approva l'adozione di una politica europea coerente basata sulle buone pratiche internazionali e sensibile alle prassi nazionali tradizionali; e sostiene l'elaborazione di principi comuni in materia di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere;

    3.

    sottolinea che la proposta di direttiva è stata elaborata in un contesto in cui in diversi Stati membri sono in via di definizione, se non già in vigore, politiche in materia di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere, nelle quali gli enti locali e regionali sono attori di primo piano. Sottolinea che la proposta non deve incidere sulle competenze esistenti a livello di Stati membri e all'interno di questi ultimi nel campo della pianificazione territoriale;

    4.

    dato che la «pianificazione dello spazio marittimo» necessità una concertazione periodica tra gli Stati, il ruolo dell'UE in materia deve limitarsi alla formulazione di un quadro procedurale o di norme procedurali;

    5.

    deplora che la valutazione d'impatto non sia stata oggetto di una consultazione mirata degli enti locali e regionali, in quanto autorità competenti in materia di assetto territoriale e principali responsabili dell'attuazione della proposta di direttiva.

    Base giuridica

    6.

    riconosce che la proposta di direttiva è una conseguenza dell'istituzione, nel 2007, della politica marittima integrata e all'adozione, nel 2012, di un'agenda sulla «crescita blu»; condivide tuttavia alcune delle preoccupazioni che sono state espresse in merito alla base giuridica multipla della proposta di direttiva;

    7.

    a tale proposito prende atto del parere dei servizi giuridici del Consiglio (2) in merito alla base giuridica multipla utilizzata per la proposta di direttiva; reputa che in futuro sia necessaria maggiore chiarezza quando la Commissione europea presenta delle proposte facenti riferimento a basi giuridiche multiple o all'articolo 3 (TUE — coesione territoriale) che possono avere implicazioni dirette e/o indirette per la politica e le prassi in materia di assetto territoriale negli Stati membri.

    Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

    8.

    sottolinea che la verifica della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali (e regionali) ha dato luogo a nove pareri motivati negativi (3), e concorda sul fatto che alcuni elementi della proposta di direttiva non soddisfano adeguatamente i requisiti di necessità e di valore aggiunto indispensabili per l'adozione di atti legislativi a livello di UE;

    9.

    comprende che vi siano preoccupazioni per quanto riguarda: a) la competenza (mancanza di chiare competenze a livello dell'UE, mentre in alcuni Stati membri la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere rientrano già tra le competenze nazionali, regionali e/o locali); b) il fatto che la proposta di direttiva non tiene adeguatamente conto delle specificità regionali/locali delle zone costiere e delle prassi in uso in materia di pianificazione e gestione; e c) la questione se sia opportuno utilizzare la legislazione UE per affrontare specifiche questioni transfrontaliere e se spetti al livello UE definire la cooperazione con i paesi terzi, mentre esistono già convenzioni marittime internazionali al riguardo;

    10.

    ritiene che rimanga aperta la questione se l'UE debba legiferare o meno in questa materia e che occorra esaminare le modalità di tale azione legislativa; fa presente a questo riguardo che la proposta, nella sua attuale formulazione, viola il principio di proporzionalità;

    11.

    reputa che la proposta di direttiva sia eccessivamente prescrittiva, e non condivide l'elenco dei requisiti minimi di cui agli articoli 6-8 poiché questi limitano la possibilità di definire le priorità a livello regionale o locale e sono in contrasto con gli obiettivi dichiarati della direttiva, che sarebbero puramente di natura procedurale e non dovrebbero entrare nei dettagli della pianificazione;

    12.

    ritiene che la proposta di direttiva non preveda una sufficiente flessibilità per quanto riguarda l'attuazione poiché: a) il testo non tiene conto delle procedure informali ben consolidate in materia di gestione integrata delle zone costiere, in uso in alcuni Stati membri; b) le proposte in materia di gestione integrata delle zone costiere, in particolare, interferiscono direttamente con le competenze esistenti in relazione alla politica e alle prassi in materia di assetto territoriale a livello regionale e/o locale;

    13.

    esprime inoltre perplessità in merito all'approccio prescrittivo adottato riguardo ad altri aspetti della proposta, come ad esempio la definizione di scadenze per la revisione dei piani e delle strategie (articolo 6) e i requisiti per la presentazione delle relazioni (articolo 15). Ritiene che l'aumento della burocrazia, degli oneri amministrativi e dei costi aggiuntivi che comporterebbe l'attuazione della direttiva, in particolare a livello locale, ne pregiudichi ulteriormente il valore aggiunto;

    14.

    esprime delle riserve sulla proposta di ricorrere ad ulteriori atti di esecuzione riguardo alle fasi operative per la definizione di piani e strategie (articolo 16); ritiene che tali piani e strategie vadano al di là di quanto è necessario per contribuire all'attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva e potrebbero indurre a pensare che la Commissione europea ritenga che la direttiva, nei termini in cui viene proposta, abbia bisogno di un ulteriore rafforzamento. Raccomanda di riconsiderare la proposta di ricorrere agli atti di esecuzione, per fare in modo che questi riguardino soltanto gli aspetti procedurali.

    Pianificazione dello spazio marittimo

    15.

    appoggia pienamente lo sviluppo della pianificazione dello spazio marittimo come strumento multisettoriale per facilitare l'attuazione dell'approccio ecosistemico, per sostenere l'utilizzo razionale delle risorse del mare, per conciliare le attività umane concomitanti e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino nonché rendere le zone costiere e marine resilienti ai cambiamenti climatici; è inoltre favorevole a un approccio orientato alla pianificazione che fornisca regole chiare per incentivare gli investimenti a lungo termine e quindi per aumentare il contributo delle attività marittime alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

    16.

    sottolinea che la pianificazione dello spazio marittimo deve essere sviluppata come strumento di pianificazione neutrale, dotato di un grado tale di flessibilità da consentire di tenere conto di processi di elaborazione delle politiche adeguati ai diversi ambienti marini; chiede inoltre chiarezza sulla portata dell'approccio ecosistemico previsto nel progetto di direttiva, poiché dovrà esservi un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale; respinge pertanto la fissazione di priorità calate dall'alto e di requisiti minimi per i piani di gestione e rifiuta l'utilizzo della pianificazione dello spazio marittimo come strumento per garantire la realizzazione di determinati obiettivi strategici settoriali;

    17.

    ritiene che la proposta di direttiva, nella sua formulazione attuale, sia eccessivamente dettagliata e non sufficientemente flessibile per tener pienamente conto delle prassi di pianificazione dello spazio marittimo in uso, della necessità di continuare a fissare delle priorità di gestione a livello nazionale o subnazionale, e della specificità regionale delle risorse del mare;

    18.

    sostiene, tuttavia, l'adozione di una direttiva quadro per disciplinare la pianificazione dello spazio marittimo nell'Unione europea, la quale, tenuto conto delle prassi in uso in alcuni Stati membri, dovrebbe: rendere obbligatori i piani di gestione dello spazio marittimo, fissare dei principi comuni, stabilire dei requisiti minimi per la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento dei piani marittimi, e introdurre dei principi che consentano di conciliare gli utilizzi concorrenti dello spazio marittimo e gli obiettivi divergenti di diversi piani di gestione di tale spazio;

    19.

    sottolinea che una direttiva quadro non deve prescrivere il contenuto dei piani di gestione dello spazio marittimo;

    20.

    fa presente che, nel sostenere la pianificazione dello spazio marittimo, lo sviluppo dell'«economia blu» richiede una gestione integrata per la quale tale pianificazione è parte della soluzione, ma non la soluzione stessa. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di migliorare la governance marittima;

    21.

    è pertanto sorpreso che, data la sua natura prescrittiva, il progetto di direttiva non faccia alcun riferimento ai necessari principi di governance; ritiene quindi che la politica marittima e la pianificazione dello spazio marittimo, in particolare, richiedano un approccio di governance multilivello intersettoriale; fa presente che, mentre gli Stati membri sono responsabili dell'amministrazione delle acque territoriali e delle zone economiche esclusive, gli enti regionali e locali, in virtù delle loro competenze in materia di pianificazione e gestione territoriale, sono in grado di garantire la coerenza e il coordinamento tra gli approcci di pianificazione dello spazio marittimo e di quello terrestre.

    Gestione integrata delle zone costiere

    22.

    ricorda di essere da lunga data fautore della gestione integrata delle zone costiere e riconosce che tale gestione può svolgere un ruolo importante nel generare sinergie tra i quadri di pianificazione per gli ambienti marittimi e per quelli terrestri e nel creare consenso tra le parti interessate;

    23.

    richiama l'attenzione sulla definizione di «zona costiera» (articolo 3, paragrafo 1) e, in particolare, sulle implicazioni che ne derivano per le autorità locali/regionali incaricate della pianificazione. Ritiene, nello specifico, che l'inclusione, sul lato marittimo, dell'intera area delle acque territoriali dia luogo a un'estensione assai vasta che va al di là della portata delle autorità incaricate della pianificazione esistenti in numerosi Stati membri (ossia delle loro risorse umane e finanziarie); reputa altresì che il testo non sia sufficientemente chiaro riguardo all'estensione dell'area sul lato terrestre, e teme che ciò possa avere implicazioni dirette sui piani e sulle prassi esistenti in materia di utilizzo del territorio;

    24.

    ritiene che la direttiva quadro debba stabilire dei principi comuni, agevolare la cooperazione transfrontaliera e tra amministrazioni nazionali dotate di competenze sulle zone costiere e lasciare alle autorità degli Stati membri il compito di definire le «zone costiere», ove necessario e in linea con la politica di assetto territoriale e le prassi in materia, in atto nelle loro giurisdizioni;

    25.

    ritiene che l'interfaccia tra la pianificazione terrestre e quella marittima debba adottare un approccio più integrato, dato che le interconnessioni tra terra e mare vanno oltre il concetto di «zona costiera» (come ad esempio l'influenza dei bacini fluviali nelle zone dell'entroterra, l'impatto dei porti in quanto poli di sviluppo regionale, l'interconnessione delle vie di comunicazione e dei sistemi di produzione e trasmissione di energia ecc.) e osserva che gli Stati membri devono disporre di maggiore flessibilità nello stabilire quali strumenti utilizzare per consentire un efficace coordinamento tra le attività terrestri e quelle marittime;

    26.

    nutre, pertanto, dubbi in merito all'utilità di trasformare ciò che è attualmente un approccio di gestione informale in un ulteriore strumento di pianificazione formale; esprime perplessità riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, secondo cui «Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di pianificazione urbana e rurale», poiché ritiene che legiferare in merito alla gestione integrata delle zone costiere equivalga a legiferare in materia di pianificazione dello spazio terrestre, il che è innanzi tutto competenza degli Stati membri, sebbene in alcuni Stati membri tale competenza ricada sulle regioni; ritiene che l'attuazione della direttiva avrà un impatto diretto sulle pratiche di pianificazione a livello nazionale, regionale e locale, e per questa ragione nutre forti riserve sull'idea di rendere obbligatoria la definizione di strategie di gestione integrata delle zone costiere in tutti gli Stati membri costieri (4);

    27.

    ricorda la raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere (del 2002), la quale considera che «viste le diverse condizioni delle zone costiere e dei quadri giuridici e istituzionali nei vari Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta [ossia l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere] possono essere realizzati al meglio seguendo orientamenti elaborati a livello comunitario» (5); rileva che da allora poco è cambiato e si rammarica del fatto che la Commissione europea non abbia pienamente considerato tutte le opzioni non vincolanti per rafforzare l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere;

    28.

    ritiene, tuttavia, che la gestione integrata delle zone costiere debba continuare a svolgere un ruolo importante nel completare la pianificazione dello spazio marittimo e nel contribuire a gestire le risorse costiere e a coinvolgere le parti interessate; esorta la Commissione europea a riconsiderare come si potrebbe rinvigorire tale ruolo attraverso lo sviluppo di ulteriori misure non vincolanti più appropriate; invita gli Stati membri a valutare le misure specifiche che occorre adottare per garantire una migliore coerenza tra i piani di gestione dello spazio terrestre e quelli di gestione dello spazio marittimo.

    Impatto a livello locale e regionale

    29.

    mette in risalto il ruolo svolto dagli enti locali e regionali nella politica di assetto territoriale, in particolare per quanto riguarda le prassi in uso in materia di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere; fa inoltre presente che detti enti svolgono già un'attività di coordinamento transfrontaliero bilaterale nella politica di assetto territoriale;

    30.

    sostiene le iniziative esistenti in materia di cooperazione regionale, a livello macroregionale o di bacino marittimo; si rammarica che la proposta di direttiva non tenga esplicitamente in considerazione la diversità degli ambienti marittimi e il potenziale offerto da una più stretta cooperazione che tenga conto di tali specificità regionali; ritiene inoltre che occorra considerare l'imprevedibilità dei contatti con alcuni paesi terzi e la complessità della materia per le regioni ultraperiferiche;

    31.

    ritiene che gli effetti potenziali, voluti o imprevisti, della proposta di direttiva a livello locale/regionale possano essere significativi, soprattutto in termini di: a) impatto sulle competenze esistenti a livello locale/regionale in materia di politica e di prassi di assetto territoriale, e b) imposizione di ulteriori oneri amministrativi e finanziari;

    32.

    fa presente che la proposta di direttiva, nella sua formulazione attuale, avrà ripercussioni negative sulla politica e sulle procedure locali/regionali in materia di assetto territoriale, poiché la proposta assoggetterà i piani di gestione dello spazio aventi una dimensione costiera a requisiti minimi specifici settoriali in termini di contenuto, pregiudicando gravemente l'autonomia delle autorità incaricate della pianificazione nel trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti gli usi appropriati;

    33.

    ritiene che il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore della direttiva proposto per l'istituzione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sia molto ambizioso, e fa presente che tali tempistiche sarebbero impossibili da rispettare nelle situazioni in cui i piani e le strategie in materia sono ancora agli inizi; propone, pertanto, di estendere tale termine;

    34.

    esprime perplessità, in particolare, circa la logica che richiede una revisione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere almeno ogni 6 anni, perché tale operazione rappresenta un impegno difficile e costoso per le autorità competenti e non necessariamente conforme con gli intervalli di revisione dei piani consolidati negli Stati membri;

    35.

    sottolinea che l'attuazione comporterà oneri aggiuntivi considerevoli per le autorità incaricate della pianificazione a livello locale e regionale, costringendo peraltro tali autorità, in tempi di ristrettezze finanziarie, a reperire ulteriori risorse finanziarie e umane, tra cui tecnici adeguatamente qualificati addetti alla pianificazione territoriale marittima (rari da trovare), per conformarsi alla direttiva;

    36.

    esprime preoccupazione per l'assenza di una valutazione dettagliata da parte della Commissione europea circa la portata degli oneri amministrativi aggiuntivi e dei costi di attuazione, una buona parte dei quali sarà a carico degli enti locali e regionali; fa presente che tali ripercussioni pregiudicano l'aspetto del valore aggiunto che la proposta di direttiva dovrebbe rappresentare per tali autorità;

    37.

    propone pertanto che la Commissione europea esegua una dettagliata valutazione ex ante di: a) l'impatto della direttiva sulle attuali politiche e pratiche di pianificazione delle regioni costiere; b) il costo aggiuntivo dell'attuazione della direttiva, in particolare a livello locale e regionale.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato e coordinato. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

    La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, e coordinato e transfrontaliero. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

    Motivazione

    Il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera è essenziale per la politica marittima integrata, e in particolare per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.

    Emendamento 2

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca norme relative ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali.

    Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca norme relative un quadro relativo ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali e i diversi usi marittimi.

    Emendamento 3

    Articolo 3.2

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    «politica marittima integrata», la politica dell'Unione intesa a promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

    «politica marittima integrata», la politica dell'Unione intesa a promuovere un processo decisionale coordinato una governance marittima intersettoriale e transfrontaliera coordinata e coerente al fine di concepita per ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

    Emendamento 4

    Articolo 5

    Obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi:

    (a)

    (b)

    I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a stabiliscono contribuire ai seguenti degli obiettivi che potrebbero, tra l'altro, contribuire a:

    (a)

    (b)

    Motivazione

    Dovrebbe risultare chiaro che gli obiettivi contenuti nel testo normativo proposto sono di carattere esemplificativo. La formulazione del testo deve essere sufficientemente flessibile da consentire alle autorità competenti di decidere le priorità più adeguate ai loro ambienti marini e le modalità in cui attuarle.

    Emendamento 5

    Articolo 6

    Requisiti minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili.

    2.   In questa prospettiva, i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono almeno:

    (a)

    essere coordinati fra loro, se non sono integrati;

    (b)

    garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti interessate delle relative politiche settoriali;

    (c)

    individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità degli articoli 12 e 13.

    3.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono rivisti almeno ogni 6 anni.

    1.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili.

    2.   In questa prospettiva, i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono almeno:

    (a)

    essere coordinati fra loro, se non sono integrati;

    (b)

    garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti interessate delle relative politiche settoriali;

    (c)

    individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità degli articoli 12 e 13.

    3.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono rivisti almeno ogni 6 anni in conformità con gli intervalli nazionali di revisione dei piani.

    Motivazione

    I cicli di attuazione dovranno variare da uno Stato membro all'altro al fine di ridurre gli oneri amministrativi necessari e di garantire che l'attuazione della direttiva sia conforme alle prassi in uso e ormai consolidate negli Stati membri.

    Emendamento 6

    Articolo 7

    Requisiti minimi specifici per i piani di gestione dello spazio marittimo

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5.

    2.   Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:

    (a)

    impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

    (b)

    siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale;

    (c)

    rotte di trasporto marittimo;

    (d)

    tracciati per cavi e condutture sottomarini;

    (e)

    zone di pesca;

    (f)

    siti di acquacoltura;

    (g)

    siti di conservazione della natura.

    1.   I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5.

    2.   Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività da essi reputate pertinenti, che possono comprendere:

    (a)

    impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

    (b)

    siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale;

    (c)

    rotte di trasporto marittimo e zone di navigazione da diporto;

    (d)

    tracciati per cavi e condutture sottomarini;

    (e)

    zone di pesca;

    (f)

    siti di acquacoltura;

    (g)

    siti di conservazione della natura.;

    (h)

    zone portuali (commercio, pesca, diporto).

    Motivazione

    La formulazione del testo deve essere sufficientemente flessibile da consentire alle autorità competenti di decidere le priorità più adeguate ai loro ambienti marini e le modalità in cui attuarle.

    Dato che in alcune regioni d'Europa le attività di diporto sono molto sviluppate, è necessario prenderle in considerazione nella pianificazione dello spazio marittimo. Lo stesso vale per le zone portuali, che rappresentano un elemento fondamentale della pianificazione sia marittima che terrestre (rete stradale, ferroviaria ecc.).

    Emendamento 7

    Articolo 8

    Requisiti minimi specifici per le strategie di gestione integrata delle zone costiere

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri.

    2.   Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:

    (a)

    uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

    (b)

    sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi;

    (c)

    agricoltura e industria;

    (d)

    pesca e acquacoltura;

    (e)

    conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;

    (f)

    mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

    1.   Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri.

    2.   Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:

    (a)

    uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

    (b)

    sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi;

    (c)

    agricoltura e industria;

    (d)

    pesca e acquacoltura;

    (e)

    conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;

    (f)

    mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

    Motivazione

    Il Comitato reputa che legiferare in materia di gestione integrata delle zone costiere equivalga a legiferare in materia di pianificazione dello spazio terrestre, il che è competenza degli Stati membri. Ritiene, inoltre, che la formalizzazione di uno strumento di gestione informale esistente offra uno scarso valore aggiunto.

    Emendamento 8

    Articolo 14

    Autorità competenti

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

    3.   Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

    4.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

    1.   Ogni Stato membro, tenendo conto della necessità di un forte approccio intersettoriale e basato sulla governance multilivello, è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

    3.   Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

    4.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

    Motivazione

    Sottolinea la necessità di menzionare nel testo normativo che l'attuazione della direttiva deve avvenire secondo un approccio basato sulla governance multilivello.

    Emendamento 9

    Articolo 16

    Atti di esecuzione

    Testo della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

    (a)

    specifiche operative per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altre normative dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

    la condivisione dei dati e l'interfaccia con i processi di gestione e raccolta dei dati esistenti, e

    (b)

    le fasi operative per la redazione e la comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

    coerenza degli obblighi in materia di presentazione di relazioni ai sensi della presente direttiva con altre disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione;

    cicli di monitoraggio e revisione;

    modalità di cooperazione transfrontaliera;

    consultazione pubblica.

    1.   La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

    (a)

    specifiche operative per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altre normative dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

    la condivisione dei dati e l'interfaccia con i processi di gestione e raccolta dei dati esistenti., e

    (b)

    le fasi operative per la redazione e la comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

    coerenza degli obblighi in materia di presentazione di relazioni ai sensi della presente direttiva con altre disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione;

    cicli di monitoraggio e revisione;

    modalità di cooperazione transfrontaliera;

    consultazione pubblica.

    2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    Motivazione

    Vi sono serie riserve circa il ricorso ad atti di esecuzione, in particolare in merito agli aspetti operativi connessi alla definizione di piani e di strategie, che vanno al di là di quanto è richiesto per contribuire ad attuare gli obblighi imposti dalla direttiva.

    Bruxelles, 9 ottobre 2013

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


    (1)  In particolare, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, le direttive Uccelli e Habitat, e la riforma della politica comune della pesca.

    (2)  Parere dei servizi giuridici del Consiglio formulato il 12 luglio 2013 (12283/13).

    (3)  Pareri motivati negativi sono stati formulati da BE, DE, FI, IE, LT, NL, PL e SE; mentre PT e RO si sono espressi in maniera favorevole.

    (4)  La Convenzione di Barcellona impone già determinati obblighi agli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo.

    (5)  Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE), considerando 17.


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