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Dokument 52013AP0480

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (16229/2012 — C7-0011/2013 — 2013/0801(CNS))

GU C 436 del 24.11.2016, str. 210–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/210


P7_TA(2013)0480

Paesi e organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (16229/2012 — C7-0011/2013 — 2013/0801(CNS))

(Consultazione)

(2016/C 436/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16229/2012),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0011/2013),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2),

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (3),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0351/2013),

1.

respinge il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio a non adottare la decisione, dal momento che la Commissione ha recentemente proposto un nuovo regolamento concernente Europol (proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI, del 27 marzo 2013 (COM(2013)0173)), in virtù del quale le disposizioni e la procedura relative alla stipula di accordi con paesi e organizzazioni terzi devono essere modificate; ritiene quindi che non si debbano apportare modifiche alle misure che attuano la decisione 2009/371/GAI;

3.

invita il direttore e il consiglio di amministrazione di Europol, qualora il progetto di decisione del Consiglio fosse adottato, ad astenersi dall'avviare negoziati su accordi operativi con i paesi in esso elencati, in quanto alcuni di detti paesi non dispongono di un sufficiente livello di protezione dei dati e non possono garantire il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali; sottolinea che in occasione di qualsiasi scambio di dati personali con Stati terzi od organizzazioni internazionali devono essere assicurate rigorose garanzie di tutela della sfera privata e dei diritti fondamentali;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.


(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.


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