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Document 52013AP0104

P7_TA(2013)0104 Cattura accidentale di cetacei ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 — 2012/0216(COD)) P7_TC1-COD(2012)0216 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

GU C 45 del 5.2.2016, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/103


P7_TA(2013)0104

Cattura accidentale di cetacei ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 — 2012/0216(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 045/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0447),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0213/2012),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 (1),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0042/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


P7_TC1-COD(2012)0216

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)

Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea le competenze conferite alla Commissione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 812/2004.

(3)

Al fine di applicare garantire che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 possano essere modificate in maniera efficiente al fine di rispecchiare il progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici. [Em. 1]

(4)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(5)

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 con riguardo alla procedura e al formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

(6 bis)

In considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, in considerazione delle lacune nel regolamento (CE) n. 812/2004 e nella sua attuazione, indicate dalla Commissione nella sua comunicazione sulle catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca  (4) e dal CIEM nel relativo parere scientifico del 2010, nonché della mancata integrazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio  (5) («direttiva sugli habitat»), la Commissione dovrebbe presentare, entro la fine del 2015, una proposta legislativa concernente un quadro legislativo generale coerente volto a garantire l'effettiva protezione dei cetacei da tutte le minacce. [Em. 2]

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 812/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a specifiche tecniche e modalità d'uso. Tali specifiche e modalità sono stabilite nell'allegato II. La Commissione ha la facoltà di modificare l'allegato II per mezzo di atti delegati adottati conformemente all'articolo 8 bis al fine di adeguare il suddetto allegato al progresso tecnico e scientifico.»;

1 bis)

all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.     La Commissione, entro la fine del 2015, esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e presenta una proposta legislativa per un quadro generale coerente volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei.»; [Em. 3]

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Attuazione

Disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all'articolo 6 possono essere stabilite mediante atti di esecuzione adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferita conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato tre anni a decorrere da …  (6). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 4]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine é prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(6)   Data di entrata in vigore del presente regolamento. "

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013.

(2)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca: relazione relativa all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio e a una valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da posta impiglianti e di tramagli ha sui cetacei del Mar Baltico, conformemente al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio» (COM(2009)0368).

(5)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


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