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Document 52013AP0067
European Parliament legislative resolution of 12 March 2013 on the proposal for a Council decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union (‘Overseas Association Decision’) (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))
GU C 36 del 29.1.2016, p. 158–195
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 36/158 |
P7_TA(2013)0067
Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 036/31)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0362), |
— |
visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0285/2012), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la pesca (A7-0052/2013), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 30 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Per permettere la realizzazione di tali obiettivi, si tiene conto dell'identità e della situazione geografica, politica, economica e sociale di ciascun PTOM. |
Emendamento 22
Proposta di decisione
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di decisione
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro. |
1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione , e i benefici condivisi che ne derivano, presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile , le parti sociali e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro. A tale riguardo, l'Unione garantisce la partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi di informazione e di comunicazione, con particolare riguardo ai centri di informazione «Europe Direct», al fine di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini che vivono nei PTOM. |
Emendamento 24
Proposta di decisione
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione provvede alla promozione dei partenariati con i PTOM in tutti i programmi e strumenti dell'Unione iscritti nel bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 88. |
Emendamento 25
Proposta di decisione
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'UE. |
3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'Unione, compresi i programmi di cooperazione territoriale in seno alla politica di coesione . L'Unione coinvolge, inoltre, i PTOM nel dialogo politico che intrattiene con gli Stati vicini dei PTOM e li informa dell'ordine del giorno e delle risoluzioni o raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Gli Stati membri e la Commissione sostengono anche le richieste delle autorità dei PTOM di partecipare, a titolo di osservatori, alle sedute plenarie dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nel rispetto del regolamento interno della stessa. |
Emendamento 26
Proposta di decisione
Articolo 7 — paragrafo 4 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di decisione
Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali: |
2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità , deputati al parlamento e organismi quali: |
Emendamento 28
Proposta di decisione
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di decisione
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di decisione
Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di decisione
Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il dialogo consente ai PTOM di prendere conoscenza dei diversi programmi orizzontali regionali e dei progetti regionali del FES in corso, così da potervi partecipare; |
Emendamento 32
Proposta di decisione
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di decisione
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di decisione
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di decisione
Articolo 17 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Progetto di decisione
Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 20 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività. |
2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite o particolarmente esposte alle catastrofi naturali , il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività. |
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti. |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti di origine umana o animale, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti. |
Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure: |
Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica , la cooperazione, la libertà di espressione, la creazione di nuovi posti di lavoro e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure: |
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Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 30 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività industriale nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare: |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'istruzione e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare: |
Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 30 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 30 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 30 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 31 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri. |
1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino alle iniziative e ai programmi dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri. |
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 31 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani. |
2. L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro l'istruzione e la formazione iniziale, professionale o continua nonché gli scambi a scopo di apprendimento e la mobilità dei giovani dei PTOM, favorendo altresì l'apprendimento interculturale e la comprensione reciproca tra i giovani. |
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano per garantire che i giovani partecipino attivamente al mercato del lavoro al fine di evitare la disoccupazione giovanile. |
Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 32 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione in materia di formazione al pari dei cittadini degli Stati membri . |
2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino a iniziative dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale, in particolare al programma Erasmus per tutti . |
Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione dell'Unione al pari degli istituti d'istruzione degli Stati membri. |
3. L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione e formazione professionale dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari degli istituti d'istruzione e formazione professionale degli Stati membri. |
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 33 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo. |
1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nonché dell'inclusione sociale in un'economia verde nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo. |
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 33 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro. |
2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. La creazione di posti di lavoro è favorita, soprattutto in seno alle PMI, promuovendo standard sociali ambiziosi. Attraverso il dialogo sono incentivate tutte le misure innovative per la tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e cittadini, al fine di consentire la creazione di posti di lavoro nei settori in cui i PTOM hanno un vantaggio, ad esempio quelli della biodiversità, delle risorse minerarie e delle nuove tecnologie, nonché i settori connessi al miglioramento dell'accessibilità. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali la previsione delle future esigenze in termini di competenze , lo sviluppo delle competenze , la formazione di una manodopera qualificata che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro. |
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 33 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano in un'ottica di scambio delle migliori prassi riguardanti le politiche del mercato del lavoro attive, un forte dialogo sociale e gli standard in materia di lavoro e protezione sociale, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori. |
Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 33 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. L'Unione e i PTOM cooperano per offrire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro, attraverso un'applicazione globale dei principi della flessicurezza, e per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, offrendo sia un'adeguata copertura in termini di protezione sociale alle persone che si trovano in fase di transizione o che hanno contratti di lavoro temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso a opportunità di formazione, avanzamento professionale e lavoro a tempo pieno. |
Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 33 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Lo spopolamento, che comprende la «fuga dei cervelli» e l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro, rappresenta una sfida per molti PTOM; pertanto l'Unione e i PTOM cooperano per tutelare i diritti dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro. |
Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 bis |
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Libera circolazione dei lavoratori |
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1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, gli Stati membri e l'Unione non praticano alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori dei PTOM per quanto concerne l'impiego, la remunerazione e le condizioni di lavoro. |
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2. Le autorità dei PTOM trattano i lavoratori degli Stati membri in modo non meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi e non operano discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione locale, le autorità di un PTOM possono adottare regolamentazioni a favore dei lavoratori locali. In tal caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione affinché possa informarne gli Stati membri. |
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3. Il presente articolo non si applica ai posti di lavoro nell'amministrazione pubblica. |
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 ter |
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Dialogo sociale e sviluppo della democrazia sociale |
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Nell'ambito dell'associazione, la promozione del dialogo sociale e dello sviluppo della democrazia sociale può essere sostenuta attraverso misure quali: |
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Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 34 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 34 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 34 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 34 bis |
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Salute e sicurezza sul luogo di lavoro |
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Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ha lo scopo di rafforzare le capacità dei PTOM in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali attraverso misure quali: |
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Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 38 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale |
Patrimonio culturale e monumenti storici |
Emendamento 65
Proposta di decisione
Articolo 38 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante: |
Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche nonché la valorizzazione sostenibile dei siti mediante: |
Emendamento 66
Proposta di decisione
Articolo 38 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La cooperazione può inoltre mirare a migliorare la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM. |
Emendamento 67
Proposta di decisione
Articolo 44 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 44 bis |
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Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi |
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In sede di negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi, l'Unione si sforza di prevedere l'estensione delle preferenze tariffarie concesse ai prodotti dell'Unione anche ai prodotti originari dei PTOM. |
Emendamento 68
Proposta di decisione
Articolo 54 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora gli accordi commerciali attualmente in corso di negoziazione con paesi terzi rischino di minacciare le filiere tradizionali caratteristiche dei PTOM, la Commissione procede a valutazioni d'impatto preliminari sulle possibili conseguenze basandosi sui criteri definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'ONU. Una volta terminate le citate valutazioni d'impatto preliminari, la Commissione le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione. |
Emendamento 69
Proposta di decisione
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di decisione
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di decisione
Articolo 62
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio. |
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere la possibilità di un riconoscimento temporaneo delle norme e procedure stabilite nei PTOM nonché l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio. |
Emendamento 72
Proposta di decisione
Articolo 68 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di decisione
Articolo 68 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di decisione
Articolo 68 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di decisione
Articolo 68 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di decisione
Articolo 68 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di decisione
Articolo 79 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione. |
2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione. Essa sostiene altresì i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei loro indicatori macroeconomici, anche mediante il calcolo delle parità di potere d'acquisto. |
Emendamento 78
Proposta di decisione
Articolo 80 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione . La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica. |
2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nel quadro della presente decisione . La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica. |
Emendamento 79
Proposta di decisione
Articolo 80 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione organizza almeno una volta l'anno, di preferenza in collegamento con il forum PTOM-UE, una riunione tecnica degli ordinatori territoriali e degli ordinatori delegati in vista di un rafforzamento del dialogo tecnico istituzionalizzato e di un'ottimizzazione della programmazione e dell'esecuzione dei fondi; |
Emendamento 80
Proposta di decisione
Articolo 82 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione si accerta che le norme di programmazione tengano conto delle risorse umane e amministrative limitate dei PTOM e dei loro legami istituzionali con gli Stati membri cui sono legati. |
Emendamento 81
Proposta di decisione
Articolo 82 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. |
5. Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. A tale riguardo, il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra il PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione. Come parte di tale scambio di opinioni si organizzano riunioni tecniche tra gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nella programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE. |
Emendamento 82
Proposta di decisione
Articolo 83 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione attua le risorse dell'11o FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11o FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM. |
1. La Commissione attua le risorse dell'11o FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11o FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM e tiene riunioni tecniche con gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nell'attuazione dei meccanismi di programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE. |
Emendamento 83
Proposta di decisione
Articolo 84 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione informa il comitato in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione. |
8. La Commissione informa simultaneamente il comitato e il Parlamento europeo in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione. |
Emendamento 84
Proposta di decisione
Articolo 88 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi. |
2. I PTOM beneficiano altresì di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi. |
Emendamento 85
Proposta di decisione
Articolo 88 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al fine di garantire una partecipazione effettiva ed efficace dei PTOM ai diversi programmi orizzontali dell'Unione, la Commissione istituisce una vera e propria «strategia PTOM», designando in ciascuna direzione generale un «referente PTOM». I «referenti PTOM» partecipano all'elaborazione dei programmi di lavoro annuali per ogni programma, in particolare mediante consultazioni interservizi, per garantire che le esigenze e le specificità dei PTOM siano debitamente prese in considerazione. Inoltre, la Commissione notifica quanto prima ai PTOM la pubblicazione degli inviti a presentare proposte nel quadro dei diversi programmi orizzontali. |
Emendamento 86
Proposta di decisione
Articolo 89 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90. |
1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90. |
Emendamento 87
Proposta di decisione
Articolo 90 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. |
Emendamento 88
Proposta di decisione
Articolo 90 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 89
Proposta di decisione
Articolo 90 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora intenda sollevare obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni. |
Emendamento 90
Proposta di decisione
Articolo 90 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 90 bis |
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Procedura d’urgenza |
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1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. |
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2. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni. |
Emendamento 91
Proposta di decisione
Articolo 91 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, i necessari adeguamenti della presente decisione quando: |
Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, previa consultazione del Parlamento europeo, i necessari adeguamenti della presente decisione quando: |
Emendamento 92
Proposta di decisione
Allegato I
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ELENCO DEI PTOM ISOLATI |
ELENCO DEI PTOM ISOLATI |
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Emendamento 93
Proposta di decisione
Allegato II — articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [ 343,4 milioni ] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11o FES, è ripartito come segue: |
1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [ 360,57 milioni ] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11o FES, è ripartito come segue: |
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Emendamento 94
Proposta di decisione
Allegato II — articolo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'importo di [ 330,4 milioni ] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: |
L'importo di [ 345,57 milioni ] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: |
Emendamento 95
Proposta di decisione
Allegato I — articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. [ 105 milioni ] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato. |
2. [ 120,17 milioni ] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato. |
Emendamento 96
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 10 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 98
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Le deroghe concernenti i prodotti della pesca sono concesse ai PTOM nei limiti di un contingente annuo di 2 500 tonnellate per i prodotti della pesca rientranti nei codici NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 e 160510. |
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Le richieste di deroga sono inoltrate da un PTOM o uno Stato membro, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione. |
Emendamento 99
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 16 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2. |
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 100
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 63 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 101
Proposta di decisione
Allegato VI — articolo 64
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedure di comitato |
soppresso |
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
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2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 102
Proposta di decisione
Allegato VII — articolo 2 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato, purché abbia anteriormente: |
1. La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione , mediante atti delegati conformemente all'articolo 90, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia anteriormente: |
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La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII. |
La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. |
Emendamento 103
Proposta di decisione
Allegato VII — articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea , dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
2. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 104
Proposta di decisione
Allegato VII — articolo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di comitato |
soppresso |
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII. |
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2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 105
Proposta di decisione
Allegato VIII — articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6 del presente allegato. |
2. Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 del presente allegato. |
Emendamento 106
Proposta di decisione
Allegato VIII — articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10 del presente allegato . In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 10 del presente allegato . |
1. Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati di cui all'articolo 90 . In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili mediante atti delegati in conformità dell'articolo 90 bis . |
Emendamento 107
Proposta di decisione
Allegato VIII — articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 del presente allegato . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. |
1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. |
Emendamento 108
Proposta di decisione
Allegato VIII — articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4 . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie. |
2. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive mediante atti delegati di cui all'articolo 90 . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie. |
Emendamento 109
Proposta di decisione
Allegato VIII — articolo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di comitato |
soppresso |
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo regolamento. |
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