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Document 52013AP0067

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))

GU C 36 del 29.1.2016, p. 158–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/158


P7_TA(2013)0067

Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 036/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0362),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0285/2012),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la pesca (A7-0052/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Data l'importanza acquisita dall'associazione dei paesi e territori d'oltremare in quanto collegamento efficace per il gruppo dei PTOM nel suo dialogo con la Commissione e gli Stati membri dell'Unione, risulta opportuno riconoscere il ruolo di questa organizzazione nella cooperazione avente per obiettivo la valorizzazione degli interessi comuni dei PTOM nell'associazione.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

(6)

Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando e responsabilizzando maggiormente le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile contribuirà all’adeguamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti nei PTOM .

(10)

I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile può contribuire a far sì che i PTOM si adeguino ai cambiamenti climatici e riescano ad attenuarne gli effetti . I PTOM dovrebbero inoltre poter partecipare ai programmi orizzontali dell'Unione, ad esempio il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni.

(12)

È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni , segnatamente in termini di posti di lavoro .

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono un ostacolo alla loro competitività ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.

(14)

Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono una sfida per il loro sviluppo economico ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

(15)

L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Un obiettivo cruciale della cooperazione dovrebbe consistere nel migliorare le condizioni di lavoro e i diritti del lavoro e sindacali. Un ruolo importante in tale processo dovrebbe spettare ai sindacati e agli altri rappresentanti dei lavoratori.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell’Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».

(17)

L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell’Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Un accesso agevole e regolare alla medicina del lavoro potrebbe ridurre la portata delle epidemie. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM deve tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

(18)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. Essa dovrebbe pertanto accordare l'attenzione necessaria ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla protezione e al rispetto dei loro diritti.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

(19)

L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo economico, sociale e fiscale e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.

(20)

La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire sistematicamente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP vicini ai PTOM e gli altri partner economici .

(21)

L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, troppo poco favorevole ai piccoli territori insulari, obbliga l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, a tenere maggiormente conto degli interessi dei PTOM negli accordi commerciali che conclude con gli Stati vicini dei PTOM. Ciò implica una responsabilità condivisa al fine di includere sistematicamente clausole di rispetto delle norme sociali minime in tutti i partenariati o accordi commerciali negoziati.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Dal momento che le politiche di austerità hanno avuto effetti deleteri sull'occupazione, è necessaria una cooperazione tra i PTOM e l'Unione per abbandonare tali politiche e presentare programmi ambiziosi di investimento pubblico, che sono l'unica via per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose alla maggioranza della popolazione, sia nei PTOM sia nell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM.

(22)

I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti e delle contaminazioni radioattive . Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM. Per quanto concerne le contaminazioni radioattive, in particolare legate ai test nucleari, bisogna precisare quali norme dell'Unione potrebbero essere applicabili ai PTOM per proteggere in maniera duratura la biodiversità e le popolazioni da queste forme di inquinamento.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

(26)

Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione e facilitando loro l'accesso agli appalti pubblici . A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.

(28)

Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e sulla situazione dell'occupazione e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche in materia di occupazione, in particolare per i giovani, le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, dare impulso alle piccole e medie imprese, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti.

(29)

Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, proponendo formazioni professionali e formazioni continue appropriate, facilitando lo sviluppo delle piccole e medie imprese e agevolando l'accesso agli strumenti di microfinanziamento e di credito, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti. A tal fine è opportuno combinare i fondi FES con i programmi e gli strumenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione a cui sono ammissibili i PTOM, il che consentirebbe di modificare e razionalizzare gli investimenti in questione.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)

I PTOM possono svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro i paradisi fiscali. A tale proposito occorre sottolineare la necessità di muovere verso una reale trasparenza del settore finanziario.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11o FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76.

(33)

Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11o FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76 e che la Commissione è tenuta ad agevolare l'accesso dei PTOM ai programmi orizzontali attraverso la messa in atto della sua «strategia PTOM» quale prevista all'articolo 88, paragrafo 2 bis.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.

(34)

Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. Ai fini dell'adozione di decisioni sulla concessione del cumulo dell'origine tra un PTOM e un paese con il quale l'Unione ha concluso e applica un accordo di libero scambio, su deroghe al sistema degli esportatori registrati e su deroghe temporanee alle disposizioni di cui all'allegato VI, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'allegato VI della presente decisione. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ai fini dell'adozione di decisioni concernenti la revoca temporanea del trattamento preferenziale, misure di vigilanza preventiva di cui all'allegato VII nonché misure di salvaguardia provvisorie e definitive di cui all'allegato VIII, occorre altresì delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne rispettivamente gli allegati VII e VIII della presente decisione. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Per permettere la realizzazione di tali obiettivi, si tiene conto dell'identità e della situazione geografica, politica, economica e sociale di ciascun PTOM.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la promozione della crescita verde;

b)

la promozione della crescita verde e dei posti di lavoro verdi in tutti i settori connessi con la crescita verde ;

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.

1.   Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione , e i benefici condivisi che ne derivano, presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile , le parti sociali e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro. A tale riguardo, l'Unione garantisce la partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi di informazione e di comunicazione, con particolare riguardo ai centri di informazione «Europe Direct», al fine di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini che vivono nei PTOM.

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione provvede alla promozione dei partenariati con i PTOM in tutti i programmi e strumenti dell'Unione iscritti nel bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 88.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'UE.

3.   L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'Unione, compresi i programmi di cooperazione territoriale in seno alla politica di coesione . L'Unione coinvolge, inoltre, i PTOM nel dialogo politico che intrattiene con gli Stati vicini dei PTOM e li informa dell'ordine del giorno e delle risoluzioni o raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Gli Stati membri e la Commissione sostengono anche le richieste delle autorità dei PTOM di partecipare, a titolo di osservatori, alle sedute plenarie dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nel rispetto del regolamento interno della stessa.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

d)

partecipazione dei PTOM allo sviluppo di organizzazioni regionali e di mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:

2.   I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità , deputati al parlamento e organismi quali:

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

le organizzazioni dei PTOM, come l'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA);

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Il dialogo consente ai PTOM di prendere conoscenza dei diversi programmi orizzontali regionali e dei progetti regionali del FES in corso, così da potervi partecipare;

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo, i rappresentanti della BEI e i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

a)

un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM , i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM , i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo sono associati ad esso. I rappresentanti della BEI, i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche nonché gli Stati vicini ACP e non ACP sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate di norma quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta del PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

b)

a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno e in base alle necessità, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

l'aiuto alle PMI che praticano attività economiche sostenibili e valorizzano la ricchezza ecosistemica dei territori, in particolare nell'ambito della ricerca, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo;

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 17 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

b)

la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, l'agricoltura, il turismo, i trasporti marittimi e aerei, l'industria, le attività minerarie e l'assetto territoriale, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento tellurico legato alle attività umane e animali .

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, tra l'Unione e i PTOM , le due parti si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.

(c)

fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, conclusi dall'Unione, l'Unione e i PTOM si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.

Emendamento 37

Progetto di decisione

Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

b)

il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine. Il dialogo e la cooperazione sono accompagnati da un incremento, da parte della Commissione, degli sforzi volti a promuovere una gestione sostenibile della pesca appoggiando i sistemi locali di monitoraggio e sorveglianza mediante accordi di partenariato con i PTOM associati all'Unione.

Emendamento 38

Proposta di decisione

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

2.   Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite o particolarmente esposte alle catastrofi naturali , il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

Emendamento 39

Proposta di decisione

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti di origine umana o animale, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 40

Proposta di decisione

Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

b)

i modi di trasporto collettivo e gli altri modi di trasporto sostenibile su strada e il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica , la cooperazione, la libertà di espressione, la creazione di nuovi posti di lavoro e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

a)

creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;

a)

creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;

b)

dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;

b)

dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;

c)

scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;

c)

scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;

d)

promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

d)

promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

e)

messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.

e)

messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale quali l'istruzione e la formazione professionale .

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 30 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività industriale nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'istruzione e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 30 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione;

b)

il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo , oltre che nell'ambito dell'istruzione, nonché la loro applicazione;

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 30 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi di ricerca e innovazione nell'Unione;

d)

la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca, PMI e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi dell'Unione in materia di ricerca , innovazione e competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 30 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.

e)

la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori e degli studenti dei PTOM nonché gli scambi di ricercatori e studenti .

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

1.   L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino alle iniziative e ai programmi dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

Emendamento 47

Proposta di decisione

Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

2.   L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro l'istruzione e la formazione iniziale, professionale o continua nonché gli scambi a scopo di apprendimento e la mobilità dei giovani dei PTOM, favorendo altresì l'apprendimento interculturale e la comprensione reciproca tra i giovani.

Emendamento 48

Proposta di decisione

Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'Unione e i PTOM cooperano per garantire che i giovani partecipino attivamente al mercato del lavoro al fine di evitare la disoccupazione giovanile.

Emendamento 49

Proposta di decisione

Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

l'offerta di opportunità lavorative per gli studenti che consentano loro di sviluppare competenze utili per il mercato del lavoro;

Emendamento 50

Proposta di decisione

Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione.

b)

il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale formale e informale;

Emendamento 51

Proposta di decisione

Articolo 32 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione in materia di formazione al pari dei cittadini degli Stati membri .

2.   L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino a iniziative dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale, in particolare al programma Erasmus per tutti .

Emendamento 52

Proposta di decisione

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione dell'Unione al pari degli istituti d'istruzione degli Stati membri.

3.   L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione e formazione professionale dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari degli istituti d'istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Emendamento 53

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

1.   L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nonché dell'inclusione sociale in un'economia verde nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

Emendamento 54

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

2.   Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. La creazione di posti di lavoro è favorita, soprattutto in seno alle PMI, promuovendo standard sociali ambiziosi. Attraverso il dialogo sono incentivate tutte le misure innovative per la tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e cittadini, al fine di consentire la creazione di posti di lavoro nei settori in cui i PTOM hanno un vantaggio, ad esempio quelli della biodiversità, delle risorse minerarie e delle nuove tecnologie, nonché i settori connessi al miglioramento dell'accessibilità.  A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali la previsione delle future esigenze in termini di competenze , lo sviluppo delle competenze , la formazione di una manodopera qualificata che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

Emendamento 55

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'Unione e i PTOM cooperano in un'ottica di scambio delle migliori prassi riguardanti le politiche del mercato del lavoro attive, un forte dialogo sociale e gli standard in materia di lavoro e protezione sociale, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

Emendamento 56

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     L'Unione e i PTOM cooperano per offrire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro, attraverso un'applicazione globale dei principi della flessicurezza, e per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, offrendo sia un'adeguata copertura in termini di protezione sociale alle persone che si trovano in fase di transizione o che hanno contratti di lavoro temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso a opportunità di formazione, avanzamento professionale e lavoro a tempo pieno.

Emendamento 57

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Lo spopolamento, che comprende la «fuga dei cervelli» e l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro, rappresenta una sfida per molti PTOM; pertanto l'Unione e i PTOM cooperano per tutelare i diritti dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro.

Emendamento 58

Proposta di decisione

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 bis

 

Libera circolazione dei lavoratori

 

1.     Fatte salve le disposizioni che disciplinano la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, gli Stati membri e l'Unione non praticano alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori dei PTOM per quanto concerne l'impiego, la remunerazione e le condizioni di lavoro.

 

2.     Le autorità dei PTOM trattano i lavoratori degli Stati membri in modo non meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi e non operano discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione locale, le autorità di un PTOM possono adottare regolamentazioni a favore dei lavoratori locali. In tal caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione affinché possa informarne gli Stati membri.

 

3.     Il presente articolo non si applica ai posti di lavoro nell'amministrazione pubblica.

Emendamento 59

Proposta di decisione

Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 ter

 

Dialogo sociale e sviluppo della democrazia sociale

 

Nell'ambito dell'associazione, la promozione del dialogo sociale e dello sviluppo della democrazia sociale può essere sostenuta attraverso misure quali:

 

azioni che consentano di offrire formazioni alle parti sociali,

 

azioni che consentano la comunicazione e la creazione di spazi dedicati alla promozione e allo sviluppo del dialogo sociale e della democrazia sociale,

 

azioni che consentano lo scambio delle migliori prassi sociali a livello regionale e locale.

Emendamento 60

Proposta di decisione

Articolo 34 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e con particolare attenzione agli eventi insoliti;

a)

azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e della medicina del lavoro , con particolare attenzione agli eventi insoliti;

Emendamento 61

Proposta di decisione

Articolo 34 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

l'organizzazione da parte dell'Unione e dei PTOM di scambi di migliori prassi al fine di migliorare l'efficacia sul posto di lavoro. È importante garantire che tutti i lavoratori siano inclusi nelle politiche di prevenzione e beneficino di un effettivo rispetto del loro diritto fondamentale alla salute;

Emendamento 62

Proposta di decisione

Articolo 34 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata;

b)

lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata, nonché l'introduzione della telemedicina ;

Emendamento 63

Proposta di decisione

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 bis

 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

 

Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ha lo scopo di rafforzare le capacità dei PTOM in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali attraverso misure quali:

 

azioni che consentano di realizzare studi e maturare esperienze in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro riguardo ai rischi specifici del territorio;

 

l'assistenza per l'aggiornamento della regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

 

un sostegno alle azioni di promozione della prevenzione dei rischi professionali.

Emendamento 64

Proposta di decisione

Articolo 38 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale

Patrimonio culturale e monumenti storici

Emendamento 65

Proposta di decisione

Articolo 38 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche nonché la valorizzazione sostenibile dei siti mediante:

Emendamento 66

Proposta di decisione

Articolo 38 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La cooperazione può inoltre mirare a migliorare la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.

Emendamento 67

Proposta di decisione

Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 44 bis

 

Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi

 

In sede di negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi, l'Unione si sforza di prevedere l'estensione delle preferenze tariffarie concesse ai prodotti dell'Unione anche ai prodotti originari dei PTOM.

Emendamento 68

Proposta di decisione

Articolo 54 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Qualora gli accordi commerciali attualmente in corso di negoziazione con paesi terzi rischino di minacciare le filiere tradizionali caratteristiche dei PTOM, la Commissione procede a valutazioni d'impatto preliminari sulle possibili conseguenze basandosi sui criteri definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'ONU. Una volta terminate le citate valutazioni d'impatto preliminari, la Commissione le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione.

Emendamento 69

Proposta di decisione

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

b)

agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali , sociali ed economiche riducendo altresì al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

Emendamento 70

Proposta di decisione

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

c)

promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e sociali nonché i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

Emendamento 71

Proposta di decisione

Articolo 62

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere la possibilità di un riconoscimento temporaneo delle norme e procedure stabilite nei PTOM nonché l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Emendamento 72

Proposta di decisione

Articolo 68 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il miglioramento della capacità dei PTOM di definire ed attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

a)

il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, soprattutto attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ;

Emendamento 73

Proposta di decisione

Articolo 68 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;

b)

il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative , in particolare per favorire il miglioramento degli standard sociali e creare un clima sociale favorevole alla crescita ;

Emendamento 74

Proposta di decisione

Articolo 68 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

d)

l'agevolazione dello sviluppo e della diversificazione del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

Emendamento 75

Proposta di decisione

Articolo 68 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di merci e servizi;

e)

il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali attraverso un'offerta di formazioni adeguate riguardanti gli scambi di merci e servizi;

Emendamento 76

Proposta di decisione

Articolo 68 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;

f)

il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato , attraverso un miglior utilizzo delle nuove tecnologie ;

Emendamento 77

Proposta di decisione

Articolo 79 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

2.   L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione. Essa sostiene altresì i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei loro indicatori macroeconomici, anche mediante il calcolo delle parità di potere d'acquisto.

Emendamento 78

Proposta di decisione

Articolo 80 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione . La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

2.   Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nel quadro della presente decisione . La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

Emendamento 79

Proposta di decisione

Articolo 80 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione organizza almeno una volta l'anno, di preferenza in collegamento con il forum PTOM-UE, una riunione tecnica degli ordinatori territoriali e degli ordinatori delegati in vista di un rafforzamento del dialogo tecnico istituzionalizzato e di un'ottimizzazione della programmazione e dell'esecuzione dei fondi;

Emendamento 80

Proposta di decisione

Articolo 82 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione si accerta che le norme di programmazione tengano conto delle risorse umane e amministrative limitate dei PTOM e dei loro legami istituzionali con gli Stati membri cui sono legati.

Emendamento 81

Proposta di decisione

Articolo 82 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione.

5.    Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. A tale riguardo, il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra il PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione. Come parte di tale scambio di opinioni si organizzano riunioni tecniche tra gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nella programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.

Emendamento 82

Proposta di decisione

Articolo 83 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione attua le risorse dell'11o FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11o FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM.

1.   La Commissione attua le risorse dell'11o FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11o FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM e tiene riunioni tecniche con gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nell'attuazione dei meccanismi di programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.

Emendamento 83

Proposta di decisione

Articolo 84 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   La Commissione informa il comitato in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.

8.   La Commissione informa simultaneamente il comitato e il Parlamento europeo in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.

Emendamento 84

Proposta di decisione

Articolo 88 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

2.   I PTOM beneficiano altresì di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

Emendamento 85

Proposta di decisione

Articolo 88 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Al fine di garantire una partecipazione effettiva ed efficace dei PTOM ai diversi programmi orizzontali dell'Unione, la Commissione istituisce una vera e propria «strategia PTOM», designando in ciascuna direzione generale un «referente PTOM». I «referenti PTOM» partecipano all'elaborazione dei programmi di lavoro annuali per ogni programma, in particolare mediante consultazioni interservizi, per garantire che le esigenze e le specificità dei PTOM siano debitamente prese in considerazione. Inoltre, la Commissione notifica quanto prima ai PTOM la pubblicazione degli inviti a presentare proposte nel quadro dei diversi programmi orizzontali.

Emendamento 86

Proposta di decisione

Articolo 89 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.

1.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.

Emendamento 87

Proposta di decisione

Articolo 90 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

Emendamento 88

Proposta di decisione

Articolo 90 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 89

Proposta di decisione

Articolo 90 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora intenda sollevare obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento 90

Proposta di decisione

Articolo 90 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 90 bis

 

Procedura d’urgenza

 

1.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2.     Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Emendamento 91

Proposta di decisione

Articolo 91 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, previa consultazione del Parlamento europeo, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

Emendamento 92

Proposta di decisione

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

ELENCO DEI PTOM ISOLATI

ELENCO DEI PTOM ISOLATI

Isole Falkland

Isole Falkland

Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha

Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha

Saint-Pierre e Miquelon

Saint-Pierre e Miquelon

 

Wallis e Futuna.

Emendamento 93

Proposta di decisione

Allegato II — articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [ 343,4 milioni ] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11o FES, è ripartito come segue:

1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [ 360,57 milioni ] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11o FES, è ripartito come segue:

(a)

[ 330,4 milioni ] di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;

a)

[ 345,57 milioni ] di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;

(b)

[5 milioni] di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;

b)

[5 milioni] di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;

(c)

[ 8 milioni ] di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.

c)

[ 10 milioni ] di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.

Emendamento 94

Proposta di decisione

Allegato II — articolo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo di [ 330,4 milioni ] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

L'importo di [ 345,57 milioni ] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

Emendamento 95

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   [ 105 milioni ] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.

2.   [ 120,17 milioni ] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.

Emendamento 96

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

g)

i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi allevati;

Emendamento 97

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 10 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

6.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1.

Emendamento 98

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Le deroghe concernenti i prodotti della pesca sono concesse ai PTOM nei limiti di un contingente annuo di 2 500 tonnellate per i prodotti della pesca rientranti nei codici NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 e 160510.

 

Le richieste di deroga sono inoltrate da un PTOM o uno Stato membro, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

Emendamento 99

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 16 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.    La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

8.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.

Emendamento 100

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 63 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.

Emendamento 101

Proposta di decisione

Allegato VI — articolo 64

Testo della Commissione

Emendamento

Procedure di comitato

soppresso

1.     La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

2.     Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento 102

Proposta di decisione

Allegato VII — articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato, purché abbia anteriormente:

1.   La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione , mediante atti delegati conformemente all'articolo 90, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia anteriormente:

(a)

consultato il comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

 

(b)

chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

b)

chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

(c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII.

La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva.

Emendamento 103

Proposta di decisione

Allegato VII — articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea , dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

2.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 104

Proposta di decisione

Allegato VII — articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di comitato

soppresso

1.     Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII.

 

2.     Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento 105

Proposta di decisione

Allegato VIII — articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6 del presente allegato.

2.   Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 del presente allegato.

Emendamento 106

Proposta di decisione

Allegato VIII — articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10 del presente allegato . In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 10 del presente allegato .

1.   Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati di cui all'articolo 90 . In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili mediante atti delegati in conformità dell'articolo 90 bis .

Emendamento 107

Proposta di decisione

Allegato VIII — articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 del presente allegato . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

1.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

Emendamento 108

Proposta di decisione

Allegato VIII — articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4 . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

2.   Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive mediante atti delegati di cui all'articolo 90 . La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

Emendamento 109

Proposta di decisione

Allegato VIII — articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di comitato

soppresso

1.     La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

4.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo regolamento.

 


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