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Document 52013AP0044

    P7_TA(2013)0044 Conservazione delle risorse della pesca ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (COM(2012)0298 — C7-0156/2012 — 2012/0158(COD)) P7_TC1-COD(2012)0158 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

    GU C 24 del 22.1.2016, p. 267–268 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/267


    P7_TA(2013)0044

    Conservazione delle risorse della pesca ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (COM(2012)0298 — C7-0156/2012 — 2012/0158(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 024/26)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0298),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0156/2012),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 (1),

    visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0342/2012),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

    2.

    approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 83.

    (2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 novembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0448).


    P7_TC1-COD(2012)0158

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 227/2013.)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazione del Parlamento europeo sugli atti di esecuzione

    Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni del regolamento in esame riguardo agli atti di esecuzione sono il risultato di un delicato compromesso. Al fine di giungere a un accordo in prima lettura prima della scadenza del regolamento (CE) n. 850/98 entro la fine del 2012, il Parlamento europeo ha accettato la possibilità di ricorrere agli atti di esecuzione in alcuni casi specifici di cui al regolamento (CE) n. 850/98. Il Parlamento europeo sottolinea tuttavia che tali disposizioni non sono da considerare o né da utilizzare come un precedente in alcun regolamento adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria, in particolare nella proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.


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