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Document 52012XG0717(01)
Notice for the attention of the persons to whom restrictive measures provided for in Council Decision 2011/486/CFSP, as implemented by Council Implementing Decision 2012/393/CFSP, and Council Regulation (EU) No 753/2011, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) No 643/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Afghanistan apply
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
GU C 210 del 17.7.2012, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210/7 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
2012/C 210/06
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.
L'11, il 27 e il 28 giugno 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C — Unità Coordinamento |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 52.
(2) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 13.