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Document 52012XG0324(03)

    Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU C 88 del 24.3.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 88/9


    Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    2012/C 88/06

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/782/PESC e dal regolamento (UE) n. 36/2012 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

    Le persone e entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    DG K — Unità Coordinamento

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 87 del 24.3.2012.

    (2)  GU L 87 del 24.3.2012.


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