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Document 52012XG0324(03)
Notice for the attention of the persons and entities to which restrictive measures provided for in Council Decision 2011/782/CFSP, as implemented by Council Implementing Decision 2012/172/CFSP, and Council Regulation (EU) No 36/2012, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) No 266/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria apply
Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU C 88 del 24.3.2012, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 88/9 |
Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
2012/C 88/06
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/782/PESC e dal regolamento (UE) n. 36/2012 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Le persone e entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG K — Unità Coordinamento |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.