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Document 52012XG0324(01)

    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    GU C 88 del 24.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 88/6


    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    2012/C 88/04

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC (1), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

    Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    DG K — Unità Coordinamento

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 87 del 24.3.2012.

    (2)  GU L 87 del 24.3.2012.


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