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Document 52012XC1019(02)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 28 marzo 2012 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso COMP/39.793 — EPH e altri) [notificata con il numero C(2012) 1999 final]

    GU C 316 del 19.10.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 316/8


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 28 marzo 2012

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

    (Caso COMP/39.793 — EPH e altri)

    [notificata con il numero C(2012) 1999 final]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    2012/C 316/05

    Il 28 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato  (1). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (2), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    Destinatarie della presente decisione sono Energetický a průmyslový holding («EPH») e la sua controllata al 100 % EP Investment Advisors («EPIA»), cui viene irrogata un’ammenda per il loro rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Tale rifiuto si è manifestato quando EPH e EPIA non si sono conformate alla richiesta di bloccare un account email e hanno deviato la posta in entrata durante gli accertamenti svoltisi presso i loro locali comuni.

    2.   PROCEDIMENTO

    (2)

    Il 17 maggio 2010 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di J&T IA [oggi EPIA (3)] e EPH in vista dell’adozione di una decisione volta a sanzionare una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

    (3)

    Il 17 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di EPIA e EPH in merito ad una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. La comunicazione degli addebiti è stata notificata alle parti il 22 dicembre 2010. Le parti hanno risposto il 17 febbraio 2011 e l’audizione si è svolta il 25 marzo 2011.

    (4)

    Il 15 luglio 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare contenente nuovi elementi di fatto e di diritto relativi ad uno dei casi di infrazione presunta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. La comunicazione degli addebiti supplementare è stata notificata alle parti il 19 luglio 2011. Le parti hanno risposto il 12 settembre 2011 e l’audizione si è svolta il 13 ottobre 2011.

    (5)

    Il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti è stato interpellato in merito all’esistenza di un’infrazione e all'importo proposto per l’ammenda il 12 marzo 2011. Il comitato consultivo ha espresso all’unanimità parere favorevole al progetto di decisione, approvando anche l’ammenda proposta.

    (6)

    Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 13 marzo 2012, giungendo alla conclusione che il diritto delle parti di essere sentite è stato rispettato.

    3.   FATTI

    (7)

    La decisione riguarda due episodi relativi al trattamento di messaggi email verificatisi durante gli accertamenti del 24-26 novembre 2009: i) inosservanza della richiesta di bloccare un account email e ii) deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata.

    Inosservanza della richiesta di bloccare un account email

    (8)

    Il 24 novembre 2009, dopo la notifica della decisione di svolgere l’accertamento, gli ispettori della Commissione hanno chiesto di bloccare fino a nuovo ordine gli account email di alcune persone con posti di responsabilità nelle società inserendo una nuova password nota soltanto a loro. Si tratta di una misura standard presa all’inizio degli accertamenti per fare in modo che gli ispettori abbiano accesso esclusivo al contenuto degli account e per impedire modifiche negli account durante l’ispezione. Durante la seconda giornata di accertamenti gli ispettori della Commissione si sono accorti che la password di un account era stata modificata il giorno prima per permettere ad un utente di accedere al proprio account.

    Deviazione di messaggi in entrata

    (9)

    Durante la terza giornata di accertamenti gli ispettori della Commissione hanno scoperto che il giorno prima uno degli impiegati aveva chiesto al dipartimento IT di deviare tutta la posta in entrata di alcune persone con posti di responsabilità verso un server informatico. La società ha ammesso di aver dato questo ordine per almeno uno degli account. Di conseguenza, la posta in entrata non era visibile negli inbox in questione e gli ispettori non hanno potuto controllarla.

    4.   VALUTAZIONE GIURIDICA

    (10)

    Innanzitutto, la decisione fa notare che la giurisprudenza nelle cause Orkem  (4) e Société Générale  (5) e la prassi decisionale della Commissione (6) confermano che sottoporsi ad un accertamento significa anche collaborare attivamente con la Commissione su ogni aspetto. Ciò comporta il blocco degli account email dell’impresa su richiesta degli ispettori con inserimento di una nuova password nota soltanto a loro. L’accesso esclusivo degli ispettori all’account deve essere assicurato fino a quando questi non permettono esplicitamente di sbloccarlo in modo da garantire l’integrità del contenuto della mailbox.

    (11)

    In secondo luogo, la decisione fa notare che l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti comporta che gli ispettori della Commissione debbano avere accesso a tutte le e-mail contenute nell’account, comprese quelle in entrata, per l’intera durata dell’accertamento e fino alla sua conclusione.

    (12)

    In terzo luogo, la decisione stabilisce che l’account email è stato sbloccato per negligenza e che le email in entrata sono state deviate intenzionalmente.

    (13)

    Inoltre, la decisione stabilisce che, anche se ognuno degli episodi potrebbe costituire in sé un’infrazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003, tenuto conto degli elementi comuni, non sarebbe opportuno considerarli separatamente. Pertanto, si conclude che EPIA e EPH hanno partecipato ad un’unica infrazione globale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

    (14)

    Infine tenuto conto che EPH detiene il 100 % di EPIA e che le due società hanno una struttura di gestione comune, che gli episodi hanno coinvolto persone che rappresentavano entrambe le società durante gli accertamenti e che riguardavano inoltre account email di persone che lavorano per le due società la decisione ha stabilito che EPIA e EPH debbano essere considerate solidalmente responsabili per l’infrazione.

    5.   AMMENDE

    (15)

    Accertata l’infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può irrogare alle imprese un’ammenda il cui importo può giungere fino all’1 % del loro fatturato.

    (16)

    Per determinare l’importo delle ammende, la decisione tiene conto sia della gravità che della durata dell’infrazione conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003.

    (17)

    Per quanto riguarda la gravità, la decisione conclude che l’infrazione commessa è grave. Si fa notare in particolare che il potere di procedere ad accertamenti è uno dei più importanti poteri d’indagine della Commissione nel settore della concorrenza per individuare le infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE. Inoltre negli ultimi 10 anni le prove basate su documenti cartacei sono diventate meno importanti e la maggior parte dei documenti raccolti oggi durante gli accertamenti sono tratti da account email e da file elettronici, e i dati immagazzinati in formato elettronico possono essere distrutti molto più facilmente e velocemente dei documenti cartacei. Infine, si è tenuto conto del fatto che EPIA e EPH hanno ostacolato gli accertamenti in due modi, sbloccando un account email e deviando la posta in entrata.

    (18)

    Per quanto riguarda la durata, la decisione precisa che l’infrazione è proseguita per buona parte dell’accertamento che si è svolto presso i locali di EPIA e EPH.

    (19)

    Infine, la decisione tiene conto del fatto che le parti hanno collaborato in modo da permettere alla Commissione di accertare le circostanze relative al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per quanto riguarda le e-mail. Va notato tuttavia che, anche se le parti non hanno contestato alcuni fatti, in generale hanno cercato di mettere in dubbio l’esistenza di un’infrazione procedurale.

    6.   CONCLUSIONE

    (20)

    Alla luce dei fatti summenzionati, si conclude che EPH e EPIA si sono sottratte all’obbligo di sottoporsi agli accertamenti effettuati presso i loro locali tra il 24 e il 26 novembre 2009 conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, consentendo per negligenza l’accesso ad un account e-mail bloccato e deviando intenzionalmente la posta in entrata in un server, il che costituisce un’infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento. La decisione infligge un’ammenda in solido di 2 500 000 EUR a EPH e EPIA.


    (1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del TFUE, ma non sono cambiati nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

    (2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (3)  Il 10 novembre 2010 la società J&T IA è diventata EPIA senza subire modifiche nella struttura societaria o nell’organizzazione. Il testo seguente si riferisce a EPIA anche per quanto riguarda il periodo in cui la società si chiamava J&T IA.

    (4)  Causa 374/87, Orkem/Commissione europea (Racc. 1989, pag. 3283, punto 27) riguardante una richiesta di informazioni dopo un accertamento svolto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 17.

    (5)  Causa T-34/93, Société Générale/Commissione (Racc. 1995, pag. II-545, punto 72).

    (6)  Decisione 94/735/CE della Commissione, del 14 ottobre 1994, che infligge un'ammenda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 del Consiglio alla Akzo Chemicals BV, GU L 294 del 15.11.1994, pag. 31.


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