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Document 52012XC0707(03)

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19 ; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22 ; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18 ; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38 ; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19 ; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8 ; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7 ; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5 ; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6 ; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8 ; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16 ; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13 e GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44 )

GU C 199 del 7.7.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13 e GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44)

2012/C 199/08

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

LIECHTENSTEIN

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

Vengono indicate in appresso le prassi nazionali riguardanti gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle frontiere esterne e fissati dalle autorità nazionali.

 

Un cittadino di paese terzo che sostiene personalmente i costi del proprio soggiorno nel Liechtenstein deve dimostrare di disporre di circa 100 CHF al giorno. Uno studente (in possesso di un tesserino di studente in corso di validità) deve disporre di circa 30 CHF al giorno.

 

Un cittadino di paese terzo che alloggia presso privati può dimostrare di possedere i mezzi di sussistenza necessari mediante una lettera di garanzia («Verpflichtungserklärung») firmata dal suo ospite in Liechtenstein. L'autorità responsabile (Ufficio Immigrazione e Passaporti) rilascia una dichiarazione sulla solvibilità finanziaria dell'ospite. La lettera di garanzia riguarda i costi non coperti a carico della collettività od operatori sanitari privati durante il soggiorno del cittadino di paese terzo — ossia i costi del mantenimento, di incidenti, di malattia o di rimpatrio — in forma di assunzione di una responsabilità irrevocabile per 30 000 CHF. Il garante può essere:

un cittadino maggiorenne della Svizzera o del Liechtenstein che risieda in uno di questi due paesi,

come qualsiasi altra persona maggiorenne in possesso di un permesso di soggiorno («Aufenthaltsbewilligung»),

di un permesso di soggiorno permanente («Niederlassungsbewilligung»),

una persona giuridica iscritta nel registro commerciale.

ROMANIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

In conformità della legge sugli stranieri n. 194/2002, può entrare in Romania lo straniero che dimostri di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno previsto e per il ritorno nel paese d'origine, ovvero per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita.

Per quanto concerne gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere esterne, è possibile ottenere un visto d'ingresso per soggiorno di breve durata a scopo di turismo, di affari, di attività culturali o scientifiche, a scopi umanitari o medici, dimostrando di disporre di 50 EUR al giorno, ma non meno di 500 EUR per l'intera durata del soggiorno, o di mezzi equivalenti.

Un visto nazionale per soggiorno di breve durata per missioni, trasporti professionali o attività nel settore dello sport si può ottenere senza dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza.

Per i cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE, di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 539/2001, ai quali si applica la procedura di invito (1), l'importo dei mezzi di sussistenza ammonta a 30 EUR al giorno per l'intera durata del soggiorno, che devono essere messi a disposizione dalla persona fisica o giuridica che invita.


(1)  I paesi e le persone giuridiche/autorità territoriali che non sono riconosciuti come Stati da almeno uno Stato membro, per i quali si applica la procedura di invito sono elencati nell'ordinanza del Ministero degli Affari esteri n. 1743/2010: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Cina, Ciad, Congo, Corea del Nord, Egitto, India, Indonesia, Giordania, Iran, Irak, Libano, Libia, Mali, Marocco, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Uzbekistan, Yemen, Autorità palestinese.


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