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Document 52012XC0427(04)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 122 del 27.4.2012, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 122/20


    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

    2012/C 122/08

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI MODIFICA

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    DOMANDA DI MODIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9

    «CABRITO TRANSMONTANO»

    N. CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

    IGP ( ) DOP ( X )

    1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

    Denominazione del prodotto

    Image

    Descrizione del prodotto

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    Zona geografica

    Image

    Prova dell'origine

    Image

    Metodo di produzione

    Legame

    Image

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro (da precisare)

    2.   Tipo di modifica:

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Image

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    3.   Modifica (modifiche):

    1.   Definizione

    Si denomina «Cabrito Transmontano» la carcassa/carne degli animali di razza caprina Serrana, di entrambi i sessi, figli di genitori iscritti al registro zootecnico e/o all'albo genealogico della razza, alimentati a base di latte materno, abbattuti in età da 30 a 90 giorni e allevati in tredici comuni della zona di origine.

    2.   Zona geografica

    Ampliamento della zona geografica. Includere i comuni di Alijó, Vimioso e Bragança (solamente le frazioni di Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda e Sendas).

    3.   Periodo di commercializzazione

    Periodo di commercializzazione ampliato a tutto l'anno (con l'inclusione dei mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre).

    4.   Peso della carcassa

    Ampliare l'intervallo del peso della carcassa del «Cabrito Transmontano» da 4 a 9 kg, anziché da 5 a 9 kg.

    5.   Autorizzazione di commercializzazione della carcassa in quarti o in qualsiasi porzione, refrigerata o congelata

    Oltre alla possibilità di commercializzare le carcasse e le mezzene, consentire anche la suddivisione in quarti o in qualsiasi porzione.

    6.   Autorizzazione a congelare la carcassa; per un periodo massimo di sei mesi e con la menzione obbligatoria sull'etichetta per indicare che si tratta di un prodotto congelato.

    7.   Condizionamento obbligatorio qualora la carcassa sia commercializzata in quarti o in qualsiasi porzione minore.

    DOCUMENTO UNICO

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    «CABRITO TRANSMONTANO»

    N. CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

    IGP ( ) DOP ( X )

    1.   Nome:

    «Cabrito Transmontano».

    2.   Stato membro o paese terzo:

    Portogallo.

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

    3.1.   Tipo di prodotto:

    Classe 1.1.

    Carni fresche (e frattaglie).

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

    Si denomina «Cabrito Transmontano» la carcassa/carne degli animali di razza caprina Serrana, di entrambi i sessi, figli di genitori iscritti al registro zootecnico e/o all'albo genealogico della razza, alimentati a base di latte materno, abbattuti in età da 30 a 90 giorni e allevati in tredici comuni della zona di origine.

    3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

    3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

    L'alimentazione dei greggi caprini avviene a base di piante spontanee, presenti soprattutto in terreni collettivi, incolti e lasciati a riposo. I pascoli arborizzati (con ricorso ai germogli e alle foglie di alcuni alberi) e arbustivi (con ricorso a diverse specie di arbusti, quali ginestre, brughiera e genista tridentata) sono i prediletti della capra Serrana e ove siano disponibili possono rappresentare il 90 % del fabbisogno alimentare di questa specie animale.

    I capretti sono alimentati a base di latte materno.

    3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

    Ubicazione delle aziende, dell'allevamento e dell'abbattimento degli animali.

    3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

    In caso di commercializzazione in quarti di carcassa o in altra porzione di carcassa, il condizionamento è obbligatorio.

    3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

    L'etichetta da apporre nella zona delle grascelle (in caso di commercializzazione di carcassa intera o di mezzena) deve contenere l'informazione seguente:

    DOP «Cabrito Transmontano».

    In caso di commercializzazione in quarti di carcassa o in altra porzione di carcassa, il condizionamento è obbligatorio e l'etichetta deve contenere la dicitura summenzionata.

    In caso di prodotto congelato, l'etichetta, oltre alla dicitura summenzionata, deve indicare in modo del tutto esplicito che si tratta di prodotto congelato.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

    La zona geografica di produzione del «Cabrito Transmontano» comprende i comuni di Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso e Bragança (solamente le frazioni di Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda e Sendas) del distretto di Bragança; i comuni di Alijó, Valpaços e Murça del distretto di Vila Real.

    5.   Legame con la zona geografica:

    5.1.   Specificità della zona geografica:

    Relativamente alla situazione geografica e alle condizioni topografiche e climatiche, è opportuno caratterizzare la regione di Trás-os-Montes, giacché questa DOP interessa più di un terzo della superficie di tale regione nei due distretti di Bragança e Vila Real.

    Questa zona inserita nella regione di Trás-os-Montes ha una superficie di 447 600 ha ed è costituita da fosse tettoniche, profonde valli segnate dall'erosione e zone di altopiano.

    Il bacino idrografico del Douro domina tutta la regione, in cui gli affluenti di destra Sabor, Tua, Pinhão e Corgo e quelli di sinistra Águeda, Côa, Távora e Varosa separano cordigliere montuose orientate parallelamente al mare, che in alcuni punti oltrepassano i 1 500 metri.

    Le particolarità del bacino idrografico del secondo maggior fiume della penisola iberica, in Portogallo, conferiscono a tutta la regione caratteristiche molto speciali e forse uniche al mondo, generando una grande varietà climatica, culturale e anche umana (LAGE, 1985).

    Le catene montuose con orientamento parallelo al mare impediscono il passaggio dei venti marittimi, la cui influenza di conseguenza si attenua man mano che ci si inoltra nell'entroterra, mentre aumenta progressivamente l'influenza continentale. Anche procedendo da nord a sud, verso il Douro, si verifica un aumento dell'influenza mediterranea.

    Esiste una stretta correlazione fra la struttura geologica e litologica, il rilievo, il clima e la morfologia dei terreni. I suoli di questa regione sono essenzialmente derivati da graniti, scisti e grovacche, con tessitura franco-sabbiosa.

    5.2.   Specificità del prodotto:

    La filiera dell'allevamento dei caprini, nel settore di produzione del capretto, è molto presente nei tredici comuni (in quello di Bragança solo nelle quindici frazioni menzionate) che costituiscono questa DOP, i quali possono essere considerati quelli più rurali, marginali, con minore qualità di vita e con il maggiore decremento demografico negli ultimi dieci anni. La produzione caprina in queste zone di montagna è intimamente legata al ciclo climatico e al modus vivendi degli allevatori, che non subiscono interferenze esterne e allevano gli animali come se questi si trovassero nel loro ambiente naturale (sistema di produzione estensivo tradizionale).

    5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

    Le condizioni agricole ed ecologiche delle zone montagnose di Trás-os-Montes, associate alle caratteristiche proprie di questa razza assai antica e bene adattata a questa regione del Portogallo, hanno contribuito a fare del Cabrito Transmontano un prodotto che si evidenzia e si differenzia per la qualità organolettica della sua carne, in particolare in termini di palatabilità, tenerezza, succulenza, sapore e aroma.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

    [Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

    http://www.gpp.pt/Valor/DOP_IGP_ETG.html


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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