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Document 52012XC0223(05)

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2013 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2013 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

GU C 53 del 23.2.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 53/18


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2013 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2013 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

2012/C 53/09

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS — ozone depleting substances), in appresso «il regolamento», che intendono:

a)

importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2013 le sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento; oppure

b)

chiedere per il 2013 una quota di dette sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi.

La presente comunicazione è destinata anche alle società in Croazia che intendono effettuare tali attività dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea. Tali società sono tenute a seguire le istruzioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

2.

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1, 1, 1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.

L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre per la produzione di sostanze controllate è necessaria un'autorizzazione preventiva.

4.

Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

a)

usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e a limiti quantitativi);

b)

usi critici (halon);

c)

usi come materie prime;

d)

usi come agenti di fabbricazione.

5.

Quote di produzione e importazioni per usi di laboratorio e di analisi saranno assegnate a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e del regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (1). La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni.

6.

Le imprese che nel 2013 desiderino importare o esportare sostanze controllate e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all’esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2012 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo 7.

7.

Le imprese che sono registrate nella base di dati ODS principale in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS principale (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).

8.

I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS principale a partire dal 16 maggio 2012.

9.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2012.

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

10.

Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2013, le imprese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati ODS principale.


(1)  Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).


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