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Document 52012TA1215(13)

    Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia

    GU C 388 del 15.12.2012, p. 73–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 388/73


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia

    2012/C 388/13

    INTRODUZIONE

    1.

    L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia» o «ECHA»), con sede a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). I suoi compiti consistono principalmente nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. L’Agenzia promuove inoltre lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano (2).

    INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    2.

    L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e una analisi delle dichiarazioni dei responsabili della gestione (management representations).

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    3.

    In virtù dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell'Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le “relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti.

    La responsabilità della direzione

    4.

    In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (6). Il direttore ha il compito di porre in essere (7) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (8) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti.

    La responsabilità del revisore

    5.

    La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, al Parlamento europeo e al Consiglio (9), una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    6.

    La Corte ha espletato l’audit conformemente ai principi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali principi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    7.

    Un audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure avviene in base al giudizio dell’auditor, che include la valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o a errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. Un audit include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

    8.

    La Corte considera che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    9.

    A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (10) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (11).

    Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    10.

    A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    11.

    I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

    COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

    12.

    Il bilancio dell’Agenzia per il 2011 è ammontato a 93,2 milioni di euro, di cui 14,9 milioni di euro (16 %) sono stati riportati al 2012. Gli stanziamenti riportati relativi al Titolo III (spese operative) sono ammontati a 11,5 milioni di euro (55 %). Questo livello di riporti è eccessivo ed è in contrasto con il principio di bilancio dell’annualità.

    COMMENTI SUI CONTROLLI CHIAVE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’AGENZIA

    13.

    I risultati dell’inventario fisico più recente, realizzato nel 2011, mostrano diverse carenze, soprattutto in relazione alla modesta quota di materiale TIC verificato in termini di valore. Non esiste alcuna politica in materia di inventario delle immobilizzazioni.

    14.

    L’Agenzia registra i costi per progetti TIC già in corso come spese, invece che come immobilizzazioni.

    ALTRE OSSERVAZIONI

    15.

    La Corte ha riscontrato carenze nelle procedure di assunzione. Non vi sono elementi che indichino che i punteggi minimi che i candidati avrebbero dovuto ottenere per passare alla fase successiva della procedura, le domande per i colloqui o per le prove scritte fossero stati stabiliti prima di procedere all’esame delle candidature. Le dichiarazioni d’interessi erano inadeguate per individuare ed evitare eventuali situazioni di conflitto d’interessi riguardanti membri della commissione giudicatrice. In un caso, la procedura di selezione era irregolare, in quanto l’agente in questione è stato assunto per un posto diverso da quello pubblicato.

    16.

    La Corte ha svolto un audit inteso a valutare le politiche e le procedure applicate in situazioni in cui si configurano conflitti di interessi per quattro Agenzie europee, tra cui l’Agenzia europea delle sostanze chimiche. I risultati di tale audit sono presentati in un documento a parte (Relazione speciale n. 15/2012).

    La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 5 settembre 2012.

    Per la Corte dei conti

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.

    (3)  Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce ulteriori informazioni sull’esecuzione e gestione del bilancio.

    (4)  Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto ed una sintesi delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

    (5)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.

    (6)  Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

    (7)  Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

    (8)  Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dai capi 1 e 2 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Agenzia.

    (9)  Articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

    (10)  I conti annuali definitivi, compilati il 19 giugno 2012, sono pervenuti alla Corte il 28 giugno 2012. I conti annuali definitivi, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo. Tali conti sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://www.eca.europa.eu/ o http://echa.europa.eu.

    (11)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, in mancanza di questi, dai principi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).


    ALLEGATO

    Agenzia europea delle sostanze chimiche (Helsinki)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

    Raccolta di informazioni

    La base giuridica del regolamento che istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ossia il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Competenze dell’Agenzia

    [come definite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) e regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele)]

    Obiettivi

    Il regolamento REACH e il regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) hanno lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento REACH; articolo 1 del regolamento CLP),

    L’ECHA è istituita allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento REACH e di assicurare la coerenza a livello dell’UE in relazione a tali aspetti (articolo 75 del regolamento REACH) e di gestire compiti connessi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche secondo il regolamento CLP.

    Compiti

    Ricevere le registrazioni ed altri fascicoli relativi alle sostanze chimiche e controllare la completezza delle informazioni fornite dal notificante (titolo II del regolamento REACH),

    Trattare le domande di registrazione e prendere decisioni sulle controversie relative alla condivisione dei dati (titolo III del regolamento REACH),

    Esaminare i fascicoli delle registrazioni, per verificarne la conformità al regolamento REACH, e le proposte di sperimentazione in essi contenute, e coordinare il processo di valutazione delle sostanze (titolo VI del regolamento REACH),

    Trattare le proposte relative a sostanze ad alto rischio candidate all'eventuale inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, presentare proposte perché alcune di queste siano incluse in detto elenco e gestire le domande di autorizzazione (titolo VII del regolamento REACH),

    Trattare i fascicoli relativi alle restrizioni (titolo VIII del regolamento REACH),

    Realizzare e tenere aggiornate una o più banche dati contenenti le informazioni su tutte le sostanze registrate e mettere determinate informazioni a disposizione del pubblico tramite Internet (articoli 77 e 119 del regolamento REACH),

    Fornire orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, se necessario (articolo 77 del regolamento REACH e articolo 50, paragrafo 2 del regolamento CLP),

    Fornire agli Stati membri e alle istituzioni UE la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative a sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni dei regolamenti REACH e CLP (articolo 77, paragrafo 1, del regolamento REACH e articolo 50, paragrafo 1 del regolamento CLP),

    Ricevere notifiche in materia di classificazione ed etichettatura, mantenere inventari pubblici al riguardo, gestire le richieste di denominazioni e proposte alternative di procedure di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLP).

    Organizzazione

    Consiglio di amministrazione

    Un rappresentante di ciascuno Stato membro, designato dal Consiglio, e di un massimo di sei rappresentanti nominati dalla Commissione, tra cui tre rappresentanti delle parti interessate, senza diritto di voto, e inoltre di due personalità indipendenti nominate dal Parlamento europeo. (articolo 79 del regolamento REACH).

    Compiti: articolo 78 del regolamento REACH e regolamento finanziario quadro per le Agenzie; principalmente esso adotta i programmi di lavoro annuale e pluriennale, il bilancio definitivo, la relazione generale, il regolamento interno; nomina ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo. Nomina inoltre la commissione di ricorso e i membri dei comitati.

    Direttore esecutivo

    Compiti: articolo 83 del regolamento REACH.

    Comitati L’ECHA è composta da tre comitati scientifici (comitato per la valutazione dei rischi, comitato per l'analisi socioeconomica e comitato degli Stati membri).

    Compiti: articolo 76, paragrafo 1, lettere c)-e), del regolamento REACH.

    Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione

    Compiti: articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento REACH.

    Segretariato

    Compiti: articolo 76, paragrafo 1, lettera g), del regolamento REACH.

    Commissione di ricorso

    Compiti: articolo 76, paragrafo 1, lettera h), del regolamento REACH.

    Audit esterno

    Corte dei conti europea.

    Audit interno

    Servizio di audit interno della Commissione (IAS).

    Autorità competente per il discarico

    Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio (articolo 97, paragrafo 10, del regolamento REACH.

    Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2011 (2010)

    Bilancio (compresi i bilanci rettificativi)

    93,2 (75,5) milioni di euro, di cui:

    entrate provenienti dalle tariffe: 33,5 (35,0) milioni di euro,

    contributo UE: 0,0 (36,0) milioni di euro.

    Effettivi al 31 dicembre 2011

    Posti previsti nella tabella dell'organico: 456 (426)

    Posti occupati: 441 (382)

    Altri agenti: 101 (90) (agenti contrattuali e esperti nazionali distaccati)

    Totale degli effettivi: 542 (472), di cui addetti a:

    funzioni operative: 443 (341),

    funzioni amministrative e di supporto: 99 (131).

    Attività e servizi forniti nel 2011 (2010)  (1)

    Il programma di lavoro dell’ECHA è stato suddiviso nelle seguenti 15 attività:

    Registrazione, pre-registrazione e condivisione dei dati

    numero di fascicoli di registrazione trattati (escluse le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi — PPORD), inclusi i fascicoli riportati dal 2010: 6 100 (24 000),

    numero di valutazioni delle richieste di riservatezza completate: 630,

    numero di domande di informazioni ricevute: 1970 (1 600),

    numero di decisioni adottate su controversie relative alla condivisione dei dati: 3 (6),

    numero di sostanze sulle quali sono state rese pubbliche determinate informazioni (salvo informazioni riservate): 4 100 (400), 24 000 fascicoli.

    Valutazione

    numero di controlli di conformità completati: 146 (70),

    numero di decisioni finali su proposte di sperimentazione: 22 (4).

    Autorizzazioni e restrizioni

    numero di sostanze da includere nell’elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione: 28 (16),

    numero di sostanze da includere nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione: 1 (1),

    numero di fascicoli sulle restrizioni sottoposti a decisione della Commissione: 4 (0),

    numero di domande di autorizzazione ricevute: 0 (0),

    numero di notifiche di sostanze in articoli candidate all'eventuale inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione 203 (0).

    Classificazioni ed etichettatura (C&L)

    numero di notifiche ricevute per la classificazione e l’etichettatura: più di 3,4 milioni per oltre 110 000 sostanze,

    numero di proposte ricevute per la classificazione e l’etichettatura armonizzate: 56 (81),

    numero di richieste di denominazioni alternative per sostanze presenti in miscele: 0 (0).

    Consulenza e assistenza

    numero di domande trattate dal servizio assistenza: 5 400 (10 000),

    numero di nuovi documenti orientativi emanati: 3 (2) e numero di aggiornamenti emanati relativi a tali orientamenti: 14 (12).

    Supporto informatico alle operazioni

    ulteriore sviluppo del sistema informatico REACH-IT e di altri sistemi scientifici informatizzati.

    Consulenza scientifica e pratica per l’ulteriore sviluppo della legislazione

    su richiesta della Commissione europea, contributi su nanomateriali e al programma OCSE sulle linee guida per la sperimentazione e alla proposta concernente il regolamento sui biocidi,

    pubblicazione delle prime relazioni ex articolo 117, paragrafi 2 e 3 del regolamento REACH.

    Comitati e forum

    numero di accordi unanimi del comitato degli Stati membri: 70 (26),

    numero di pareri del comitato per la valutazione dei rischi: 36 (16),

    numero di pareri del comitato per l’analisi socioeconomica: 4 (0).

    Commissione di ricorso

    numero di ricorsi presentati: 6 (1),

    numero di decisioni su ricorsi: 2 (0) e numero di decisioni su questioni procedurali: 10 (1).

    Comunicazione

    1 (2) giornate dedicate alle parti interessate (Stakeholders days) cui hanno partecipato 430 (700) persone,

    135 (3 000) partecipanti a seminari online per i principali dichiaranti,

    70 (60) pubblicazioni; 1 500 (2 300) pagine tradotte in 21 lingue dell’UE,

    2,9 milioni (2,5 milioni) di visite del sito internet da 200 (200) paesi.

    Relazioni con istituzioni UE e cooperazione internazionale

    cooperazione scientifica e tecnica con l’OCSE, ad es. eChemPortal; QSAR Toolbox).

    Gestione

    Sviluppo e miglioramento costante dei sistemi amministrativi e gestionali, compreso il sistema IQMS.

    Finanza, appalti e contabilità

    gestione rigorosa del bilancio e della tesoreria, compreso il rimborso della sovvenzione UE ricevuta nel 2010,

    numero totale delle società verificate per l’accertamento dello statuto di PMI: 245.

    Risorse umane e infrastrutture

    24 (35) procedure di selezione completate; 93 (121) agenti assunti (agenti temporanei e contrattuali).

    Tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni

    manutenzione del materiale TIC, fornitura di nuove postazioni di lavoro per il nuovo personale.

    Fonte: Informazioni fornite dall'Agenzia.


    (1)  Ove opportuno, le cifre sono state arrotondate per eccesso o per difetto alla decina, al centinaio e al migliaio più vicino.

    Fonte: Informazioni fornite dall'Agenzia.


    LE RISPOSTE DELL’AGENZIA

    12

    L’ECHA ha portato a termine l’obiettivo del suo programma di lavoro sui riporti nel 2011. L’Agenzia rivedrà la sua politica sui riporti nel 2012 e stabilirà motivazioni e limitazioni più rigorose sui possibili riporti all’esercizio finanziario 2013.

    13.

    L’ECHA riconosce pienamente l’importanza dell’accuratezza dell’inventario fisico. L’Agenzia formalizzerà la sua politica di gestione delle sue immobilizzazioni nel 2012, mentre un'attenzione del tutto particolare verrà attribuita al controllo fisico alla fine dell'anno.

    14.

    L’ECHA continuerà a sviluppare ulteriormente il metodo di capitalizzazione dei costi per il software sviluppato internamente e li capitalizzerà al livello delle diverse versioni software. L’approccio sarà strettamente collegato e integrato con il progetto di contabilità gestionale in corso di svolgimento.

    15.

    L’ECHA s’impegna a rispettare pienamente i principi di trasparenza e pari opportunità nelle sue procedure di assunzione e selezione. L’ECHA ha condotto un esame della sua procedura di assunzione, comprese le dichiarazioni d'interesse, al fine di migliorarle ulteriormente e di assicurare l'osservanza delle migliori prassi. Il conseguente aggiornamento delle procedure ha preso in considerazione i punti sollevati dalla Corte dei conti. Nel frattempo, l’agente cui si fa riferimento è stato trasferito a un posto equivalente a quello pubblicato.

    16.

    Le risposte dell’Agenzia saranno pubblicate assieme alla relazione speciale della Corte (15/2012).


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