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Document 52012SC0205
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
/* SWD/2012/0205 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno /* SWD/2012/0205 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla la concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno 1. Introduzione Le industrie creative contribuiscono in modo
significativo al PIL, all’occupazione e alla crescita nell’UE. La
distribuzione dei beni e servizi tutelati dal diritto d’autore (libri, film,
registrazioni musicali) richiede la concessione di licenze da parte di diversi
titolari dei diritti (ad es. autori, interpreti, produttori). Le società di
gestione collettiva svolgono un ruolo fondamentale nell’agevolare tale
concessione, in particolare quando la concessione diretta da parte dei titolari
dei diritti non è fattibile o pratica. Anche vari utilizzatori commerciali,
attivi nelle tradizionali (trasmissione radiotelevisiva, trasmissione via cavo)
o nuove forme di sfruttamento commerciale (ad esempio servizi di scaricamento e
streaming) concordano sull’importanza delle società di gestione
collettiva, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la promozione della
diversità culturale, in quanto permettono l’accesso al mercato dei repertori
più piccoli e meno conosciuti. La gestione collettiva dei diritti ha
dimensioni rilevanti a livello di mercato unico: anche quando le società di
gestione collettiva concedono licenze limitate al proprio territorio nazionale,
queste coprono di solito i diritti sia dei titolari interni che di quelli degli
altri Stati membri. Per quanto riguarda i servizi online, sono in costante
aumento le richieste che le società di gestione collettiva concedano licenze su
vari o tutti gli Stati membri. I diversi settori e titolari dei diritti si
affidano alle società di gestione collettiva in modo vario, in funzione delle
preferenze dei titolari dei diritti e delle esigenze e prassi dei vari settori;
gli autori, soprattutto in campo musicale (compositori musicali e di testi)
dipendono più degli altri dalla gestione collettiva. 2. Definizione del problema La valutazione d’impatto mette in evidenza due
problemi: quelli concernenti il funzionamento delle società di gestione
collettiva (a prescindere dalla categoria dei titolari dei diritti che
rappresentano o dalla categoria dei diritti che gestiscono) e i problemi
specifici alla fornitura delle licenze multiterritoriali per lo sfruttamento
online di opere musicali. Questi problemi sono interconnessi, visto che quelli
relativi alla concessione delle licenze derivano in larga misura dall’impossibilità,
per i titolari dei diritti, di accedere alle informazioni e di esercitare un
controllo effettivo su determinate società. In questo senso, non si può
risolvere il secondo ordine di problemi (inerenti alla concessione delle
licenze) senza avere affrontato il primo. 2.1. Funzionamento delle società
di gestione collettiva Per agevolare il funzionamento del mercato
unico, nel corso degli anni è stato adottato un cospicuo acquis sui
diritti d’autore, che riguarda quasi esclusivamente la definizione dei diritti,
le limitazioni, le deroghe e le disposizioni correlate. Nelle direttive sui
diritti d’autore, le disposizioni che trattano della gestione dei diritti sono
assai poche e nessuna stabilisce un quadro di funzionamento delle società di
gestione collettiva. Importanti principi di gestione e trasparenza sono stati
elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e con decisioni della
Commissione in forza del diritto in materia di concorrenza, ma questi principi
non sono applicati in modo uniforme né sempre corretto nell’UE. L’approccio alla regolamentazione della
gestione collettiva dei diritti varia da uno Stato membro all’altro e negli
ultimi anni dati concreti hanno ampiamente indicato lacune nei controlli e
negli equilibri inerenti al funzionamento di molte società di gestione
collettiva. I titolari dei diritti, anche stranieri, non sono pienamente
informati delle attività delle loro società e non possono quindi esercitare su
di esse un controllo significativo, soprattutto per quanto riguarda la
raccolta, il trattamento e la distribuzione delle royalty. Inoltre, la
gestione finanziaria di alcune società risulta mediocre: le royalty
dovute ai titolari dei diritti si accumulano con scarso controllo e/o sono
gestite male. Consultate, diverse associazioni di autori, editori, utilizzatori
commerciali e consumatori sostengono che occorrono misure specifiche incentrate
sulla gestione e la trasparenza delle società di gestione collettiva, le quali
invece ritengono sufficiente l’autoregolamentazione. Per i titolari dei diritti, la scarsa performance
delle società di gestione collettiva si traduce in occasioni perse (per la
concessione di licenze) e in un’eccessiva detrazione dei costi dai proventi
delle royalty. Per gli utilizzatori, la scarsa trasparenza e
affidabilità comporta servizi di qualità inferiore e, in alcuni casi,un aumento
del costo delle concessioni. 2.2. Fornitura di licenze
multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali. I fornitori di servizi online devono riuscire
a ottenere licenze multirerritoriali del repertorio musicale aggregato o totale
per poter offrire le loro prestazioni. Attualmente devono combinare un certo
numero di licenze multirerritoriali (ottenute da alcune società di gestione
collettiva e da agenti di editori musicali) con licenze territoriali (da alcune
società di gestione collettiva) il che è pesante e spesso limita la portata
territoriale dei servizi online. Varie parti interessate consultate, tra cui
utilizzatori commerciali, editori e produttori discografici, lamentano questa
situazione e chiedono miglioramenti nella concessione di licenze
multirerritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali. Se è vero che la frammentarietà territoriale
dell’offerta musicale online è dovuta a fattori diversi, tra i quali le
decisioni commerciali dei fornitori di servizi, il ruolo svolto dalle prassi in
materia di concessione delle licenze è tutt’altro che trascurabile. La
concessione in licenza dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali,
in particolare la copertura dell’intero repertorio (“aggregazione”) risulta
difficile e dispendiosa in termini di tempo e denaro[1] per gli utilizzatori
commerciali (in particolare per i piccoli e i nuovi utilizzatori): non è
adeguata ad un mercato in rapida evoluzione e penalizza gli utilizzatori
commerciali che si aspettano un’aggregazione dei repertori e una
semplificazione nella gestione e concessione dei diritti. Molte società non
sono attrezzate per gestire la concessione di licenze multiterritoriali online,
che è complessa e costosa (repertorio di gestione che abbraccia varie
giurisdizioni, interazione con i grandi fornitori di servizi multiterritoriali
e trattamento dei dati di utenza generati in giurisdizioni differenti). L’accesso
al mercato senza avere le capacità e risorse tecniche necessarie comporta
ulteriori problemi (fatturazione imprecisa o “doppia”, notevoli ritardi nella
fatturazione agli utilizzatori e nei pagamenti ai titolari dei diritti).
Inoltre, la concessione di licenze multiterritoriali è oggetto di incertezza
giuridica per quanto riguarda l’applicazione dell’acquis e la
possibilità, per le società di gestione collettiva, di fornire licenze che
coprono diversi paesi dell’UE e/o riguardano titolari di licenze stabiliti in
altri Stati membri. Di conseguenza alcuni servizi possono optare
per un solo o un paio di Stati membri, privandosi quindi della base di
consumatori più ampia che il mercato unico del digitale offre. In alternativa,
possono scegliere di avviare le attività sulla base di un solo repertorio di
ampie dimensioni, che può essere ottenuto con un numero inferiore di licenze. Questa
opzione sarebbe penalizzante per i repertori locali e di nicchia e la diversità
culturale: per i consumatori, significa che l’accesso ad un’ampia offerta di
serie e tipi di servizi musicali è diffuso in modo ineguale nell’UE; quanto ai
titolari dei diritti, perdono l’aumento delle entrate che potrebbe essere
generato dall’accesso dei consumatori alle loro opere via i nuovi servizi in
tutto il mercato unico. 3. sussidiarietà La
logica dell’azione europea risiede nella natura transfrontaliera del problema.
Per tutte le società di gestione collettiva, una quota significativa delle
gestioni collettive deriva da repertori non nazionali in quanto rappresentano
diritti di titolari stranieri. Per tutelare gli interessi dei titolari dei
diritti nell’UE è necessario che tutti flussi di royalty, anche transfrontalieri,
siano trasparenti e registrati. È altresì nell’interesse degli utilizzatori
commerciali in tutta l’UE che le società funzionino correttamente, un obiettivo
che può essere raggiunto solo grazie a norme comuni di base che disciplinino la
raccolta e la distribuzione di royalty in modo coerente in tutta l’UE. Agevolare
la concessione delle licenze multiterritoriali per lo sfruttamento di opere
musicali nei servizi online e l’aggregazione dei repertori sono questioni di
natura transfrontaliera che si possono pertanto risolvere meglio a livello dell’UE.
Un quadro normativo europeo dovrà far sì che utilizzatori, titolari dei diritti
e consumatori possano beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico
del digitale. 4. Obiettivi L’obiettivo dell’iniziativa è garantire che la
gestione collettiva dei diritti contribuisca allo sviluppo del mercato unico
grazie all’istituzione di un quadro di governance e trasparenza coerente
ed efficiente per la gestione collettiva dei diritti e ad un’offerta migliore
di licenze multiterritoriali per le opere musicali. In questo modo si dovrebbe
facilitare l’accesso dei consumatori ad una varietà più ampia di beni e servizi
culturali. Gli utilizzatori commerciali trarranno beneficio dal miglior
funzionamento e dalla maggiore trasparenza delle società di gestione collettiva
nonché da un quadro che agevoli l’accesso alle licenze per la prestazione di
servizi musicali online in tutta l’UE. I titolari dei diritti, promuovendo le
loro opere su vasta scala, ne sfrutteranno al meglio il potenziale di profitto.
La diversità culturale sarà stimolata dalla disponibilità di un repertorio
ampio e diversificato rendendo, di conseguenza, accessibili più contenuti e più
servizi ai cittadini europei, anche oltre frontiera. 5. Opzioni sulla trasparenza e sul
controllo relativi alle società di gestione collettiva 5.1. Opzioni Sono state esaminate quattro opzioni, compreso
lo status quo. L’opzione A2 (migliore esecuzione) non comporterebbe
alcun intervento legislativo e si baserebbe solo sull’esecuzione delle norme
vigenti a livello nazionale e dell’UE. L’opzione A3 (codificazione dei principi
vigenti) comporterebbe la codificazione delle norme dell’UE in vigore e delle
raccomandazioni non cogenti sulla gestione collettiva dei diritti. L’opzione A4
(quadro di governance e trasparenza) integrerebbe l’opzione A3 con norme
basate su principi che colmerebbero le lacune e sarebbero specificamente
adattate alla natura della gestione collettiva dei diritti (trasparenza delle
operazioni finanziarie e partecipazione dei titolari dei diritti al processo
decisionale). La subopzione A4a coniugherebbe l’intervento normativo con l’autoregolamentazione
del settore industriale. La subopzione A4b comporterebbe una normativa più
estesa per creare un quadro giuridico completo per tutte le società di gestione
collettiva in Europa. 5.2. Impatto Una
migliore esecuzione migliorerebbe la vigilanza regolamentare sulle società di
gestione collettiva ma le inefficienze in termini di governance
sarebbero affrontate solo in misura limitata e quindi il controllo dei titolari
dei diritti sulle suddette società non migliorerebbe molto. L’opzione A3
sarebbe più efficace in quanto introdurrebbe un quadro minimo di governance
e trasparenza, ma non migliorerebbe la qualità nelle questioni importanti come
la gestione finanziaria. L’opzione A4 darebbe ai titolari dei diritti accesso a
parametri d’informazione pertinenti, dettagliati e completi sulla performance
delle società, anche per quanto riguarda le informazioni finanziarie e
assicurerebbe l’effettiva partecipazione dei titolari dei diritti al processo
decisionale. Le subopzioni A4a e A4b darebbero risultati analoghi ma per
esperienza permangono dubbi sull’efficacia della subopzione A4a, mentre l’A4b
non permetterebbe flessibilità agli Stati membri nella regolamentazione delle
società di gestione collettiva. 5.3. Costi L’opzione A2 non genererebbe costi di
adempimento per le società di gestione collettiva in quanto non comporterebbe
interventi legislativi; l’onere ricadrebbe sulla Commissione e sulle autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione. L’opzione A3 richiederebbe l’istituzione
di meccanismi di risoluzione delle controversie per i titolari dei diritti e
gli utilizzatori (i costi effettivi varierebbero secondo il tipo di meccanismo
scelto). Il costo dell’opzione A4 preferita sarebbe relativamente più alto in
quanto combina l’opzione A3 con elementi supplementari. La maggior parte dei
costi supplementari dell’opzione A4 è legata all’applicazione delle nuove norme
sull’amministrazione dei finanziamenti (non sono disponibili dati che stimano
tali costi), sull’informativa finanziaria e l’audit (costi annuali stimati
intorno ai 4,1 milioni di euro in media per tutte le società di gestione
collettiva dell’UE). Tuttavia, il costo dell’opzione A4 va visto in relazione
all’aumento di efficienza previsto. I costi della subopzione A4a dipendono
dalla portata delle norme concordate nel dialogo tra le parti interessate. I
costi di adempimento della subopzione A4b risulterebbero i più elevati. 6. Opzioni sulla concessione di licenze
multiterritoriali per l’uso onlineonline di opere musicali 6.1. Opzioni Sono state esaminate cinque opzioni, compreso
lo status quo. L’opzione B2 (passaporto europeo di concessione delle
licenze) incoraggerebbe l’aggregazione dei repertori per l’uso online delle
opere musicali a livello dell’UE e per la concessione dei diritti grazie ad
infrastrutture multiterritoriali efficaci e reattive. In base a tale opzione,
le società di gestione collettiva che intendono concedere licenze per i diritti
online su opere musicali su base multiterritoriale sono tenute a conformarsi ad
un insieme specifico di requisiti predefiniti volti a garantire capacità
sufficienti in termini di trattamento dei dati e di fatturazione, il rispetto
di determinate norme di trasparenza nei confronti dei titolari dei diritti e
degli utilizzatori e la possibilità di ricorrere a meccanismi di risoluzione
delle controversie. Il diritto di aggiungere un repertorio a un’”entità dotata
di passaporto” farebbe sì che tutti i titolari possano concedere i loro i
diritti su base multiterritoriale. L’opzione B3 (concessione parallela e diretta
di licenze) abiliterebbe i titolari dei diritti a stipulare direttamente le
licenze con gli utilizzatori parallelamente alla loro adesione ad una società
di gestione collettiva. A tal fine i mandati delle società dovrebbero diventare
non esclusivi: un titolare non sarebbe più tenuto a revocare i diritti ad una
società per poter concedere direttamente le licenze. L’opzione B4 (estensione della concessione
collettiva di licenze e il principio del paese d’origine) stabilisce il
principio in base al quale la società di gestione collettiva di ciascun autore
ha la facoltà di concedere licenze generali per l’uso online, che coprono l’intero
repertorio, fatta salva la possibilità di uscita dei titolari (e di altre
società) da tali licenze. Questo meccanismo si combinerebbe con l’istituzione
del principio del paese d’origine in modo che la o le licenze si ottengano
secondo la normativa di un solo Stato membro. L’opzione B5 (portale centralizzato)
consentirebbe alle società di gestione collettiva di raggruppare il loro
repertorio in un portale centrale per la concessione delle licenze su base
multiterritoriale. L’opzione permetterebbe di creare un’organizzazione
paneuropea con un potere di fatto monopolistico, il che solleva a priori
perplessità sul versante della concorrenza; l’impatto di questa opzione non è
pertanto stato esaminato. 6.2. Impatto L’opzione
B2 comporterebbe l’aggregazione dei repertori in entità di concessione e
permetterebbe a tutte le società di concedere in licenza il loro repertorio su
base multiterritoriale attraverso tali entità. L’opzione B3 permetterebbe ai
titolari di concedere direttamente licenze flessibili e reattive in parallelo
ai servizi online, e a beneficiare del miglioramento dei servizi di gestione,
ma rischia anche di creare un sistema di concessioni su due livelli, con un
repertorio locale o di nicchia più piccolo al livello inferiore, che si
ripercuote negativamente sulla diversità culturale. Secondo l’opzione B4 tutte
le società locali sarebbero poste ad amministrare i diritti dell’intero
repertorio su base multiterritoriale senza previa assicurazione che siano in
grado di fornire le licenze adeguate agli utilizzatori o che i diritti dei
titolari siano stati gestiti correttamente. È pertanto probabile che le società
e i titolari che già concedono licenze multiterritoriali siano indotti ad
uscire dalle società locali (con conseguente ulteriore disaggregazione). 6.3. Costi L’opzione B2 comporterebbe dei costi per le “entità
dotate di passaporto”, che però migliorerebbero l’efficienza dei servizi di
gestione dei diritti. Solo le società nella posizione migliore per sostenere
tali costi saranno chiamate a sostenerli, sostenerli, mentre le altre società
potrebbero avvalersi dei loro servizi. L’opzione B3 sarebbe la meno costosa, in
quanto impone solo che mandati delle società non abbiano più l’esclusiva. Secondo
l’opzione B4 gli Stati membri dovranno rafforzare il controllo delle società
che concedono licenze estese, con conseguenti costi per le società (notifica
agli Stati membri e modifica dei rispettivi statuti per tutelare i diritti dei
titolari “non rappresentati”) e per i titolari dei diritti nonché per le
società che dovranno ritirarsi per svolgere le loro attività di concessione di
licenze a livello multiterritoriale. 7. Scelta della strategia Il quadro di governance e trasparenza
(opzione A4) combinato con il passaporto europeo di concessione delle licenze
(opzione B2) è il miglior modo di conseguire gli obiettivi. 8. Scelta dello strumento Una direttiva è lo strumento migliore in
quanto assicura una governance coerente e efficace e norme sulla
trasparenza in tutta l’UE e permette altresì agli Stati membri di adeguare i
rispettivi regimi giuridici vigenti. La direttiva permette inoltre diversi
gradi di armonizzazione in funzione dei vari aspetti trattati, il che è di
particolare rilievo dati i diversi, anche se correlati, settori interessati
dalla normativa. 9. Sorveglianza e valutazione Subito dopo l’adozione della proposta, la
Commissione organizzerà dei seminari sull’attuazione con i rappresentanti degli
Stati membri per assisterli nel processo di attuazione e agevolare lo scambio
di informazioni. Nel medio e lungo termine, la Commissione si
concentrerà sul monitoraggio, in base ad una serie d’indicatori ben definiti,
degli effetti diretti, ossia ad esempio i miglioramenti nella trasparenza e
nella governance delle società di gestione collettiva e la facilità di
ottenere licenze multiterritoriali. Un prima valutazione globale potrebbe
aver luogo 5 anni dopo la data di recepimento. [1] Tali difficoltà sono specifiche a questo settore in
parte perché in altri settori i titolari dei diritti dipendono molto meno dalla
gestione collettiva per la concessione dei diritti in linea e in parte perché
le modalità di gestione dei diritti sulle opere musicali sono evolute in
Europa.