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Document 52012PC0792
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2011/77/EU on granting Union financial assistance to Ireland
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
/* COM/2012/0792 final - 2012/0367 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione /* COM/2012/0792 final - 2012/0367 (NLE) */
RELAZIONE Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso
all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di
esecuzione 2011/77/UE) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche
e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia
ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in
Irlanda, nella zona euro e nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9,
della decisione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in
collaborazione con l’FMI e di concerto con la BCE, l’ottavo riesame dei
progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure
concordate, nonché dell’impatto economico e sociale di dette misure. Tenuto conto della revisione delle prospettive
economiche e sulla base di nuove informazioni, la Commissione propone di
modificare, come illustrato di seguito, le condizioni di politica economica cui
è subordinata l’assistenza finanziaria. La Commissione ritiene che le modifiche
proposte alle condizioni di politica economica siano necessarie per agevolare l’attuazione
del programma e il conseguimento degli obiettivi ivi contenuti. 2012/0367 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE
che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del
Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di
stabilizzazione finanziaria[1],
in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio ha concesso all’Irlanda,
su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE[2]) a sostegno di un robusto
programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e
a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile,
salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione
europea. (2) Conformemente all’articolo 3,
paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha
portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale
(«FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), l’ottavo riesame
dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure
concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette
misure. (3) Si sono registrati progressi
consistenti verso gli obiettivi di riduzione della leva finanziaria delle
banche previsti dal programma. Nella fattispecie, due banche nazionali hanno
già conseguito l’obiettivo del rapporto prestiti/depositi del 122,5% –
originariamente previsto entro la fine del 2013 – o si avvicinano rapidamente a
tale traguardo. La banca nazionale restante ha portato a termine alcune
cessioni di attività non strategiche; i suoi requisiti di riduzione della leva
finanziaria previsti dal programma saranno riesaminati in seguito alla
decisione della Commissione europea relativa al suo piano di ristrutturazione. (4) In considerazione dei
sostanziali progressi conseguiti, una modifica del quadro di monitoraggio
previsto dal programma per la riduzione della leva finanziaria delle banche allo
scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione delle attività non
strategiche e un monitoraggio avanzato inteso a far sì che le banche migliorino
i rispettivi coefficienti netti di finanziamento stabile e i coefficienti di
copertura della liquidità contribuirebbero a evitare distorsioni indebite delle
tariffe dei depositi bancari e predisporrebbero le banche all’osservanza dei
requisiti di liquidità di Basilea III. (5) Alla luce di tali sviluppi e
considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE
è modificato come segue: 1) al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita
dal seguente: “c) riduzione della leva finanziaria delle banche
nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e
ammortamento delle attività non strategiche stabiliti sulla base del PLAR 2011,
se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito delle
valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitoraggio
dei progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti
di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento
stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito
del programma;”; 2) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: “10. Nel corso del 2013 l’Irlanda adotta le
seguenti misure, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa: a) completamento delle prove di stress delle
banche, allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea e basate sui
risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di
stress sono rigorose e continuano ad essere fondate su previsioni robuste
relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza.
La pubblicazione dei risultati è allineata al calendario del prossimo esercizio
dell’Autorità bancaria europea; b) riduzione della leva finanziaria delle banche
nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e
ammortamento di attività non strategiche stabiliti per fine 2013 sulla base del
PLAR 2011, se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito
delle valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitoraggio
dei progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti
di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento
stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito
del programma.”. Articolo 2 L’Irlanda è
destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente
decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [2] GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.