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Document 52012PC0650

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

/* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */

52012PC0650

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */


RELAZIONE

1. Contesto generale e motivazione della proposta

A norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001[1], che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (cosiddetto “elenco negativo”, allegato I) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (cosiddetto “elenco positivo”, allegato II). L’articolo 61 del trattato CE annoverava la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’attuale base giuridica è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all’immigrazione illegale, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Per quanto riguarda i criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione illegale, è necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati.

Rispetto ai paesi terzi, i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 539/2001 possono mutare nel tempo; pertanto, la composizione degli elenchi negativo e positivo dev’essere riesaminata a intervalli regolari. Nel programma di Stoccolma adottato nel dicembre 2009, il Consiglio europeo ha espressamente invitato la Commissione “a tenere regolarmente aggiornato l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono o non sono soggetti all’obbligo di visto, secondo adeguati criteri concernenti, ad esempio, l’immigrazione clandestina, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che tengano conto degli obiettivi di politica interna ed estera dell’Unione”.

Di conseguenza, dalla sua adozione il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato modificato otto volte[2], da ultimo nel 2010 per lo spostamento di Taiwan nell’elenco positivo e anche per tener conto dei risultati dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti spostando l’Albania e la Bosnia-Erzegovina nell’elenco positivo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno negoziando una serie di modifiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 proposte dalla Commissione[3]: introdurre una clausola di salvaguardia che sospenda temporaneamente l’esenzione dal visto per un paese terzo che figura nell’elenco positivo nel caso di una situazione d’emergenza; rafforzare la certezza del diritto stabilendo norme per determinate situazioni non ancora contemplate dal regolamento; e adeguare le disposizioni alla luce dei recenti cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dal diritto derivato, ad esempio il codice dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio)[4].

In generale, gli elenchi allegati al regolamento (CE) n. 539/2001 devono essere regolarmente riesaminati alla luce dei criteri pertinenti di cui sopra, definiti nel regolamento.

Questo riesame degli elenchi allegati al regolamento ha quindi i seguenti obiettivi:

· garantire che la composizione degli elenchi dei paesi terzi sia conforme ai criteri esposti nel considerando 5 del regolamento, in particolare ai criteri relativi all’immigrazione illegale e all’ordine pubblico, e all’eventuale spostamento di paesi terzi da un allegato all’altro;

· garantire che, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, il regolamento determini in modo esaustivo se un cittadino di un paese terzo sia soggetto all’obbligo del visto oppure ne sia esente.

2. Elementi della proposta

2.1 Spostamento di paesi terzi dall’elenco negativo (allegato I) all’elenco positivo (allegato II)

Seguendo l’approccio usato per le precedenti modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001, ai fini del riesame periodico degli elenchi la Commissione ha chiesto agli Stati membri se, a loro parere, gli allegati del regolamento nella loro versione attuale siano ancora conformi ai criteri fissati dal regolamento. Gli Stati membri non hanno suggerito di spostare paesi terzi dall’elenco positivo a quello negativo. È stato invece suggerito alla Commissione di trasferire alcuni paesi terzi dall’elenco negativo a quello positivo. Alcuni paesi terzi si sono direttamente rivolti alla Commissione chiedendo di essere trasferiti nell’elenco positivo. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri (la Commissione ha ricevuto 20 risposte) sono state analizzate insieme a informazioni provenienti da altre fonti, tra cui le delegazioni dell’UE responsabili dei paesi terzi interessati, e alle statistiche fornite da Eurostat sui flussi migratori, l’asilo e le misure di contrasto alla migrazione irregolare[5]. In base all’analisi la Commissione ha concluso che è attualmente opportuno spostare i paesi e i cittadini britannici elencati nelle sezioni seguenti nell’elenco positivo.

2.1.1 Stati insulari dei Caraibi

La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili, comprese le statistiche, su ognuno dei paesi terzi proposti dagli Stati membri. Sono stati oggetto di particolare attenzione: il livello di sviluppo economico e sociale di ciascun paese, il rischio che presenta dal punto di vista dell’immigrazione irregolare nell’Unione europea, questioni di relazioni esterne e coerenza regionale.

La Commissione è giunta alla conclusione che non è più giustificato imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago. Un numero significativo di Stati membri ha suggerito che questi paesi siano spostati dall’elenco negativo a quello positivo. I cinque paesi in questione non pongono rischi di immigrazione irregolare o di ordine pubblico o sicurezza agli Stati membri dell’Unione, secondo i criteri di cui al considerando 5 del regolamento. Sono inoltre caratterizzati da un solido regime di democrazia, da un buon tenore di vita e da un’economia stabile e in crescita all’interno della regione. Si sono dimostrati in grado di far fronte all’attuale crisi economica mondiale e di migliorare le loro relazioni, già buone, sia con l’Unione che con le istituzioni finanziarie internazionali. La revisione apportata nel 2006 al regolamento (CE) n. 539/2001[6] ha già spostato nell’elenco positivo quattro paesi situati nella stessa regione e l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tali paesi non ha avuto effetti negativi inerenti alla migrazione irregolare o alla sicurezza. Si propone pertanto di spostare Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Trinidad e Tobago dall’elenco negativo all’elenco positivo.

Vale inoltre la pena di ricordare che a Trinidad e Tobago sono rappresentati quattro Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna); un solo Stato membro (la Francia) ha un consolato a Santa Lucia, che è una destinazione turistica molto frequentata. Negli Stati di Grenada, Dominica e Saint Vincent e Grenadine non esiste alcuna rappresentanza e, di conseguenza, i cittadini di questi paesi devono presentare all’estero la domanda di visto Schengen, sostenendo per questo spese notevoli. Sia Grenada che Santa Lucia hanno soltanto una rappresentanza negli Stati membri dello spazio Schengen e un’Alta Commissione nel Regno Unito.

A Trinidad e Tobago tutti i cittadini dell’UE sono attualmente esonerati dall’obbligo del visto, anche se a diverse condizioni e per periodi di soggiorno diversi (soltanto un mese per i cittadini di Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania, Lettonia ed Estonia). Negli altri quattro paesi dei Caraibi i cittadini di tutti gli Stati membri dell’Unione sono esonerati dall’obbligo del visto per soggiorni di durata non superiore a 180 giorni.

Per quanto riguarda i criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione irregolare, è necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati. In occasione dell’ultima modifica del regolamento, la Commissione ha annunciato la possibilità che i futuri spostamenti nell’elenco positivo fossero subordinati al rispetto di condizioni specifiche relative alla sicurezza dei documenti di viaggio. Di conseguenza, ad esempio, il rilascio di passaporti biometrici è stato fissato come condizione per lo spostamento di paesi dei Balcani occidentali dall’elenco negativo a quello positivo, data l’inadeguatezza dei precedenti sistemi di rilascio dei passaporti nella regione interessata e i problemi che ne conseguivano. Tuttavia, poiché i documenti di viaggio CARICOM dei paesi contemplati dalla presente modifica presentano un livello elevato di sicurezza, e ai fini della coerenza regionale con un’altra serie di paesi della stessa regione che sono stati spostati nell’elenco positivo in virtù di una recente modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 (regolamento (CE) n. 1932/2006), il rilascio di passaporti biometrici non dovrebbe costituire un requisito per lo spostamento di Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Trinidad e Tobago. Tali paesi terzi dispongono di passaporti CARICOM molto sicuri e leggibili a macchina, e intendono comunque sostituirli in un prossimo futuro con passaporti biometrici.

Per garantire la coerenza con esenzioni dall’obbligo del visto precedentemente accordate a paesi della stessa regione dei Caraibi, considerando che tali esenzioni non hanno avuto conseguenze negative, e per garantire in futuro una piena reciprocità con tali paesi per quanto riguarda i regimi di esenzione dal visto per brevi soggiorni di tre mesi su un periodo di sei mesi (reciprocità che oggi non è completa, in particolare per Trinidad e Tobago), è opportuno che l’esenzione dal visto per i cittadini di questi paesi non si applichi prima che sia stato concluso e sia entrato in vigore un accordo di esenzione dal visto tra l’Unione europea e i paesi interessati.

2.1.2. Stati insulari del Pacifico

Dopo aver esaminato i criteri attinenti all’immigrazione illegale, all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza e alle relazioni esterne dell’Unione, la Commissione ritiene che Kiribati, le Isole Marshall, la Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, le Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Tuvalu e Vanuatu debbano essere spostati nell’elenco positivo del regolamento (CE) n. 539/2001.

Statistiche recenti mostrano che nessuno di questi paesi è fonte di migrazione irregolare in direzione dell’UE.

I passaporti rilasciati da tali paesi sono leggibili a macchina[7] e contengono un numero sufficiente di caratteristiche di sicurezza. Analogamente a quanto illustrato sopra per gli Stati insulari dei Caraibi, il rilascio di passaporti biometrici da parte degli Stati insulari del Pacifico non dovrebbe costituire una condizione preliminare per esonerare i loro cittadini dall’obbligo del visto.

Solo due Stati membri sono rappresentati in questi paesi: il Portogallo a Timor Leste e la Francia a Vanuatu. La presenza limitata di Stati membri nella regione può comportare notevoli costi per coloro che richiedono visti Schengen.

La Repubblica di Figi appartiene alla stessa ragione ma, alla luce dell’attuale situazione politica del paese e data la mancanza di progressi nel rispetto degli elementi essenziali dell’Accordo di Cotonou, non si ritiene opportuno proporre di spostarla nell’elenco positivo.

Anche Papua-Nuova Guinea è situato nella stessa regione, ma è molto diverso per dimensioni e per numero di abitanti. Inoltre sta sperimentando una situazione politica difficile, che attualmente impedisce di includerlo nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo del visto.

La maggior parte degli Stati insulari del Pacifico esonerano dall’obbligo del visto i cittadini della maggior parte degli Stati membri dell’Unione. Tuttavia, onde garantire in futuro piena reciprocità con questi Stati insulari del Pacifico per quanto riguarda i soggiorni brevi di tre mesi su un periodo di sei mesi, e per assicurare la coerenza con precedenti esenzioni dal visto, è opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non si applichi prima che sia stato concluso e sia entrato in vigore un accordo di esenzione dal visto tra l’Unione europea e tali paesi.

2.1.3. Categorie specifiche di cittadini britannici

Nella revisione apportata nel 2006 al regolamento (CE) n. 539/2001[8] si è cercato di chiarire la situazione dei cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell’Unione. Alcuni di essi, cioè il gruppo dei “British Nationals (Overseas)”, sono stati elencati in una nuova sezione dell’allegato II, mentre i rimanenti (“British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito”, “British Overseas Citizens”, “British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito” e “British Protected Persons”) sono stati elencati in una nuova sezione dell’allegato I. Questa distinzione era all’epoca ritenuta necessaria perché, fra l’altro, si riteneva che sussistesse un rischio di immigrazione irregolare.

Tuttavia, le statistiche per gli ultimi tre anni relative al tasso di respingimento alla frontiera e al numero di migranti irregolari fermati dimostrano che i cittadini britannici soggetti all’obbligo del visto non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nell’area Schengen, in quanto si tratta di numeri trascurabili. Alcuni di tali cittadini hanno diritto di risiedere nel Regno Unito. Inoltre, la maggior parte di essi risiede in isole della regione caraibica (Bermuda, Isole Turks e Caicos, Montserrat ecc.), che presentano forti analogie con paesi della stessa regione che vengono gradualmente spostati nell’allegato II (si veda il precedente punto 2.1.1). Ai fini della coerenza regionale, tali persone dovrebbero quindi essere trattate in modo simile. Si calcola che i quattro gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nell’allegato I comprendono un numero inferiore a 300 000 persone.

La sicurezza dei documenti di viaggio dei cittadini britannici è garantita, in quanto tali documenti sono prodotti nel Regno Unito secondo rigorose norme tecniche, sono leggibili a macchina e contengono una serie di caratteristiche di sicurezza.

2.2. Aggiornamento dell’elenco negativo (allegato I): inclusione del Sudan meridionale

Il Sudan meridionale ha dichiarato il 9 luglio 2011 la sua indipendenza formale dal Sudan, che è incluso nell’elenco negativo, e il 14 luglio 2011 è diventato membro delle Nazioni Unite. È quindi opportuno modificare l’allegato I per inserirvi un riferimento al Sudan meridionale.

3. Principali organizzazioni/esperti consultati

Stati membri.

4. Valutazione d’impatto

Non necessaria.

5. Basi giuridiche

Il regolamento (CE) n. 539/2001 era in origine basato sull’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità europea. Adesso che è entrato in vigore il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

6. Principi di proporzionalità e di sussidiarietà

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo).

La decisione di modificare gli elenchi, spostando alcuni paesi dall’elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

7. Scelta dello strumento

Il regolamento (CE) n. 539/2001 deve essere modificato con un regolamento.

8. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2012/0309 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001[9], dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all’altro.

(2) L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non presentano alcun rischio per l’immigrazione illegale né alcuna minaccia all’ordine pubblico per l’Unione, secondo i criteri stabiliti al considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001. Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai tre mesi e spostare le menzioni di tali paesi nell’allegato II.

(3) È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra l’Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità.

(4) I dati statistici mostrano che i gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell’allegato I non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno forti legami e somiglianze con paesi vicini che sono esenti dall’obbligo del visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini britannici dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai tre mesi e spostare le menzioni di tali gruppi nell’allegato II.

(5) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno aggiungere il riferimento al Sudan meridionale all’allegato I di detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9 luglio 2011 e ha ottenuto l’adesione alle Nazioni Unite il 14 luglio 2011.

(6) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[10], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[11].

(7) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[12], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[13].

(8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[14].

(9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[15]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[16]; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1. l’allegato I è così modificato:

a)           nella parte 1, sono soppresse le menzioni di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu ed è aggiunta la menzione del Sudan meridionale;

b)           la parte 3 è soppressa;

2. l’allegato II è così modificato:

a)           nella parte 1 sono aggiunte le seguenti menzioni:

“Dominica*”,

“Grenada*”,

“Kiribati*”

“Isole Marshall*”,

“Micronesia*”,

“Nauru*”,

“Palau*”

“Santa Lucia*”,

“Saint Vincent e Grenadine*”,

“Samoa*”,

“Isole Salomone*”,

“Timor Leste*”,

“Tonga*”,

“Trinidad e Tobago*”,

“Tuvalu*” e

“Vanuatu*”.

_________________

* “Le esenzioni dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione europea”.

b)           il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell’Unione:

         British nationals (Overseas)

         British overseas territories citizens (BOTC)

         British overseas citizen (BOC)

         British protected persons (BPP)

         British subjects (BS)”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio                                              Per il Parlamento europeo

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2]               Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10); regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3); regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1); regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23); regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1); regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 9).

[3]               COM(2011) 290 definitivo.

[4]               GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

[5]               Conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

[6]               Regolamento (CE) n. 1932/2006 del 21 dicembre 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

[7]               Kiribati sta rendendo i suoi passaporti leggibili a macchina, con il sostegno del Dipartimento australiano dell’immigrazione.

[8]               Regolamento (CE) n. 1932/2006 del 21 dicembre 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

[9]               GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[10]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[11]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[12]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[13]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[14]             GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[15]             GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[16]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

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