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Document 52012PC0650
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of Member States and those whose nationals are exempt from that requirement
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
/* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto generale e motivazione della
proposta A norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera
b), punto i), del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha
adottato il regolamento (CE) n. 539/2001[1],
che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (cosiddetto
“elenco negativo”, allegato I) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo (cosiddetto “elenco positivo”, allegato II). L’articolo
61 del trattato CE annoverava la compilazione di questi elenchi fra le misure
di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle
persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’attuale base giuridica
è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i
cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini
ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri
attinenti in particolare all’immigrazione illegale, all’ordine pubblico e alla
sicurezza, alle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi, pur
tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità.
Per quanto riguarda i criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione
illegale, è necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei
documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati. Rispetto ai paesi terzi, i criteri fissati dal
regolamento (CE) n. 539/2001 possono mutare nel tempo; pertanto, la
composizione degli elenchi negativo e positivo dev’essere riesaminata a
intervalli regolari. Nel programma di Stoccolma adottato nel dicembre 2009, il Consiglio
europeo ha espressamente invitato la Commissione “a tenere regolarmente
aggiornato l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono o non sono soggetti
all’obbligo di visto, secondo adeguati criteri concernenti, ad esempio,
l’immigrazione clandestina, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che
tengano conto degli obiettivi di politica interna ed estera dell’Unione”. Di conseguenza, dalla sua adozione il
regolamento (CE) n. 539/2001 è stato modificato otto volte[2], da ultimo nel 2010 per lo
spostamento di Taiwan nell’elenco positivo e anche per tener conto dei
risultati dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti spostando l’Albania e
la Bosnia-Erzegovina nell’elenco positivo. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno
negoziando una serie di modifiche delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 539/2001 proposte dalla Commissione[3]:
introdurre una clausola di salvaguardia che sospenda temporaneamente
l’esenzione dal visto per un paese terzo che figura nell’elenco positivo nel
caso di una situazione d’emergenza; rafforzare la certezza del diritto
stabilendo norme per determinate situazioni non ancora contemplate dal
regolamento; e adeguare le disposizioni alla luce dei recenti cambiamenti
introdotti dal trattato di Lisbona e dal diritto derivato, ad esempio il codice
dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio)[4]. In generale, gli elenchi allegati al
regolamento (CE) n. 539/2001 devono essere regolarmente riesaminati alla
luce dei criteri pertinenti di cui sopra, definiti nel regolamento. Questo riesame degli elenchi allegati al
regolamento ha quindi i seguenti obiettivi: ·
garantire che la composizione degli elenchi dei
paesi terzi sia conforme ai criteri esposti nel considerando 5 del regolamento,
in particolare ai criteri relativi all’immigrazione illegale e all’ordine
pubblico, e all’eventuale spostamento di paesi terzi da un allegato all’altro; ·
garantire che, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo
2, lettera a), del TFUE, il regolamento determini in modo esaustivo se un cittadino
di un paese terzo sia soggetto all’obbligo del visto oppure ne sia esente. 2. Elementi della proposta 2.1 Spostamento di paesi terzi dall’elenco
negativo (allegato I) all’elenco positivo (allegato II) Seguendo l’approccio usato per le precedenti
modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001, ai fini del riesame periodico degli
elenchi la Commissione ha chiesto agli Stati membri se, a loro parere, gli
allegati del regolamento nella loro versione attuale siano ancora conformi ai
criteri fissati dal regolamento. Gli Stati membri non hanno suggerito di
spostare paesi terzi dall’elenco positivo a quello negativo. È stato invece
suggerito alla Commissione di trasferire alcuni paesi terzi dall’elenco
negativo a quello positivo. Alcuni paesi terzi si sono direttamente rivolti
alla Commissione chiedendo di essere trasferiti nell’elenco positivo. Le
informazioni trasmesse dagli Stati membri (la Commissione ha ricevuto 20
risposte) sono state analizzate insieme a informazioni provenienti da altre
fonti, tra cui le delegazioni dell’UE responsabili dei paesi terzi interessati,
e alle statistiche fornite da Eurostat sui flussi migratori, l’asilo e le
misure di contrasto alla migrazione irregolare[5].
In base all’analisi la Commissione ha concluso che è attualmente opportuno
spostare i paesi e i cittadini britannici elencati nelle sezioni seguenti
nell’elenco positivo. 2.1.1 Stati insulari dei Caraibi La Commissione ha
esaminato le informazioni disponibili, comprese le statistiche, su ognuno dei
paesi terzi proposti dagli Stati membri. Sono stati oggetto di particolare
attenzione: il livello di sviluppo economico e sociale di ciascun paese, il
rischio che presenta dal punto di vista dell’immigrazione irregolare
nell’Unione europea, questioni di relazioni esterne e coerenza regionale. La Commissione è
giunta alla conclusione che non è più giustificato imporre l’obbligo del visto
ai cittadini di Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Trinidad e Tobago. Un numero significativo di Stati membri ha suggerito che
questi paesi siano spostati dall’elenco negativo a quello positivo. I cinque
paesi in questione non pongono rischi di immigrazione irregolare o di ordine
pubblico o sicurezza agli Stati membri dell’Unione, secondo i criteri di cui al
considerando 5 del regolamento. Sono inoltre caratterizzati da un solido regime
di democrazia, da un buon tenore di vita e da un’economia stabile e in crescita
all’interno della regione. Si sono dimostrati in grado di far fronte
all’attuale crisi economica mondiale e di migliorare le loro relazioni, già
buone, sia con l’Unione che con le istituzioni finanziarie internazionali. La
revisione apportata nel 2006 al regolamento (CE) n. 539/2001[6] ha già spostato nell’elenco
positivo quattro paesi situati nella stessa regione e l’esenzione dall’obbligo
del visto per i cittadini di tali paesi non ha avuto effetti negativi inerenti
alla migrazione irregolare o alla sicurezza. Si propone pertanto di spostare
Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Trinidad e Tobago
dall’elenco negativo all’elenco positivo. Vale inoltre la
pena di ricordare che a Trinidad e Tobago sono rappresentati quattro Stati
membri (Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna); un solo Stato membro (la
Francia) ha un consolato a Santa Lucia, che è una destinazione turistica molto
frequentata. Negli Stati di Grenada, Dominica e Saint Vincent e Grenadine non
esiste alcuna rappresentanza e, di conseguenza, i cittadini di questi paesi
devono presentare all’estero la domanda di visto Schengen, sostenendo per
questo spese notevoli. Sia Grenada che Santa Lucia hanno soltanto una
rappresentanza negli Stati membri dello spazio Schengen e un’Alta Commissione
nel Regno Unito. A Trinidad e
Tobago tutti i cittadini dell’UE sono attualmente esonerati dall’obbligo del
visto, anche se a diverse condizioni e per periodi di soggiorno diversi
(soltanto un mese per i cittadini di Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca,
Polonia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania, Lettonia ed Estonia). Negli
altri quattro paesi dei Caraibi i cittadini di tutti gli Stati membri
dell’Unione sono esonerati dall’obbligo del visto per soggiorni di durata non
superiore a 180 giorni. Per quanto
riguarda i criteri dell’ordine pubblico e dell’immigrazione irregolare, è
necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza dei documenti
di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati. In occasione dell’ultima
modifica del regolamento, la Commissione ha annunciato la possibilità che i
futuri spostamenti nell’elenco positivo fossero subordinati al rispetto di
condizioni specifiche relative alla sicurezza dei documenti di viaggio. Di
conseguenza, ad esempio, il rilascio di passaporti biometrici è stato fissato
come condizione per lo spostamento di paesi dei Balcani occidentali dall’elenco
negativo a quello positivo, data l’inadeguatezza dei precedenti sistemi di
rilascio dei passaporti nella regione interessata e i problemi che ne
conseguivano. Tuttavia, poiché i documenti di viaggio CARICOM dei paesi
contemplati dalla presente modifica presentano un livello elevato di sicurezza,
e ai fini della coerenza regionale con un’altra serie di paesi della stessa
regione che sono stati spostati nell’elenco positivo in virtù di una recente
modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 (regolamento (CE) n. 1932/2006),
il rilascio di passaporti biometrici non dovrebbe costituire un requisito per
lo spostamento di Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e
Trinidad e Tobago. Tali paesi terzi dispongono di passaporti CARICOM molto
sicuri e leggibili a macchina, e intendono comunque sostituirli in un prossimo
futuro con passaporti biometrici. Per garantire la
coerenza con esenzioni dall’obbligo del visto precedentemente accordate a paesi
della stessa regione dei Caraibi, considerando che tali esenzioni non hanno
avuto conseguenze negative, e per garantire in futuro una piena reciprocità con
tali paesi per quanto riguarda i regimi di esenzione dal visto per brevi
soggiorni di tre mesi su un periodo di sei mesi (reciprocità che oggi non è
completa, in particolare per Trinidad e Tobago), è opportuno che l’esenzione
dal visto per i cittadini di questi paesi non si applichi prima che sia stato
concluso e sia entrato in vigore un accordo di esenzione dal visto tra l’Unione
europea e i paesi interessati. 2.1.2. Stati insulari del Pacifico Dopo aver esaminato i criteri attinenti
all’immigrazione illegale, all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza e alle
relazioni esterne dell’Unione, la Commissione ritiene che Kiribati, le Isole
Marshall, la Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, le Isole Salomone, Timor Leste,
Tonga, Tuvalu e Vanuatu debbano essere spostati nell’elenco positivo del
regolamento (CE) n. 539/2001. Statistiche recenti mostrano che nessuno di
questi paesi è fonte di migrazione irregolare in direzione dell’UE. I passaporti rilasciati da tali paesi sono
leggibili a macchina[7]
e contengono un numero sufficiente di caratteristiche di sicurezza.
Analogamente a quanto illustrato sopra per gli Stati insulari dei Caraibi, il
rilascio di passaporti biometrici da parte degli Stati insulari del Pacifico
non dovrebbe costituire una condizione preliminare per esonerare i loro
cittadini dall’obbligo del visto. Solo due Stati membri sono rappresentati in
questi paesi: il Portogallo a Timor Leste e la Francia a Vanuatu. La presenza
limitata di Stati membri nella regione può comportare notevoli costi per coloro
che richiedono visti Schengen. La Repubblica di Figi appartiene alla stessa
ragione ma, alla luce dell’attuale situazione politica del paese e data la
mancanza di progressi nel rispetto degli elementi essenziali dell’Accordo di
Cotonou, non si ritiene opportuno proporre di spostarla nell’elenco positivo. Anche Papua-Nuova Guinea è situato nella
stessa regione, ma è molto diverso per dimensioni e per numero di abitanti.
Inoltre sta sperimentando una situazione politica difficile, che attualmente
impedisce di includerlo nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo del visto. La maggior parte
degli Stati insulari del Pacifico esonerano dall’obbligo del visto i cittadini
della maggior parte degli Stati membri dell’Unione. Tuttavia, onde garantire in
futuro piena reciprocità con questi Stati insulari del Pacifico per quanto
riguarda i soggiorni brevi di tre mesi su un periodo di sei mesi, e per
assicurare la coerenza con precedenti esenzioni dal visto, è opportuno che
l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non si
applichi prima che sia stato concluso e sia entrato in vigore un accordo di
esenzione dal visto tra l’Unione europea e tali paesi. 2.1.3. Categorie specifiche di cittadini britannici Nella revisione apportata nel 2006 al
regolamento (CE) n. 539/2001[8]
si è cercato di chiarire la situazione dei cittadini britannici che non sono
cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del
diritto dell’Unione. Alcuni di essi, cioè il gruppo dei “British Nationals
(Overseas)”, sono stati elencati in una nuova sezione dell’allegato II, mentre
i rimanenti (“British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di
residenza nel Regno Unito”, “British Overseas Citizens”, “British Subjects che
non hanno diritto di residenza nel Regno Unito” e “British Protected Persons”)
sono stati elencati in una nuova sezione dell’allegato I. Questa distinzione
era all’epoca ritenuta necessaria perché, fra l’altro, si riteneva che
sussistesse un rischio di immigrazione irregolare. Tuttavia, le statistiche per gli ultimi tre
anni relative al tasso di respingimento alla frontiera e al numero di migranti
irregolari fermati dimostrano che i cittadini britannici soggetti all’obbligo
del visto non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nell’area
Schengen, in quanto si tratta di numeri trascurabili. Alcuni di tali cittadini
hanno diritto di risiedere nel Regno Unito. Inoltre, la maggior parte di essi
risiede in isole della regione caraibica (Bermuda, Isole Turks e Caicos,
Montserrat ecc.), che presentano forti analogie con paesi della stessa regione
che vengono gradualmente spostati nell’allegato II (si veda il precedente punto
2.1.1). Ai fini della coerenza regionale, tali persone dovrebbero quindi essere
trattate in modo simile. Si calcola che i quattro gruppi di cittadini
britannici attualmente elencati nell’allegato I comprendono un numero inferiore
a 300 000 persone. La sicurezza dei documenti di viaggio dei
cittadini britannici è garantita, in quanto tali documenti sono prodotti nel
Regno Unito secondo rigorose norme tecniche, sono leggibili a macchina e
contengono una serie di caratteristiche di sicurezza. 2.2. Aggiornamento dell’elenco negativo
(allegato I): inclusione del Sudan meridionale Il Sudan meridionale ha dichiarato il 9 luglio
2011 la sua indipendenza formale dal Sudan, che è incluso nell’elenco negativo,
e il 14 luglio 2011 è diventato membro delle Nazioni Unite. È quindi opportuno
modificare l’allegato I per inserirvi un riferimento al Sudan meridionale. 3. Principali organizzazioni/esperti
consultati Stati membri. 4. Valutazione d’impatto Non necessaria. 5. Basi giuridiche Il regolamento (CE) n. 539/2001 era in
origine basato sull’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del
trattato che istituisce la Comunità europea. Adesso che è entrato in vigore il
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente proposta
costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell’articolo
77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. 6. Principi di proporzionalità e di
sussidiarietà Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco
positivo). La decisione di modificare gli elenchi,
spostando alcuni paesi dall’elenco negativo a quello positivo o viceversa, è
competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 77, paragrafo
2, lettera a), del TFUE. 7. Scelta dello strumento Il regolamento (CE) n. 539/2001 deve essere
modificato con un regolamento. 8. Incidenza sul bilancio Nessuna. 2012/0309 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera
a), vista la proposta della Commissione, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui
agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del
15 marzo 2001[9],
dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel
considerando 5 di tale regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui
situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un
allegato all’altro. (2)
L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini
di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non
presentano alcun rischio per l’immigrazione illegale né alcuna minaccia
all’ordine pubblico per l’Unione, secondo i criteri stabiliti al considerando 5
del regolamento (CE) n. 539/2001. Di conseguenza, è opportuno esonerare i
cittadini di tali paesi dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata
globale non sia superiore ai tre mesi e spostare le menzioni di tali paesi
nell’allegato II. (3)
È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto
per i cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia,
Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone,
Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu non entri in vigore
prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra
l’Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità. (4)
I dati statistici mostrano che i gruppi di
cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell’allegato I non
pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la
maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno
forti legami e somiglianze con paesi vicini che sono esenti dall’obbligo del
visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini
britannici dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia
superiore ai tre mesi e spostare le menzioni di tali gruppi nell’allegato II. (5)
Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno
luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o
entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001.
È opportuno aggiungere il riferimento al Sudan meridionale all’allegato I di
detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9
luglio 2011 e ha ottenuto l’adesione alle Nazioni Unite il
14 luglio 2011. (6)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis
di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea
con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[10], che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[11]. (7)
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[12], che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del
Consiglio[13]. (8)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea,
la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del
Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della
Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C,
della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della
decisione 2008/261/CE del Consiglio[14]. (9)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non
partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio
2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[15]; il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua
applicazione. (10)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio
2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune
disposizioni dell’acquis di Schengen[16];
l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. (11)
Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento
costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti
connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. (12)
Il presente regolamento costituisce un atto basato
sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il
regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1.
l’allegato I è così modificato: a) nella parte 1, sono soppresse le
menzioni di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru,
Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor
Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu e Vanuatu ed è aggiunta la menzione del
Sudan meridionale; b) la parte 3 è soppressa; 2.
l’allegato II è così modificato: a) nella parte 1 sono aggiunte le
seguenti menzioni: “Dominica*”, “Grenada*”, “Kiribati*” “Isole Marshall*”, “Micronesia*”, “Nauru*”, “Palau*” “Santa Lucia*”, “Saint Vincent e Grenadine*”, “Samoa*”, “Isole Salomone*”, “Timor Leste*”, “Tonga*”, “Trinidad e Tobago*”, “Tuvalu*” e “Vanuatu*”. _________________ * “Le esenzioni
dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con
l’Unione europea”. b) il punto 3 è sostituito dal
seguente: “3. Cittadini britannici che non hanno la qualità
di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del
diritto dell’Unione: British nationals (Overseas) British overseas territories citizens
(BOTC) British overseas citizen (BOC) British protected persons (BPP) British subjects (BS)” Articolo 2 Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Per
il Parlamento europeo Il presidente Il
presidente [1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. [2] Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7
dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 453/2003
del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10); regolamento
(CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3);
regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1); regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006
(GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23); regolamento (CE) n. 1244/2009 del
Consiglio del 30 novembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1);
regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre
2010 (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1); regolamento (UE) n. 1211/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 339 del 22.12.2010,
pag. 9). [3] COM(2011) 290 definitivo. [4] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1. [5] Conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (GU L 199 del 31.7.2007,
pag. 23). [6] Regolamento (CE) n. 1932/2006 del 21 dicembre 2006 (GU L
405 del 30.12.2006, pag. 23). [7] Kiribati sta rendendo i suoi passaporti leggibili a
macchina, con il sostegno del Dipartimento australiano dell’immigrazione. [8] Regolamento (CE) n. 1932/2006 del 21 dicembre 2006 (GU L
405 del 30.12.2006, pag. 23). [9] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. [10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [12] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [13] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [14] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3. [15] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. [16] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.