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Document 52012PC0646

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'Organizzazione mondiale del commercio

    /* COM/2012/0646 final - 2012/0308 (NLE) */

    52012PC0646

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'Organizzazione mondiale del commercio /* COM/2012/0646 final - 2012/0308 (NLE) */


    RELAZIONE

    I. INTRODUZIONE

    I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica del Tagikistan sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione della Repubblica del Tagikistan all'organizzazione. Tali negoziati sono in corso da 11 anni, essendo stati avviati nel 2001 allorché la Repubblica del Tagikistan ha presentato domanda di adesione all'OMC.

    Premessa indispensabile affinché l'UE possa ufficialmente sostenere in seno all'OMC l'approvazione delle condizioni di adesione della Repubblica del Tagikistan è che il Consiglio le approvi in via preventiva con una decisione.

    Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

    II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN ALL'OMC PER SETTORE

    Prospetto degli impegni

    Il dazio consolidato finale (DCF) medio nel programma di adesione del Tagikistan è del 7,5%.

    Il DCF medio per i prodotti agricoli (8,6%) è leggermente superiore rispetto a quello rilevato per i prodotti industriali (7%).

    Il Tagikistan introdurrà i DCF nei 5 anni successivi alla data di adesione.

    Questi livelli medi per i dazi sono ragionevoli, considerate le ridotte dimensioni dell'economia del Tagikistan e l'assenza di sbocchi sul mare di tale paese. La prassi seguita in passato dall'UE è stata quella di accettare come ragionevoli questi livelli tariffari per le economie di dimensioni comparabili.

    Prodotti industriali

    – Il DCF medio per i prodotti non agricoli è del 7%.

    – Il DCF più elevato è rilevato per le calzature, in media del 20% con picchi del 30%, e per i prodotti tessili, in media del 10% con picchi del 30%.

    – Il Tagikistan sta aderendo all'accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) e tra 5 anni avrà gradualmente eliminato i dazi ITA.

    Prodotti agricoli

    – Il DCF medio per i prodotti agricoli è dell'8,6%.

    – I dazi più elevati in agricoltura sono ragionevoli: del 23% per i pomodori freschi e del 15% o poco più per alcuni altri ortaggi freschi, i formaggi e i tabacchi.

    Servizi

    L'elenco degli impegni specifici del Tagikistan nel settore dei servizi è molto soddisfacente considerate le dimensioni dell'economia del paese. Il Tagikistan assumerà impegni rilevanti in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in un'ampia gamma di settori dei servizi: servizi professionali, servizi informatici, R&S, servizi di noleggio/leasing e altri servizi alle imprese, servizi di comunicazione (servizi di corriere e telecomunicazioni), servizi nel settore delle costruzioni, servizi di distribuzione, servizi di istruzione privata, servizi ambientali, servizi finanziari (assicurativi e bancari), servizi sanitari, servizi del turismo, servizi ricreativi e servizi di trasporto.

    Impegni contemplati nel protocollo

    Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali del Tagikistan con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. Le seguenti questioni assumono particolare interesse per l'UE.

    Proprietà statale, privatizzazioni ed entità commerciali di Stato

    Dalla data di adesione del Tagikistan le relative imprese commerciali di Stato (incluse le imprese di proprietà dello Stato e controllate dallo Stato, le imprese a cui sono accordati diritti esclusivi o speciali e le imprese unitarie) effettueranno tutti gli acquisti e tutte le vendite, non per consumi o usi propri delle amministrazioni pubbliche, esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali. Il Tagikistan ha confermato inoltre che tali imprese commerciali di Stato offriranno alle imprese degli altri membri adeguate opportunità, conformemente alle prassi commerciali abituali, di concorrere alla partecipazione ad acquisti dalle imprese di Stato del Tagikistan o a vendite a tali imprese. Eventuali restrizioni all'esportazione di materie prime al fine di assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime non saranno dirette ad aumentare le esportazioni, o la protezione, di tale industria interna.

    Diritti commerciali

    Dalla data di adesione, il Tagikistan riconoscerà a qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla presenza fisica o dagli investimenti in tale paese, il diritto di essere l'importatore autorizzato di qualsiasi prodotto di cui è consentita l'importazione nel Tagikistan, a qualunque livello di distribuzione. Dalla data di adesione i diritti di importazione e di esportazione non saranno concessi in modo discriminatorio o discrezionale e qualsiasi disposizione in merito a domande o registrazioni commerciali ai fini del diritto a importare o esportare sarà motivata solo da ragioni doganali o fiscali, non richiederà investimenti in Tagikistan, né conferirà il diritto di distribuire in tale paese e non costituirà un ostacolo al commercio.

    Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA)

    La Repubblica del Tagikistan ha presentato al comitato ITA per verifica il suo elenco ITA, conformemente alle procedure ITA, al fine di consentire alla Repubblica del Tagikistan di aderire all'ITA allorché diventerà membro dell'OMC.

    Valutazione in dogana

    A partire dalla data di adesione il Tagikistan applicherà la legislazione, i regolamenti e gli usi in materia di valutazione in dogana, comprese le disposizioni volte a evitare la sottovalutazione delle merci, conformemente all'accordo dell'OMC, compreso l'articolo I del GATT 1994, l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 e l'allegato I (note interpretative).

    Dazi all'esportazione

    Il Tagikistan ha assunto ampi impegni per limitare i dazi all'esportazione.

    Accordo sugli appalti pubblici

    Il Tagikistan ha confermato la disponibilità a aderire all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Al momento dell'adesione il Tagikistan assumerà lo status di osservatore in relazione a tale accordo ed entro un anno dall'adesione all'OMC presenterà domanda di adesione con la relativa offerta di copertura.

    Scambi di aeromobili civili

    Al momento dell'adesione il Tagikistan diventerà paese firmatario dell'accordo dell'OMC relativo agli scambi di aeromobili civili.

    III. RACCOMANDAZIONE

    Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, dai quali deriveranno benefici notevoli sia per il Tagikistan sia per i suoi partner commerciali dell'OMC.

    2012/0308 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'Organizzazione mondiale del commercio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 29 maggio 2001 il governo della Repubblica del Tagikistan ha presentato domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso.

    (2)       Il 18 luglio 2001 è stato istituito il gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Tagikistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili sia per la Repubblica del Tagikistan che per tutti i membri dell'OMC.

    (3)       La Commissione, in rappresentanza dell'Unione europea, ha negoziato tutta una serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Tagikistan, che soddisfano le richieste dell'Unione.

    (4)       Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC.

    (5)       L'adesione all'OMC è suscettibile di dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella Repubblica del Tagikistan.

    (6)       È pertanto opportuno approvare il protocollo di adesione.

    (7)       A norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

    (8)       Occorre pertanto definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione del Tagikistan all'OMC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'OMC è favorevole all'adesione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

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