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Document 52012PC0569
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Cooperation Agreement on a civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina
/* COM/2012/0569 final - 2012/0274 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina /* COM/2012/0569 final - 2012/0274 (NLE) */
ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN
SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITÀ
EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E L'UCRAINA LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la
"Comunità", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità europea, in appresso denominate "Stati membri", da una
parte, e l'UCRAINA, dall'altra, in appresso denominate
"le Parti", CONSIDERANDO gli interessi comuni allo
sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili, RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto
contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nella Comunità
europea e in Ucraina, RICONOSCENDO le avanzate attività di
navigazione satellitare dell'Ucraina, CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle
applicazioni GNSS in Ucraina, nella Comunità europea e in altre regioni del
mondo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Scopo
dell'accordo Il presente accordo
ho lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le
Parti nella navigazione satellitare globale per scopi civili. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: "Potenziamento", i meccanismi
regionali o locali come il Sistema europeo di copertura per la navigazione
geostazionaria EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). Questi
meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una
maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità. "GALILEO", un sistema autonomo
europeo di navigazione satellitare globale civile e di misurazione del tempo,
sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e
sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO può
essere trasferito a privati. GALILEO prevede servizi per scopi aperti,
commerciali e relativi alla sicurezza della vita umana, ricerca e salvataggio,
in aggiunta al servizio pubblico regolamentato protetto con accesso limitato
per rispondere ai bisogni di utenti autorizzati del servizio pubblico. "GALILEO Open service", un servizio
aperto al pubblico generale che offre prestazioni gratuite. "GALILEO Safety of life service", un
servizio basato sul servizio aperto che offre anche informazioni
sull'integrità, autenticazione del segnale, garanzie di servizio e altre
caratteristiche necessarie per applicazioni in materia di sicurezza della vita
umana come nel campo dell'aviazione e del trasporto marittimo. "GALILEO Commercial service", un
servizio che facilita lo sviluppo di applicazioni professionali e offre
migliori prestazioni rispetto al servizio aperto, in particolare per quanto
riguarda maggiori quantità di dati, garanzie di servizio e accuratezza. "GALILEO Search and rescue service",
un servizio che migliora le operazioni di ricerca e salvataggio fornendo una
localizzazione più veloce ed accurata dei segnali di emergenza dei radiofari e
delle capacità di risposta. "GALILEO Public regulated service",
un servizio di posizionamento e misurazione del tempo, ad accesso ristretto,
progettato specificamente per rispondere alle necessità di utenti autorizzati
del settore pubblico. "GALILEO Local elements", meccanismi
locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari
GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale
utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi
locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o
di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà
un'impostazione generale per lo sviluppo di elementi locali allo scopo di
sostenere l'incremento del mercato e facilitare la standardizzazione. "Apparecchiatura per il posizionamento,
la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi
apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere,
ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di
fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale. "Misura di regolamentazione",
qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione o azione
amministrativa analoga di una delle Parti. "Interoperabilità", a livello di
utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può
utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari
prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo
sistema. L'interoperabilità dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di
portata mondiale e regionale migliora la qualità dei servizi a disposizione
degli utenti. "Proprietà intellettuale", la
nozione definita dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce
l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il
14 luglio 1967. "Responsabilità", l'obbligo
giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni
subiti da un'altra persona fisica o giuridica conformemente a specifiche norme
e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo
("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma
giuridica ("responsabilità non contrattuale"). "Informazione riservata",
un'informazione sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni
non autorizzate che potrebbero danneggiare, a veri gradi, gli interessi
essenziali, compresa la difesa nazionale, delle Parti o dei singoli Stati
membri. La sua classificazione è indicata mediante contrassegni di
classificazione. Tale informazione è classificata dalle Parti secondo le leggi
e i regolamenti applicabili ed è protetta contro ogni perdita di riservatezza,
integrità e accessibilità. Articolo 3 Principi
della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi di
seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente
accordo: 1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio
generale dei diritti e degli obblighi. 2. Partnership nel programma GALILEO,
nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di
GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunità di avviare
attività di cooperazione in progetti GNSS della Comunità europea e ucraini per
scopi civili. 4. Scambio tempestivo delle informazioni che
possono incidere sulle attività di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà
intellettuale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente accordo. Articolo 4 Ambito
delle attività di cooperazione 1. I settori delle attività di cooperazione
nella navigazione e misurazione del tempo satellitari sono: spettro radio,
formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del
commercio e del mercato, norme, misure di regolamentazione e certificazione,
sviluppo di sistemi terrestri mondiali e regionali di potenziamento del GNSS,
sicurezza, affidabilità e recupero di costi. Le Parti possono modificare il
presente elenco di comune accordo. 2. Per quanto riguarda l'eventuale estensione
della cooperazione ai seguenti ambiti: 2.1. tecnologia e prodotti sensibili
GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati
membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo WASSENAAR sui controlli delle
esportazioni, nonché la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior
rilievo per la sicurezza dell'informazione, 2.2. architettura per la sicurezza del sistema
GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente), 2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei
segmenti globali di GALILEO, 2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro
fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase
di esercizio (gestione e utilizzo), nonché 2.5. scambio di informazioni riservate
concernenti la navigazione satellitare e GALILEO, le Parti hanno facoltà di
concludere un accordo separato in materia. 3. Il presente accordo lascia impregiudicata
la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del
funzionamento del programma GALILEO. Il presente accordo lascia altresì
impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno
attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di
beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei
trasferimenti immateriali di tecnologia. Articolo 5 Forme
delle attività di cooperazione 1. Ferme restando le rispettive misure di
regolamentazione, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le
attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire
opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati
all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attività di
cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo. Articolo 6 Spettro
radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad
oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti
convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle
questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti favoriscono
assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la
disponibilità dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo
e, in particolare, in Ucraina e nella Comunità. 3. Inoltre, le parti riconoscono che è
importante proteggere le frequenze di radionavigazione da interruzioni e
interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano
soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Nessuna disposizione del presente accordo
può essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni, compresi i regolamenti dell'UIT. Articolo 7 Formazione
e ricerca scientifica Le Parti promuovono le attività di formazione
e ricerca comuni nel campo del GNSS attraverso i programmi di ricerca
comunitari e ucraini, inclusi il Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo
della Comunità europea, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e
altri programmi rilevanti della Comunità e delle autorità ucraine. Le attività comuni di formazione e ricerca
devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di definire un meccanismo
adeguato ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di
formazione e ricerca. Articolo 8 Cooperazione
industriale 1. Le Parti promuovono e sostengono la cooperazione
fra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di imprese comuni
e la reciproca partecipazione nelle associazioni industriali pertinenti, con
l'obiettivo di istituire il sistema GALILEO, nonché di promuovere l'uso e lo
sviluppo delle applicazioni e dei servizi di GALILEO. 2. Per facilitare la cooperazione industriale,
le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai
diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e
nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di
GALILEO/EGNOS, nell'osservanza dei più elevati standard internazionali,
compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza. 3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie
sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO
effettuate dall'Ucraina verso paesi terzi devono essere sottoposte
all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per
GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti e tecnologie
ad un'autorizzazione di esportazione conformemente alle misure di
regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo instaura un meccanismo appropriato
che consenta all'Ucraina di raccomandare che eventuali prodotti vengano
assoggettati a un'autorizzazione di esportazione. 4. Le Parti promuovono il rafforzamento dei
legami fra i vari partecipanti al programma GALILEO in Ucraina e nella Comunità
nel contesto della cooperazione industriale. Articolo 9 Sviluppo
del commercio e dei mercati 1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli
investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare della Comunità e
dell'Ucraina, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e
nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la
sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare
GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono
all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per
agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente
alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e l'Ucraina studieranno la
possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS. Articolo 10 Norme,
certificazioni e misure regolatrici 1. In relazione ai servizi globali di
navigazione satellitare, le Parti riconoscono il valore di un approccio
coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di normalizzazione e
certificazione. In particolare, le Parti appoggiano congiuntamente lo sviluppo
di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale
privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. Uno degli obiettivi
del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi
GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita
umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo.
Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo
delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e
realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura
opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in
particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione
civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti provvedono
affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure
per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non
costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle
normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e
prestabiliti. Articolo 11 Sviluppo
di sistemi terrestri mondiali e regionali di potenziamento del GNSS 1. Le Parti collaborano per definire e
realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di
integrità del sistema GALILEO/EGNOS e continuità dei servizi GALILEO ed EGNOS,
nonché l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. 2. A tal fine, a livello regionale, le Parti
cooperano alla realizzazione in Ucraina di un sistema terrestre regionale di
potenziamento basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire
l'integrità regionale e servizi di elevata precisione in aggiunta a quelli
forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti
prevedono l'estensione di EGNOS in Ucraina attraverso un'infrastruttura
terrestre che comprenda le stazioni ucraine di misurazione di distanza e
monitoraggio dell'integrità del sistema. 3. A livello locale, le Parti facilitano lo
sviluppo degli elementi locali GALILEO. Articolo 12 Sicurezza 1. Le Parti sono convinte della necessità di
proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso,
interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti adottano tutte le iniziative
praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di
navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione
diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo
offre costituisce un importante obiettivo comune. 4. Pertanto, le Parti esaminano l'opportunità
di istituire un adeguato canale di consultazione attraverso il quale affrontare
le questioni legate alla sicurezza del sistema GNSS. Le disposizioni e le
procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza
delle Parti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 13 Responsabilità
e recupero dei costi Le Parti cooperano, ove opportuno, per
definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di
recupero dei costi, in particolare nell'ambito di organizzazioni internazionali
e regionali, allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi
civili. Articolo 14 Meccanismi
di cooperazione e scambio di informazioni 1. Il coordinamento e l'agevolazione delle
attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome
dell'Ucraina, dal governo dell'Ucraina e, a nome della Comunità e dei suoi
Stati membri, dalla Commissione europea. 2. Conformemente agli obiettivi dell'articolo
1, i due soggetti menzionati istituiscono, nel quadro dell'accordo di
cooperazione e partenariato che introduce il partenariato fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, un comitato direttivo GNSS in
appresso denominato "il comitato" per la gestione del presente
accordo. Tale comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna
delle Parti e adotta il proprio regolamento interno. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti: 2.1. promuovere, fare raccomandazioni e
sovraintendere all'attuazione delle varie attività di cooperazione di cui agli
articoli da 4 a 13 del presente accordo; 2.2. consigliare le Parti sui metodi per
valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati
nel presente accordo; 2.3. verificare l'efficienza del
funzionamento e dell'applicazione del presente accordo. 3. Il comitato si riunisce, di norma, una
volta all'anno. Le sue riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità e
in Ucraina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate su richiesta di
una delle Parti. Le spese sostenute dal comitato o a suo nome
sono sostenute dalla Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali.
Ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio, le spese direttamente
riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se
le Parti lo ritengono opportuno, il comitato può istituire gruppi di lavoro
tecnici misti per determinate materie. 4. La partecipazione di eventuali entità
ucraine pertinenti all'impresa comune Galileo o all'Autorità europea di
vigilanza GNSS è possibile nel rispetto della legislazione e delle procedure
applicabili. 5. Le Parti promuovono ulteriori scambi di
informazioni in materia di navigazione satellitare tra le istituzioni e imprese
delle due Parti. Articolo 15 Finanziamenti 1. L'ammontare e le modalità del contributo
dell'Ucraina al programma GALILEO attraverso l'impresa comune Galileo
formeranno oggetto di un accordo separato nel rispetto delle disposizioni e
procedure istituzionali previste dalla normativa applicabile. 2. Nel rispetto delle proprie leggi e dei
propri regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si sforzano
il più possibile per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio
territorio di persone, capitali, materiali, dati ed attrezzature impegnati o
utilizzati nelle attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo. 3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2,
quando progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno
finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi
finanziari di una Parte ai partecipanti dell'altra Parte, a sostegno delle
suddette attività, ottengono esenzioni sul piano fiscale, doganale o di altri
diritti, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili sul territorio
delle due Parti. Articolo 16 Consultazione
e risoluzione delle controversie 1. Le Parti si consultano, su richiesta di una
di esse, su qualsiasi problema derivante dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti
l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via
amichevole dalla Parti. 2. Le disposizioni del paragrafo
1 non impediscono alle Parti di avvalersi delle procedure di risoluzione delle
controversie previste dall'accordo di cooperazione e partenariato che
istituisce il partenariato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e
l'Ucraina. Articolo 17 Entrata
in vigore e cessazione 1. Il presente accordo entra in vigore il
primo giorno del mese successivo alla data in cui ciascuna delle Parti ha
notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono inviate al
Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che è depositario del
presente accordo. 2. La scadenza o la cessazione del presente
accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati
in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto
riguarda i diritti di proprietà intellettuale. 3. Il presente accordo può essere modificato
dalle Parti di comune accordo manifestato per iscritto. Eventuali emendamenti
entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le
Parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne necessarie a tale scopo. 4. Il presente accordo rimane in vigore per un
periodo di cinque anni e può essere rinnovato di comune accordo dalle Parti per
ulteriori periodi di cinque anni al termine del quinquennio iniziale. Le Parti
possono, mediante un preavviso di tre mesi notificato per iscritto all'altra
Parte, porre fine al presente accordo. Il presente accordo è redatto in duplice copia
nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente
ugualmente fede. RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Ucraina è uno degli otto paesi che
dispongono di un significativo know-how tecnologico, importante per gli
strumenti di navigazione satellitare e le relative applicazioni e tecnologie
regionali. L'industria spaziale ucraina figura fra i
leader mondiali nella progettazione e produzione di vettori e componenti
essenziali dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). Dal 2000 l'Ucraina ha dimostrato interesse per
i progetti GNSS europei ed ha sviluppato un suo contributo al sistema regionale
EGNOS System Test Bed, precursore di Galileo. Dal 2010 sono in corso
discussioni per estendere l'area di copertura di EGNOS al territorio ucraino.
La copertura EGNOS dell'Ucraina aumenterà l'integrità di EGNOS nella Polonia
orientale, in Romania e in Bulgaria. Il 7 ottobre 2003 il vertice UE-Ucraina ha
adottato la dichiarazione comune Ucraina-UE sulla cooperazione in materia di
navigazione satellitare. L'8 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad aprire i negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un
accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione
satellitare civile. L'accordo di cooperazione relativo a un
sistema globale di navigazione satellitare tra l'Ucraina, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il
1° dicembre 2005. Tale accordo permette l'estensione di EGNOS
all'Ucraina e la collaborazione in settori come la normalizzazione, la
certificazione, lo spettro radio, la cooperazione industriale e lo sviluppo del
commercio e del mercato. Gli Stati membri firmatari dell'Unione europea
hanno completato le rispettive procedure nazionali legate all'entrata in vigore
dell'accordo. La Bulgaria e la Romania diventano parti
dell'accordo con la conclusione di un protocollo, in conformità all'articolo 6,
paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di
Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda
l'Unione europea. Il Consiglio è invitato ad adottare la
seguente proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo a nome
dell'Unione europea in seguito all'approvazione del Parlamento europeo. 2012/0274 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo di cooperazione
relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) L'8 ottobre 2004 il Consiglio
ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con l'Ucraina per la
conclusione di un accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS). (2) In conformità alla decisione
del Consiglio del 15 novembre 2005, l'accordo di cooperazione
relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) (di
seguito denominato "l'accordo") tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato firmato il
1° dicembre 2005. (3) L'accordo di cooperazione
permette una più stretta cooperazione con l'Ucraina nel campo della navigazione
satellitare. Esso attua una serie di elementi dei programmi europei di
navigazione satellitare. (4) L'accordo deve essere
approvato a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione relativo a un
sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è
approvato a nome dell'Unione europea. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a trasmettere, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo
17, paragrafo 1, dell'accordo ed effettua la seguente notifica: "In conseguenza dell'entrata in vigore
del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la
Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data esercita tutti i
diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i
riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo devono
essere intesi come riferimenti all'"Unione europea"." Articolo 3 La posizione assunta dall'Unione in seno al
comitato direttivo GNSS e ai gruppi di lavoro tecnici misti, di cui
all'articolo 14 dell'accordo, è adottata dal Consiglio su proposta della
Commissione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea[2]. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Approvazione del […201.]. [2] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato
generale del Consiglio.