This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0466
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro
/* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro /* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */
RELAZIONE In base al pertinente mandato conferitole dal
Consiglio[1],
la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la
Repubblica di Kiribati al fine di rinnovare il protocollo dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di
Kiribati. In seguito ai suddetti negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato un
nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012. La presente procedura concernente la
ripartizione delle possibilità di pesca a norma del suddetto protocollo è
avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del
Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione
del nuovo protocollo, nonché la decisione relativa alla firma a nome dell’Unione
europea e all’applicazione provvisoria del protocollo stesso. Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la
cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Kiribati e a promuovere un
quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e
lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati,
nell’interesse di entrambe le Parti. Le Parti hanno convenuto di cooperare all’attuazione
della politica settoriale di Kiribati in materia di pesca e a questo fine
proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione. Il nuovo protocollo prevede una contropartita
finanziaria complessiva annuale di 1 325 000 EUR per l’intero
periodo. Tale importo corrisponde a: a) 975 000 EUR all’anno per l’accesso
alla ZEE di Kiribati; b) 350 000 EUR all’anno corrispondenti alla
dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica della
pesca di Kiribati. La Commissione propone, sulla base di quanto
precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento. 2012/0227 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità
di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati,
dall’altro IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 23 luglio 2007, il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007[2] relativo alla conclusione dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Kiribati, dall’altro. (2) Poiché l’attuale protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Kiribati, dall’altro (di seguito denominato “il protocollo”)
giunge a scadenza il 15 settembre 2012, il 3 giugno 2012 è stato siglato un
nuovo protocollo. Il nuovo protocollo accorda ai pescherecci dell’Unione
possibilità di pesca nelle acque di Kiribati. (3) Il […], il Consiglio ha
adottato la decisione n. …./2012/UE[3]
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (4) Occorre definire il criterio
di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo
di applicazione del nuovo protocollo, in conformità dell’articolo 20 del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nell’ambito della politica comune della pesca[4]. (5) A norma dell’articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei
pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle
navi di paesi terzi alle acque comunitarie[5],
qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle
possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono
pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati.
La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi
conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno
uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno
fissare tale termine. (6) Poiché il protocollo attuale
scade il 15 settembre 2012 e il nuovo protocollo deve essere applicato in via
provvisoria dal 16 settembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si
applichi a decorrere dal 16 settembre 2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le possibilità di pesca stabilite
dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente
criterio: a) pescherecci con reti a
circuizione: Spagna – 3 unità Francia – 1 unità b) pescherecci con palangari: Spagna – 3 unità Portogallo – 3 unità. 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del
Consiglio si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l’Unione europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro. 3. Se le domande di autorizzazione di
pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità
di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le
domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4. Il termine di cui all’articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni
lavorativi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Adottato in occasione della 3155a riunione del Consiglio
(Agricoltura e pesca) di martedì 20 marzo 2012 (elenco dei punti “A”
del documento 7707/12). [2] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1. [3] GU L […] del […], pag. […]. GU: inserire la data,
il numero e il riferimento alla GU per la decisione. [4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [5] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.