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Document 52012PC0466

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

/* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */

52012PC0466

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro /* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */


RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica di Kiribati al fine di rinnovare il protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Kiribati. In seguito ai suddetti negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012.

La presente procedura concernente la ripartizione delle possibilità di pesca a norma del suddetto protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, nonché la decisione relativa alla firma a nome dell’Unione europea e all’applicazione provvisoria del protocollo stesso.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell’accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Kiribati e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati, nell’interesse di entrambe le Parti.

Le Parti hanno convenuto di cooperare all’attuazione della politica settoriale di Kiribati in materia di pesca e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva annuale di 1 325 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 975 000 EUR all’anno per l’accesso alla ZEE di Kiribati; b) 350 000 EUR all’anno corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica della pesca di Kiribati.

La Commissione propone, sulla base di quanto precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2012/0227 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 23 luglio 2007, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007[2] relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.

(2)       Poiché l’attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (di seguito denominato “il protocollo”) giunge a scadenza il 15 settembre 2012, il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo accorda ai pescherecci dell’Unione possibilità di pesca nelle acque di Kiribati.

(3)       Il […], il Consiglio ha adottato la decisione n. …./2012/UE[3] relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)       Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo, in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[4].

(5)       A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[5], qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)       Poiché il protocollo attuale scade il 15 settembre 2012 e il nuovo protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 settembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.           Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

              a) pescherecci con reti a circuizione:

Spagna – 3 unità

Francia – 1 unità

              b) pescherecci con palangari:

Spagna – 3 unità

Portogallo – 3 unità.

2.           Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.

3.           Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.           Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Adottato in occasione della 3155a riunione del Consiglio (Agricoltura e pesca) di martedì 20 marzo 2012 (elenco dei punti “A” del documento 7707/12).

[2]               GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.

[3]               GU L […] del […], pag. […].

                GU: inserire la data, il numero e il riferimento alla GU per la decisione.

[4]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[5]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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