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Document 52012PC0460

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, prorogandone il periodo di applicazione

    /* COM/2012/0460 final - 2012/0225 (NLE) */

    52012PC0460

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, prorogandone il periodo di applicazione /* COM/2012/0460 final - 2012/0225 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           All’indomani del golpe militare di dicembre 2006 nelle Figi, l’UE ha avviato consultazioni a norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou riveduto che, ad aprile 2007, hanno consentito di concordare una serie di impegni in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto. Il 1° ottobre 2007, con la decisione 2007/641/CE, il Consiglio ha adottato nei confronti delle Figi misure appropriate miranti a garantire un certo parallelismo tra il rispetto degli impegni concordati dal paese e la cooperazione allo sviluppo.

    2.           Il 10 aprile 2009, giorno successivo alla pronuncia con cui la Corte ha decretato l’illegittimità della giunta militare insediatasi a seguito del golpe del 2006, il presidente delle Figi ha abrogato la costituzione, revocato tutti i giudici e annunciato le elezioni entro settembre 2014, violando così unilateralmente gli impegni assunti nei confronti dell’UE ad aprile 2007. Il paese è stato quindi posto in stato di emergenza con sostanziali limitazioni della libertà di espressione.

    3.           Avendo preso atto di questi sviluppi negativi, il 24 settembre 2009 il Consiglio, con la decisione 2009/735/CE, ha prorogato fino al 31 marzo 2010 la validità delle misure appropriate adottate nei confronti delle Figi in forza della decisione 2007/641/CE, la cui scadenza era fissata al 1° ottobre 2009. Dati gli ulteriori ritardi delle Figi nel tener fede agli impegni concordati con l’UE, il 29 marzo 2010 il Consiglio, con la decisione 2010/208/UE, ha prorogato al 1° ottobre 2010 la validità delle misure appropriate stabilite nei confronti delle Figi in forza della decisione 2007/641/CE, che sono state poi successivamente prorogate al 31 marzo 2011 con la decisione 2010/589/UE del 27 settembre 2010, al 30 settembre 2011 con la decisione 2011/219/UE del 31 marzo 2011 e al 30 settembre 2012 con la decisione 2011/637/UE del 26 settembre 2011.

    4.           Buona parte dell’assegnazione “zucchero” delle Figi per il 2010, prevista dalle misure di accompagnamento a favore dei paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero e subordinata al proseguimento del processo democratico, è stata annullata a maggio 2010 e una parte è stata accantonata per dare assistenza diretta, tramite la delegazione dell’Unione a Suva, alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero, onde alleviare le ripercussioni negative sul piano sociale.

    5.           La decisione C(2010)8130 della Commissione definisce, per il periodo 2011-2013, un’assegnazione indicativa a favore delle Figi pari a 51 094 000 EUR. A seguito della riduzione dello stanziamento del 2013 nell’ambito delle misure di accompagnamento per i paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero, l’assegnazione per le Figi è stata ridotta di 2 438 000 EUR. La sua disponibilità sarà tuttavia (integralmente o parzialmente) subordinata ai progressi nell’ambito del processo di consultazione ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou (articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo “DCI”), in assenza dei quali vengono presi in considerazione unicamente interventi miranti a ridurre le ripercussioni sociali.

    6.           A fronte del constante deteriorarsi della situazione socioeconomica nel paese, nel 2011 l’UE ha ripreso l’assistenza allo sviluppo indirizzandola a sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione. Questa assistenza non viene erogata tramite il governo.

    7.           Dai primi mesi del 2012 si registrano sviluppi positivi: il 7 gennaio 2012 è stato revocato lo stato di emergenza e il 9 marzo 2012 ha preso avvio un processo politico mirato a convenire una nuova costituzione entro marzo 2013 e a ripristinare la democrazia costituzionale all’indomani di elezioni parlamentari previste entro settembre 2014. Persistono tuttavia le limitazioni di alcuni diritti umani e libertà fondamentali.

    8.           Alla luce di queste considerazioni, è opportuno che, in questa fase, l’Unione adegui e proroghi la sua strategia e le misure appropriate in vigore.

    9.           La Commissione propone quindi al Consiglio di modificare le misure appropriate, onde incoraggiare le Figi a proseguire sulla strada del ritorno alla democrazia, allo Stato di diritto e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di prorogarne il periodo di applicazione di altri 12 mesi fino al 30 settembre 2013.

    10.         L’Unione dovrà mantenere un dialogo regolare e un impegno politico costante con le Figi e riesaminare sistematicamente la decisione.

    11.         Si propone di notificare la presente decisione al governo provvisorio delle Figi, sulla base dell’allegato progetto di lettera al presidente Nailatikau, rendendo noto che: a) l’Unione europea si compiace per gli sviluppi positivi verso il ripristino dell’ordine democratico e incoraggia il paese a proseguire su questa strada, soprattutto per quanto riguarda l’abolizione delle limitazioni tuttora in vigore dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) l’Unione ribadisce l’impegno volto a proseguire il dialogo politico rafforzato a norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou; c) nell’adottare le prossime decisioni in materia di cooperazione allo sviluppo l’Unione continuerà a tener conto dei progressi compiuti dal paese verso il ripristino dell’ordine costituzionale e in questo spirito è pronta a impegnarsi in vista del processo di programmazione dell’11° FES e a notificare, a tempo debito, al paese l’assegnazione indicativa nazionale, considerando però di finalizzare, firmare e attuare i documenti di programmazione dell’11° FES solo con il governo democraticamente eletto; d) la missione di verifica e il dialogo formale ai sensi dell’articolo 96, da tenersi dopo che il paese abbia condotto in porto con successo, entro marzo 2013, un processo di consultazione costituzionale credibile, inclusivo e trasparente, potrebbero portare ad un’ulteriore modifica positiva delle misure appropriate, sempre che lo stato di avanzamento lo consenta.

    12.         La modifica delle misure appropriate è una prima cauta reazione ai recenti sviluppi che permetterà, nello specifico, di intavolare le discussioni di programmazione dell’11° FES e di notificare quindi alle Figi l’assegnazione indicativa nell’ambito del Fondo, una volta che saranno state prese le necessarie decisioni sul prossimo FES. Le misure in vigore rimangono invariate nella sostanza.

    Conclusione

    Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di adottare l’allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che modifica e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate per la Repubblica di Figi.

    2012/0225 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, prorogandone il periodo di applicazione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1], riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010[2] (“l’accordo di Cotonou”), in particolare l’articolo 96,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE[3], in particolare l’articolo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (“strumento per la cooperazione allo sviluppo”)[4], in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       La decisione 2007/641/CE del Consiglio[5] è stata adottata al fine di prendere le misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e dei valori di cui all’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

    (2)       Tali misure sono state prorogate con la decisione 2009/735/CE del Consiglio[6] e successivamente con le decisioni 2010/208/UE[7], 2010/589/UE[8], 2011/219/UE[9] e 2011/637/UE[10] del Consiglio dal momento che la Repubblica di Figi non solo non aveva ancora ottemperato agli impegni importanti assunti nell’ambito delle consultazioni di aprile 2007 sugli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou, ma aveva fatto anche notevoli passi indietro per quanto riguarda una serie di impegni.

    (3)       Occorre tuttavia riconosce i passi avanti verso il ritorno alla democrazia che il paese va compiendo dai primi mesi del 2012 ed è opportuno prendere in considerazione la prospettiva di un rinnovato impegno verso la programmazione dell’assistenza allo sviluppo in futuro.

    (4)       La decisione 2007/641/CE scade il 30 settembre 2012 ed è quindi opportuno aggiornarne il contenuto e prorogarne la validità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/641/CE è così modificata:

    (1) all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Essa scade il 30 settembre 2013 e sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.”;

    (2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Repubblica di Figi è destinataria della lettera allegata alla presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente                                                                        […]

    ALLEGATO

    Progetto di lettera         S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

    Presidente della Repubblica di Figi

    Suva

    Repubblica di Figi         Eccellenza,

    l’Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e dell’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-UE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, che sono elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e costituiscono pertanto la base delle nostre relazioni.

    L’11 dicembre 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha condannato il golpe militare nelle Figi.

    Ritenendo il golpe militare del 5 dicembre 2006 una violazione degli elementi essenziali elencati all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, l’UE ha invitato le Figi, a norma dell’articolo 96 dell’accordo, a tenere consultazioni per esaminare approfonditamente la situazione e adottare eventuali misure per porvi rimedio.

    La parte formale delle consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L’UE ha espresso all’epoca approvazione per la conferma da parte del governo provvisorio di una serie di importanti impegni in materia di diritti umani e libertà fondamentali, rispetto dei principi democratici e Stato di diritto, come indicato più avanti, proponendo provvedimenti per la loro attuazione.

    Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare ad aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in violazione di una serie di impegni assunti, soprattutto per quanto riguarda l’abrogazione della costituzione, il ritardo considerevole nell’organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Malgrado il notevole ritardo nel tenervi fede, la maggior parte degli impegni continua ad essere altamente rilevante nella situazione attuale del paese e per questo motivo sono riportati in allegato alla presente. Per aver deciso unilateralmente di violare una serie di impegni fondamentali, le Figi hanno subito perdite in termini di finanziamenti allo sviluppo.

    Dai primi mesi del 2012 si registrano alcuni sviluppi positivi: il 7 gennaio 2012 è stato revocato lo stato di emergenza e il 9 marzo 2012 è stato annunciato l’avvio di un processo politico mirato a convenire, entro marzo 2013, una nuova costituzione e a ripristinare la democrazia costituzionale all’indomani di elezioni parlamentari previste entro settembre 2014. Persistono tuttavia le limitazioni di alcuni diritti umani e libertà fondamentali.

    Riconoscendo questi recenti sviluppi e nello spirito di partenariato che costituisce la pietra angolare dell’accordo di Cotonou, l’Unione si dichiara disposta ad avviare un nuovo dialogo formale. Il dialogo potrà essere avviato in occasione della missione di verifica ai sensi dell’articolo 96, dopo che sarà stato condotto in porto con successo, entro marzo 2013, un processo di consultazione costituzionale inclusivo, credibile e trasparente.

    Come prima risposta ai provvedimenti presi dalle Figi, l’Unione ha deciso pertanto di prorogare e modificare le misure appropriate attualmente in vigore nei confronti del paese, in modo da permettere, in particolare, l’avvio delle discussioni di programmazione dell’11° FES e di notificare, a tempo debito, alle Figi l’assegnazione indicativa nell’ambito del Fondo. Successivamente verrà preso in considerazione di finalizzare, firmare e attuare i documenti di programmazione dell’11° FES con il futuro governo democraticamente eletto. È quindi particolarmente importante che il governo provvisorio si impegni a condurre un processo di consultazione costituzionale e un dialogo politico nazionale inclusivi, credibili e trasparenti e a rispettare in particolare gli impegni in materia di diritti umani e Stato di diritto, eliminando le limitazioni ancora in corso. Fermo restando che la posizione dell’UE è improntata agli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo centrale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l’UE non ha preclusioni di sorta circa l’esito del dialogo.

    Se la verifica e il dialogo daranno esito positivo, l’Unione si impegna a modificare ulteriormente le misure appropriate in senso favorevole. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, l’Unione continuerà a ridurre i fondi per lo sviluppo a favore delle Figi. Nello specifico le future decisioni dell’Unione sul programma indicativo nazionale a favore delle Figi nell’ambito dell’11° Fondo europeo di sviluppo verranno prese in funzione della valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell’ordine costituzionale.

    In attesa dell’avvio del dialogo formale, l’Unione invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

    Le misure appropriate sono le seguenti:

    – possono continuare l’erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile e alle popolazioni vulnerabili;

    – possono continuare le attività di cooperazione in corso, in particolare nell’ambito dell’8° e del 9° FES;

    – possono proseguire le attività di cooperazione atte a favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance, salvo circostanze molto eccezionali;

    – può proseguire l’attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l’accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva;

    – l’assegnazione “zucchero” per il 2007 è pari a zero;

    – nel 2008 la disponibilità dell’assegnazione zucchero era subordinata all’organizzazione attendibile e tempestiva delle elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento dell’elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale secondo il dettato costituzionale, e all’adozione di misure volte a garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 come previsto dalla costituzione. L’assegnazione zucchero del 2008 è stata annullata il 31 dicembre 2009;

    – l’assegnazione zucchero del 2009 è stata annullata a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche fino a settembre 2014;

    – l’assegnazione zucchero del 2010 è stata annullata prima del 1° maggio 2010 per mancanza di progressi nell’ambito del processo democratico. Tuttavia, vista la grave situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dello stanziamento per fornire assistenza diretta alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero, onde alleviare le ripercussioni negative sul piano sociale. I fondi sono gestiti in modo centralizzato dalla delegazione dell’Unione a Suva e non tramite il governo;

    – si può procedere alla preparazione e, a termine, alla firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013;

    – l’assegnazione indicativa a titolo del programma indicativo pluriennale 2011-2013 nell’ambito delle misure di accompagnamento per i paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero sarà resa disponibile se si giungerà a un accordo nell’ambito del processo di consultazione, in assenza del quale l’assegnazione potrà finanziare unicamente interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali;

    – può essere avviata la fase di preparazione della programmazione dell’11° FES in modo che il paese possa aspettarsi di ricevere notifica dell’assegnazione indicativa a tempo debito;

    – potrà essere preso eventualmente in considerazione un sostegno specifico mirato alla preparazione e all’attuazione dei principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o dello svolgimento delle elezioni;

    – non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi;

    – il rispetto degli impegni sarà verificato in base a quanto specificato in allegato alla presente lettera in termini di dialogo regolare e di reale cooperazione. Sono previste missioni di valutazione e di controllo e relative relazioni.

    L’Unione si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l’applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons’ Group) e avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007. L’Unione si compiace in tal senso per il recente impegno delle Figi a collaborare con il gruppo di contatto ministeriale del Forum delle isole del Pacifico creato per monitorare i progressi del paese verso la preparazione delle elezioni e il ritorno alla democrazia.

    L’Unione europea continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, verrà condotto con le Figi un intenso dialogo politico al fine di garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello Stato di diritto, fino a quando entrambe le parti non ne dedurranno che il dialogo rafforzato abbia raggiunto lo scopo.

    In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nell’attuazione degli impegni da parte del governo provvisorio, l’Unione si riserva di adeguare le misure appropriate.

    L’Unione europea ribadisce che i privilegi di cui le Figi beneficiano nell’ambito della cooperazione con l’UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e dei principi sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all’Unione la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

    Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio || Per la Commissione

    C. ASHTON Presidente || A. PIEBALGS Commissario

    Allegato dell’allegato IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI .

    A.        Rispetto dei principi democratici

    Impegno n. 1

    Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1° marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. Il processo in vista delle elezioni sarà monitorato, adeguato ed eventualmente riveduto congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

    – il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

    – il calendario indichi le date per il censimento dell’elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale,

    – la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione,

    – siano adottati provvedimenti atti a garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione,

    – la nomina del vicepresidente sia conforme al dettato costituzionale.

    Impegno n. 2

    Nell’adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

    B.        Stato di diritto

    Impegno n. 1

    Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

    Impegno n. 2

    Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. Vengono tutelate l’indipendenza sostanziale e il funzionamento del Gran consiglio dei capi.

    Impegno n. 3

    Garantire il pieno rispetto dell’indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

    – il governo provvisorio si impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della costituzione entro il 15 luglio 2007,

    – d’ora in avanti le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali,

    – sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

    Impegno n. 4

    Tutti i procedimenti penali per reati connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giurisdizionali adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

    C.        Diritti umani e libertà fondamentali

    Impegno n. 1

    Il governo provvisorio adotta tutti i provvedimenti necessari affinché tutte le denunce di violazione dei diritti umani siano esaminate e diano luogo a provvedimenti in conformità delle diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione delle Figi.

    Impegno n. 2

    Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza a maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

    Impegno n. 3

    Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in piena indipendenza conformemente alla costituzione.

    Impegno n. 4

    La libertà di espressione e la libertà dei media, sotto qualsiasi forma, sono pienamente rispettate, conformemente alla costituzione.

    D.        Verifica dell’attuazione degli impegni

    Impegno n. 1

    Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare che permetta di verificare i progressi compiuti e fa in modo che le autorità e/o i rappresentanti dell’Unione europea e della Commissione europea possano fruire liberamente delle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

    Impegno n. 2

    Il governo provvisorio collabora pienamente con eventuali missioni dell’Unione incaricate di verificare e valutare i progressi.

    Impegno n. 3

    Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

    Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un’impostazione pragmatica, che tenga presente la realtà attuale e, al tempo stesso, guardi al futuro.

    [1]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    [2]               GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

    [3]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

    [4]               GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

    [5]               GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

    [6]               GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.

    [7]               GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7.

    [8]               GU L 260 del 2.10.2010, pag. 10.

    [9]               GU L 93 del 7.4.2011, pag. 2.

    [10]             GU L 252 del 28.9.2011, pag. 1.

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