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Document 52012PC0447

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

    /* COM/2012/0447 final - 2012/0216 (COD) */

    52012PC0447

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 /* COM/2012/0447 final - 2012/0216 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

    In merito all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

    "La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione."[1]

    Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 812/2004 alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

    La Commissione deve essere pertanto abilitata ad adottare atti delegati per adattare le specifiche tecniche e le modalità d'uso dei deterrenti acustici. La Commissione deve essere inoltre abilitata ad adottare atti delegati relativi alla procedura e al formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni.

    2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell'impatto.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    · Sintesi delle misure proposte

    Individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio e classificarle come poteri delegati o di esecuzione.

    · Base giuridica

    Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    · Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 182/2004 del Consiglio e fa pertanto salvo il principio di proporzionalità.

    · Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

    2012/0216 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del comitato economico e sociale europeo, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio[2] conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento.

    (2)       Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea le competenze conferite alla Commissione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 812/2004.

    (3)       Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici.

    (4)       È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.

    (5)       Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (6)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 con riguardo alla procedura e al formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3].

    (7)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 812/2004,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:

    (1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. I deterrenti acustici usati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi a specifiche tecniche e modalità d'uso. Tali specifiche e modalità sono stabilite nell'allegato II. La Commissione ha la facoltà di modificare l'allegato II per mezzo di atti delegati adottati conformemente all'articolo 8 bis al fine di adeguare il suddetto allegato al progresso tecnico e scientifico.".

    (2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 8 Attuazione

    Disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all'articolo 6 possono essere stabilite mediante atti di esecuzione adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2.".

    (3) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

    "Articolo 8 bis Esercizio della delega

    1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferita per un periodo di tempo indeterminato.

    3.           La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 8 ter Procedura di comitato

    1.           La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

    [2]               GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.

    [3]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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