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Document 52012PC0441
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Fishery Partnership Agreement and of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
/* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio /* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA In base al pertinente mandato conferitole dal
Consiglio[1],
la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la
Repubblica di Maurizio al fine di siglare un nuovo accordo di partenariato nel
settore della pesca e il relativo protocollo tra l’Unione europea e la
Repubblica di Maurizio. In seguito a tali negoziati, il 23 febbraio 2012 sono
stati siglati un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un
nuovo protocollo. Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni
decorrente dalla data della firma ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori
periodi di tre anni. L’obiettivo generale è rafforzare la
cooperazione tra l’UE e la Repubblica di Maurizio per l’instaurazione di un
quadro di partenariato volto a favorire lo sviluppo di una politica di pesca
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona
di pesca mauriziana, nell’interesse di entrambe le Parti. La durata del protocollo è fissata a tre anni.
Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 86 tonniere (41
pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari). 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO Gli Stati membri sono stati consultati nell’ambito
di riunioni tecniche e del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio. Tali
consultazioni hanno evidenziato un interesse per la conclusione di un accordo
di partenariato nel settore della pesca con Maurizio. La Commissione si è inoltre
basata sui risultati di una valutazione realizzata da esperti esterni
conclusasi nel novembre 2011. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l’accordo
del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo accordo di
partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo, e il
regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
nell’ambito di detto protocollo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva
di 1 980 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a: a)
357 500 EUR all’anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento
annuo di 5 500 tonnellate, e b) 302 500 EUR all’anno, corrispondenti
alla dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica
marittima e della pesca di Maurizio. La contropartita finanziaria annua a carico del bilancio dell’Unione è
quindi di 660 000 EUR. 2012/0214 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione,
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di
Maurizio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione ha negoziato con
Maurizio un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un nuovo
protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio in materia di
pesca. (2) A seguito di tali negoziati,
il 23 febbraio 2012 sono stati siglati un accordo di partenariato nel settore
della pesca e un protocollo. (3) Il nuovo accordo di
partenariato nel settore della pesca e il nuovo protocollo devono essere
firmati ed entrare in vigore una volta espletate le procedure per la loro
conclusione formale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di
Maurizio e del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio, con riserva della
loro conclusione. Il testo dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca e del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato
generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma
dell’accordo e del protocollo, con riserva della loro conclusione, per la
persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo. Articolo 3 L’accordo di partenariato nel settore della
pesca entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento
delle procedure a tal fine necessarie, in conformità dell’articolo 17 dell’accordo. Articolo 4 Il protocollo dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento
delle procedure a tal fine necessarie, in conformità dell’articolo 15 del
protocollo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ACCORDO DI PARTENARIATO NEL
SETTORE DELLA PESCA tra l’Unione europea e la Repubblica di
Maurizio L’UNIONE EUROPEA,
in appresso “l’Unione”, e LA REPUBBLICA DI
MAURIZIO, in appresso “Maurizio”, in appresso denominate “le Parti”, CONSIDERANDO le
intense relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e Maurizio, in
particolare nell’ambito dell’Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio
comune di rafforzare tali relazioni, CONSIDERANDO il
desiderio di entrambe le Parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle
risorse alieutiche attraverso la cooperazione, TENUTO CONTO
delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, RICONOSCENDO che
Maurizio esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona
che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base, conformemente
alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, DETERMINATE ad
applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti
organizzazioni regionali di cui le Parti sono membri, CONSAPEVOLI dell’importanza
dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile
adottato in occasione della conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione
e l’agricoltura (FAO) del 1995, DETERMINATE a
cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile
al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche marine, CONVINTE che da
tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari,
sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate
congiuntamente o separatamente, DECISE, ai fini
di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la
politica della pesca di Maurizio coinvolgendo gli operatori della società
civile, DESIDEROSE di
stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte
delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e per il sostegno dell’Unione a
favore di una pesca responsabile in tali acque, RISOLUTE a
promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e
nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 - Definizioni Ai fini del
presente accordo valgono le seguenti definizioni: a) “autorità di Maurizio”: il Ministero
della pesca della Repubblica di Maurizio; b) “autorità dell’Unione”: la
Commissione europea; c) “peschereccio”: qualsiasi
imbarcazione utilizzata per la pesca conformemente alla normativa di Maurizio; d) “nave dell’Unione”: un peschereccio
battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione e immatricolato nell’Unione; e) “commissione mista”: una commissione
composta da rappresentanti dell’Unione e di Maurizio, secondo quanto
specificato all’articolo 9 del presente accordo; f) “trasbordo”: il trasferimento,
effettuato nell’area portuale, della totalità o di parte del pescato detenuto a
bordo di un peschereccio verso un’altra imbarcazione; g) “armatore”: la persona legalmente
responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla; h) “marittimi ACP”: qualsiasi marittimo
che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou; i) “FAO”: Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Articolo 2 - Oggetto Scopo del presente accordo è stabilire le
condizioni alle quali le navi immatricolate nell’UE e battenti bandiera dell’UE
(di seguito, “navi dell’UE”) possono praticare la pesca del tonno nelle acque
soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio (di seguito, “acque di
Maurizio”) in conformità delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e di altre disposizioni e prassi del
diritto internazionale. Il presente accordo stabilisce i principi, le
norme e le procedure che disciplinano: - la cooperazione economica,
finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di
promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, onde garantire la
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e
contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Maurizio; - la cooperazione relativa alle
modalità di controllo della pesca nelle acque di Maurizio, al fine di garantire
l’osservanza delle succitate norme e condizioni, l’efficacia delle misure di
conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata; - le associazioni tra operatori
intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore
della pesca e attività correlate. Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base
del presente accordo 1. Le Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, secondo quanto
previsto dal Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e in base
al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti
in tali acque. 2. Le Parti cooperano al fine di
valutare i risultati dell’attuazione della politica adottata dal governo di
Maurizio in materia di pesca nonché le misure, i programmi e le azioni
realizzate nell’ambito dell’accordo; a tal fine esse instaurano un dialogo
politico nel settore della pesca. I risultati delle valutazioni sono analizzati
dalla commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo. 3. Le Parti si impegnano a
garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi della
buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse
alieutiche. 4. L’ingaggio di marittimi
mauriziani a bordo delle navi dell’Unione è disciplinato dalla Dichiarazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti
fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti
e alle condizioni generali di lavoro. Ciò riguarda in particolare la libertà di
associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione
collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e
professionale. I marittimi ACP che non sono cittadini mauriziani godono delle
stesse condizioni. 5. Le Parti si consultano prima
di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell’Unione
nell’ambito del presente accordo. Articolo 4 - Cooperazione scientifica 1. Nel periodo di applicazione del
presente accordo l’Unione e le autorità di Maurizio sorvegliano l’evoluzione
delle risorse nelle acque di Maurizio. 2. Le Parti si impegnano a
consultarsi, nell’ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell’ambito
delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la
gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e
cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti. 3. In conformità a quanto
previsto al paragrafo 2, le Parti si consultano nell’ambito della commissione
mista di cui all’articolo 9 e adottano congiuntamente misure di conservazione
volte a garantire la gestione sostenibile degli stock ittici che interessano le
attività delle navi dell’Unione. Articolo 5 – Accesso delle navi dell’Unione
alle zone di pesca nelle acque mauriziane 1. Maurizio si impegna ad
autorizzare le navi dell’Unione a praticare attività di pesca nelle proprie
acque in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo
allegato. 2. Le attività di pesca previste
dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti a Maurizio. Le autorità mauriziane notificano alle
autorità dell’Unione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. 3. Maurizio si impegna ad adottare
tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva applicazione delle
disposizioni del protocollo relative al controllo delle attività di pesca. Le
navi dell’Unione cooperano con le autorità mauriziane preposte al controllo
della pesca. 4. L’Unione si impegna ad
adottare tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino
le disposizioni del presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca
nelle acque di Maurizio. Articolo 6 – Autorizzazioni di pesca 1. Possono svolgere attività di
pesca nelle acque di Maurizio solo le navi dell’Unione che detengano a bordo un’autorizzazione
di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo
e del relativo protocollo. 2. La procedura per il rilascio
di un’autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e
le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del
protocollo. Articolo 7– Contropartita finanziaria 1. L’Unione concede a Maurizio
una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel
protocollo e negli allegati del presente accordo. Tale contropartita è definita
sulla base delle due componenti seguenti: a) l’accesso delle navi dell’Unione alle
acque e alle risorse alieutiche di Maurizio e b) il sostegno finanziario dell’Unione a
favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle
risorse alieutiche nelle acque di Maurizio. 2. La componente della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in
funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in
conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della
politica settoriale della pesca definita dal governo di Maurizio sulla base di
una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica. 3. La contropartita finanziaria
concessa dall’Unione è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel
protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo
riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita stessa per i
seguenti motivi: a) gravi circostanze, ad esclusione dei
fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque di
Maurizio; b) riduzione delle possibilità di pesca
concesse alle navi dell’Unione, stabilita di comune accordo dalle Parti ai fini
della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto
necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle
risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; c) aumento delle possibilità di pesca
concesse alle navi dell’Unione, stabilito di comune accordo dalle Parti, purché
tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei
migliori pareri scientifici disponibili; d) revisione delle condizioni relative al
sostegno finanziario per l’attuazione della politica settoriale della pesca a
Maurizio, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e
pluriennale osservati dalle Parti; e) denuncia del presente accordo ai sensi
dell’articolo 12; f) sospensione dell’applicazione del
presente accordo ai sensi dell’articolo 13. Articolo 8 – Promozione della cooperazione
tra gli operatori economici e nella società civile 1. Le Parti promuovono la
cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei
settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che
possono essere adottate a questo scopo. 2. Le Parti incoraggiano lo
scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di
conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della
pesca. 3. Ove opportuno, le Parti si
adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive
imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente
favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti. 4. Le Parti si impegnano ad
attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori di Maurizio e dell’Unione
al fine di promuovere gli sbarchi di prodotti ittici a Maurizio da parte di
navi dell’Unione. 5. Ove opportuno, le Parti
incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse
comune, nel rigoroso rispetto della legislazione mauriziana e unionale. Articolo 9 – Commissione mista 1. È istituita una commissione
mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La
commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione
e l’applicazione dell’accordo, e segnatamente la definizione e la valutazione
della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2; b) coordina le questioni di comune interesse
in materia di pesca; c) funge da organo di conciliazione per le
controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione
dell’accordo; d) riconsidera, ove necessario, il livello
delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita
dalle Parti di comune accordo. 2. La commissione mista esercita
le sue funzioni tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di
cui all’articolo 4 dell’accordo. 3. La commissione mista si
riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Maurizio e nell’Unione,
ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione
straordinaria su richiesta di una delle Parti. Articolo 10 – Zona geografica di
applicazione Il presente
accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato
che istituisce l’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra,
al territorio di Maurizio. Articolo 11 – Durata Il presente
accordo si applica per un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla sua entrata
in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre (3)
anni, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 12. Articolo 12 – Denuncia 1. Il presente accordo può
essere denunciato da una delle Parti in caso di circostanze gravi diverse dai
fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti,
tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di Maurizio. Il
presente accordo può essere inoltre denunciato da una delle Parti in caso di
degrado degli stock interessati, constatazione di un livello ridotto di
sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione o
mancato rispetto degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. La Parte interessata notifica
per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare l’accordo
almeno sei (6) mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo
supplementare. 3. L’invio della notifica di cui
sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. 4. L’ammontare della
contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la
denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 13 – Sospensione 1. L’applicazione del presente
accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti in caso di grave
disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini
della sospensione dell’applicazione dell’accordo la Parte interessata è tenuta
a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della
data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della
notifica le Parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole
le divergenze fra loro insorte. 2. L’ammontare della
contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 è ridotto
proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata
della sospensione. Articolo 14 – Protocollo e allegato Il protocollo, l’allegato
e le appendici formano parte integrante del presente accordo. Articolo 15 - Disposizioni applicabili del
diritto nazionale Le attività delle navi dell’Unione operanti
nelle acque mauriziane sono disciplinate dalla normativa applicabile a
Maurizio, salvo diversa disposizione dell’accordo, del protocollo, dell’allegato
e delle appendici. Articolo 16 - Abrogazione Il presente
accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo
tra l’Unione europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di
Maurizio, entrato in vigore il 1º dicembre 1990. Articolo 17 – Entrata in vigore Il presente
accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,
olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso entra in
vigore alla data alla quale le Parti si notificano l’espletamento delle
procedure a tal fine necessarie. PROTOCOLLO che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di
Maurizio Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca concesse per
un periodo di tre (3) anni a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca sono stabilite come segue: specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato
1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982) a. 41 tonniere oceaniche con reti a
circuizione e b. 45 pescherecci con palangari di
superficie. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte
salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. 3. A norma
dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’articolo
7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione
europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono
in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente
protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato. Articolo 2
Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo 1,
la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 980 000 EUR per l’intera
durata del presente protocollo. 2. Detta contropartita finanziaria
totale comprende: a. un importo annuo di
357 500 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un
quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate annue, e b. un importo specifico annuo di
302 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica
settoriale della pesca di Maurizio. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo
si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente
protocollo. 4. L’Unione europea versa ogni anno l’importo
totale di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo
(vale a dire 660 000 EUR/anno) durante il periodo di applicazione del
presente protocollo. Il pagamento è effettuato entro sessanta (60) giorni dall’entrata
in vigore del presente protocollo per il primo anno ed entro la sua ricorrenza
anniversaria per gli anni successivi. 5. Se il volume complessivo delle
catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nelle
acque di Maurizio supera le 5 500 tonnellate, l’importo totale della
contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di
65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo
complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo
indicato al paragrafo 2, lettera a) (715 000 EUR). Nel caso in cui i
quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio
superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo
complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è
versato l’anno successivo conformemente alle disposizioni dell’allegato. 6. L’impiego della contropartita
finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è di
competenza esclusiva di Maurizio. 7. La contropartita finanziaria è
versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la
Banca centrale di Maurizio. Il numero di conto è indicato dalle autorità di Maurizio. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle
acque di Maurizio 1. All’entrata in vigore del presente
protocollo e comunque entro tre (3) mesi da tale data, l’Unione europea e
Maurizio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale
pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare: a) gli orientamenti annuali e
pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della
contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); b) gli obiettivi da conseguire, su base
annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della
politica nazionale in materia di pesca e affari marittimi o di altre politiche
atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a
questo correlate, ivi comprese le aree marine protette; c) i criteri e le procedure da
utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2. Qualsiasi proposta di modifica del
programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti in sede di
commissione mista. 3. Se necessario, Maurizio può
assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del
programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea. Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1. Le Parti si impegnano a promuovere
una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non
discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque. 2. Nel
periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e Maurizio si
adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle acque di
Maurizio. 3. Le
Parti si impegnano a rispettare le risoluzioni, le raccomandazioni e, se del
caso, i piani di gestione adottati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano
Indiano (IOTC) in materia di conservazione e di gestione responsabile della
pesca. 4. Sulla base delle raccomandazioni e
delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC e dei migliori pareri
scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati della riunione
scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca, le Parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito
della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario,
decidere le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse
alieutiche di Maurizio. Articolo 5
Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo
1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le
raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino che tale
modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano
Indiano. 2. In tal caso la contropartita finanziaria
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata
proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo
complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo
indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 3. Le Parti si notificano
reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e
politiche nel settore della pesca. Articolo 6
Nuove possibilità di pesca 1. Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione
europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano
prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso,
concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e
apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo
allegato. 2. Le Parti incoraggiano la pesca
sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente
sfruttate presenti nelle acque di Maurizio. A tal fine, su richiesta di una di
esse, le Parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le
condizioni e gli altri parametri pertinenti. 3. Le Parti effettuano operazioni di
pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente
nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca
sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei (6) mesi. 4. Qualora le Parti ritengano che le
campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo di Maurizio
può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per le nuove
specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è
aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano
nell’allegato sono modificati di conseguenza. Articolo 7
Condizioni per l’esercizio della pesca — clausola di esclusiva Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell’Unione europea possono
pescare nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di una
autorizzazione di pesca valida rilasciata da Maurizio nell’ambito del presente
protocollo e del relativo allegato. Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo
9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa, previa consultazione
tra le Parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli
importi dovuti al momento della sospensione: a) se circostanze eccezionali, diverse
da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di
Maurizio; b) a seguito di importanti mutamenti
negli orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; c) se l’Unione europea constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura
di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di
pesca delle navi dell’UE vengono sospese. 2. L’Unione europea si riserva il
diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo
specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), se dalla
valutazione e dalle consultazioni effettuate in sede di commissione mista ai
sensi dell’articolo 3 del presente protocollo emerge che i risultati ottenuti
nella politica di sostegno settoriale si discostano sostanzialmente dalla
programmazione di bilancio. 3. Il
versamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere
non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti
suindicati e le Parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d’accordo. Articolo 9
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. L’applicazione del presente
protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti a seguito di
consultazioni e di un accordo tra le Parti nell’ambito della commissione mista
di cui all’articolo 9 dell’accordo: a) se circostanze eccezionali, diverse
da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di
Maurizio; b) se l’Unione europea omette di
effettuare i pagamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per
ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo; c) se tra le Parti sorge una
controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione
del presente protocollo e del relativo allegato; d) se una delle Parti non rispetta le
disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato; e) a seguito di importanti mutamenti
negli orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; f) se una delle Parti constata una
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani
stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura
di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; g) in caso di inosservanza della
Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i
diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca. 2. Ai fini della sospensione dell’applicazione
del presente protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria
intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di
entrata in vigore della sospensione. 3. In caso di
sospensione dell’applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di
pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti
raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo
della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata
temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale 1. Salvo disposizione contraria del
presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’Unione
europea nelle acque di Maurizio sono soggette alle leggi e ai regolamenti di
Maurizio. 2. Le
autorità di Maurizio informano la Commissione europea in merito a eventuali
modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca. Articolo 11
Riservatezza Le Parti garantiscono che tutti i dati
relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque di
Maurizio siano sempre trattati in modo riservato. Tali dati sono usati
esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle
autorità competenti. Articolo 12
Scambi elettronici di dati Maurizio e l’Unione
europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio
elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione
dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono considerati
equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei. Le Parti si
comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che
ostacolino detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti
connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro
versione cartacea secondo le modalità definite in allegato. Articolo 13 Durata Il presente
protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a
decorrere dall’entrata in vigore, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14. Articolo 14
Denuncia 1. In caso di denuncia del presente
protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la
propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di
anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. 2. L’invio della notifica di cui sopra
comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo 15
Entrata in vigore Il presente protocollo e il relativo allegato
entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l’espletamento
delle procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE
DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA CAPO I Disposizioni generali 1. Designazione dell’autorità
competente Ai fini del presente allegato e salvo
indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o a
Maurizio in relazione a un’autorità competente designa: –
per l’UE: la Commissione europea, se del caso per
il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio; –
Per Maurizio: il ministero della Pesca. 2. Acque di Maurizio Tutte le disposizioni del protocollo e dei
relativi allegati si applicano esclusivamente nelle acque di Maurizio, come
indicato nell’appendice 2. 3. Conto bancario Prima dell’entrata in vigore del protocollo,
Maurizio comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui
devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’UE ai sensi
dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli
armatori. CAPO II Autorizzazioni per la pesca del tonno 1. Condizioni per ottenere un’autorizzazione
per la pesca del tonno — navi ammissibili Le autorizzazioni per la pesca del tonno di
cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia
inclusa nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi
autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi
anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti
da attività di pesca effettuate a Maurizio nell’ambito dell’accordo, nonché le
disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio. 2. Domanda di autorizzazione
di pesca L’UE presenta a Maurizio una domanda di
autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo
almeno venticinque (25) giorni prima della data di inizio del periodo di
validità richiesto, utilizzando il formulario riportato nell’appendice 1 del
presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in
stampatello in modo leggibile. Per ciascuna prima domanda di autorizzazione
di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica
tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di: i. prova del pagamento
anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca
richiesta; ii nome, indirizzo e dati di
contatto: ·
dell’armatore della nave; ·
dell’operatore della nave; iii. una fotografia a colori
recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm; iv. certificato di navigabilità
della nave; v. certificato di
immatricolazione della nave; vi. dati di contatto del
peschereccio (fax, e-mail ecc.). Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di
pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della
prova di pagamento del canone. 3. Pagamento anticipato del
canone L’importo del pagamento anticipato del canone
è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che
figurano nell’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte
nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco,
dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi. 4. Elenco provvisorio delle
navi autorizzate a pescare Una volta ricevute
le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato della
supervisione delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna
categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità
competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all’UE. L’UE trasmette l’elenco
provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici
dell’UE, Maurizio può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o
al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell’UE a
Maurizio. 5. Rilascio dell’autorizzazione
di pesca Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca
sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro venti (20) giorni
lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di
domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata
alla delegazione dell’UE a Maurizio. 6. Elenco
delle navi autorizzate a pescare Non appena
rilasciate le autorizzazioni di pesca, l’organismo nazionale incaricato di
assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna
categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a operare nelle
acque di Maurizio. Detto elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco
provvisorio di cui sopra. 7. Periodo di validità dell’autorizzazione
di pesca Le autorizzazioni
di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Al fine di determinare l’inizio del periodo di
validità, si intende per periodo annuale: i. nel corso del primo anno di
applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata
in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; ii. in seguito, ogni anno
civile completo; iii. nel corso dell’ultimo anno
di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1º gennaio e la data
di scadenza del protocollo. Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione
del protocollo, il pagamento anticipato del canone deve essere calcolato pro
rata temporis. 8. Documenti da detenere a
bordo Durante la permanenza nelle acque o nel porto
di Maurizio, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti: (a)
l’autorizzazione di pesca; (b)
i documenti rilasciati da un’autorità competente
dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti: - il numero di registrazione del peschereccio, - il certificato di immatricolazione del
peschereccio; (c)
disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati
della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la
relativa capacità espressa in metri cubi; (d)
ove siano state apportate modifiche alle
caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto,
la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la
capacità della stiva, un certificato autenticato da un’autorità competente
dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle
modifiche; (e)
se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua
marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello
Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi,
espressa in metri cubi; (f)
una copia della legge di Maurizio del 2007 relativa
alla pesca e alle risorse marine (Mauritius Fisheries and Marine Ressources
Act). 9. Trasferimento dell’autorizzazione
di pesca L’autorizzazione è rilasciata per una nave
determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore
e su richiesta dell’UE l’autorizzazione di pesca di una nave può essere
sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave
simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal
caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a
circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV deve
tener conto delle catture complessive delle due navi nelle acque di Maurizio. Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione
di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario a
Maurizio e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte di Maurizio
nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza
ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario quando l’autorizzazione
da sostituire è rinviata. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno
della consegna dell’autorizzazione da sostituire. Maurizio aggiorna quanto prima l’elenco delle
navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all’organismo
nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE. CAPO
III Misure tecniche Le misure tecniche applicabili alle navi
titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alle acque mauriziane, agli
attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna
categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente
allegato. Le navi rispettano
la legislazione mauriziana in materia di pesca e le risoluzioni adottate dalla
IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano). CAPO IV Dichiarazione delle catture 1. Definizione della bordata
di pesca Ai fini del
presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così
definita: - il periodo
compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque di Maurizio; o - il periodo
compreso tra un’entrata nelle acque di Maurizio e un trasbordo in porto e/o uno
sbarco a Maurizio. 2. Giornale
di pesca Il comandante
di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di
pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3
del presente allegato. Il giornale di pesca dei pescherecci con
palangari di superficie deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della IOTC
e quello dei pescherecci con reti a circuizione alla risoluzione 10/03. Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nelle acque di Maurizio. Il comandante annota ogni giorno nel giornale
di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie
principale, il comandante indica altresì le catture accessorie. Il giornale di pesca è compilato in modo
leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell’esattezza
dei dati registrati nel giornale di pesca. 3. Dichiarazione delle
catture Il comandante dichiara le catture effettuate
dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al
periodo di presenza nelle acque mauriziane. I giornali di pesca sono consegnati secondo le
seguenti modalità: i. in caso di passaggio in un
porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al
rappresentante locale di Maurizio, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;
una copia del giornale deve essere consegnata alla squadra di ispettori di
Maurizio; ii. in caso di uscita dalle
acque mauriziane senza passare prima per un porto di Maurizio, l’originale di
ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni a
decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici
(15) giorni successivi all’uscita dalle acque mauriziane: a. per posta elettronica, all’indirizzo
indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; oppure b. per fax, al numero indicato
dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; oppure c. per lettera inviata all’organismo
nazionale incaricato del controllo della pesca. Il comandante invia copia di tutti i giornali
di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le
navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia
altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici
seguenti: i. IRD (Institut de recherche pour le
développement); ii. IEO (Instituto Español de
Oceanografía); iii. IPIMAR (Instituto Português
de Investigação Maritima). Se rientra nelle acque di Maurizio nel periodo
di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare
una nuova dichiarazione delle catture. In caso di mancato
rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio
può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al
ricevimento della dichiarazione mancante e irrogare all’armatore le sanzioni a
tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva,
Maurizio può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Maurizio
informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto. 4. Computo finale dei canoni
per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie Per ciascuna tonniera oceanica e ciascun
peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive
dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici suindicati, l’UE
stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della
campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente. L’UE invia questo computo finale a Maurizio e
all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di
trenta (30) giorni a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può
contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di
disaccordo, le Parti si concertano in sede di commissione mista. Se Maurizio
non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi, il
computo finale si considera adottato. Se il computo finale è superiore all’anticipo
di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore
versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell’anno di cui trattasi. Se
il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo
residuo non può essere recuperato dall’armatore. CAPO V Sbarchi e trasbordi I trasbordi in mare sono vietati. Il
monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza
di ispettori di pesca mauriziani. Il comandante di una nave dell’UE che intenda
effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio,
almeno 72 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati: a. il nome del peschereccio che
deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro
dei pescherecci della IOTC; b. il porto di sbarco o di
trasbordo; c. la data e l’ora prevista per
lo sbarco o il trasbordo; d. il quantitativo (espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice
FAO alfa 3); e. in caso di trasbordo, il
nome della nave ricevente; Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattro
(24) ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della
nave da trasporto ricevente informa le autorità mauriziane in merito ai
quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattro
(24) ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo. L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione
preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattro
(24) ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere
effettuata in un porto di Maurizio autorizzato a tal fine. Il porto di pesca mauriziano in cui sono
autorizzate le operazioni di trasbordo è Port Louis (porto dichiarato alla IOTC
ai sensi della risoluzione 10/11 e in conformità dei requisiti previsti dalle
misure di competenza dello Stato di approdo). Il mancato rispetto di queste disposizioni
comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla legislazione
mauriziana. CAPO VI Controllo 1. Entrata e uscita dalle
acque di Maurizio Ogni entrata o uscita dalle acque mauriziane
di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere
notificata a Maurizio nelle ventiquattro (24) ore che precedono l’entrata o l’uscita. Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave
comunica in particolare: i. la data, l’ora e il punto
di passaggio previsti; ii. il quantitativo (espresso
in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice
FAO alfa-3; iii. il quantitativo (espresso
in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo
codice FAO alfa-3. La notifica è effettuata di preferenza per
posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di
posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati da
Maurizio, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 4 dell’allegato.
Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta
elettronica o fax. Maurizio notifica immediatamente alle navi
interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero
di chiamata o della frequenza di invio. Una nave sorpresa a praticare attività di
pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua
presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente
disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di
Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine. I rapporti di entrata/uscita devono essere
tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della
dichiarazione. 2. Dichiarazione periodica
delle catture Quando opera nelle acque di Maurizio, il
comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve
comunicare ogni tre (3) giorni alle autorità di Maurizio le catture effettuate
nelle acque mauriziane. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre (3)
giorni dopo la data di entrata nelle acque mauriziane. Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche
delle catture, ogni tre (3) giorni la nave comunica in particolare: i. la data, l’ora e la posizione al
momento della dichiarazione; ii. il quantitativo (espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre (3)
giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iii. il quantitativo (espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre (3) giorni,
identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iv. la presentazione dei prodotti; v. per le tonniere con reti a
circuizione: - il numero di cale condotte a
buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall’ultima
dichiarazione; - il numero di cale condotte a
buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione; - il numero di cale infruttuose; vi. per le tonniere con palangari: - il numero di cale dall’ultima
dichiarazione; - il numero di ami calati dall’ultima
dichiarazione. La notifica è effettuata di preferenza per
posta elettronica, oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un
numero di telefono comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo accluso all’allegato
quale appendice 5. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE
eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della
frequenza di invio. Una nave sorpresa a praticare attività di
pesca nelle acque mauriziane senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di
tre (3) giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza
autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle
ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla
pesca e alle risorse marine. La dichiarazione periodica delle catture deve
essere tenuta a bordo per almeno un (1) anno dalla relativa data di
trasmissione. 3. Ispezione in mare Nelle acque mauriziane, l’ispezione in mare
delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi
e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del
controllo della pesca. Prima di salire a bordo, gli ispettori
autorizzati comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione.
L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della
loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori autorizzati restano a bordo
della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi
all’ispezione. L’ispezione è effettuata in modo da minimizzare l’impatto per la
nave, l’attività di pesca e il carico. Al termine di ciascuna ispezione, gli
ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante
ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è
firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE. Prima di lasciare la nave dell’UE, gli
ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione.
In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche
all’UE, come previsto al capo VIII. 4. Ispezione in porto in caso
di sbarco e di trasbordo L’ispezione in un porto mauriziano di navi
dell’UE che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate nelle acque
mauriziane è svolta da ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come
incaricati del controllo della pesca. Gli ispettori devono fornire prova della loro
identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli
ispettori di Maurizio restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo
necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione
in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di
trasbordo e il carico. Al termine di ciascuna ispezione, gli
ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il
diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato
dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE. Al termine dell’ispezione gli ispettori di
Maurizio consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della
nave dell’UE. CAPO VII Sistema di sorveglianza via satellite (VMS) 1. Messaggi di posizione
delle navi — sistema VMS Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione
di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel
Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e
continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca
(CCP) del loro Stato di bandiera. Ciascun messaggio di posizione deve includere
le seguenti informazioni: a. identificazione della nave; b. ultima posizione geografica
della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500
metri ed un intervallo di confidenza del 99%; c. data e ora di registrazione
della posizione; d. velocità e rotta della nave. Ciascun messaggio di posizione deve essere
configurato in base al formato indicato nell’appendice 4 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente
all’entrata nelle acque di Maurizio è identificata con il codice “ENT”. Tutte
le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione
della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque di Maurizio, che
viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP dello Stato di bandiera
garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione
elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati
in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni. 2. Trasmissione da parte
della nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante deve garantire in ogni momento
la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione
dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. Le navi dell’UE con sistemi VMS difettosi non
sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti nelle acque
mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema
al termine della bordata o lo sostituiscono entro quindici (15) giorni.
Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque
mauriziane. Le navi operanti nelle acque mauriziane con un
sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione
mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio,
almeno ogni due (2) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. 3. Comunicazione sicura dei
messaggi di posizione a Maurizio Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di
Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli
indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali
modifiche di detti indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica secondo
un sistema di comunicazione protetto. Il CCP di Maurizio informa senza indugio il
CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella
ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione
di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle
acque mauriziane. 4. Malfunzionamento del
sistema di comunicazione Maurizio verifica la compatibilità del proprio
equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e
informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella
comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare
quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono demandate alla
commissione mista. Il comandante è considerato responsabile di
ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Maurizio. 5. Revisione della frequenza
dei messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un’infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera,
con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre
a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una
nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello
Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio
a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza. Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la
conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla
Commissione europea. Al termine del periodo di indagine
determinato, Maurizio informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito
alle azioni di monitoraggio eventualmente necessarie. CAPO VIII Infrazioni Il mancato
rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di
gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa di
Maurizio in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la
sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della
nave. 1. Trattamento delle
infrazioni Qualsiasi infrazione commessa nelle acque
mauriziane da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in
conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto
(di ispezione). In caso di ispezione a bordo, la firma del
rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di
difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata. Se rifiuta di
firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i
motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione “rifiuto di firma”. Per qualsiasi infrazione commessa nelle acque
mauriziane da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la
notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle relative sanzioni imposte al
comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori
secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca di Maurizio.
Una copia della notifica è inviata entro settantadue (72) ore allo Stato di
bandiera della nave e all’UE. 2. Fermo di una nave Se la legislazione mauriziana in materia di
pesca lo prevede per l’infrazione di cui trattasi, le navi dell’UE in
situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca
e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio. Maurizio notifica all’UE, entro un termine di
ventiquattro (24) ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione
di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario
incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’UE, entro un (1) giorno
lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione
per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure
da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della
nave può assistere a questa riunione di informazione. 3. Sanzione dell’infrazione –
Procedura transazionale La sanzione applicabile all’infrazione è
stabilita in conformità della vigente legislazione mauriziana. Nel caso in cui l’armatore non accetti la
sanzione, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale
tra le autorità di Maurizio e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione
in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un
rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale è
conclusa al più tardi entro settantadue (72) ore dalla notifica del fermo della
nave. 4. Procedimento giudiziario –
Cauzione bancaria Se la suindicata procedura transazionale non
dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria
competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso una banca
designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da
Maurizio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e
alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata
fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione
bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore: a. integralmente, se non è
imposta alcuna sanzione; b. a concorrenza del saldo
residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della
cauzione bancaria. Maurizio comunica i risultati del procedimento
giudiziario all’UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell’equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria. CAPO IX Imbarco di marittimi 1. Numero di marittimi da
imbarcare Nel periodo di attività nelle acque di
Maurizio la flotta dell’UE imbarca dieci (10) marittimi mauriziani qualificati.
Gli armatori delle navi dell’UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi
mauriziani. In caso di mancato imbarco, gli armatori
versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non
imbarcati per l’intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio.
Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il
corrispettivo di un mese di stipendio. 2. Contratti dei marittimi Il contratto di lavoro è concluso tra l’armatore,
o il suo accomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro
sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il
porto d’imbarco. Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione
al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un’assicurazione
su vita, malattia e infortuni. Una copia del contratto è consegnata ai
firmatari. Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i
diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL). Ciò riguarda in particolare la libertà di
associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione
collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di
professione. 3. Salario dei marittimi Il salario dei marittimi mauriziani è pagato
dall’armatore e deve essere fissato prima del rilascio dell’autorizzazione di
pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario a Maurizio. Il salario non è inferiore a quello degli
equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 4. Obblighi dei marittimi I marittimi si presentano al comandante della
nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco
prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e
dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora
previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore
è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore
non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento
compensativo. CAPO X 1. Osservazione delle
attività di pesca Il programma di osservazione deve essere
conforme alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione
per il tonno dell’Oceano Indiano). 2. Navi e osservatori
designati Le autorità di Maurizio adottano l’elenco
delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto
aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato. Le autorità di Maurizio comunicano agli
armatori interessati il nome degli osservatori designati per l’imbarco sulle
loro navi con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data
prevista per l’imbarco dell’osservatore. La presenza degli
osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo
svolgimento delle loro mansioni. 3. Retribuzione dell’osservatore La retribuzione dell’osservatore e i relativi
oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio. 4. Condizioni d’imbarco Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore
o dal suo raccomandatario e da Maurizio. Agli osservatori è riservato lo stesso
trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il loro alloggio a bordo tiene conto
della struttura tecnica della nave. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a
carico dell’armatore. Il comandante
prende tutte le misure di sua competenza per garantire l’incolumità fisica e il
benessere dell’osservatore. Gli osservatori
godono di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
Essi hanno accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e
ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il
giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione,
nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle
loro mansioni. 5. Imbarco e sbarco degli
osservatori L’osservatore è imbarcato in un porto scelto
dall’armatore. L’armatore o il suo rappresentante comunica a
Maurizio, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell’imbarco,
la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero, le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco
sono a carico dell’armatore. Se l’osservatore non si presenta nelle dodici (12)
ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è
automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di
avviare le operazioni di pesca. Se l’osservatore
non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l’armatore si fa carico delle spese
di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio. 6. Obblighi dell’osservatore Per tutta la durata della permanenza a bordo,
l’osservatore: a. prende tutte le disposizioni
opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; b. rispetta i beni e le
attrezzature presenti a bordo; c. rispetta la riservatezza dei
documenti appartenenti alla nave. Durante l’attività della nave nelle acque di
Maurizio, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax
o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al
quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenuto a bordo, e
svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente. 7. Rapporto dell’osservatore Prima di lasciare la nave l’osservatore
presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il
diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore
e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto. L’osservatore
trasmette il suo rapporto a Maurizio, che ne trasmette copia all’UE entro
quindici (15) giorni dallo sbarco dell’osservatore. ----------------------------------------------------------------- Appendici del presente allegato 1. Appendice 1 –
Formulario di domanda di autorizzazione di pesca 2. Appendice 2 –
Schede tecniche 3. Appendice 3 –
Giornale di pesca 4. Appendice 4 –
Formato del messaggio di posizione VMS 5. Appendice 5 –
Formulario di dichiarazione delle catture Appendice 1 DOMANDA
DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Nome del richiedente: ...........................................................................................................................
Indirizzo del richiedente: ………………………………………………………………………….…...... Nome e indirizzo del noleggiatore
della nave, se diverso dal richiedente: ……...........……………….… Nome e
indirizzo del raccomandatario a Maurizio: …………...………………………………….….….
Nome della nave: ……………………………………………..………………………………….….
Tipo di nave: …………….……………………………………….……………………………....... Paese di immatricolazione: ………………..…………………………………………………………….
Porto e numero
di immatricolazione: ......................................................................................
Identificazione esterna della nave: .........................................................................................................…..
Indicativo di
chiamata e frequenza: ………………………….……………..…………………………... Numero di fax
della nave: …………………………………………………………….……………..… Lunghezza della
nave: ……………………………………………………………………………… Larghezza della
nave: …………………………………………………………………………..……..…. Tipo e potenza
del motore: ……………………………………………………………………..…..…. Stazza lorda
della nave: …………………………………………………………..…................... Stazza netta della nave: …………............……………………………….………….…………....
Numero minimo dei membri d’equipaggio: .............................................................................................
Tipo di pesca praticata: …………………………………………………………………….…..
Specie ittiche di cui è proposta la
cattura: Periodo di
validità richiesto: ……………………………………………………………….……….. Il sottoscritto certifica che
le informazioni di cui sopra sono esatte. Data: ………………………………. Firma: Appendice 2 SCHEDA TECNICA: NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE (1) Acque di Maurizio: · Al di là delle quindici (15) miglia nautiche dalle linee di base al fine di evitare effetti negativi per la piccola pesca artigianale a Maurizio. (2) Attrezzi autorizzati: · Reti a circuizione · Palangari di superficie (3) Catture accessorie: · Rispetto delle risoluzioni della IOTC (4) Stazza autorizzata/Canoni: Numero di navi autorizzate a pescare: || · tonniere oceaniche con reti a circuizione: 41 · pescherecci con palangari di superficie: 45 Canone annuo anticipato: || · 3 710 EUR per tonniera oceanica con reti a circuizione, per 106 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate · 3 150 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 100 GT, per 90 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate · 1 750 EUR per peschereccio con palangari di superficie < 100 GT, per 50 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate Canone aggiuntivo: || 35 EUR per tonnellata catturata (5) Marittimi di Maurizio · 10 marittimi o pagamento compensativo (cfr. capo IX dell’allegato) · Appendice 3 – Giornale di pesca (formulari IOTC) Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS
RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/ facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI ] Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave Numero di riferimento interno della parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84) Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione O = Elemento obbligatorio
F = Elemento facoltativo La trasmissione dei dati è strutturata come segue: 1. i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859.1 2. una doppia barra obliqua (//) e il codice SR
indicano l’inizio della trasmissione
3. ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una
doppia barra obliqua (//)
4. un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato
5. il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio
6. i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del
messaggio Appendice 5 – Formulario di dichiarazione delle catture Statement of catch form for
tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Data: ………………………………. Firma: SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa 1.2. Settore politico
interessato 1.3. Natura della
proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata dell’azione
e dell’incidenza finanziaria 1.7. Modalità di
gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in
materia di controllo e di comunicazione 2.2. Sistema di gestione
e di controllo 2.3. Misure di
prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista
sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista
sulle entrate 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e di un
nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione
europea e la Repubblica di Maurizio 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[2] 11. - Affari marittimi e pesca 11.03 - Pesca internazionale e diritto del mare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[3] X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione
esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova
azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Nell’ambito della sua competenza esclusiva nella
negoziazione di accordi di pesca bilaterali, la Commissione negozia, conclude e
attua accordi di partenariato nel settore della pesca (APP), garantendo al
tempo stesso un dialogo politico fra i partner nel settore della politica della
pesca dei paesi terzi interessati. La negoziazione e la conclusione di accordi di
pesca con paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e
salvaguardare le attività di pesca della flotta dell’Unione europea, anche d’altura,
e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento
sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell’UE, tenendo
conto degli aspetti socioeconomici e ambientali. Gli APP garantiscono inoltre la coerenza fra i
principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da
altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi
terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale, nonché migliore
gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1[4] Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al
di fuori dell’Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura
e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori
tramite la negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato nel settore
della pesca con Stati costieri (paesi terzi), in coerenza con altre politiche
europee. Attività ABM/ABB interessate Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e
diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio
11.0301). 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa
dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La conclusione dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca e del relativo protocollo tra l’UE e Maurizio contribuirà a
mantenere per il periodo 2012-2015 l’attuale livello delle possibilità di pesca
per le navi europee nelle acque mauriziane, in particolare per quanto concerne
la flotta tonniera. Il protocollo contribuirà a mantenere la continuità delle
zone di pesca coperte da accordi nell’Oceano Indiano. Contribuirà inoltre a una
migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno
finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione dei programmi annuali e
pluriennali adottati a livello nazionale dal paese partner. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire
la realizzazione della proposta/iniziativa. I seguenti indicatori saranno utilizzati nell’ambito
dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo: - monitoraggio del tasso di utilizzo annuo delle
possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate annualmente
rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo); - raccolta e analisi dei dati relativi alle
catture e al valore commerciale dell’accordo. A livello aggregato con altri
accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi dall’UE con paesi
terzi potranno essere utilizzati, nell’ambito di un’analisi pluriennale, i
seguenti indicatori: - contributo all’occupazione e al valore aggiunto
nell’UE; - contributo alla stabilizzazione del mercato dell’UE. Inoltre si propone il seguente indicatore di
sorveglianza: - numero di riunioni tecniche e di riunioni della
commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il nuovo protocollo copre un periodo di tre anni
decorrente dalla data della sua entrata in vigore (probabilmente dal 2012 al
2015). Esso consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta europea e
permetterà in particolare agli armatori di ottenere autorizzazioni di pesca
nelle acque di Maurizio. Inoltre tra gli obiettivi del protocollo vi è
quello di rafforzare la cooperazione tra l’UE e Maurizio al fine di promuovere
lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale
delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio. La contropartita finanziaria annua prevista dal
nuovo protocollo ammonta a 660 000 EUR, di cui 302 500 EUR destinati
al sostegno del settore della pesca. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono
i seguenti. - Possibilità di pesca: saranno autorizzati
a praticare attività di pesca 41 tonniere con reti a circuizione e 45
pescherecci con palangari di superficie, per un quantitativo annuo di
riferimento di 5 500 tonnellate. La ripartizione di queste possibilità di
pesca fra gli Stati membri interessati è oggetto di una proposta specifica di
regolamento del Consiglio. - Anticipi e canoni applicati agli armatori[5]: 35 EUR per tonnellata di
tonnidi catturata nelle acque di Maurizio da tonniere con reti a circuizione e
pescherecci con palangari di superficie. Gli anticipi annui sono stabiliti a
3 710 EUR per tonniera con reti a circuizione, 3 150 EUR per
peschereccio con palangari di stazza superiore a 100 GT e 1 750 EUR
per peschereccio con palangari di stazza inferiore a 100 GT. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Per quanto concerne questo nuovo protocollo, il
mancato intervento dell’UE indurrebbe gli operatori a continuare ad operare
nell’ambito di accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca
sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che con questo protocollo
Maurizio continui a cooperare efficacemente con essa in sedi regionali quali la
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e la Commissione dell’Oceano
Indiano (COI). I fondi stanziati permetteranno inoltre a Maurizio di proseguire
lo sforzo di pianificazione strategica per l’attuazione delle sue politiche nel
settore della pesca, con particolare riguardo al piano generale per la pesca,
nonché di rafforzare le sue capacità nella lotta contro la pesca INN. L’accordo di pesca crea inoltre occupazione per i
marittimi provenienti dall’Unione europea e da Maurizio. Consentirà altresì di
generare attività economiche nel porto di Maurizio, che sarà utilizzato dagli
armatori dell’UE per effettuare sbarchi delle catture o riparazioni delle navi.
1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili Nel novembre 2011 è stata realizzata una
valutazione circostanziata del vigente accordo di pesca e delle condizioni
delle attività di pesca nelle acque di Maurizio, realizzata con la
collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti in vista dell’avvio
di negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore
della pesca e del relativo protocollo. La valutazione ex-ante ha permesso di identificare
i seguenti elementi di interesse per l’UE: - l’accordo di pesca con Maurizio risponde
alle necessità delle flotte europee e può contribuire a sostenere l’efficienza
economica della filiera della pesca tonniera dell’UE nell’Oceano Indiano; - si ritiene che il protocollo possa
contribuire all’efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi
e alle filiere dell’Unione europea che ne dipendono un quadro giuridico stabile
e una visibilità a medio termine; Per quanto concerne gli interessi di Maurizio nell’ambito
del protocollo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni: –
l’accordo di pesca può contribuire al rafforzamento
delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando la ricerca e
le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione e l’efficienza
economica del settore della pesca artigianale; –
l’accordo inciderà inoltre sulla stabilità politica
e di bilancio del paese. Oltre al valore commerciale diretto delle catture
per le navi interessate, l’accordo può generare i seguenti benefici evidenti: - garanzia di occupazione a bordo dei
pescherecci; - effetto moltiplicatore in termini di
occupazione nei porti, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi ecc.; - apertura di queste possibilità di
occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità; - contributo all’approvvigionamento ittico
dell’UE. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti finanziari pertinenti I fondi versati nell’ambito di accordi di
partenariato nel settore della pesca costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri donatori internazionali, tra cui il
FES.
1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata X Proposta/iniziativa in vigore per una
durata di tre anni, a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
(probabilmente 2012-2015) X Incidenza finanziaria dal 2012 al 2015 ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[6] X Gestione centralizzata diretta da parte della
Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di
esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai
sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di una modalità, si prega di
fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni […] 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e condizioni. La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il
proprio responsabile per la pesca residente a Maurizio e con la delegazione
dell’Unione europea a Maurizio) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione
del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità
di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture. L’accordo di partenariato nel settore della pesca
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista, nel corso
della quale la Commissione e gli Stati membri interessati incontrano il paese
terzo per fare il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo. Per quanto concerne l’attuazione dell’aiuto
settoriale, il protocollo dispone che le Parti procedano ogni anno a una
valutazione dei risultati di attuazione del programma settoriale pluriennale.
Il protocollo prevede la possibilità di adeguare la contropartita finanziaria
destinata all’aiuto settoriale nel caso in cui tale valutazione indichi una
realizzazione insoddisfacente degli obiettivi finanziati. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L’adozione di un nuovo protocollo di pesca
comporta un certo numero di rischi, come il rischio che lo stanziamento degli
importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non
sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione). 2.2.2. Modalità di controllo previste Per evitare i rischi menzionati al punto
precedente si intende promuovere un dialogo fattivo riguardo alla
programmazione e all’attuazione della politica settoriale. Anche l’analisi
congiunta dei risultati menzionata al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di
controllo. Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche
per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e protezione
esistenti e previste. L’utilizzazione della contropartita finanziaria
versata dall’UE in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato
terzo sovrano interessato. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un
dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la
gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’Unione europea alla
gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati
dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e
procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione.
Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati
terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. Nel caso specifico del
protocollo in esame, l’articolo 2 stabilisce che la totalità della
contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico
aperto presso un istituto finanziario designato dalle autorità di Maurizio. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio: || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione….] || SD/SND[8] || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca 11.010404 Accordi internazionali in materia di pesca – spese di gestione amministrativa || SD SND || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile) 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al quarto decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[11] (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || Numero della linea di bilancio: 11.0301 || Impegni || (1) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Pagamenti || (2) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Numero della linea di bilancio: || Impegni || (1a) || || || || Pagamenti || (2a) || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || || Numero della linea di bilancio: 11.010404 || || (3) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTALE degli stanziamenti operativi[13] || Impegni || (4) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Pagamenti || (5) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0.021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103 Pagamenti || =5+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103 Se la proposta/iniziativa incide su più
rubriche: (non applicabile) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192 Altre spese amministrative[14] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 Mio EUR (al terzo
decimale) || || || Anno N[15] || Anno N+1 || Anno N+2 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325 Pagamenti || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non richiede l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[16] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risul-tati || Costo totale || Numero di risultati Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[17] || || || || || || || || || || || || || || || || Catture di tonnidi || Quant. rif. || 65 €/t || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || || || || || || || || || 16 500 t || 1,0725 Sostegno settoriale || || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || || || || || || || || || || 0,9075 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico n. 1 || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2: || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N[18] (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192 Altre spese amministrative[19] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[20] || || || || Risorse umane || 0,016 || 0,016 || 0,016 || 0,048 Altre spese di natura amministrativa[21] || 0,005 || 0,005 || 0,065 || 0,075 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTALE || 0,095 || 0,095 || 0,155 || 0,345 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con
un decimale) || Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || Anno N+3 (2015) || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,051 || 0,051 || 0,051 || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[22] XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || 0,013 || 0,013 || 0,013 || || XX 01 04 yy[23] || in sede[24] || || || || || - nelle delegazioni XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) 11 01 04 04 (AC, responsabile incaricato di seguire l’esecuzione dell’aiuto settoriale) || 0,016 || 0,016 || 0,016 || || TOTALE || 0,080 || 0,080 || 0,080 || || XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Calcolo della stima di risorse umane: Funzionari e agenti temporanei || 1 desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stima complessiva di 0,4 persone/anno Calcolo dei costi: 0,4 persone/anno x 127 000 EUR/anno = 50 800 EUR => 0,051 Mio EUR Personale esterno || 1 AL in delegazione (Maurizio) incaricato di seguire le autorizzazioni di pesca trasmesse alle/rilasciate dalle autorità di Maurizio: stima complessiva di 0,2 persone/anno Calcolo dei costi: 0,2 persone/anno x 64 000 EUR/anno = 12 800 EUR => 0,013 Mio EUR Personale fuori rubrica 5 || 1 AC responsabile della pesca presso la delegazione di Maurizio incaricato di seguire l’attuazione dell’aiuto settoriale: stima complessiva di 0,25 persone/anno Calcolo dei costi: 0,25 persone/anno x 64 000 EUR/anno = 16 000 EUR => 0,016 Mio EUR Calcolo del totale di risorse umane annuo:
50 800 EUR + 12 800 EUR + 16 000 EUR = 79 600 EUR => 0,0796
Mio EUR Descrizione dei compiti da svolgere - Assistenza al negoziatore nella
preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca: - partecipare ai negoziati con i paesi
terzi ai fini della conclusione degli accordi di pesca; - elaborare progetti di relazioni di
valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario; - presentare e difendere la posizione
della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio; - partecipare alla ricerca di un
compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale dell’accordo. - Controllo dell’attuazione degli accordi: - garantire il monitoraggio regolare degli
accordi di pesca; - preparare e verificare gli impegni e i
pagamenti della contropartita finanziaria e di eventuali contributi specifici
supplementari; - presentare relazioni periodiche sull’attuazione
degli accordi; - valutare gli accordi: aspetti
scientifici e tecnici; - preparare il progetto di proposta di
regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell’accordo; - avviare e seguire le procedure di
adozione. - Assistenza tecnica: - definire la posizione della Commissione
in sede di commissione mista. - Relazioni interistituzionali: - rappresentare la Commissione dinanzi al
Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati; - preparare le risposte alle
interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo. - Consultazione e coordinamento interservizi: - mantenere contatti con le altre
direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza
degli accordi; - organizzare e dare seguito alle
consultazioni interservizi. - Valutazione: - partecipare all’aggiornamento della
valutazione di impatto; - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli
indicatori di valutazione. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con la
programmazione finanziaria in vigore. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando
le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[25]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie [1] Decisione n. 15921/2011 del Consiglio del 23 gennaio
2012. [2] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting. [3] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o
b), del regolamento finanziario. [4] p.m.: nelle schede di attività ("activity
statements") redatte per il bilancio 2011 si tratta dell’obiettivo
specifico n. 2; cfr. il rif.: http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2011/mare.pdf [5] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non
incidono sul bilancio dell’Unione. [6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[7] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [8] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [9] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [10] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [11] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [12] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [13] La contropartita finanziaria comprende: a) 357 500
EUR/anno, equivalenti al quantitativo di riferimento annuo di 5 500
tonnellate e b) 302 500 EUR/anno, corrispondenti al sostegno per lo sviluppo
della politica settoriale della pesca della Repubblica di Maurizio. Nel caso in
cui il quantitativo di catture annuali superi le 5 500 tonnellate, l’importo
della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per
ciascuna tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo versato
dall’UE non può essere superiore a 715 000 EUR (cfr. l’articolo 2,
paragrafo 4, del protocollo). [14] Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in
loco. [15] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [16] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che
saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite, ecc.). [17] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici”. [18] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [19] Costi stimati delle missioni di controllo in loco
effettuate da personale dei servizi centrali. [20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [21] Costi stimati delle missioni di controllo in loco
effettuate da personale della delegazione. L’importo del 2014 include uno
stanziamento per una valutazione ex-post del protocollo. [22] AC = agente contrattuale; INT = intérimaires; JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente
locale; END = esperto nazionale distaccato. [23] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [24] Per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [25] Punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.