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Document 52012PC0424

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

/* COM/2012/0424 final - 2012/0204 (NLE) */

52012PC0424

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2012/0424 final - 2012/0204 (NLE) */


RELAZIONE

Contesto della proposta

|| Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina.

|| Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 11, paragrafo 3.

|| Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite con il regolamento (UE) n. 585/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia.

|| Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

|| Consultazione

|| Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

|| Ricorso al parere di esperti

|| Non è stato necessario consultare esperti esterni.

|| Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo di condizioni da valutare.

Elementi giuridici della proposta

|| Sintesi delle misure proposte Il 29 luglio 2011 la Commissione, su richiesta del produttore ucraino Interpipe, ha aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni secondo cui il livello dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, fabbricati dalla società Interpipe non risulta più necessario per eliminare il dumping pregiudizievole e il mutamento delle circostanze che ha comportato un margine di dumping più basso è di carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento che modifica il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, fabbricati dalle società LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.

|| Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3.

|| Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

|| Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

|| Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

|| Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

|| Scelta dello strumento

|| Strumento proposto: regolamento.

|| Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base summenzionato non prevede altre opzioni.

Incidenza sul bilancio

|| Nessuna.

2012/0204 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.           PROCEDURA

1.1.        Misure in vigore

(1)       Con il regolamento (CE) n. 954/2006[2] il Consiglio, in seguito a un'inchiesta ("l'inchiesta iniziale"), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem, compreso tra il 12,3% e il 25,7%, istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori ucraini, con un'aliquota di dazio residuo del 25,7% applicata alle importazioni da tutte le altre società in Ucraina. Il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta di riesame attuale, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, la cui denominazione attuale è LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant ("il richiedente" o "Interpipe"), era del 25,1%.

(2)       A seguito della presentazione, da parte della Interpipe, di una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, nella misura in cui il dazio antidumping fissato per la Interpipe era superiore al dazio che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione, a titolo di commissione, quando le vendite erano effettuate con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato Sepco SA[3]. Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale[4].

(3)       In seguito a tali sentenze il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio con il regolamento (UE) n. 540/2012[5], al fine di correggere il dazio antidumping istituito nei confronti della Interpipe che era stato fissato erroneamente. Il dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti della Interpipe è pertanto del 17,7%.

(4)       Con il regolamento 585/2012[6] il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina ("l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza").

(5)       Le misure attualmente in vigore sono pertanto quelle istituite dal regolamento (UE) n. 585/2012, vale a dire un dazio compreso fra il 24,1% e il 35,8% per le importazioni dalla Russia e tra il 12,3% e il 25,7% per le importazioni dall'Ucraina, mentre il dazio applicabile alla LLC Interpipe Niko Tube e alla OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant è del 17,7%.

1.2.        Domanda di riesame intermedio parziale

(6)       Il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso ("avviso di apertura")[7], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7)       Il riesame, la cui portata è limitata all'analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dalla Interpipe. In tale domanda la società ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.        Inchiesta

(8)       L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

(9)       La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

(10)     Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito.

(11)     La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e presso le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine e Interpipe Europe SA.

2.           PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.        Prodotto in esame

(12)     Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito nel regolamento n. 585/2012 che ha istituito le misure attualmente in vigore, ovvero tubi senza saldature ("TSS"), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value - CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW)[8], originari dell'Ucraina ("il prodotto in esame"), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93.

2.2.        Prodotto simile

(13)     Come stabilito dall'inchiesta iniziale e dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'inchiesta attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Ucraina ed esportato nell'Unione, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno ucraino e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.           DUMPING

3.1.        Osservazioni preliminari

(14)     La Interpipe possiede e controlla integralmente due produttori esportatori, la LLC Interpipe Niko Tube (Niko Tube) e la OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP). Secondo la prassi consueta delle istituzioni, per i due produttori esportatori è stato calcolato un margine di dumping comune. L'importo del dumping è stato dapprima calcolato per ogni singolo produttore esportatore e un unico margine di dumping medio ponderato è stato poi stabilito per entrambe le società.

(15)     Tale metodologia è però diversa da quella applicata nell'inchiesta iniziale, in cui il margine comune di dumping era stato calcolato riunendo tutti i dati relativi alla produzione, alla redditività e alle vendite nell'Unione delle due entità produttive. Tale modifica metodologica è giustificata dal netto cambiamento della struttura societaria del gruppo che permette l'individuazione della società produttiva pertinente con riferimento alle vendite e alla produzione, il che non era possibile nell'inchiesta iniziale.

(16)     Nell'inchiesta iniziale, inoltre, i costi dell'energia pagati dalla Interpipe sono stati adeguati a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base in modo da rispecchiare adeguatamente i costi legati alla produzione ed alla vendita dell'energia elettrica e del gas in Ucraina. Tale adeguamento è stato ritenuto necessario in quanto, all'epoca, i prezzi del gas e dell'energia elettrica dell'Ucraina erano notevolmente inferiori al prezzo medio pagato nell'Unione e non riflettevano i prezzi del mercato internazionale. L'adeguamento è stato realizzato sulla base dei prezzi medi rilevati in Romania, paese che in quel momento rientrava nell'inchiesta.

(17)     Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto nell'inchiesta iniziale, un adeguamento dei costi dell'energia non è ritenuto necessario ai fini del riesame intermedio attuale. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi medi dell'energia in Ucraina sono aumentati in modo costante a partire dall'inchiesta iniziale, a un ritmo nettamente superiore rispetto ai prezzi medi nell'Unione europea, il che ha progressivamente ridotto il divario che li separava. Attualmente, pertanto, non sussiste più la notevole differenza di prezzo che era stata accertata nell'inchiesta iniziale riguardo ai costi dell'energia e che aveva giustificato l'adeguamento.

(18)     Sulla base di quanto precede, nel quadro del presente riesame intermedio non si ritiene opportuno effettuare un adeguamento per l'energia.

3.2.        Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.2.1.     Valore normale

(19)     Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per ciascun produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5% del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. L'esame ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.

(20)     Per ciascun tipo di prodotto simile venduto dai produttori esportatori sul mercato interno si è inoltre esaminato se le vendite fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

(21)     Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(22)     Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80% (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(23)     Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80% o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR.

(24)     Il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5% delle vendite all'esportazione verso l'Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato quindi calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi. Questa modifica della metodologia è dovuta al fatto che dopo l'inchiesta iniziale un gruppo speciale OMC ha presentato una relazione, adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC, nella causa "Comunità europee - Misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia"[9], in cui si stabilisce che non si può trascurare il margine di profitto effettivo stabilito per le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali riguardanti tipi di prodotti pertinenti per cui occorre determinare il valore normale.

(25)     Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive i due produttori esportatori hanno affermato che i costi di inattività non avrebbero dovuto essere inclusi nei loro costi totali di fabbricazione del prodotto in esame durante il PIR, sostenendo che tale metodo fosse contrario all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e ai principi contabili internazionali IAS, in particolare IAS 2. Per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 5, si osserva che, a norma di tale articolo, i costi di fabbricazione del prodotto in esame vengono adeguati qualora non si riflettano adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata. Il fatto che la società non abbia prodotto a piena capacità non esclude che abbia comunque sostenuto dei costi. Tali costi sono stati infatti contabilizzati come tali nel conto economico delle due società esportatrici e hanno potuto essere direttamente collegati al prodotto simile. Inoltre, il riferimento a IAS 2 non è stato considerato pertinente in quanto il suo obiettivo è quello di prescrivere il trattamento contabile delle scorte e non di definire il costo di fabbricazione L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)     Gli stessi produttori esportatori hanno inoltre affermato che alcune spese finanziarie derivanti da prestiti non avrebbero dovuto essere inserite nelle spese generali amministrative e di vendita. Essi hanno sostenuto che tali prestiti erano necessari per soddisfare le esigenze di liquidità e di finanziamento a breve termine della società e non erano collegati alla fabbricazione del prodotto in esame. Durante la visita di verifica si è constatato che le spese per interessi erano principalmente connesse al finanziamento del capitale di esercizio. Tali costi sono stati quindi suddivisi su tutti i prodotti. I produttori esportatori non sono stati in grado di dimostrare che le spese per interessi sono state sostenute specificatamente per una finalità diversa dal finanziamento del capitale di esercizio. I due produttori esportatori non hanno fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della loro argomentazione, che è stata quindi respinta.

3.2.2.     Prezzo all'esportazione

(27)     Tutte le esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione da parte dei due produttori esportatori sono state effettuate tramite una società commerciale collegata in Svizzera direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3.     Confronto

(28)     Si ricorda che nell'inchiesta iniziale il prezzo all'esportazione era stato adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base nei casi in cui le vendite erano state effettuate tramite operatori collegati. Tuttavia, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Interpipe[10], secondo cui l'adeguamento non era giustificato, nel presente riesame intermedio tale adeguamento non è stato apportato.

(29)     Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei due produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state quindi apportate rettifiche per quanto riguarda costi di trasporto, abbuoni e sconti, commissioni e costo del credito.

3.2.4.     Margine di dumping

(30)     A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei due produttori esportatori. Come indicato sopra al considerando 14, un margine di dumping comune per Interpipe è stato poi stabilito calcolando un unico margine di dumping medio ponderato per entrambi i produttori esportatori appartenenti a Interpipe.

(31)     Sulla base di quanto precede, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,8%

4.           CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(32)     Nella sua domanda di riesame intermedio parziale il richiedente ha affermato che i cambiamenti della struttura societaria e dell'organizzazione della produzione, come pure la ristrutturazione dell'organizzazione delle vendite sul mercato interno e sui mercati di esportazione, avevano avuto un impatto sulla struttura dei suoi costi e che, pertanto, il livello di dazio antidumping in vigore non era più necessario per controbilanciare il dumping pregiudizievole.

(33)     Si è pertanto esaminato se il mutamento delle circostanze che ha comportato l'apertura del presente riesame intermedio e i suoi risultati possano essere ragionevolmente considerati di carattere duraturo.

(34)     L'inchiesta ha stabilito che i principali fattori che hanno determinato un margine di dumping più basso nella presente inchiesta di riesame sono rappresentati da cambiamenti a livello di organizzazione societaria, fra cui una fusione tra due società di produzione e una ristrutturazione dell'organizzazione delle vendite, che è stata semplificata. Tali cambiamenti, che hanno interessato la struttura dei costi del richiedente relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, sono di natura strutturale ed è quindi improbabile che possano modificarsi nel prossimo futuro. I prezzi del richiedente, inoltre, non mostrano segnali significativi di volatilità.

(35)     Si è pertanto concluso che i cambiamenti sono di carattere duraturo e che l'applicazione delle misure esistenti al livello attuale non è più necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 585/2012, la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) è sostituita dalla seguente:

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) || 13,8 % || A743

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

[3]               Sentenza del 10 marzo 2009 nella causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contro Consiglio dell'Unione europea (Interpipe contro Consiglio).

[4]               Sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, Consiglio dell'Unione europea contro Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Consiglio contro Interpipe).

[5]               GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1.

[6]               GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

[7]               GU C 223 del 29.7.2011, pag. 8.

[8]               Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

[9]               WT/DS337/R del 16 novembre 2007 – relazione adottata dall'organo di conciliazione in data 15 gennaio 2008.

[10]             Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, Consiglio dell'Unione europea contro Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT ("Interpipe").

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